CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2175/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17996/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 00000 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.DI FERMO n. 07180202500030482000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 00000 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030013935000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067803050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027579237000 ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1930/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente, avv, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di fermo preventivo dicui al documento 0718020250003048200 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 10/9/2025 relatvamente a n. 3 cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 1.831, 05.
In paricolare le cartelle esattoriali sono le seguenti :
a) quella con numero finale 3935000 relativa a tassa automobilistica anno 2018 per un importo di euro
298, 89;
b) quella con numerazione finale 9237000 relativa ad iRPEF anno 2021 per un importo di 1.171,94;
c) quella con numero finale 0305000 afferente tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importo di euro 293, 24.
A sostegno del proposto gravame sono sttai dedotti i seguenti motivi;
1)ineisstenzanullità della notifica , atteso che la notifica pec non è stata correttamnete eseguita e comunuque il preavviso di fermo andava notificato a mezzo di agente notifivcatore abilitato e autorizzato
;
2) nullità del preavviso di fermo per interenuto annullamento dell'atto presupposto;
3)nullità dell'avviso di fermo per omessa notifica degli atti presupposti;
4) prescrizione del credito azionato .
Si sono costituiti ingiudzi per resisrere sia Agenzia Entrate- Riscossione che l'Ente impèositore, la
Regione Campania.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame si rivela ad avviso di questo giudicante meritevole di accoglimento solo in parte, mentre per la restante parte va respinto, nei sensi e per gli effetti di seguito indicati .
In primo luogo non colgono nel segno le censure di cui al primo motivo volte ad inficiare la validità della notifica dell'atto qui gravato.
Ai sensi dell'art.26 del 602/73 la notificazione a mezzo posta eletronica ( PEC ) degli atti tributari è sempre possibile e sul punto non pare vi siano dubbi di sorta .
Peraltro è stato pure affermato che l'estraneità dell'indirizzo pec della mittente Nominativo_1 delel Entrate - Riscossione dal registro ufficiale INI-PEC non vale ad inficare ex se la riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire ( cfr CGT secondo grado del Lazio n. 1974 del 25/3/2025.
In ogni caso non si può tralasciare di osservare che nella specie si rende applicabile il principio recato dagli artt. 160 e 156 c.p.c., per cui la notiziazione della cartella comunque ha prodotto i suoi effetti essendo entrata nella disponibilità del destinarairio che ha non solo compreso la natura e consistenza dell'atto ma ha ben predisposto adeguati mezzi di difesa in suo favore e tanto rende del tutto recessiva l'invocazione di vizi di tipo formale a carico dell'adempimento de quo.
Fondato invece si rivela il secondo motivo di gravame .
Invero, la qui gravata comunicazione preventiva fa riferimento tra gli atti ivi sottesi alla cartella di pagamento con numerazione finale 3935000 relativa a bollo aauto 2018 per un importo di euro 298, 89.
Ora si dà il caso che detta cartella di pagamento è stata impugnata con autonomo ricorso accolto con sentenza n. 3010/2025 del 18/2/2025 da questa Corte di giustizia tributaria ( sez 27 ) e quindi in ragione dell'implicito annllamneto di detta cartella ad opera della suindicata sentenza, la stessa non poteva essere messa a fondamento dell'atto qui impugnato.
Ne deriva che l'importo di euro 298. 89 pure posto a base del preavviso di fermo va stralciato.
.Per le censure di cui al terzo e quarto motivo da trattarsi congiuntamente, questo giudicante ritiene si debba addivenire ad un parziale accoglimento delle stesse e precisamente solo nei confronti della cartella di pagamento n. 03050000 relativa a bollo auto 2019, Detta cartella infatti è stata notificata in data 28/3/2025, e cioè tardivamente,allorchè era ben decorso il termine triennale di prescrizione , decorrente dall'anno 2020.
Questo fa sì che l'importo chiesto in pagamento, euro 293, 94 deve parimenti essere stralciato dall'atto qui gravato.
Le stesse censure invece vanno disattese in relazione alla cartella di pagamento n. 9237000 di euro
1.176, 94 afferente il bollo auto 2021.
Invero, qui la cartella è stata notificata tempestivamente , nel termine triennale decorrente dall'anno
2022, dovedosi aggiungere ai tre anni coincidenti con il 31/12/2024 gli ulteriori 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale anticovid di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 , applicabile anche per le annualità successive al 2020, come da orientamento giurisprudenziale puiù volte affermato da questa CGT di primo grado.
Ne deiva che la comunicazione preventiva qui in discussione si regge validamente solo sulla cartella n.
9237000, mentre va annullata in relazione alle altre due cartelle sopra indicate i cui importi pure sono
( illgittimamente ) stati invocati quale credito giustificativo della misura cautelativa in contestazione.
Conclusivamente il ricorso va in parte accolto e nella restante parte respinto, nei sensi e per gli effetti sin qui illustrati.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito processuale del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
iL giudice monocratico
Accoglie parzialmente il ricorso e per la restante parte lo rigetta con le precisazoine e le specificazioni di cui in motivazione
Compensa le spese tra le parti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17996/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 00000 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.DI FERMO n. 07180202500030482000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 00000 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030013935000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067803050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027579237000 ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1930/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente, avv, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di fermo preventivo dicui al documento 0718020250003048200 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 10/9/2025 relatvamente a n. 3 cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 1.831, 05.
In paricolare le cartelle esattoriali sono le seguenti :
a) quella con numero finale 3935000 relativa a tassa automobilistica anno 2018 per un importo di euro
298, 89;
b) quella con numerazione finale 9237000 relativa ad iRPEF anno 2021 per un importo di 1.171,94;
c) quella con numero finale 0305000 afferente tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importo di euro 293, 24.
A sostegno del proposto gravame sono sttai dedotti i seguenti motivi;
1)ineisstenzanullità della notifica , atteso che la notifica pec non è stata correttamnete eseguita e comunuque il preavviso di fermo andava notificato a mezzo di agente notifivcatore abilitato e autorizzato
;
2) nullità del preavviso di fermo per interenuto annullamento dell'atto presupposto;
3)nullità dell'avviso di fermo per omessa notifica degli atti presupposti;
4) prescrizione del credito azionato .
Si sono costituiti ingiudzi per resisrere sia Agenzia Entrate- Riscossione che l'Ente impèositore, la
Regione Campania.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame si rivela ad avviso di questo giudicante meritevole di accoglimento solo in parte, mentre per la restante parte va respinto, nei sensi e per gli effetti di seguito indicati .
In primo luogo non colgono nel segno le censure di cui al primo motivo volte ad inficiare la validità della notifica dell'atto qui gravato.
Ai sensi dell'art.26 del 602/73 la notificazione a mezzo posta eletronica ( PEC ) degli atti tributari è sempre possibile e sul punto non pare vi siano dubbi di sorta .
Peraltro è stato pure affermato che l'estraneità dell'indirizzo pec della mittente Nominativo_1 delel Entrate - Riscossione dal registro ufficiale INI-PEC non vale ad inficare ex se la riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire ( cfr CGT secondo grado del Lazio n. 1974 del 25/3/2025.
In ogni caso non si può tralasciare di osservare che nella specie si rende applicabile il principio recato dagli artt. 160 e 156 c.p.c., per cui la notiziazione della cartella comunque ha prodotto i suoi effetti essendo entrata nella disponibilità del destinarairio che ha non solo compreso la natura e consistenza dell'atto ma ha ben predisposto adeguati mezzi di difesa in suo favore e tanto rende del tutto recessiva l'invocazione di vizi di tipo formale a carico dell'adempimento de quo.
Fondato invece si rivela il secondo motivo di gravame .
Invero, la qui gravata comunicazione preventiva fa riferimento tra gli atti ivi sottesi alla cartella di pagamento con numerazione finale 3935000 relativa a bollo aauto 2018 per un importo di euro 298, 89.
Ora si dà il caso che detta cartella di pagamento è stata impugnata con autonomo ricorso accolto con sentenza n. 3010/2025 del 18/2/2025 da questa Corte di giustizia tributaria ( sez 27 ) e quindi in ragione dell'implicito annllamneto di detta cartella ad opera della suindicata sentenza, la stessa non poteva essere messa a fondamento dell'atto qui impugnato.
Ne deriva che l'importo di euro 298. 89 pure posto a base del preavviso di fermo va stralciato.
.Per le censure di cui al terzo e quarto motivo da trattarsi congiuntamente, questo giudicante ritiene si debba addivenire ad un parziale accoglimento delle stesse e precisamente solo nei confronti della cartella di pagamento n. 03050000 relativa a bollo auto 2019, Detta cartella infatti è stata notificata in data 28/3/2025, e cioè tardivamente,allorchè era ben decorso il termine triennale di prescrizione , decorrente dall'anno 2020.
Questo fa sì che l'importo chiesto in pagamento, euro 293, 94 deve parimenti essere stralciato dall'atto qui gravato.
Le stesse censure invece vanno disattese in relazione alla cartella di pagamento n. 9237000 di euro
1.176, 94 afferente il bollo auto 2021.
Invero, qui la cartella è stata notificata tempestivamente , nel termine triennale decorrente dall'anno
2022, dovedosi aggiungere ai tre anni coincidenti con il 31/12/2024 gli ulteriori 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale anticovid di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 , applicabile anche per le annualità successive al 2020, come da orientamento giurisprudenziale puiù volte affermato da questa CGT di primo grado.
Ne deiva che la comunicazione preventiva qui in discussione si regge validamente solo sulla cartella n.
9237000, mentre va annullata in relazione alle altre due cartelle sopra indicate i cui importi pure sono
( illgittimamente ) stati invocati quale credito giustificativo della misura cautelativa in contestazione.
Conclusivamente il ricorso va in parte accolto e nella restante parte respinto, nei sensi e per gli effetti sin qui illustrati.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito processuale del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
iL giudice monocratico
Accoglie parzialmente il ricorso e per la restante parte lo rigetta con le precisazoine e le specificazioni di cui in motivazione
Compensa le spese tra le parti