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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1290/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 1290/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – solo statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado e vertente
TRA
in persona del suo procuratore speciale, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Melucci e
Giuseppe Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Andrea Adamo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 2341/2020, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 23.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 28.07.2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, limitatamente al capo in cui il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la società appellante ha dedotto che con Decreto Ingiuntivo N.
461/2018 emesso dal Giudice di Pace di Nola, le veniva ingiunto di pagare in favore dell'odierna appellata la somma di € 4.851,00 per il mancato Controparte_1
pagamento delle fatture indicate in atti;
ha aggiunto che il suddetto Decreto Ingiuntivo
veniva opposto dalla stessa appellante e che a definizione del giudizio di opposizione il Giudice di prime cure con la pronuncia impugnata, accertata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nola, dichiarava nullo il suddetto Decreto con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per “giusti motivi”.
La quindi, con il presente gravame ha censurato la Parte_1
parte della sentenza impugnata relativa al regolamento delle spese di lite, lamentando con il primo motivo di gravame l'illegittimità e la nullità della sentenza di primo grado per omessa e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è statuito che “Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
questo stato del giudizio”; con il secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96 e 113 c.p.c. nonché
degli artt. 24 e 101 Cost.. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello la condanna dell'appellata al pagamento in favore della stessa appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.
2 Antonio Melucci, con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti in tale grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata che, resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, ha chiesto il rigetto del presente gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24 e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U,
sentenza n. 9936 del 08.05.2014), carattere dirimente ed assorbente ai fini, appunto,
dell'accoglimento dell'appello riveste la fondatezza del secondo motivo di gravame con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli artt. 91 e
92 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, trova applicazione ratione temporis l'art. 92 c.p.c. nel suo testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n.
162/2014, a norma del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”. Inoltre, alla luce della Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale,
che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione in esame, le spese di lite possono essere compensate anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
3 Ora, nel presente giudizio non è riscontrabile nessuna delle ipotesi in presenza delle quali l'art. 92. co. 2 c.p.c. prevede espressamente la compensazione delle spese di lite.
Orbene, il Giudice di prime cure erroneamente ha fondato la propria decisione di compensare le spese di lite su asseriti “giusti motivi”, in quanto non è sufficiente alla luce dei suindicati provvedimenti legislativi e giurisprudenziali la ricorrenza dei
“giusti motivi”, che, peraltro, la pronuncia impugnata non specifica in alcun modo.
Non sono ravvisabili neanche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese, non riscontrandosi, ad esempio, questioni fattuali e giuridiche di complessità tale da rendere incerto l'esito della controversia, né nessun'altra circostanza che possa a queste essere assimilata.
Orbene, viene in rilievo un'ipotesi palesemente priva dei requisiti, sopra menzionati,
in presenza dei quali è consentita la compensazione delle spese di lite, non essendo correlato alla questione oggetto della controversia portata all'attenzione del giudice di primo grado nessun connotato di incertezza circa l'esito del giudizio.
E in verità tale correlazione appare costituire il parametro principale, se non esclusivo,
in base al quale va valutata l'analogia delle altre gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., alle quali ha fatto riferimento la succitata sentenza della Corte Costituzionale.
Non è fondata, poi, la deduzione dell'appellata relativa ad una asserita soccombenza reciproca.
Ebbene, la ha dedotto che il giudizio di primo grado di fatto si è Controparte_1
concluso con una statuizione di soccombenza reciproca in quanto il Giudice di prime cure si è dichiarato incompetente per territorio a favore del Giudice di Pace di Napoli
e non a favore del Giudice di Pace di Eboli, così come. Viceversa, richiesto dall'opponente, odierno appellante e, pertanto, correttamente ha compensato le spese.
4 Orbene, tale eccezione non è fondata.
Ed invero, nella sentenza impugnata il Giudice di Pace di Nola si è dichiarato incompetente a favore del Giudice di Pace di Eboli, in relazione al foro delle persone giuridiche, nonché a favore del Giudice di Pace di Napoli, quale foro destinatae
solutionis (si veda la pagina 2 della sentenza appellata).
Nel dispositivo, inoltre, il Giudicante adito statuisce sulla propria incompetenza territoriale senza indicazione del foro competente, revocando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, nell'atto di opposizione, seppur in via gradata, l'opponente ha dedotto la competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli. È irrilevante, poi, che nelle conclusioni dell'atto di opposizione sia stata chiesta la declaratoria di incompetenza territoriale esclusivamente in favore del Giudice di Pace di Eboli.
Infatti, il petitum va individuato non sulla base delle sole conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ma alla luce del tenore complessivo di quest'ultimo.
Pertanto, non può ritenersi che nella sentenza impugnata vi sia una statuizione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
I giudici di legittimità hanno affermato, in un caso di declaratoria di incompetenza per valore un principio che, però, è applicabile, a parere del Tribunale, in virtù della sua portata generale, anche al caso di specie di incompetenza per territorio.
Ci si riferisce alla pronuncia con la quale la Suprema Corte ha dichiarato che “la
sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la
propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di
invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha
diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio
5 ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito
dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 15988/2023).
Il Giudice di prime cure, quindi, ha errato nel compensare le spese di lite, non sussistendone i presupposti di legge.
In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata, deve, dunque, essere riformata relativamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, dovendo,
queste, liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 4.851,00) davanti al Giudice di Pace, in applicazione dei parametri medi e limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguire la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario dell'odierna appellante nel primo grado di giudizio, Avv. Antonio Melucci.
Quanto alle spese del giudizio di appello, anch'esse, liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia (cause da euro
1.101,00 fino a euro 5.200,00), in applicazione dei parametri medi e limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con attribuzione ai procuratori antistatari dell'odierna appellante nel giudizio di appello.
Preme in proposito precisare che le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate con riferimento alle tabelle vigenti alla data della sentenza conclusiva di quel grado di giudizio (che non coincidono con quelle ora in vigore), mentre per le spese del giudizio di appello si applicano le tabelle attualmente in vigore (cfr. Cass. Civ., Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 17577 del 04.07.2018; Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 dell'11.02.2016).
6 Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo procuratore speciale, in riforma dell'appellata
[...]
sentenza n. 2341/2020 del Giudice di Pace di Nola, emessa in data 23.07.2020 e depositata in Cancelleria in data 28.07.2020 relativamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore in favore dalla Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 76,00 per
[...]
esborsi ed in euro 870,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Antonio
Melucci;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al rimborso, in favore della delle spese del giudizio Parte_1
di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv.ti Antonio Melucci e Giuseppe Marotta;
- dichiara assorbita altra questione.
Così deciso in Nola, lì 04.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 1290/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – solo statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado e vertente
TRA
in persona del suo procuratore speciale, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Melucci e
Giuseppe Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Andrea Adamo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 2341/2020, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 23.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 28.07.2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, limitatamente al capo in cui il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la società appellante ha dedotto che con Decreto Ingiuntivo N.
461/2018 emesso dal Giudice di Pace di Nola, le veniva ingiunto di pagare in favore dell'odierna appellata la somma di € 4.851,00 per il mancato Controparte_1
pagamento delle fatture indicate in atti;
ha aggiunto che il suddetto Decreto Ingiuntivo
veniva opposto dalla stessa appellante e che a definizione del giudizio di opposizione il Giudice di prime cure con la pronuncia impugnata, accertata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nola, dichiarava nullo il suddetto Decreto con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per “giusti motivi”.
La quindi, con il presente gravame ha censurato la Parte_1
parte della sentenza impugnata relativa al regolamento delle spese di lite, lamentando con il primo motivo di gravame l'illegittimità e la nullità della sentenza di primo grado per omessa e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è statuito che “Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
questo stato del giudizio”; con il secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96 e 113 c.p.c. nonché
degli artt. 24 e 101 Cost.. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello la condanna dell'appellata al pagamento in favore della stessa appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.
2 Antonio Melucci, con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti in tale grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata che, resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, ha chiesto il rigetto del presente gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24 e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U,
sentenza n. 9936 del 08.05.2014), carattere dirimente ed assorbente ai fini, appunto,
dell'accoglimento dell'appello riveste la fondatezza del secondo motivo di gravame con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli artt. 91 e
92 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, trova applicazione ratione temporis l'art. 92 c.p.c. nel suo testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n.
162/2014, a norma del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”. Inoltre, alla luce della Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale,
che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione in esame, le spese di lite possono essere compensate anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
3 Ora, nel presente giudizio non è riscontrabile nessuna delle ipotesi in presenza delle quali l'art. 92. co. 2 c.p.c. prevede espressamente la compensazione delle spese di lite.
Orbene, il Giudice di prime cure erroneamente ha fondato la propria decisione di compensare le spese di lite su asseriti “giusti motivi”, in quanto non è sufficiente alla luce dei suindicati provvedimenti legislativi e giurisprudenziali la ricorrenza dei
“giusti motivi”, che, peraltro, la pronuncia impugnata non specifica in alcun modo.
Non sono ravvisabili neanche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese, non riscontrandosi, ad esempio, questioni fattuali e giuridiche di complessità tale da rendere incerto l'esito della controversia, né nessun'altra circostanza che possa a queste essere assimilata.
Orbene, viene in rilievo un'ipotesi palesemente priva dei requisiti, sopra menzionati,
in presenza dei quali è consentita la compensazione delle spese di lite, non essendo correlato alla questione oggetto della controversia portata all'attenzione del giudice di primo grado nessun connotato di incertezza circa l'esito del giudizio.
E in verità tale correlazione appare costituire il parametro principale, se non esclusivo,
in base al quale va valutata l'analogia delle altre gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., alle quali ha fatto riferimento la succitata sentenza della Corte Costituzionale.
Non è fondata, poi, la deduzione dell'appellata relativa ad una asserita soccombenza reciproca.
Ebbene, la ha dedotto che il giudizio di primo grado di fatto si è Controparte_1
concluso con una statuizione di soccombenza reciproca in quanto il Giudice di prime cure si è dichiarato incompetente per territorio a favore del Giudice di Pace di Napoli
e non a favore del Giudice di Pace di Eboli, così come. Viceversa, richiesto dall'opponente, odierno appellante e, pertanto, correttamente ha compensato le spese.
4 Orbene, tale eccezione non è fondata.
Ed invero, nella sentenza impugnata il Giudice di Pace di Nola si è dichiarato incompetente a favore del Giudice di Pace di Eboli, in relazione al foro delle persone giuridiche, nonché a favore del Giudice di Pace di Napoli, quale foro destinatae
solutionis (si veda la pagina 2 della sentenza appellata).
Nel dispositivo, inoltre, il Giudicante adito statuisce sulla propria incompetenza territoriale senza indicazione del foro competente, revocando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, nell'atto di opposizione, seppur in via gradata, l'opponente ha dedotto la competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli. È irrilevante, poi, che nelle conclusioni dell'atto di opposizione sia stata chiesta la declaratoria di incompetenza territoriale esclusivamente in favore del Giudice di Pace di Eboli.
Infatti, il petitum va individuato non sulla base delle sole conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ma alla luce del tenore complessivo di quest'ultimo.
Pertanto, non può ritenersi che nella sentenza impugnata vi sia una statuizione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
I giudici di legittimità hanno affermato, in un caso di declaratoria di incompetenza per valore un principio che, però, è applicabile, a parere del Tribunale, in virtù della sua portata generale, anche al caso di specie di incompetenza per territorio.
Ci si riferisce alla pronuncia con la quale la Suprema Corte ha dichiarato che “la
sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la
propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di
invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha
diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio
5 ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito
dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 15988/2023).
Il Giudice di prime cure, quindi, ha errato nel compensare le spese di lite, non sussistendone i presupposti di legge.
In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata, deve, dunque, essere riformata relativamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, dovendo,
queste, liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 4.851,00) davanti al Giudice di Pace, in applicazione dei parametri medi e limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguire la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario dell'odierna appellante nel primo grado di giudizio, Avv. Antonio Melucci.
Quanto alle spese del giudizio di appello, anch'esse, liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia (cause da euro
1.101,00 fino a euro 5.200,00), in applicazione dei parametri medi e limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con attribuzione ai procuratori antistatari dell'odierna appellante nel giudizio di appello.
Preme in proposito precisare che le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate con riferimento alle tabelle vigenti alla data della sentenza conclusiva di quel grado di giudizio (che non coincidono con quelle ora in vigore), mentre per le spese del giudizio di appello si applicano le tabelle attualmente in vigore (cfr. Cass. Civ., Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 17577 del 04.07.2018; Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 dell'11.02.2016).
6 Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo procuratore speciale, in riforma dell'appellata
[...]
sentenza n. 2341/2020 del Giudice di Pace di Nola, emessa in data 23.07.2020 e depositata in Cancelleria in data 28.07.2020 relativamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore in favore dalla Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 76,00 per
[...]
esborsi ed in euro 870,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Antonio
Melucci;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al rimborso, in favore della delle spese del giudizio Parte_1
di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv.ti Antonio Melucci e Giuseppe Marotta;
- dichiara assorbita altra questione.
Così deciso in Nola, lì 04.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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