Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 16/03/2026, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04902/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2025, proposto da
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Razzano, Gabriele Maria Polito, Enrico Labella e Claudia Giardina, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Fiumicino;
nei confronti
-OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS-;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino dell’8 luglio 2024, n. 115, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative”;
- della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 luglio 2024, n. 127, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Riapprovazione dello schema disciplinare già approvato con DGC 115/2024 emendato degli errori materiali”;
- della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024, n. 166, avente a oggetto “Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16 settembre 2024 a parziale modifica della legge 118/2022”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. LU NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 19.3.2025 (dep. il 25.3) l’Agcm ha impugnato gli atti in epigrafe;
- che con successivo atto (dep. il 2.4) la parte ha rappresentato che non avrebbe voluto iscrivere l’impugnativa quale autonomo ricorso, bensì come motivi aggiunti nel giudizio già pendente dinanzi a questa sezione, contraddistinto al n.r.g. 6726/2024;
- che dunque la ricorrente ha chiesto di “voler cancellare” il presente ricorso “in quanto mero duplicato informatico del ricorso per motivi aggiunti già depositato in data 2 aprile u.s. nel ricorso di cui al n. di r.g. 6726/2024”;
- che all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alla parte circa la possibile inammissibilità dell’impugnativa;
Ritenuto :
- di dichiarare il ricorso inammissibile, stante la necessità di definire comunque il giudizio secondo le forme tipiche previste dal codice di rito e dunque, nel caso che occupa, con una pronuncia di inammissibilità, sussistendo “ altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ” ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b ), c.p.a. (v. Tar Lazio, sez. V- ter , sentt. n. 21459 del 28.11.2025 e n. 12436 del 24.6.2025);
- di non doversi disporre sulle spese di lite, in ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione delle parti intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TO di NE, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
LU NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU NN | RI TO di NE |
IL SEGRETARIO