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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Serena SOMMARIVA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1318/2024 rgl avverso la sentenza n. 4802 del 2024 emessa dal Tribunale di IL ( deciso il giorno 04 marzo 2025 e promosso da: Pt_1
(P. IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avvocato prof. Roberto Pessi (c.f: ), dall'Avvocato C.F._1
prof. Giuseppe Sigillò Massara (c.f: e dall'Avvocato prof. C.F._2
Raffaele Fabozzi (c.f: ), elettivamente domiciliata in IL, C.F._3
Corso Monforte n. 15 presso lo studio dei difensori – Appellante, contro
(c.f: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._4
Avvocati Marco Mastracci (c.f: e Valentina Cicconi (c.f: C.F._5
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 10/A C.F._6
presso lo studio dei difensori – Appellato;
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 29 novembre 2024, nel merito:" Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda pagina 1 di 16 (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di IL, Sez. Lav. dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, n.
4802/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 7963/2024, pubblicata in data 30 ottobre 2024, notificata in data 5 novembre 2024, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra, in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per
l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dal ricorrente (oggi appellato), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non
è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria di difesa datata 20 febbraio 2025:” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, contrariis reiectis Rigettare il ricorso in appello di avverso la sentenza del Tribunale di IL Sezione Lavoro, dott.ssa CP_1
Francesca Maria Claudia Capelli, n. 4802/2024, pubblicata in data 30 ottobre 2024 e confermare le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di IL, con la sentenza n. 4802 del 2024 - accertato e dichiarato che il superminimo goduto dal ricorrente e descritto in premessa deve essere qualificato come non assorbibile e che l'ERS (Elemento Retributivo Separato) 2017/2018 non incide sulla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e non è comparabile con il pagina 2 di 16 superminimo – ha condannato la Società resistente a pagare al ricorrente le somme detratte dal mese di febbraio 2018 sino al mese di marzo 2024 pari ad euro 4.578,05 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di parte ricorrente, in euro 1.800,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In motivazione il Tribunale di IL ha richiamato la giurisprudenza del proprio
Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di IL, all'uopo ritenendo fornita dai ricorrenti idonea prova circa l'esistenza di un uso aziendale – in favore dei lavoratori – ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi dedotti in atti.
In particolare il primo giudice – condividendo le argomentazioni di cui alla sentenza n.
723 del 2023 della Corte di Appello di IL, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. - ha ritenuto accertata la volontà, concludente, della società di non volere procedere ad alcuna decurtazione del superminimo assegnato, sottraendolo quindi alla regola generale dell'assorbimento, attraverso il pacifico omesso assorbimento del superminimo, per un ampio periodo temporale e nonostante i vari rinnovi contrattuali, e i relativi incrementi retributivi.
Inquadrato l'uso aziendale tra le cosiddette fonti sociali il Tribunale di IL ha, quindi, ritenuto che l'uso aziendale, operando come fonte intermedia e autonoma tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, ha assicurato il diritto dei lavoratori al non assorbimento non ritenendo, inoltre, che negli Accordi del novembre 2017 emergano, sul piano collettivo, elementi idonei a modificare il richiamato uso del mancato assorbimento del superminimo.
Il Tribunale di IL, sulla base delle medesime argomentazioni, non ha ritenuto assorbibile il superminimo dedotto in atti neppure con l respingendo, anche, CP_3
pagina 3 di 16 l'eccepita ipotesi di indebita locupletazione da parte dei lavoratori atteso che l CP_3
deve aggiungersi al superminimo per l'eterogeneità dei presupposti e della natura.
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza dei presupposti giuridici per la liquidazione degli importi pretesi, il primo giudice ha, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle differenze retributive sulla base dei conteggi versati in atti dal ricorrente e non ritenuti adeguatamente contestati dalla società resistente.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando quattro Controparte_1
motivi.
Con il primo e secondo motivo – intestati rispettivamente:” Primo motivo di appello: sull'insussistenza di alcun uso aziendale – Erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali” e “ Secondo motivo di appello: erroneità della sentenza per non avere ritenuto “superabile” l'uso aziendale asseritamente rilevato” - l'appellante ha censurato la sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di un uso aziendale a favore del ricorrente e sia nella parte in cui non ha ritenuto superabile, da parte datoriale, il predetto uso aziendale.
Richiamato il principio generale di assorbimento l'appellante ha dedotto, preliminarmente, che nel ricorso introduttivo del giudizio primo grado, non vi è traccia di elementi idonei a far ritenere integrata l'esistenza del dedotto “uso aziendale” idoneo a determinare un mutamento del titolo di attribuzione del superminimo erogato all'odierno appellato mentre risulta, per tabulas, pacificamente assorbibile.
In particolare l'appellante ha dedotto che, a fronte dell'inequivoco contenuto della lettera di attribuzione del superminimo, in cui espressamente il superminimo è previsto come assorbibile, non può assumere alcuna rilevanza dirimente l'arco temporale durante il quale il superminimo non è stato assorbito, tanto più in assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire una inequivoca volontà del datore di lavoro.
Sul punto l'appellante ha precisato di avere proceduto, in occasione di ogni rinnovo contrattuale e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari, alla valutazione in ordine pagina 4 di 16 all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti essendosi, da ultimo, determinata ad applicare il principio generale dell'assorbimento solo a seguito del rinnovo del 2017 ovvero quando il ricorso alla solidarietà difensiva e le condizioni economiche avevano determinato un radicale mutamento economico e produttivo.
L'appellante ha, quindi, ribadito che, al fine di escludere l'assorbimento, il giudice deve accertare unicamente la presenza di un accordo derogatorio, di natura collettiva o individuale, ovvero la presenza di una pattuizione tra le parti volta a qualificare quell'emolumento come compenso connesso al merito del lavoratore beneficiario, non potendo assumere rilievo la condotta datoriale consistente nella concessione, a tutta la platea dei lavoratori, dei superminimi individuali, pur in presenza di aumenti contrattuali.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale riconosciuto sia venuto meno con l'attuazione degli accordi del 2017 all'uopo deducendo che, inquadrato l'uso aziendale nel novero delle c.d. fonti sociali, per la successione dei contratti nel tempo, l'uso stesso ben può essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, quando lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale seguendo, pertanto, le sorti della contrattazione collettiva nel tempo.
Con il terzo motivo – intestato:” Terzo motivo d'appello: erroneità della sentenza nella Con parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018” – l'appellante, richiamando le motivazioni dei precedenti motivi di appello ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la condanna della società deducendo che dall'accoglimento delle argomentazioni svolte con i primi due motivi di appello deriva la piena legittimità dell'assorbimento operato e, quindi, la necessaria modifica circa la statuizione sulle spese. pagina 5 di 16 Con il quarto motivo – intestato:” Quarto motivo d'appello: erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso, in toto, di esaminare l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto il ricorso senza delimitare temporalmente la condanna economica all'uopo deducendo che, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento delle domande avversarie, ogni riconoscimento economico deve essere delimitato nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata fin dalla memoria difensiva del giudizio di primo grado, accertando quindi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti pretesi per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data (25.06.2024) di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2
sulla base dei plurimi precedenti resi dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione.
All'udienza del giorno 04 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione - vanno respinti, conformandosi questo Collegio ai plurimi precedenti resi, sulle medesime questioni oggetto del giudizio, da questa Corte territoriale.
E' pacifico, in atti, che l'appellato è stato assunto da Controparte_2 Controparte_1
(già in data 13
[...] Controparte_4
marzo 1990 (Doc. 01 fascicolo di primo grado) e che, in data 7 dicembre 2010, gli veniva attribuito un “sovraminimo” di euro 120,00 lordi mai assorbito nel corso degli anni, nonostante molti rinnovi contrattuali e che, a far data dal cedolino paga di febbraio
2018 e successivamente dal cedolino di luglio 2018 all'odierno appellato non veniva riconosciuto alcun incremento, in quanto a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale e lo stesso avveniva con pagina 6 di 16 l'ERS (Elemento Retributivo Separato) (cfr. docc. 1, 2 e 4 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione 17 ottobre 2018 n. 26017; 29 agosto 2012 n. 14689; 17 luglio 2008 n.19750).
Quanto sopra richiamato, il Collegio evidenzia che parte appellata ha dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pagg. 2 ricorso in primo grado:” si precisa che il mancato assorbimento del sovraminimo riconosciuto al sig. , oltre CP_2
a caratterizzarsi come un comportamento concludente nei confronti dell'odierno ricorrente, si estendeva anche all'intera platea dei dipendenti e, Controparte_1
proprio per tale ragione, rappresenta un consolidato uso aziendale”) e che detta deduzione è stata supportata da correlata documentazione (cfr. in particolare: docc. 2,5 e
6 di parte appellata: buste paga, cedolini e rinnovi contrattuali).
A fronte di detta articolata e documentata allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” controparte si limita ad una serie di asserzioni indimostrate “(cfr. pag. 5 memoria di costituzione in primo grado) richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 6 e seguenti memoria difensiva in primo grado di parte appellante).
pagina 7 di 16 A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di IL con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa) - la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a CP_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti 4 e seguenti), si è limitata a ricordare come gravasse CP_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento. Controparte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al CP_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)” (cfr. Appello IL n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello IL n. 84 del 2024).
pagina 8 di 16 Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello IL n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri di allegazione, e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107).
pagina 9 di 16 In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 di questa Corte territoriale.
Con la citata sentenza la Corte di appello di Appello di IL ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale all'uopo ritenendo che:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
In particolare la Corte di Appello di IL – conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale – con la, qui condivisa, motivazione, ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ.
- che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito”
(cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul pagina 10 di 16 piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la
per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco CP_1
temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume particolare rilevo anche il fatto – dedotto espressamente anche nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. punti 5,7 e 8 ricorso di primo grado) – che nel corso del tempo si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Invero, come ritenuto, con motivazione condivisa, da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024: “Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 11 di 16 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede
l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Alla luce dei richiamati principi, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, nella fattispecie in esame, ad avviso anche di questo Collegio:” sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr. Appello IL n. 84 del
2024).
Deve, in conclusone, sul punto, ribadirsi quanto già argomentato da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2014:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di pagina 12 di 16 segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già Contr menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_1
all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del
23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018”.
Nessuna locupletazione, inoltre, può essere ravvista nella fattispecie in esame in riferimento all'ERS atteso che l'ERS: “non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato Contr per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello IL n.
263 del 2023).
Per questi motivi
i primi due motivi di appello devono essere respinti, restando assorbito il terzo motivo formulato sul presupposto dell'accoglimento dei primo due motivi.
Anche il quarto motivo di appello deve essere respinto.
pagina 13 di 16 Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche di recente (cfr. Corte di Cassazione n. 30648 del 28 novembre 2024):” 15. osserva il Collegio, in continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
16. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
17. infatti, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato di regola, sia venuto meno nella sua integralità; a tale rinnovata situazione consegue che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Sul punto, peraltro, si richiama anche l'orientamento della Corte di Cassazione, risalente nel tempo, secondo cui nei casi in cui è controverso se il rapporto di lavoro di cui si tratta sia soggetto o meo al regime di stabilità l'onere della prova circa la stabilità del rapporto e, conseguentemente della decorrenza della prescrizione durante il medesimo, grava sul datore di lavoro (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n. 11793 del 2002).
pagina 14 di 16 Nella fattispecie in esame – in cui la pretesa rivendicata in atti si riferisce a diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 e in cui parte appellante nulla ha dedotto parte appellante circa la c.d. stabilità adeguata del rapporto di lavoro, essendosi limitata ad eccepire, in primo grado:” l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dal ricorrente per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio…in via subordinata…per i periodi anteriori al quinquennio il primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione…” - l'eccezione di prescrizione va, dunque respinta.
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore di parte appellata, in € 2.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ( avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_1
4802 del 2024 emessa dal Tribunale di IL.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Controparte_1 CP_1
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
pagina 15 di 16 per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
IL, 04 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Serena SOMMARIVA
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Serena SOMMARIVA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1318/2024 rgl avverso la sentenza n. 4802 del 2024 emessa dal Tribunale di IL ( deciso il giorno 04 marzo 2025 e promosso da: Pt_1
(P. IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avvocato prof. Roberto Pessi (c.f: ), dall'Avvocato C.F._1
prof. Giuseppe Sigillò Massara (c.f: e dall'Avvocato prof. C.F._2
Raffaele Fabozzi (c.f: ), elettivamente domiciliata in IL, C.F._3
Corso Monforte n. 15 presso lo studio dei difensori – Appellante, contro
(c.f: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._4
Avvocati Marco Mastracci (c.f: e Valentina Cicconi (c.f: C.F._5
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 10/A C.F._6
presso lo studio dei difensori – Appellato;
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 29 novembre 2024, nel merito:" Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda pagina 1 di 16 (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di IL, Sez. Lav. dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, n.
4802/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 7963/2024, pubblicata in data 30 ottobre 2024, notificata in data 5 novembre 2024, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra, in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per
l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dal ricorrente (oggi appellato), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non
è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria di difesa datata 20 febbraio 2025:” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, contrariis reiectis Rigettare il ricorso in appello di avverso la sentenza del Tribunale di IL Sezione Lavoro, dott.ssa CP_1
Francesca Maria Claudia Capelli, n. 4802/2024, pubblicata in data 30 ottobre 2024 e confermare le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di IL, con la sentenza n. 4802 del 2024 - accertato e dichiarato che il superminimo goduto dal ricorrente e descritto in premessa deve essere qualificato come non assorbibile e che l'ERS (Elemento Retributivo Separato) 2017/2018 non incide sulla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e non è comparabile con il pagina 2 di 16 superminimo – ha condannato la Società resistente a pagare al ricorrente le somme detratte dal mese di febbraio 2018 sino al mese di marzo 2024 pari ad euro 4.578,05 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di parte ricorrente, in euro 1.800,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In motivazione il Tribunale di IL ha richiamato la giurisprudenza del proprio
Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di IL, all'uopo ritenendo fornita dai ricorrenti idonea prova circa l'esistenza di un uso aziendale – in favore dei lavoratori – ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi dedotti in atti.
In particolare il primo giudice – condividendo le argomentazioni di cui alla sentenza n.
723 del 2023 della Corte di Appello di IL, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. - ha ritenuto accertata la volontà, concludente, della società di non volere procedere ad alcuna decurtazione del superminimo assegnato, sottraendolo quindi alla regola generale dell'assorbimento, attraverso il pacifico omesso assorbimento del superminimo, per un ampio periodo temporale e nonostante i vari rinnovi contrattuali, e i relativi incrementi retributivi.
Inquadrato l'uso aziendale tra le cosiddette fonti sociali il Tribunale di IL ha, quindi, ritenuto che l'uso aziendale, operando come fonte intermedia e autonoma tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, ha assicurato il diritto dei lavoratori al non assorbimento non ritenendo, inoltre, che negli Accordi del novembre 2017 emergano, sul piano collettivo, elementi idonei a modificare il richiamato uso del mancato assorbimento del superminimo.
Il Tribunale di IL, sulla base delle medesime argomentazioni, non ha ritenuto assorbibile il superminimo dedotto in atti neppure con l respingendo, anche, CP_3
pagina 3 di 16 l'eccepita ipotesi di indebita locupletazione da parte dei lavoratori atteso che l CP_3
deve aggiungersi al superminimo per l'eterogeneità dei presupposti e della natura.
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza dei presupposti giuridici per la liquidazione degli importi pretesi, il primo giudice ha, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle differenze retributive sulla base dei conteggi versati in atti dal ricorrente e non ritenuti adeguatamente contestati dalla società resistente.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando quattro Controparte_1
motivi.
Con il primo e secondo motivo – intestati rispettivamente:” Primo motivo di appello: sull'insussistenza di alcun uso aziendale – Erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali” e “ Secondo motivo di appello: erroneità della sentenza per non avere ritenuto “superabile” l'uso aziendale asseritamente rilevato” - l'appellante ha censurato la sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di un uso aziendale a favore del ricorrente e sia nella parte in cui non ha ritenuto superabile, da parte datoriale, il predetto uso aziendale.
Richiamato il principio generale di assorbimento l'appellante ha dedotto, preliminarmente, che nel ricorso introduttivo del giudizio primo grado, non vi è traccia di elementi idonei a far ritenere integrata l'esistenza del dedotto “uso aziendale” idoneo a determinare un mutamento del titolo di attribuzione del superminimo erogato all'odierno appellato mentre risulta, per tabulas, pacificamente assorbibile.
In particolare l'appellante ha dedotto che, a fronte dell'inequivoco contenuto della lettera di attribuzione del superminimo, in cui espressamente il superminimo è previsto come assorbibile, non può assumere alcuna rilevanza dirimente l'arco temporale durante il quale il superminimo non è stato assorbito, tanto più in assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire una inequivoca volontà del datore di lavoro.
Sul punto l'appellante ha precisato di avere proceduto, in occasione di ogni rinnovo contrattuale e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari, alla valutazione in ordine pagina 4 di 16 all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti essendosi, da ultimo, determinata ad applicare il principio generale dell'assorbimento solo a seguito del rinnovo del 2017 ovvero quando il ricorso alla solidarietà difensiva e le condizioni economiche avevano determinato un radicale mutamento economico e produttivo.
L'appellante ha, quindi, ribadito che, al fine di escludere l'assorbimento, il giudice deve accertare unicamente la presenza di un accordo derogatorio, di natura collettiva o individuale, ovvero la presenza di una pattuizione tra le parti volta a qualificare quell'emolumento come compenso connesso al merito del lavoratore beneficiario, non potendo assumere rilievo la condotta datoriale consistente nella concessione, a tutta la platea dei lavoratori, dei superminimi individuali, pur in presenza di aumenti contrattuali.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale riconosciuto sia venuto meno con l'attuazione degli accordi del 2017 all'uopo deducendo che, inquadrato l'uso aziendale nel novero delle c.d. fonti sociali, per la successione dei contratti nel tempo, l'uso stesso ben può essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, quando lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale seguendo, pertanto, le sorti della contrattazione collettiva nel tempo.
Con il terzo motivo – intestato:” Terzo motivo d'appello: erroneità della sentenza nella Con parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018” – l'appellante, richiamando le motivazioni dei precedenti motivi di appello ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la condanna della società deducendo che dall'accoglimento delle argomentazioni svolte con i primi due motivi di appello deriva la piena legittimità dell'assorbimento operato e, quindi, la necessaria modifica circa la statuizione sulle spese. pagina 5 di 16 Con il quarto motivo – intestato:” Quarto motivo d'appello: erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso, in toto, di esaminare l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto il ricorso senza delimitare temporalmente la condanna economica all'uopo deducendo che, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento delle domande avversarie, ogni riconoscimento economico deve essere delimitato nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata fin dalla memoria difensiva del giudizio di primo grado, accertando quindi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti pretesi per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data (25.06.2024) di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2
sulla base dei plurimi precedenti resi dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione.
All'udienza del giorno 04 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione - vanno respinti, conformandosi questo Collegio ai plurimi precedenti resi, sulle medesime questioni oggetto del giudizio, da questa Corte territoriale.
E' pacifico, in atti, che l'appellato è stato assunto da Controparte_2 Controparte_1
(già in data 13
[...] Controparte_4
marzo 1990 (Doc. 01 fascicolo di primo grado) e che, in data 7 dicembre 2010, gli veniva attribuito un “sovraminimo” di euro 120,00 lordi mai assorbito nel corso degli anni, nonostante molti rinnovi contrattuali e che, a far data dal cedolino paga di febbraio
2018 e successivamente dal cedolino di luglio 2018 all'odierno appellato non veniva riconosciuto alcun incremento, in quanto a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale e lo stesso avveniva con pagina 6 di 16 l'ERS (Elemento Retributivo Separato) (cfr. docc. 1, 2 e 4 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione 17 ottobre 2018 n. 26017; 29 agosto 2012 n. 14689; 17 luglio 2008 n.19750).
Quanto sopra richiamato, il Collegio evidenzia che parte appellata ha dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pagg. 2 ricorso in primo grado:” si precisa che il mancato assorbimento del sovraminimo riconosciuto al sig. , oltre CP_2
a caratterizzarsi come un comportamento concludente nei confronti dell'odierno ricorrente, si estendeva anche all'intera platea dei dipendenti e, Controparte_1
proprio per tale ragione, rappresenta un consolidato uso aziendale”) e che detta deduzione è stata supportata da correlata documentazione (cfr. in particolare: docc. 2,5 e
6 di parte appellata: buste paga, cedolini e rinnovi contrattuali).
A fronte di detta articolata e documentata allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” controparte si limita ad una serie di asserzioni indimostrate “(cfr. pag. 5 memoria di costituzione in primo grado) richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 6 e seguenti memoria difensiva in primo grado di parte appellante).
pagina 7 di 16 A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di IL con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa) - la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a CP_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti 4 e seguenti), si è limitata a ricordare come gravasse CP_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento. Controparte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al CP_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)” (cfr. Appello IL n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello IL n. 84 del 2024).
pagina 8 di 16 Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello IL n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri di allegazione, e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107).
pagina 9 di 16 In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 di questa Corte territoriale.
Con la citata sentenza la Corte di appello di Appello di IL ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale all'uopo ritenendo che:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
In particolare la Corte di Appello di IL – conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale – con la, qui condivisa, motivazione, ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ.
- che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito”
(cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul pagina 10 di 16 piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la
per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco CP_1
temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume particolare rilevo anche il fatto – dedotto espressamente anche nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. punti 5,7 e 8 ricorso di primo grado) – che nel corso del tempo si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Invero, come ritenuto, con motivazione condivisa, da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024: “Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 11 di 16 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede
l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Alla luce dei richiamati principi, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, nella fattispecie in esame, ad avviso anche di questo Collegio:” sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr. Appello IL n. 84 del
2024).
Deve, in conclusone, sul punto, ribadirsi quanto già argomentato da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2014:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di pagina 12 di 16 segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già Contr menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_1
all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del
23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018”.
Nessuna locupletazione, inoltre, può essere ravvista nella fattispecie in esame in riferimento all'ERS atteso che l'ERS: “non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato Contr per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello IL n.
263 del 2023).
Per questi motivi
i primi due motivi di appello devono essere respinti, restando assorbito il terzo motivo formulato sul presupposto dell'accoglimento dei primo due motivi.
Anche il quarto motivo di appello deve essere respinto.
pagina 13 di 16 Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche di recente (cfr. Corte di Cassazione n. 30648 del 28 novembre 2024):” 15. osserva il Collegio, in continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
16. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
17. infatti, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato di regola, sia venuto meno nella sua integralità; a tale rinnovata situazione consegue che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Sul punto, peraltro, si richiama anche l'orientamento della Corte di Cassazione, risalente nel tempo, secondo cui nei casi in cui è controverso se il rapporto di lavoro di cui si tratta sia soggetto o meo al regime di stabilità l'onere della prova circa la stabilità del rapporto e, conseguentemente della decorrenza della prescrizione durante il medesimo, grava sul datore di lavoro (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n. 11793 del 2002).
pagina 14 di 16 Nella fattispecie in esame – in cui la pretesa rivendicata in atti si riferisce a diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 e in cui parte appellante nulla ha dedotto parte appellante circa la c.d. stabilità adeguata del rapporto di lavoro, essendosi limitata ad eccepire, in primo grado:” l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dal ricorrente per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio…in via subordinata…per i periodi anteriori al quinquennio il primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione…” - l'eccezione di prescrizione va, dunque respinta.
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore di parte appellata, in € 2.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ( avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_1
4802 del 2024 emessa dal Tribunale di IL.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Controparte_1 CP_1
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
pagina 15 di 16 per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
IL, 04 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Serena SOMMARIVA
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