Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 587/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Ignazio Greco, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2331/2022 del 17.6.2022 il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell , CP_1 Pt_1
dichiarava il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale ex art. 38 della legge
448/2001 e, per l'effetto, condannava l' al pagamento delle somme dovute a Pt_1
Il Tribunale, in particolare, riteneva che la pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente, rientrando nell'alveo delle prestazioni assistenziali, non concorresse a formare il reddito valutabile ai fini della soglia per ottenere la maggiorazione sociale;
compensava tra le parti le spese, stante la novità e complessità della fattispecie.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato il Pt_1
7.7.2022, cui resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame l' censura la decisione per errata Pt_1
motivazione ex art. 112 c.p.c. e per errata applicazione e violazione dell'art. 38 della l. 448/2001 e dell'art. 2 sexies della legge n. 89 del 2016. Evidenzia che l'appellata è titolare di due prestazioni, una di reversibilità cat. SO con decorrenza dal 05/2008, e l'altra di invalidità civile cat. INVCIV n.07235455 con decorrenza dal 02/2018. Deduce che la stessa non ha diritto alla maggiorazione sociale richiesta per il 2021, avendo superato il limite reddituale previsto dalla normativa di riferimento. Rileva al riguardo che, ai fini della valutazione del requisito reddituale, concorrono i redditi di qualsiasi natura, e dunque non solo i redditi assoggettati ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata e i redditi tassati alla fonte, ma anche i redditi esenti, come la pensione di invalidità civile. Assume che per l'anno 2021 l'appellata ha abbondantemente superato il limite reddituale di cui all'art. 38 L. 448/2001, fissato per l'anno in questione in euro 8.476,26. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, al caso di specie non si applichi l'art. 2 sexies della l. n. 89 del 2016, che riguarda l'individuazione del reddito disponibile ai fini del calcolo ISEE, non essendo condivisibile una interpretazione in via analogica di tale disciplina.
1.2. L'appello è fondato.
1.3. Ai sensi dell'art.38 della legge n.448 del 2001: “1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
2. I medesimi benefici di cui al comma
1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 Pt_1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione…”.
1.4. Come espressamente previsto dalla citata norma, la maggiorazione in oggetto trova applicazione in relazione ai trattamenti pensionistici indicati al primo comma alle lettere a), b) e c), e segnatamente a quelli previsti : - dall' articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (secondo cui: Con effetto dal 1° luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) , né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. … 4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari…);
- dall'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (secondo cui:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia) … - dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, (secondo cui:
1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
… 3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) , né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. … 5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari”.)
1.5. Tutte le citate norme stabiliscono in modo chiaro e inequivocabile che, ai fini della spettanza del beneficio della maggiorazione sociale, debba tenersi conto di tutti i redditi, ivi inclusi quelli esenti da IRPEF.
Non è dunque condivisibile la statuizione dalla sentenza impugnata secondo cui le somme percepite a titolo di invalidità civile non concorrerebbero a determinare il requisito reddituale per ottenere la maggiorazione sociale oggetto di causa.
1.6. Del pari non è pertinente, in relazione alla maggiorazione de qua, il richiamo fatto dal tribunale all'art.2 sexies della legge n.89/2016, norma che riguarda un istituto del tutto diverso, in quanto individua la nozione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'ISEE (escludendo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità). La suddetta norma, non suscettibile di applicazione analogica, non può applicarsi all'istituto della maggiorazione sociale, per la quale, si ripete, la legge detta specifici presupposti reddituali e anagrafici, prevedendo che nel computo del limite reddituale debba tenersi conto anche dei redditi esenti dal IRPEF.
Tale conclusione, peraltro, è confermata dal fatto che il citato art.38 della legge n.448 del 2001 esclude dal computo solo il reddito della casa di abitazione.
1.7. Le suddette conclusioni appaiono avvalorate da quanto statuito dalla Suprema
Corte con la pronuncia n.6950/2023, secondo cui: “L'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n.
30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017).
1.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da con ricorso depositato il 2.11.2021. CP_1
Le spese di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 2.11.2021; CP_1 dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi