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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Griffo pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 9
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E IZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla CP_1
potestà di irrogazione della sanzione e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare nulla, e/o annullare, e/o rendere inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002754941, con estensione dei predetti effetti a tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essa collegati.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto domandato in via principale, e assorbente di quanto quivi domandato, per tutti i motivi di cui in narrativa, limitare
l'importo della sanzione dovuta, quantificandolo unicamente sulla scorta delle somme non insinuate all'interno della procedura di liquidazione del patrimonio, e in ogni caso determinarlo in misura pari al minimo edittale, ex art. 11 della L. n. 689/81.
IN OGNI CASO: condannare parte resistente alle spese e onorari di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario”
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta per le ragioni esposte in narrativa della presente memoria e, per l'effetto, disporre la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta disposta all'udienza del 17.6.2025.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1.
l'ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione, pari a € 7.134,51, irrogata da - sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione, emessa sub prot. n. OI – 002754941 nei confronti del qui opponente
, quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sull'asserita Parte_1
consumazione, in relazione ai periodi terzo e quarto trimestre 2021, secondo trimestre
2022 e ottobre 2022, dell'illecito ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L.
11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
pagina 3 di 9
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”).
§2.
l'opposizione proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, Parte_1
n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione indicata sub §1, svolgendo i seguenti motivi:
1) decadenza di per violazione del termine ex art. 14 L. 689/1981, dalla potestà di CP_1
irrogare la sanzione;
2) pregressa insinuazione nella procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ex art. 14-quinquies L. 27.1.2012, n. 3 dei crediti previdenziali riguardanti il terzo e quarto trimestre 2021 nonché il secondo trimestre 2022 (esclusi gli ultimi sei giorni di giugno 2022) in quanto pretesi in ordine a un periodo antecedente la data di apertura di quella procedura (24.6.2022), con conseguente necessità di operare una rideterminazione in difetto della sanzione irrogata, dovendo essere quantificata sulla base di quanto non insinuato nella suddetta procedura, vale a dire dei crediti previdenziali pagina 4 di 9 relativi ai sei giorni di giugno 2022 e all'ottobre 2022 successivi alla data di apertura di quella procedura ossia al 24.6.2022.
§3. in ordine all'eccezione preliminare, sollevata dall' di inammissibilità CP_1
dell'opposizione introduttiva del presente giudizio in quanto proposta dopo la scadenza del termine ex art. 6 co. 6 d.lgs. 150/2011
In via preliminare l' eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione introduttiva del CP_1
presente giudizio in quanto proposta dopo la scadenza del termine ex art. 6 co. 6 d.lgs.
150/2011 (“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”) di trenta giorni a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'eccezione è fondata.
Emerge per tabulas (doc. 4 e 5 fasc.conv.) che l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub prot. n. OI – 002754941 nei confronti del qui opponente CP_1 Parte_1
è stata notificata a mezzo posta e in particolare:
[...]
i) il primo tentativo di consegna è stato esperito dall'addetto alla consegna in data
21.2.2025, ma non ha avuto buon fine a causa dell' “assenza temporanea del destinatario”;
ii) il secondo tentativo di consegna è stato esperito dall'addetto alla consegna in data
26.2.2025, ma neppure questo tentativo ha avuto buon fine;
iii) nella stessa data (26.2.2025) è stato anche effettuato il deposito del plico raccomandato e inviata al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD);
pagina 5 di 9 iv) in data 14.3.2025 il destinatario qui opponente ha ritirato il plico raccomandato presso l'Ufficio postale di Levico Terme.
L' sostiene che la notificazione mediante raccomandata dell'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta si è perfezionata in data 10.3.2025, per effetto della scadenza del termine di dieci giorni decorrente dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (26.2.2025).
L'assunto merita di essere condiviso.
L'art. 18 co. 6 L. 689/1981 dispone: “La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”;
l'art. 8 L. 20.11.1982, n. 890 dispone:
“
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione [della suddetta raccomandata senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza]…
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4… ”.
Quindi è corretto affermare, come ha fatto l' che – essendo la raccomandata, CP_1
contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale del piego raccomandato contenente l'ordinanza ingiunzione, stata spedita dall'operatore postale in data 26.2.2025 – la notificazione del piego raccomandato contenente l'ordinanza ingiunzione si è perfezionata al decimo giorno considerando quale primo il 27 febbraio pagina 6 di 9 2025 ed escludendo i giorni 8 e 9 marzo 2022 in quanto sabato e domenica, vale a dire in data 10 marzo 2025.
Ne deriva l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della notificazione, del fatto che il destinatario ha provveduto a ritirare il piego raccomandato il giorno 14 marzo 2025, trattandosi di data successiva a quella (10 marzo 2025) in cui è scaduto il termine di dieci giorni a decorrere dalla spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale (in questo senso Cass. 20.2.2018, n. 4049; Cass.
10.8.2017, n. 19958; Cass. 2.2.2016, n. 2047).
All'udienza odierna parte ricorrente ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(da ultimo Cass. 2.8.2025, n. 22311), secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario”. pagina 7 di 9 Tuttavia nella vicenda in esame l' ha prodotto l'attestazione di Poste Italiane che CP_1
la raccomandata contenente il CAD è stata “consegnata con successo in data 27 febbraio
2025, ore 11:53”.
Tale attestazione deve considerarsi equivalente all'avviso di ricevimento della raccomandata in quanto, come ormai noto, si forma automaticamente allorquando il ricevente appone la propria firma sull'apposito display, di cui dispone l'addetto al recapito, in luogo di sottoscrivere il modulo cartaceo dell'avviso di ricevimento.
§3. conclusioni
In definitiva, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' deve essere CP_1
dichiarata l'inammissibilità, per violazione del disposto ex art. 6 co. 6 L. 689/1981, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 151/2011 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa sub prot. n. OI – Parte_1
002754941.
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità, per violazione del disposto ex art. 6 co. 6 L. 24.11.1981,
n. 689, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n.
150 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1
dall' sub prot. n. OI – 002754941. CP_1 pagina 8 di 9 2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 7 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO FL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Griffo pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 9
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E IZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla CP_1
potestà di irrogazione della sanzione e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare nulla, e/o annullare, e/o rendere inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002754941, con estensione dei predetti effetti a tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essa collegati.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto domandato in via principale, e assorbente di quanto quivi domandato, per tutti i motivi di cui in narrativa, limitare
l'importo della sanzione dovuta, quantificandolo unicamente sulla scorta delle somme non insinuate all'interno della procedura di liquidazione del patrimonio, e in ogni caso determinarlo in misura pari al minimo edittale, ex art. 11 della L. n. 689/81.
IN OGNI CASO: condannare parte resistente alle spese e onorari di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario”
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta per le ragioni esposte in narrativa della presente memoria e, per l'effetto, disporre la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta disposta all'udienza del 17.6.2025.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1.
l'ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione, pari a € 7.134,51, irrogata da - sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione, emessa sub prot. n. OI – 002754941 nei confronti del qui opponente
, quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sull'asserita Parte_1
consumazione, in relazione ai periodi terzo e quarto trimestre 2021, secondo trimestre
2022 e ottobre 2022, dell'illecito ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L.
11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
pagina 3 di 9
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”).
§2.
l'opposizione proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, Parte_1
n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione indicata sub §1, svolgendo i seguenti motivi:
1) decadenza di per violazione del termine ex art. 14 L. 689/1981, dalla potestà di CP_1
irrogare la sanzione;
2) pregressa insinuazione nella procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ex art. 14-quinquies L. 27.1.2012, n. 3 dei crediti previdenziali riguardanti il terzo e quarto trimestre 2021 nonché il secondo trimestre 2022 (esclusi gli ultimi sei giorni di giugno 2022) in quanto pretesi in ordine a un periodo antecedente la data di apertura di quella procedura (24.6.2022), con conseguente necessità di operare una rideterminazione in difetto della sanzione irrogata, dovendo essere quantificata sulla base di quanto non insinuato nella suddetta procedura, vale a dire dei crediti previdenziali pagina 4 di 9 relativi ai sei giorni di giugno 2022 e all'ottobre 2022 successivi alla data di apertura di quella procedura ossia al 24.6.2022.
§3. in ordine all'eccezione preliminare, sollevata dall' di inammissibilità CP_1
dell'opposizione introduttiva del presente giudizio in quanto proposta dopo la scadenza del termine ex art. 6 co. 6 d.lgs. 150/2011
In via preliminare l' eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione introduttiva del CP_1
presente giudizio in quanto proposta dopo la scadenza del termine ex art. 6 co. 6 d.lgs.
150/2011 (“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”) di trenta giorni a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'eccezione è fondata.
Emerge per tabulas (doc. 4 e 5 fasc.conv.) che l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub prot. n. OI – 002754941 nei confronti del qui opponente CP_1 Parte_1
è stata notificata a mezzo posta e in particolare:
[...]
i) il primo tentativo di consegna è stato esperito dall'addetto alla consegna in data
21.2.2025, ma non ha avuto buon fine a causa dell' “assenza temporanea del destinatario”;
ii) il secondo tentativo di consegna è stato esperito dall'addetto alla consegna in data
26.2.2025, ma neppure questo tentativo ha avuto buon fine;
iii) nella stessa data (26.2.2025) è stato anche effettuato il deposito del plico raccomandato e inviata al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD);
pagina 5 di 9 iv) in data 14.3.2025 il destinatario qui opponente ha ritirato il plico raccomandato presso l'Ufficio postale di Levico Terme.
L' sostiene che la notificazione mediante raccomandata dell'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta si è perfezionata in data 10.3.2025, per effetto della scadenza del termine di dieci giorni decorrente dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (26.2.2025).
L'assunto merita di essere condiviso.
L'art. 18 co. 6 L. 689/1981 dispone: “La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”;
l'art. 8 L. 20.11.1982, n. 890 dispone:
“
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione [della suddetta raccomandata senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza]…
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4… ”.
Quindi è corretto affermare, come ha fatto l' che – essendo la raccomandata, CP_1
contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale del piego raccomandato contenente l'ordinanza ingiunzione, stata spedita dall'operatore postale in data 26.2.2025 – la notificazione del piego raccomandato contenente l'ordinanza ingiunzione si è perfezionata al decimo giorno considerando quale primo il 27 febbraio pagina 6 di 9 2025 ed escludendo i giorni 8 e 9 marzo 2022 in quanto sabato e domenica, vale a dire in data 10 marzo 2025.
Ne deriva l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della notificazione, del fatto che il destinatario ha provveduto a ritirare il piego raccomandato il giorno 14 marzo 2025, trattandosi di data successiva a quella (10 marzo 2025) in cui è scaduto il termine di dieci giorni a decorrere dalla spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale (in questo senso Cass. 20.2.2018, n. 4049; Cass.
10.8.2017, n. 19958; Cass. 2.2.2016, n. 2047).
All'udienza odierna parte ricorrente ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(da ultimo Cass. 2.8.2025, n. 22311), secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario”. pagina 7 di 9 Tuttavia nella vicenda in esame l' ha prodotto l'attestazione di Poste Italiane che CP_1
la raccomandata contenente il CAD è stata “consegnata con successo in data 27 febbraio
2025, ore 11:53”.
Tale attestazione deve considerarsi equivalente all'avviso di ricevimento della raccomandata in quanto, come ormai noto, si forma automaticamente allorquando il ricevente appone la propria firma sull'apposito display, di cui dispone l'addetto al recapito, in luogo di sottoscrivere il modulo cartaceo dell'avviso di ricevimento.
§3. conclusioni
In definitiva, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' deve essere CP_1
dichiarata l'inammissibilità, per violazione del disposto ex art. 6 co. 6 L. 689/1981, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 151/2011 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa sub prot. n. OI – Parte_1
002754941.
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità, per violazione del disposto ex art. 6 co. 6 L. 24.11.1981,
n. 689, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n.
150 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1
dall' sub prot. n. OI – 002754941. CP_1 pagina 8 di 9 2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 7 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO FL
pagina 9 di 9