Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2175
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    Il giudice ha ritenuto che la notifica PEC sia ammissibile ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73 e che, anche in presenza di vizi formali, la notifica ha prodotto i suoi effetti poiché l'atto è entrato nella disponibilità del destinatario, che ha compreso la natura dell'atto e predisposto mezzi di difesa.

  • Accolto
    Nullità del preavviso di fermo per annullamento atto presupposto

    Il giudice ha accolto questo motivo, poiché la cartella di pagamento relativa al bollo auto 2018 era stata impugnata e annullata con precedente sentenza, rendendo illegittimo il suo utilizzo come base per il preavviso di fermo.

  • Accolto
    Nullità dell'avviso di fermo per omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha accolto questo motivo limitatamente alla cartella di pagamento relativa al bollo auto 2019, ritenendo che questa fosse stata notificata tardivamente, oltre il termine di prescrizione triennale.

  • Altro
    Prescrizione del credito azionato

    Il giudice ha accolto questo motivo limitatamente alla cartella di pagamento relativa al bollo auto 2019, ritenendo che questa fosse stata notificata tardivamente, oltre il termine di prescrizione triennale. Invece, per la cartella relativa all'anno 2021, la notifica è stata ritenuta tempestiva, considerando anche la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale anticovid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2175
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2175
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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