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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in fase di riassunzione ex art. 392 c.p.c., iscritta al n. 2511/2022 R.G. (cui è riunita la n.
2656/2022), posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno
14/01/2025, vertente
TRA
Pt_1
Avv. MICHELE PONTONE
Appellante
E
Controparte_1
Avv. RAFFAELLA CHIUMMIENTO
Appellato
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 22170/2022.
1
Per l' Pt_1
“in accoglimento dell'appello dall' riformare la sentenza n. Pt_1
12059/2013 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, dichiarando prescritte le differenze retributive richieste dal nel ricorso CP_1 introduttivo anteriori al 16 maggio 2007 od alla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell'appellato alla restituzione in favore dell' della somma di € 6.461,25, oltre interessi dal pagamento al Pt_1 saldo, versata a titolo di differenze retributive, interessi e rivalutazione, per il periodo anteriore al 16 maggio 2007, in esecuzione della sentenza
n. 12059/2013 del Tribunale di Roma, ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, del giudizio in Cassazione
e del giudizio di appello, oltre che dei contributi unificati già versati per gli stessi giudizi e degli interessi sugli stessi.”
Per UD LE:
“I.- in via principale, previa disapplicazione dell'art. 384 comma 2
c.p.c., prendere decisione non uniformata al giudicato portato dalla
Ordinanza n. 22170 del 13.07.2022 della Suprema Corte di Cassazione
e, dunque, - come domandato nel già celebrato giudizio d'appello RG
n. 8218/2013 conclusosi con la Sentenza n. 8676/2015 -: rigettare
l'appello dell' siccome in-fondato in fatto e diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza gravata;
II.- in subordine,
II.
1- disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 T.U.E., con domanda di pronuncia sul se il diritto dell'Unione osti ad una interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, contenente il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che non si estenda anche al diritto, quale suo diretto precipitato, alla decorrenza del
2 termine prescrizionale dell'anzianità economica, - maturata durante il rapporto a tempo de-terminato -, solo a partire della instaurazione del rapporto a tempo indeterminato per effetto di stabilizzazione, così come invece ritenuto dalla Ordinanza n. 22170 del 13.07.2022 della
Suprema Corte di Cassazione di cui all'odierno ricorso in riassunzione;
II.
2- nel giudizio che proseguirà dinanzi a Codesta Corte d'Appello all'esito della decisione della CGUE, accogliere le conclusioni rassegnate in via principale al punto I.
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8676/2016, pubblicata il 10.12.2015, la Corte
d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata (n.
12059/2013) – con la quale il Tribunale della stessa sede, in accoglimento del ricorso proposto da (dipendente Controparte_1 Pt_1 ex stabilizzato in data 18.2.2008 ex art. 1, co. 558, L. n. CP_2
296/2006 a seguito di reiterati contratti a termine), aveva dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del lavoro svolto anteriormente alla stabilizzazione, ai fini dell'anzianità giuridica, condannando l' Pt_1 al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo – ha condannato l' al pagamento dei Pt_1 soli interessi legali sulle differenze retributive dovute, al netto delle ritenute contributive e fiscali, compensando integralmente le spese del grado, confermando nel resto la sentenza gravata.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l' per la Pt_1 parte in cui la Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall' sull'erroneo presupposto della sussistenza del CP_3 metus del lavoratore durante i rapporti a termine.
Ha dedotto l'Ente ricorrente che i contratti in commento erano assistiti da tutte le garanzie previste dal CCNL per il personale del Comparto
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, Area dirigenza e che
3 nel pubblico impiego non è configurabile tale metus, sicché il termine quinquennale di prescrizione matura in pendenza dei singoli contratti a termine dotati di stabilità reale.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, la
Suprema Corte, in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione, dando continuità al proprio orientamento espresso in fattispecie analoghe e richiamando, in particolare, il principio affermato dalle
SS.UU. con sentenza n. 575/2003, ha cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Hanno riassunto il giudizio entrambe le parti con distinti ricorsi, successivamente riuniti, costituendosi nei rispettivi procedimenti in cui risultavano appellate.
L' ha concluso, come in epigrafe, per la declaratoria di prescrizione Pt_1 delle differenze retributive richieste dal LE anteriori al 16.5.2017, con condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore dell'Istituto della somma di € 6.461,25, oltre interessi dal pagamento al saldo, versata a titolo di differenze retributive, interessi e rivalutazione, in esecuzione della sentenza del Tribunale, con il favore delle spese di lite.
Il LE ha insistito nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 14.1.2015, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di cassazione con l'ordinanza di rinvio ha il enunciato il seguente principio di diritto, già più volte pronunciato anche con sentenza a SS.UU.: <nel caso che tra le stesse parti si succedano due
o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste>>.
Pur non mettendo in discussione che l'applicazione di tale principio condurrebbe all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, come formulata dall' e che in punto di accertamento in punto di Pt_1 riconoscimento dell'anzianità si è formato il giudicato, il LE insiste, tuttavia, nel rinvio pregiudiziale sostenendo, da un lato, la possibilità – contestata dall' - per il giudice non di ultima istanza di disattendere Pt_1 le norme processuali vincolanti qualora ritenga che la decisione conseguente possa essere in contrasto con il diritto UE, sottoponendo alla Corte di Giustizia la questione interpretativa controversa.
Assume a tal fine il ricorrente che la Suprema Corte avrebbe palesemente, “sebbene indirettamente”, violato il principio di non discriminazione affermato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul
5 lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, recepito dalla direttiva
1999/70/CE, dovendosi estendere il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato anche al diritto – quale suo diretto precipitato – alla decorrenza del termine prescrizionale dell'anzianità di lavoro economica, maturata durante il rapporto di lavoro a termine, solo a partire dalla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione.
Premesso che il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l'ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario e pur ammettendo dunque, entro tali limiti, la possibilità del giudice di sollevare questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia, pur in presenza di un giudicato interno o del vincolo imposto dall'art. 384, comma 2, c.p.c. di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla giudice di legittimità, ritiene questo Collegio che la richiesta di rinvio pregiudiziale non debba essere accolta.
Nel caso di specie è pacifico l'avvenuto riconoscimento del lavoro svolto dal LE anteriormente alla stabilizzazione ai fini dell'anzianità giuridica e del diritto alle differenze retributive, statuizione non sottoposta a censura da parte dell' Pt_1
Pertanto appare improprio il riferimento contenuto nel quesito sollecitato da porre alla Corte di Giustizia, così come formulato dal lavoratore nei seguenti termini: “se il diritto dell'Unione osti ad una interpretazione della citata clausola 4 contenente il principio di non
6 discriminazione dei lavoratori a tempo determinato che non si estenda anche al diritto, quale suo diretto precipitato, alla decorrenza del termine prescrizionale dell'anzianità di lavoro economica, -maturata durante il rapporto a tempo determinato -, solo a partire della instaurazione del rapporto a tempo indeterminato per effetto di stabilizzazione”.
In ordine all'anzianità di servizio non si pongono invero questioni di prescrizione, poiché “l'anzianità non è uno status o un elemento costitutivo di esso, né è un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, rappresentando, invece, il presupposto fattuale per la genesi di specifici diritti”, potendo la prescrizione incidere esclusivamente sui crediti di natura retributiva (v. sent. Cass. SS.UU. n. 36197/2023).
Pertanto, è assodato che il ricorrente abbia diritto alla percezione di una retribuzione commisurata all'anzianità calcolata con valutazione anche dei rapporti di lavoro intrattenuti precedentemente alla stabilizzazione, rimanendo la controversia limitata alla individuazione del momento della decorrente del termine prescrizionale per le differenze retributive.
Non ritiene questa Corte che possano ritenersi integrate violazioni del diritto dell'unione, con particolare riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro citato che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato e che prevede, espressamente, al comma 2 “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
7 Nel caso che ci occupa, la conformità della situazione concreta alla previsione della norma unionale – a seguito del giudizio intrapreso e per effetto del giudicato di cui s'è detto – risulta ristabilita.
Né si reputa, sotto diverso profilo, che il principio di non discriminazione possa ritenersi violato per effetto del decorso della prescrizione dei crediti dalla data della loro insorgenza o dalla cessazione per quelli che maturano da questo momento.
Non appare convincente l'assimilazione delle condizioni, quanto al concetto del metus, dei lavoratori a tempo indeterminato privi del presupposto della stabilità e quelli a tempo determinato.
In primo luogo, deve rilevarsi che il metus individuabile nei contratti assistiti da stabilità riguarda il timore di subire un illegittimo licenziamento e dunque la perdita del posto di lavoro cui si ha diritto, mentre il lavoratore a tempo determinato non può vantare il diritto di un rinnovo contrattuale (oggetto del metus), ma eventualmente un'aspettativa di mero fatto, in quanto il contratto cessa di diritto alla naturale scadenza e, nel periodo d vigenza del contratto il rapporto è assistito da tutte le garanzie che la legge appronta contro ogni forma di illegittima risoluzione.
In dipendenza della rimodulazione del rapporto di lavoro privato con la lege n. 92/2012 e con il d.lgs. n. 23/2015, è venuto meno il generale regime di stabilità cui agganciare il concetto del metus e pertanto si è ritenuto che il termine di prescrizione, per il lavoro privato, debba farsi decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sul punto è intervenuta la recente sentenza a SS.UU. 36197/2023 già citata, alla quale è stata rimessa la questione di massima di particolare importanza in punto di decorrenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori
8 assunti a seguito di procedura di stabilizzazione, dopo lo svolgimento di rapporti di lavoro a termine regolari.
La pronuncia, negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, precisa che “È indubbiamente vero che la privatizzazione del pubblico impiego abbia comportato una scissione fra l'organizzazione amministrativa e i rapporti di lavoro.
Sicché, in conseguenza del processo di privatizzazione e di contrattualizzazione, la prima resta affidata alla legge e coperta dalla riserva di cui all'art. 97 della Costituzione, mentre, per converso, è ad essa sottratta la disciplina dei rapporti di lavoro, invece regolati dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, seppure sia venuta meno la concezione dogmatica dell'esercizio di pubbliche funzioni mediante il rapporto di immedesimazione organica dei cittadini, cui esse siano affidate, alla stregua di una promanazione dello Stato stesso, a loro presidio restano indiscutibilmente: il citato art. 97 Cost. – che continua
a disciplinare gli obiettivi dell'azione amministrativa secondo la regola generale di accesso ai ruoli del pubblico concorso (salvi i casi stabiliti dalla legge); l'art. 28 Cost., di diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici); l'art. 98 Cost., secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, per un principio di neutralità, cui è funzionale anche la regola del pubblico concorso (oltre che il principio affermato dall'art. 51 Cost., di garanzia dell'accesso ai pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza). Ma se il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è regolato dalla disciplina di diritto comune – che ne traccia le regole, rinviando alla peculiare contrattazione collettiva, per un verso e, per altro verso, alla disciplina del codice civile – esso trova comunque limiti conformativi nelle norme costituzionali richiamate. Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono – anche in coerenza con l'ordinamento
9 dell'Unione Europea – assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in un armonico assetto che miri alla sostenibilità del complessivo debito dello Stato, così coordinandosi come parti di un unico complesso organizzativo”.
Alla luce dei principi sopra riportati, deve escludersi che si tratti di tipologie di rapporti contrattuali sovrapponibili che possano indurre ad applicare gli stessi parametri e ritenere integrata una forma di disparità di trattamento, neppure indiretta, come prospettato dalla difesa del tale da giustificare la disapplicazione delle norme processuali Pt_2 interne, in specie, dell'art. 384, comma 2, che vincola il giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' con riferimento alle differenze retributive anteriori al Pt_1 quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo di primo grado del 17.5.2012, con diritto dell' a ripetere le somme CP_3 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, nell'importo di indicato di € 6.461,25, non contestato nel quantum.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, come ab origine proposta, nella quale entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti (l' in punto di riconoscimento Pt_1 dell'anzianità e il LE in punto di prescrizione), nonché la particolarità della materia, oggetto di rimessione alle SS.UU., si reputa equo compensare tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti, così provvede:
- dichiara prescritte le differenze retributive richieste da CP_1
con il ricorso introduttivo di primo grado anteriori al 17 maggio
[...]
2007;
10 - condanna alla restituzione in favore dell' della Controparte_1 Pt_1 somma di € 6.461,25, oltre interessi dal pagamento al saldo, versata a titolo di differenze retributive, interessi e rivalutazione, per il periodo anteriore al 16 maggio 2007, in esecuzione della sentenza n.
12059/2013 del Tribunale di Roma;
- compensa integralmente tra le parti tutti i gradi e fasi del giudizio.
Roma, 14/01/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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