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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/01/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 24.1.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°4760/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso, domiciliato ex lege presso la
Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n°54;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: diritto del ricorrente, in possesso di diploma di laurea magistrale e di 24 CFU, all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie Provinciali - G.P.S.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere in possesso del diploma di laurea nonché dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previste quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal Decreto Lgs. n. 59/2017, esponeva di essere stato inserito a domanda nella II fascia delle GPS. Argomentato in merito al suo diritto ad essere inserito nella prima fascia e lamentata violazione dell'art.1, comma 79 L.107/2015 nonchè violazione della Direttiva
CE 7.9.2005, n. 2005/36 – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell'affidamento, concludeva chiedendo: “1)Nel merito accertare e dichiarare, per le causali spiegate in narrativa, previa disapplicazione della normativa italiana in contrasto con le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso della laurea e dei
24 CFU;
2) Conseguentemente e per l'effetto ordinare al resistente di volere CP_1
inserire il ricorrente nella I fascia GPS della Provincia di Benevento, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per le classi di concorso A046 – Scienze
Giuridiche ed Economiche;
” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il . CP_2
Disposta notifica ai controinteressati con pubblicazione del ricorso nella pagina dedicata del convenuto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da CP_1
dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Deve ritenersi la giurisdizione del Giudice adito sulla scorta del piu' recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a mente del quale "Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda e' la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per se' preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potra' che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice e' specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (da ultimo Sez. L.,
Sent. n.17140 del 26/06/2019 conforme a Cass. S.U. n.26802, ud. 27/02/2018).
1.2. Correttamente individuato anche il giudice territorialmente competente atteso che il ricorrente, pur richiedendo accertamento riferito al diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS della Provincia di Benevento ove risiede, ha dichiarato a verbale tramite la difesa tecnica di aver individuato il Tribunale di Roma non avendo mai sottoscritto alcun contratto, il che esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 5 cpc.. Alla fattispecie è infatti per analogia applicabile il principio fissato dal giudice di legittimità in riferimento ai docenti impiegati all'estero (Cass. Ord. n.29218 del 12.11.2019).
2. Nel merito
Il ricorso è infondato e come tale dev'essere rigettato.
2.1. Rileva il Tribunale che l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 dispone che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
Successivamente l'art.5, D.Lgs. n.59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015
n.107") nel testo in vigore dall'1 gennaio 2019 ha disponsto che "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". […omissis…]
Quanto all'inserimento nella fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto, va ricordato che il D.M. 1 giugno 2017 n 374 "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" all'art 2 prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneita' all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. (omissis), D.D.G. n.106/2016
e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi ..." Org_1
Hanno invece accesso alla terza fascia "1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonche' ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del
D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016."
Va dato atto che, successivamente, il DM n. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha disposto l'aggiornamento anche delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuando a prevedere l'accesso alla detta fascia dei soli docenti inseriti nelle GAE.
Da ultimo, con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS.
E cosi', l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce cosi' determinate:
a) la prima fascia e' costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia e' costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, cosi' disciplinandole:
"a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374; Controparte_3
b) la seconda fascia e' costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia e' costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva il Tribunale come da esso emerge che anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS. Secondo parte ricorrente, l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal D.Lgs. n. 59/2017 dovrebbe condurre di per se' alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS e cio' tanto piu' in conformita' ai principi stabiliti a livello comunitario in tema di liberta' di esercizio della professione in possesso di una mera qualifica professionale.
La tesi non e' condivisibile.
Anzitutto, la lettera delle disposizioni poc'anzi richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali e' espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU, come pure dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.
Nondimeno, e' chiaro che la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) e' ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma
2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti
"di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE
(co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma 3).
La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Anche l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
2.3. Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS). Quanto ai requisiti di accesso al concorso per l'assunzione in ruolo, l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 aveva gia' espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale e che
"L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto 2.1) che
"la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…".
Il D.Lgs n.59/2017, in conformita' alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso", oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2. livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
Si tratta quindi di una specifica disciplina che riguarda "il titolo di accesso al concorso", e non gia' le modalita' di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Tale disposizione chiarisce quindi, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi e' affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessato, gia' in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, puo' acquisire soltanto partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Appare pertanto del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM
131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorita' distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Come legittimo risulta anche il DM 374/2017, laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2a fascia per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella seconda fascia il possesso "di specifica abilitazione o di specifica idoneita' all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti", non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU, aventi invece titolo per l'inserimento nella terza fascia.
E' tanto perche', come detto, il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, ma e' cosa chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, per ottenere la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dall'idoneita' ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Detta abilitazione, proprio perche' ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresi', legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
Parimenti legittime risultano, infine, le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nella graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati. L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverra' immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrera' la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresi' rientrando nel novero dei candidati vincitori.
Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalita' del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
2.4. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del
2017).
Del resto, come ampiamente chiarito, il non disconosce affatto il diritto degli CP_1
aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attivita' di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico puo' attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorche' in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso.
2.5. In tal senso si e' gia' pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che "per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie e' necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformita' all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale
n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca cosi' come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalita' diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione CP_1
anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalita' sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico- pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2.
E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attivita' di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per se' si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversita' ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonche' con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "ne' diposizioni espresse, ne' considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento" (TAR Lazio-Roma, n. 10918/2019).
Da ultimo, con sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 05/02/2021 n. 1486, è stato ribadito come “Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale
n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il
Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione CP_1
anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di
'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”. Pronuncia, quella sopra riportata che ha ulteriormente chiarito come la disciplina nazionale non possa dirsi in contrasto con quella europea precisando: “Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e
Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017). Del resto, come ampiamente chiarito, il
non disconosce affatto il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di CP_1
studio a svolgere attivita' di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico puo' attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorche' in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso”.
Per il rigetto della domanda si e' pronunciata anche la prevalente giurisprudenza ordinaria di merito (v. Tribunale di Roma, est. Conte 14.11.2020, Trib Roma est. del CP_4
19.2.2020, Trib Roma, ord. Coll. 17.1.2020, Trib. Roma 11.8.2020 Ord, est. Casoli;
Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020, Tribunale di Torino
16.7.2020, est. Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020, Tribunale di Trapani 22.1.2020, Tribunale di Arezzo 16.6.2020, Tribunale Vibo Valentia 12.2.2020,
Tribunale di Palermo 8.7.2020).
Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
3. Nulla sulle spese essendo il , così come i controinteressati, rimasti CP_2
contumace.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, il 24.1.2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 24.1.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°4760/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso, domiciliato ex lege presso la
Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n°54;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: diritto del ricorrente, in possesso di diploma di laurea magistrale e di 24 CFU, all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie Provinciali - G.P.S.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere in possesso del diploma di laurea nonché dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previste quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal Decreto Lgs. n. 59/2017, esponeva di essere stato inserito a domanda nella II fascia delle GPS. Argomentato in merito al suo diritto ad essere inserito nella prima fascia e lamentata violazione dell'art.1, comma 79 L.107/2015 nonchè violazione della Direttiva
CE 7.9.2005, n. 2005/36 – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell'affidamento, concludeva chiedendo: “1)Nel merito accertare e dichiarare, per le causali spiegate in narrativa, previa disapplicazione della normativa italiana in contrasto con le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso della laurea e dei
24 CFU;
2) Conseguentemente e per l'effetto ordinare al resistente di volere CP_1
inserire il ricorrente nella I fascia GPS della Provincia di Benevento, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per le classi di concorso A046 – Scienze
Giuridiche ed Economiche;
” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il . CP_2
Disposta notifica ai controinteressati con pubblicazione del ricorso nella pagina dedicata del convenuto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da CP_1
dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Deve ritenersi la giurisdizione del Giudice adito sulla scorta del piu' recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a mente del quale "Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda e' la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per se' preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potra' che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice e' specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (da ultimo Sez. L.,
Sent. n.17140 del 26/06/2019 conforme a Cass. S.U. n.26802, ud. 27/02/2018).
1.2. Correttamente individuato anche il giudice territorialmente competente atteso che il ricorrente, pur richiedendo accertamento riferito al diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS della Provincia di Benevento ove risiede, ha dichiarato a verbale tramite la difesa tecnica di aver individuato il Tribunale di Roma non avendo mai sottoscritto alcun contratto, il che esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 5 cpc.. Alla fattispecie è infatti per analogia applicabile il principio fissato dal giudice di legittimità in riferimento ai docenti impiegati all'estero (Cass. Ord. n.29218 del 12.11.2019).
2. Nel merito
Il ricorso è infondato e come tale dev'essere rigettato.
2.1. Rileva il Tribunale che l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 dispone che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
Successivamente l'art.5, D.Lgs. n.59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015
n.107") nel testo in vigore dall'1 gennaio 2019 ha disponsto che "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". […omissis…]
Quanto all'inserimento nella fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto, va ricordato che il D.M. 1 giugno 2017 n 374 "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" all'art 2 prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneita' all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. (omissis), D.D.G. n.106/2016
e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi ..." Org_1
Hanno invece accesso alla terza fascia "1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonche' ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del
D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016."
Va dato atto che, successivamente, il DM n. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha disposto l'aggiornamento anche delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuando a prevedere l'accesso alla detta fascia dei soli docenti inseriti nelle GAE.
Da ultimo, con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS.
E cosi', l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce cosi' determinate:
a) la prima fascia e' costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia e' costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, cosi' disciplinandole:
"a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374; Controparte_3
b) la seconda fascia e' costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia e' costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva il Tribunale come da esso emerge che anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS. Secondo parte ricorrente, l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal D.Lgs. n. 59/2017 dovrebbe condurre di per se' alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS e cio' tanto piu' in conformita' ai principi stabiliti a livello comunitario in tema di liberta' di esercizio della professione in possesso di una mera qualifica professionale.
La tesi non e' condivisibile.
Anzitutto, la lettera delle disposizioni poc'anzi richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali e' espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU, come pure dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.
Nondimeno, e' chiaro che la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) e' ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma
2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti
"di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE
(co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma 3).
La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Anche l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
2.3. Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS). Quanto ai requisiti di accesso al concorso per l'assunzione in ruolo, l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 aveva gia' espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale e che
"L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto 2.1) che
"la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…".
Il D.Lgs n.59/2017, in conformita' alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso", oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2. livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
Si tratta quindi di una specifica disciplina che riguarda "il titolo di accesso al concorso", e non gia' le modalita' di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Tale disposizione chiarisce quindi, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi e' affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessato, gia' in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, puo' acquisire soltanto partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Appare pertanto del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM
131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorita' distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Come legittimo risulta anche il DM 374/2017, laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2a fascia per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella seconda fascia il possesso "di specifica abilitazione o di specifica idoneita' all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti", non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU, aventi invece titolo per l'inserimento nella terza fascia.
E' tanto perche', come detto, il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, ma e' cosa chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, per ottenere la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dall'idoneita' ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Detta abilitazione, proprio perche' ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresi', legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
Parimenti legittime risultano, infine, le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nella graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati. L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverra' immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrera' la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresi' rientrando nel novero dei candidati vincitori.
Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalita' del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
2.4. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del
2017).
Del resto, come ampiamente chiarito, il non disconosce affatto il diritto degli CP_1
aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attivita' di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico puo' attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorche' in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso.
2.5. In tal senso si e' gia' pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che "per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie e' necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformita' all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale
n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca cosi' come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalita' diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione CP_1
anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalita' sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico- pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2.
E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attivita' di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per se' si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversita' ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonche' con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "ne' diposizioni espresse, ne' considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento" (TAR Lazio-Roma, n. 10918/2019).
Da ultimo, con sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 05/02/2021 n. 1486, è stato ribadito come “Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale
n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il
Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione CP_1
anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di
'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”. Pronuncia, quella sopra riportata che ha ulteriormente chiarito come la disciplina nazionale non possa dirsi in contrasto con quella europea precisando: “Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e
Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017). Del resto, come ampiamente chiarito, il
non disconosce affatto il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di CP_1
studio a svolgere attivita' di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico puo' attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorche' in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso”.
Per il rigetto della domanda si e' pronunciata anche la prevalente giurisprudenza ordinaria di merito (v. Tribunale di Roma, est. Conte 14.11.2020, Trib Roma est. del CP_4
19.2.2020, Trib Roma, ord. Coll. 17.1.2020, Trib. Roma 11.8.2020 Ord, est. Casoli;
Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020, Tribunale di Torino
16.7.2020, est. Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020, Tribunale di Trapani 22.1.2020, Tribunale di Arezzo 16.6.2020, Tribunale Vibo Valentia 12.2.2020,
Tribunale di Palermo 8.7.2020).
Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
3. Nulla sulle spese essendo il , così come i controinteressati, rimasti CP_2
contumace.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, il 24.1.2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari