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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 9 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, viene chiamata la causa n. 5645/2019 R.G.A.C. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno n. 155 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Occhipinti che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 57 presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Antonio Gemelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto, sono presenti l'Avv. OTTAVIO OCCHIPINTI e l'Avv. ANTONIO GEMELLI i quali si riportano a tutto quanto chiesto e dedotto nei rispettivi atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Istruttore
Decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5645/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno n. 155 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Occhipinti che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 57 presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Antonio Gemelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto, avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 luglio 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2019 conveniva in Parte_1 riassunzione il a seguito della sentenza n. 2077/2019, con la quale il Controparte_1
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal avverso Pt_1 la determinazione del contributo dovuto per l'acquisto del diritto di proprietà dell'alloggio di edilizia popolare.
L'attore premetteva di aver acquistato la proprietà superficiaria di un appartamento e relative pertinenze (identificato in Catasto al Foglio 99, part. 385, sub. 20 e sub. 2) realizzato a suo tempo dalla Cooperativa “Poligrafici messinesi” nella zona Torrente San Licandro di
Messina in forza della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 Legge n. 865/1971.
Dopo aver appreso che nel 2013 il stava procedendo alla Controparte_1 trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con il criterio di cui alla delibera di C.C. n. 33/C del 21 marzo 2013 sulla base del valore venale (calcolato in base alle tabelle allegate alla Delibera di G.M. n. 1215 del 2 novembre 2000 e ridotto del 40% ai sensi dell'art. 31, comma 48, Legge n. 448/1998), riferiva di aver presentato il 6 novembre
2013 istanza di determinazione del corrispettivo di trasformazione. Rilevava che l'applicazione dei criteri per la quantificazione del valore venale secondo le tabelle allegate alla Delibera di G.M. n. 1215 del 2 novembre 2000 (£ 140.000 al mq) avrebbe comportato un contributo pari a zero dovendosi tener conto del conguaglio con la relativa quota del costo di acquisto del terreno da parte della Cooperativa.
Lamentava che l'Ufficio Tecnico del dopo ben centottanta giorni dal Controparte_1 deposito dell'istanza, aveva trasmesso la determinazione del corrispettivo, quantificando il costo per la trasformazione in € 10.012,24. Il aveva, infatti, applicato i criteri CP_1 individuati con la delibera di G.M. n. 200 del 27 marzo 2014, la quale – successivamente al deposito dell'istanza, aveva disposto l'adeguamento del valore di base di calcolo del corrispettivo.
La Delibera n. 200 del 27 marzo 2014 aveva infatti disposto che il valore venale da considerare come base di calcolo dovesse coincidere con quello delle tabelle allegate alla
Delibera di G.M. n. 918 del 3 dicembre 2009, ovvero con il valore, pari a € 243,00 al mq, individuato per la quantificazione dell'ICI.
L'attore sosteneva che l'adeguamento del più elevato valore venale contemplato dalla delibera n. 200 del 27 marzo 2014 poteva applicarsi solo alle nuove istanze e non anche a quelle depositate in precedenza. Per queste ultime doveva, invece, trovare applicazione il criterio previsto dalla delibera n 200/C del 21 marzo 2013 e dunque il valore venale ricavabile dagli allegati alla delibera di G.M. n. 1215/2000.
Aggiungeva che la delibera n. 200 del 27 marzo 2014 non avrebbe potuto trovare applicazione anche perché la stessa era stata adottata in un momento in cui il termine per la conclusione del procedimento avviato sull'istanza dell'attore era già scaduto.
In subordine, evidenziava che la delibera n. 200 del 27 marzo 2014 era illegittima per incompetenza in quanto adottata dalla Giunta. Inoltre la delibera n. 200 si sarebbe posta in contrasto con il principio di ultrattività delle delibere comunale e dalle norme che escludevano l'applicazione retroattiva di tariffe e prezzi pubblici.
In ulteriore subordine, nel caso di rigetto dei superiori rilievi, chiedeva il risarcimento del danno subito per effetto del ritardo con il quale il aveva trasmesso la CP_1 determinazione del corrispettivo.
Chiedeva, dunque, previa disapplicazione della nota prot. n. 24 aprile 2014 e della delibera di G.M. n. 200 del 27 marzo 2014, che venisse dichiarato il proprio diritto alla quantificazione del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà mediante l'applicazione del criterio di cui alla delibera di C.C. n. 33/C del 21 marzo 2013 con i valori di cui alle tabelle allegate alla delibera di G.M. n. 125 del 2 novembre 2000, con conseguente condanna del a riformulare il Controparte_1 prospetto di liquidazione determinando in € 0 la misura del corrispettivo.
In subordine chiedeva la condanna del al risarcimento del danno, Controparte_1 quantificato in € 10.012,24, da porre in compensazione con la somma dovuta a titolo di corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva decisa.
La domanda proposta da non è fondata. Parte_1
La controversia riguarda l'esatta quantificazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
L'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto la facoltà per i Comuni di procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, relativamente alle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare
(P.E.E.P.), già concesse ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971.
La trasformazione del diritto di superficie, anche su istanza del privato, avviene ai sensi dell'art. 31, comma 47, Legge n. 448/1998 dietro pagamento di un corrispettivo determinato a sensi dell'art. 48.
Originariamente il comma 48 prevedeva che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà dovesse essere determinato dal su parere del proprio ufficio tecnico, in misura CP_1 pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non poteva essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
La norma quindi, richiamando l'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (che, a sua volta, rimandava all'art. 13 Legge n. 2892/1885), ancorava la determinazione del corrispettivo alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio e dunque ad un criterio non commisurato all'esatto valore venale del bene. Successivamente, l'art. 10 quinquies D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni con la
Legge n. 51/2022, ha modificato l'art. 31, comma 48, Legge n. 448/1998 stabilendo che il corrispettivo per la trasformazione dovesse essere determinato “in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
Per effetto di tale modifica, dunque, il corrispettivo per la trasformazione non è più commisurato alla semisomma del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, ma è integralmente commisurato all'effettivo valore venale del bene.
La norma prevede, poi, che il corrispettivo va determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Così ricostruita l'evoluzione normativa sui criteri di determinazione del corrispettivo, si osserva che il ricorrente ritiene che il corrispettivo per la trasformazione debba essere quantificato sulla base del criterio di cui alla delibera di C.C. n. 33/C del 21 marzo 2013 e dunque con i valori delle tabelle allegate alla delibera di G.M. n. 1215 del 2000.
In particolare afferma che il non può applicare il diverso criterio di Controparte_1 determinazione del valore dell'immobile individuato, successivamente alla presentazione dell'istanza, con Delibera di G.M. n. 200 del 27 marzo 2014 secondo le tabelle allegate alla
Delibera di G.M. n. 918 del 3 dicembre 2009.
Dall'esame degli atti si evince che con la Delibera n. 33/C del 21 marzo 2013 il Consiglio
Comunale ha deliberato di “ridefinire la procedura di cui all'art. 31, comma 48, delle legge
23 dicembre 1998 n. 448, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la possibilità di sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della
Legge n. 22/10/1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all'r. 8, commi 1°- 4° e 5°, della L. 28/01/1977, n. 10 – già avviata con l'approvazione del Piano di Dismissione con delibera di Giunta Comunale n. 1215/2000 della quale si conferma il contenuto, fatta eccezione per la determinazione del corrispettivo che, per le nuove richieste, avverrà secondo i criteri dettati dal disposto dell'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui si afferma che i corrispettivi devono essere necessariamente commisurati all'effettivo valore venale delle aree p.e.e.p., decurtati nei limiti del 60% come previsto dall'art. 31, coma 48, della L. n. 448/1998”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la delibera n. 33/C del 21 marzo 2013 non dispone che il valore dell'immobile rilevante ai fini della quantificazione del corrispettivo debba essere calcolato sulla base delle tabelle allegate alla delibera di G.M. n.
1215 del 2000.
Basta una semplice lettura della delibera per accorgersi che in essa non vi è il minimo richiamo a tali tabelle. Anzi dalla delibera n. 33 del 21 marzo 2013 si evince chiaramente che il Consiglio Comunale ha deliberato di confermare il contenuto della Delibera di
Giunta Comunale n. 1215/2000 nella parte in cui regola la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, “fatta eccezione” per la determinazione del corrispettivo.
Con tale delibera, quindi, il Consiglio Comunale ha ritenuto di non poter confermare i criteri di determinazione del corrispettivo così come individuati nella delibera di G.M. n.
1215/2000, stabilendo che per le nuove istanze il corrispettivo sarebbe stato determinato sulla base dell'“effettivo” valore venale ridotto nella misura del 60%, così come previsto, peraltro, dalla legge vigente.
Da ciò ne consegue che l'attore non può invocare l'applicazione del criterio indicato nelle tabelle allegate alla Delibera di G.M. n. 1215/2000 (cfr. scheda n. 117 - allegato n. 5 del fascicolo di parte attrice), dal momento che le stesse, avuto riguardo alla loro risalente formulazione, non possono fornire alcun dato utile per la quantificazione del valore venale
“effettivo”. Quest'ultima locuzione, espressamente indicata nella delibera n. 33/C del 21 marzo 2013, implica che il valore venale debba essere parametrato a dati di mercato attuali al momento della presentazione dell'istanza.
Ne consegue che la successiva Delibera n. 200 del 27 marzo 2014, in realtà, non ha modificato il criterio di determinazione del corrispettivo con efficacia retroattiva, ma ha ancorato il valore venale degli immobili a quello risultante dalle tabelle contenute nella deliberazione di G.M. n. 918 del 3 dicembre 2009.
In sostanza la Delibera n. 200 del 27 marzo 2014 si è limitata ad attuare quanto già previsto dalla Delibera n. 33/C del 21 marzo 2013, aggiornando il criterio di valutazione degli immobili in modo da consentire, in ragione del limitato periodo intercorso dalla redazione delle tabelle del 2009, una maggiore corrispondenza con l'effettivo valore di mercato.
Non si ravvisano profili di illegittimità nella Delibera n. 200 del 27 marzo 2014 né sotto il profilo dell'incompetenza (in considerazione del contenuto meramente attuativo della stessa) né sotto il profilo della lesione dell'affidamento del privato, dal momento che alla luce di quanto previsto nella Delibera n. 33/C del 21 marzo 2013, il Controparte_1 avrebbe comunque dovuto determinare il corrispettivo tenendo conto del valore attuale dell'immobile. Al contempo non rileva la circostanza che, con riguardo ad un'istanza presentata da diverso soggetto, il ha determinato il corrispettivo sulla base del valore indicato Controparte_1 nelle tabelle allegate alla Delibera n. 1215 del 2000. L'illegittimità di un atto non giustifica l'adozione di altro atto illegittimo, ma al più può rilevare per l'eventuale esercizio del potere di autotutela.
In conclusione non può ritenersi fondata la domanda dell'attore volta ad ottenere la quantificazione del corrispettivo tenendo conto del valore del bene indicato nelle tabelle allegate alla Delibera di G.M. n. 1215 del 2000.
Conseguentemente va rigettata anche la domanda di risarcimento per il ritardo nella definizione del procedimento.
Tenuto conto della complessità del quadro normativo e della non semplice interpretazione dei diversi provvedimenti adottati dal in ordine all'individuazione dei Controparte_1 criteri per la quantificazione del corrispettivo, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Messina, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scarmuzza)