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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1493/2023 promossa da:
_1
Avv.ti Caterina Murgo e Silvia Palma Quitadamo
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Gabriella Moccia e Gianluca Turrini
Controparte_2
Avv. Massimo Coliva
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne _1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che:
- in data 28.1.2015 partecipava, quale giocatore amatoriale della squadra “Futura”, ad una partita di pallacanestro contro l'avversaria squadra “Sambuca”, presso il Palazzetto dello Sport Cierrebi, in
Bologna;
- mentre si accingeva, senza palla, a raggiungere la zona del campo in cui si stava svolgendo l'azione di gioco, inaspettatamente riceveva un'immotivata e violenta gomitata al collo da parte di _1 giocatore della squadra avversaria;
pagina 1 di 8 - gli arbitri, impegnati nell'area del campo ove si stava svolgendo l'azione, non si avvedevano dell'accaduto e sospendevano il gioco solo dopo aver appurato che egli era a terra
- nonostante le difficoltà respiratorie e il dolore intenso, egli si rialzava prontamente proseguendo il gioco fino al termine della partita;
- poco tempo dopo, si manifestavano segni cutanei della contusione, edema e tumefazione della loggia anteriore del collo, dolore, disfonia e disfalgia, talché si sottoponeva ad accertamenti diagnostici, radiologici ed endoscopici che evidenziavano lesioni delle strutture cartilaginee della loggia tiroidea e delle corde vocali;
- in data 7.5.2015 aveva presentato querela nei confronti di ed il procedimento penale si era _1 concluso con sentenza emessa dal GIP di Bologna in data 16.1.2019 di assoluzione del convenuto in quanto “il fatto a lui ascritto non costituisce reato”, posta l'indimostrabilità del dolo;
- sottopostosi a visita medico-legale, i danni subiti ammontavano ad € 19.453,46, esclusa la personalizzazione del danno.
L'attore sostenne che la violenta gomitata ricevuta durante la partita non rientrava nei rischi consentiti dal gioco della pallacanestro, dal momento che non si trattava di un gesto compiuto durante un'azione di gioco, che il CTU ne aveva evidenziato la notevole vis lesiva e che il basket non era uno sport violento, tantomeno nel caso di una partita giocata a livello amatoriale. Una simile violenza non trovava giustificazione, non ponendosi in rapporto di strumentalità rispetto all'azione in corso tra altri soggetti ed essendo caratterizzata da una forza eccessiva rispetto al tipo di sport e di gara sportiva.
Concluse, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei fatti esposti, per la complessiva somma di € 21.319,46. si costituì sostenendo che il caso in esame rientrava nell'ambito del c.d. rischio Controparte_1 sportivo, per cui i rischi ricadono esclusivamente sull'atleta, che non può rivalersi contro alcuno se il danno subito rientra nell'alea normale di una certa attività sportiva. Sostenne inoltre che le regole ufficiali della pallacanestro presuppongono l'“azione di gioco” quando la palla nel campo è “viva”, come lo era nella situazione de qua, e che egli aveva colpito l'attore accidentalmente nel mezzo di un'azione difensiva, la c.d. azione di tagliafuori, che presuppone una divaricazione di braccia e gambe nel tentativo di ostacolare l'avversario.
In via subordinata, contestò il quantum della pretesa risarcitoria.
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto delle domande e chiamò in causa la compagnia assicurativa ai fini di essere manlevato. CP_2 contestò la domanda attorea ed eccepì, in ogni caso, l'inapplicabilità della polizza CP_2 assicurativa nel caso in esame, posto che nel caso di sussistenza di dolo, non si applicava la garanzia pagina 2 di 8 assicurativa come da contratto e, in assenza di dolo, il fatto rimaneva nell'alveo dell'illecito sportivo che aveva rilevanza solo regolamentare e non civilistica.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di entrambe le parti, documenti, testimoni e CTU medico legale, l'adito Tribunale con sentenza n. 1516/2023 rigettò la domanda dell'attore e lo condannò alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto e della terza chiamata in causa con la seguente motivazione: “La prova per testi, considerata nell'insieme priva delle valutazioni, non consente di ravvisare con certezza la volontarietà dell'azione lesiva del convenuto.
L'azione di gioco non era ferma e, anche se, i giocatori erano lontani dalla palla non può ritenersi che il gesto, poi rilevatosi lesivo, facesse parte di un comportamento tenuto dal estraneo dal _1 gioco, vista la rapidità che connota lo sport stesso ed il ruolo che ciascun giocatore svolge anche se non vicino alla palla. Quindi, anche se il gesto, preso singolarmente appare non funzionale ad ottenere un vantaggio di gioco diretto, deve essere preso in considerazione nell'intera azione di gioco che era in corso.
Inoltre non è stata fornita la prova di un diverbio tra le parti, tra le quali poco prima vi era stato un
“tagliafuori”, tale da poter in qualche modo aver favorito il fatto o di elementi che possano anche sostenere una probabilità della volontarietà del gesto.
Tale elemento soggettivo non può derivare dall'importante lesione subita dall'attore nella considerazione che lo stesso ctu a pag. 11 della perizia dichiara “non è possibile esprimere alcun parere neppure in termini di prevalente probabilità”.
Non è stata raggiunta la prova che la condotta lesiva, per le sue specifiche caratteristiche del caso concreto, sia stata caratterizzata da impiego di violenza e/o irruenza fisica trasmodante quelle consentite e accettate – almeno implicitamente da ogni giocatore con la scelta stessa di scendere in campo – dalle regole del gioco. Il giocatore accetta il rischio di uso di forza fisica violenta connaturata alle stesse regole del gioco sportivo in esame, come nel caso di specie, in cui si tratta di un gioco di squadra di contatto fisico.
Incontestate anche le circostanze che il gioco si è fermato solo dopo l'episodio, che l'attore ha poi proseguito la partita e che nessun fallo è stato elevato al convenuto come emerge dai referti di gioco senza quindi alcuna violazione di una regola sportiva.
L'attore non ha quindi assolto all'onere di prova ex art. 2043 c.c. e visto che la fattispecie rientra nel
“rischio sportivo” e quindi “rischio consentito” il convenuto non è responsabile”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. _1
Si sono costituiti e contestando il fondamento dell'appello di cui hanno Controparte_1 CP_2 chiesto il rigetto. pagina 3 di 8 Con ordinanza collegiale in data 19.1.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 24.6.2025.
Ragioni della decisione
L'appello si articola nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove il giudice compie un ragionamento contradditorio, posto che, da un lato, poggia sulla premessa che il comportamento di che era lontano dalla palla, appaia non _1 funzionale ad ottenere un vantaggio diretto di gioco e, anziché concludere, con un ragionamento logico deduttivo, per l'assenza dello stretto collegamento funzionale tra gomitata e gioco, ne afferma la sussistenza attingendo ad elementi ultronei, quali il gioco in corso e la velocità d'azione, che non sono minimamente contemplati né ammissibili alla luce della giurisprudenza citata che parla in modo univoco della necessità di uno stretto collegamento funzionale tra azione e gioco. Peraltro, la rapidità
d'azione di cui parla il giudice non è provata, né può considerarsi in re ipsa. Le dichiarazioni rese dai testimoni e , invece, danno conto dell'assenza di qualsivoglia collegamento Tes_1 Tes_2 Tes_3 funzionale, risultando che l'azione di “tagliafuori” fosse terminata allorquando inferse la _1 gomitata;
2) la sentenza è errata laddove dispone la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di perché la sua chiamata in causa “avrebbe avuto un senso se, come riferito dal CP_2
il gesto fosse risultato colpevolmente compiuto, ovvero nell'ambito di una normale azione di _1 gioco di tagliafuori”, ma il convenuto non lo ha provato, rendendo quindi del tutto infondata la chiamata dell'assicurazione, mancando il presupposto della colpa richiesto ai fini della copertura assicurativa.
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
La sentenza resiste alle censure, perché il Tribunale ha correttamente ricostruito la dinamica dell'accaduto sulla base delle dichiarazioni testimoniali – epurate da inammissibili valutazioni quali “la gomitata sembrava volontaria … mi è sembrata non giustificata dal gioco … Il contatto fra le parti non
è stato legale per le regole della pallacanestro” – e della CTU e, senza alcuna contraddizione, ha applicato la normativa di riferimento e i principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione.
Conviene sin d'ora richiamare tali principi alla luce dei quali si valuterà poi la fattispecie in decisione.
pagina 4 di 8 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, oppure con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività e nemmeno sussiste se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. Civ. 12012/2002).
Ancora, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35602/2021 afferma che nell'ipotesi in cui “il danno è causato colpevolmente in violazione delle regole del gioco, e segnatamente di quelle che mirano a tutelare l'incolumità altrui. In questo caso non si tratta di una scriminante, né tipica (consenso dell'avente diritto), né atipica, che altrimenti, l'attività sportiva sarebbe da considerare come illecita, ed invece è attività consentita e socialmente utile. Piuttosto, si tratta di valutare la rilevanza della colpa e da questo punto di vista non è sufficiente dire che lo sportivo accetta il rischio e dunque non può pretendere il risarcimento di alcun danno che derivi dall'attività sportiva: ad esempio, il rischio di condotte dolose dell'avversario. L'atleta accetta il rischio normalmente connesso a quel tipo di sport, non ogni rischio derivante dalla condotta altrui, anche dolosa.
E' dunque giustamente escluso dalla regola dell'accettazione del rischio il fatto doloso o dovuto a colpa particolarmente grave (Cass. 12012/2002).
Determinante dunque ai fini della responsabilità è la individuazione della norma violata e dello scopo di essa, ai fini della valutazione della colpa. Nell'accertamento della colpa, potrà rilevare la qualità dell'atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest'ultimo non ha le capacità tecniche di chi invece esercita l'attività sportiva su basi professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del gioco. Con la conseguenza, che la regola vale ovviamente sia che l'attività sportiva venga svolta in forma agonistica, sia che si tratti di un allenamento o di un esame sportivo: non v'è motivo di distinguere a seconda della pagina 5 di 8 "occasione" e delle finalità per cui l'attività sportiva è svolta (se un allenamento, una prova o una competizione), mentre una distinzione rilevante può farsi rispetto ai dilettanti, proprio perché la risarcibilità del danno, come si è detto, dipende dal tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola cautelare (danno causato pur nel rispetto della regola del gioco;
danno causato in violazione, ma con colpa;
danno causato in violazione, ma con dolo)”.
Orbene, nella fattispecie in decisione, l'appellante non censura specificamente la dinamica del sinistro come accertata nella sentenza, ma la contraddittorietà della motivazione.
Precisato che in sede di interrogatorio formale le parti non resero dichiarazioni confessorie, risulta dunque definitivamente accertato che l'episodio dannoso accadde mentre il gioco era in atto ed avvenne nella parte di campo lontana da dove si era spostata l'azione di gioco: UE e _1 erano affiancati al tiro libero, il secondo si mise davanti al primo per fare un “tagliafuori”, ossia un gesto di difesa normalmente praticato nel basket per tenere l'avversario dietro di sé, e colpì _1 con il gomito mentre l'azione di gioco – mai interrotta – si spostava nell'altra metà del campo.
Esclusa l'ipotesi di un'azione dolosa, nemmeno prospettata dal anche ammettendo che la _1 condotta di – non sanzionata dall'arbitro che non se ne avvide – abbia astrattamente violato il _1 regolamento del gioco, senz'altro deve escludersi che la stessa fosse estranea al gioco del basket, per sua natura caratterizzato da azioni e spostamenti veloci dei giocatori, ancorché non sia risultata utile ad ottenere un vantaggio di gioco diretto.
La gomitata senz'altro determinò un danno significativo all'appellante (accertato dal CTU in un'invalidità permanente del 3-4%) avendo colpito strutture delicate quali la laringe, ma non vi è prova che la condotta lesiva sia stata caratterizzata dall'impiego di una violenza fisica o di un'irruenza trasmodante le regole del gioco del basket che necessariamente comporta l'uso di una notevole forza fisica e cinetica ed anche il contatto fra i giocatori e, dunque, implica inevitabili rischi connessi allo scontro fra giocatori in rapido movimento.
Infatti, dalle prove testimoniali non emerge che la gomitata di sia stata violenta, ossia oltre _1 quanto connaturato al tipo di gioco, ma che intervenne mentre il gioco era regolarmente in atto e si stava spostando nell'altra metà del campo.
La condotta di dunque, per un verso, pur se non portò risultati positivi per la propria squadra, _1 fu funzionale al gioco;
per altro verso, non fu caratterizzata da un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche proprie del gioco del basket e nemmeno con il contesto ambientale
– una partita nell'ambito di un campionato amatoriale – nel quale si svolse l'attività sportiva e con la qualità delle persone, tenuto conto che i giocatori ( e i testi escussi) erano tutti _1 _1 quarantenni. pagina 6 di 8 Alla luce degli elementi di fatto accertati e dei criteri sopra richiamati, dunque, essendo la condotta di in nesso funzionale all'attività sportiva, non dolosa, né connotata da colpa particolarmente _1 grave e nemmeno da violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, con il contesto ambientale e con la qualità delle persone che vi parteciparono – una partita di campionato amatoriale fra quarantenni – non sussiste la responsabilità del medesimo per le lesioni arrecate a
_1
Il secondo motivo è infondato.
L'appellante, in quanto parte soccombente, è tenuto alla rifusione delle spese legali anche a favore di la cui chiamata in causa si rese necessaria a seguito delle tesi dal medesimo sostenute e, CP_2 senz'altro, non fu palesemente arbitraria essendo la domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro i terzi. Va altresì sottolineato che la compagnia assicuratrice non contestò efficacia e validità della polizza, ma eccepì la irrisarcibilità del sinistro in caso di condotta dolosa o di difetto funzionale fra il gesto e l'azione di gioco, nonché l'insussistenza di responsabilità del proprio assicurato verso il danneggiato se si fosse ritenuto realizzato il cosiddetto
“rischio sportivo”.
Sul punto si richiama Cass. Civ. n. 31889/2019 secondo cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate … il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” cui sono conformi Cass. Civ. n. 18710/2021 e n. 10364/2023.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte – tenuto conto, in particolare che non è stata espletata istruzione probatoria – ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di _1
Bologna n. 524/2021 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1493/2023 promossa da:
_1
Avv.ti Caterina Murgo e Silvia Palma Quitadamo
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Gabriella Moccia e Gianluca Turrini
Controparte_2
Avv. Massimo Coliva
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne _1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che:
- in data 28.1.2015 partecipava, quale giocatore amatoriale della squadra “Futura”, ad una partita di pallacanestro contro l'avversaria squadra “Sambuca”, presso il Palazzetto dello Sport Cierrebi, in
Bologna;
- mentre si accingeva, senza palla, a raggiungere la zona del campo in cui si stava svolgendo l'azione di gioco, inaspettatamente riceveva un'immotivata e violenta gomitata al collo da parte di _1 giocatore della squadra avversaria;
pagina 1 di 8 - gli arbitri, impegnati nell'area del campo ove si stava svolgendo l'azione, non si avvedevano dell'accaduto e sospendevano il gioco solo dopo aver appurato che egli era a terra
- nonostante le difficoltà respiratorie e il dolore intenso, egli si rialzava prontamente proseguendo il gioco fino al termine della partita;
- poco tempo dopo, si manifestavano segni cutanei della contusione, edema e tumefazione della loggia anteriore del collo, dolore, disfonia e disfalgia, talché si sottoponeva ad accertamenti diagnostici, radiologici ed endoscopici che evidenziavano lesioni delle strutture cartilaginee della loggia tiroidea e delle corde vocali;
- in data 7.5.2015 aveva presentato querela nei confronti di ed il procedimento penale si era _1 concluso con sentenza emessa dal GIP di Bologna in data 16.1.2019 di assoluzione del convenuto in quanto “il fatto a lui ascritto non costituisce reato”, posta l'indimostrabilità del dolo;
- sottopostosi a visita medico-legale, i danni subiti ammontavano ad € 19.453,46, esclusa la personalizzazione del danno.
L'attore sostenne che la violenta gomitata ricevuta durante la partita non rientrava nei rischi consentiti dal gioco della pallacanestro, dal momento che non si trattava di un gesto compiuto durante un'azione di gioco, che il CTU ne aveva evidenziato la notevole vis lesiva e che il basket non era uno sport violento, tantomeno nel caso di una partita giocata a livello amatoriale. Una simile violenza non trovava giustificazione, non ponendosi in rapporto di strumentalità rispetto all'azione in corso tra altri soggetti ed essendo caratterizzata da una forza eccessiva rispetto al tipo di sport e di gara sportiva.
Concluse, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei fatti esposti, per la complessiva somma di € 21.319,46. si costituì sostenendo che il caso in esame rientrava nell'ambito del c.d. rischio Controparte_1 sportivo, per cui i rischi ricadono esclusivamente sull'atleta, che non può rivalersi contro alcuno se il danno subito rientra nell'alea normale di una certa attività sportiva. Sostenne inoltre che le regole ufficiali della pallacanestro presuppongono l'“azione di gioco” quando la palla nel campo è “viva”, come lo era nella situazione de qua, e che egli aveva colpito l'attore accidentalmente nel mezzo di un'azione difensiva, la c.d. azione di tagliafuori, che presuppone una divaricazione di braccia e gambe nel tentativo di ostacolare l'avversario.
In via subordinata, contestò il quantum della pretesa risarcitoria.
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto delle domande e chiamò in causa la compagnia assicurativa ai fini di essere manlevato. CP_2 contestò la domanda attorea ed eccepì, in ogni caso, l'inapplicabilità della polizza CP_2 assicurativa nel caso in esame, posto che nel caso di sussistenza di dolo, non si applicava la garanzia pagina 2 di 8 assicurativa come da contratto e, in assenza di dolo, il fatto rimaneva nell'alveo dell'illecito sportivo che aveva rilevanza solo regolamentare e non civilistica.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di entrambe le parti, documenti, testimoni e CTU medico legale, l'adito Tribunale con sentenza n. 1516/2023 rigettò la domanda dell'attore e lo condannò alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto e della terza chiamata in causa con la seguente motivazione: “La prova per testi, considerata nell'insieme priva delle valutazioni, non consente di ravvisare con certezza la volontarietà dell'azione lesiva del convenuto.
L'azione di gioco non era ferma e, anche se, i giocatori erano lontani dalla palla non può ritenersi che il gesto, poi rilevatosi lesivo, facesse parte di un comportamento tenuto dal estraneo dal _1 gioco, vista la rapidità che connota lo sport stesso ed il ruolo che ciascun giocatore svolge anche se non vicino alla palla. Quindi, anche se il gesto, preso singolarmente appare non funzionale ad ottenere un vantaggio di gioco diretto, deve essere preso in considerazione nell'intera azione di gioco che era in corso.
Inoltre non è stata fornita la prova di un diverbio tra le parti, tra le quali poco prima vi era stato un
“tagliafuori”, tale da poter in qualche modo aver favorito il fatto o di elementi che possano anche sostenere una probabilità della volontarietà del gesto.
Tale elemento soggettivo non può derivare dall'importante lesione subita dall'attore nella considerazione che lo stesso ctu a pag. 11 della perizia dichiara “non è possibile esprimere alcun parere neppure in termini di prevalente probabilità”.
Non è stata raggiunta la prova che la condotta lesiva, per le sue specifiche caratteristiche del caso concreto, sia stata caratterizzata da impiego di violenza e/o irruenza fisica trasmodante quelle consentite e accettate – almeno implicitamente da ogni giocatore con la scelta stessa di scendere in campo – dalle regole del gioco. Il giocatore accetta il rischio di uso di forza fisica violenta connaturata alle stesse regole del gioco sportivo in esame, come nel caso di specie, in cui si tratta di un gioco di squadra di contatto fisico.
Incontestate anche le circostanze che il gioco si è fermato solo dopo l'episodio, che l'attore ha poi proseguito la partita e che nessun fallo è stato elevato al convenuto come emerge dai referti di gioco senza quindi alcuna violazione di una regola sportiva.
L'attore non ha quindi assolto all'onere di prova ex art. 2043 c.c. e visto che la fattispecie rientra nel
“rischio sportivo” e quindi “rischio consentito” il convenuto non è responsabile”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. _1
Si sono costituiti e contestando il fondamento dell'appello di cui hanno Controparte_1 CP_2 chiesto il rigetto. pagina 3 di 8 Con ordinanza collegiale in data 19.1.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 24.6.2025.
Ragioni della decisione
L'appello si articola nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove il giudice compie un ragionamento contradditorio, posto che, da un lato, poggia sulla premessa che il comportamento di che era lontano dalla palla, appaia non _1 funzionale ad ottenere un vantaggio diretto di gioco e, anziché concludere, con un ragionamento logico deduttivo, per l'assenza dello stretto collegamento funzionale tra gomitata e gioco, ne afferma la sussistenza attingendo ad elementi ultronei, quali il gioco in corso e la velocità d'azione, che non sono minimamente contemplati né ammissibili alla luce della giurisprudenza citata che parla in modo univoco della necessità di uno stretto collegamento funzionale tra azione e gioco. Peraltro, la rapidità
d'azione di cui parla il giudice non è provata, né può considerarsi in re ipsa. Le dichiarazioni rese dai testimoni e , invece, danno conto dell'assenza di qualsivoglia collegamento Tes_1 Tes_2 Tes_3 funzionale, risultando che l'azione di “tagliafuori” fosse terminata allorquando inferse la _1 gomitata;
2) la sentenza è errata laddove dispone la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di perché la sua chiamata in causa “avrebbe avuto un senso se, come riferito dal CP_2
il gesto fosse risultato colpevolmente compiuto, ovvero nell'ambito di una normale azione di _1 gioco di tagliafuori”, ma il convenuto non lo ha provato, rendendo quindi del tutto infondata la chiamata dell'assicurazione, mancando il presupposto della colpa richiesto ai fini della copertura assicurativa.
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
La sentenza resiste alle censure, perché il Tribunale ha correttamente ricostruito la dinamica dell'accaduto sulla base delle dichiarazioni testimoniali – epurate da inammissibili valutazioni quali “la gomitata sembrava volontaria … mi è sembrata non giustificata dal gioco … Il contatto fra le parti non
è stato legale per le regole della pallacanestro” – e della CTU e, senza alcuna contraddizione, ha applicato la normativa di riferimento e i principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione.
Conviene sin d'ora richiamare tali principi alla luce dei quali si valuterà poi la fattispecie in decisione.
pagina 4 di 8 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, oppure con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività e nemmeno sussiste se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. Civ. 12012/2002).
Ancora, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35602/2021 afferma che nell'ipotesi in cui “il danno è causato colpevolmente in violazione delle regole del gioco, e segnatamente di quelle che mirano a tutelare l'incolumità altrui. In questo caso non si tratta di una scriminante, né tipica (consenso dell'avente diritto), né atipica, che altrimenti, l'attività sportiva sarebbe da considerare come illecita, ed invece è attività consentita e socialmente utile. Piuttosto, si tratta di valutare la rilevanza della colpa e da questo punto di vista non è sufficiente dire che lo sportivo accetta il rischio e dunque non può pretendere il risarcimento di alcun danno che derivi dall'attività sportiva: ad esempio, il rischio di condotte dolose dell'avversario. L'atleta accetta il rischio normalmente connesso a quel tipo di sport, non ogni rischio derivante dalla condotta altrui, anche dolosa.
E' dunque giustamente escluso dalla regola dell'accettazione del rischio il fatto doloso o dovuto a colpa particolarmente grave (Cass. 12012/2002).
Determinante dunque ai fini della responsabilità è la individuazione della norma violata e dello scopo di essa, ai fini della valutazione della colpa. Nell'accertamento della colpa, potrà rilevare la qualità dell'atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest'ultimo non ha le capacità tecniche di chi invece esercita l'attività sportiva su basi professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del gioco. Con la conseguenza, che la regola vale ovviamente sia che l'attività sportiva venga svolta in forma agonistica, sia che si tratti di un allenamento o di un esame sportivo: non v'è motivo di distinguere a seconda della pagina 5 di 8 "occasione" e delle finalità per cui l'attività sportiva è svolta (se un allenamento, una prova o una competizione), mentre una distinzione rilevante può farsi rispetto ai dilettanti, proprio perché la risarcibilità del danno, come si è detto, dipende dal tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola cautelare (danno causato pur nel rispetto della regola del gioco;
danno causato in violazione, ma con colpa;
danno causato in violazione, ma con dolo)”.
Orbene, nella fattispecie in decisione, l'appellante non censura specificamente la dinamica del sinistro come accertata nella sentenza, ma la contraddittorietà della motivazione.
Precisato che in sede di interrogatorio formale le parti non resero dichiarazioni confessorie, risulta dunque definitivamente accertato che l'episodio dannoso accadde mentre il gioco era in atto ed avvenne nella parte di campo lontana da dove si era spostata l'azione di gioco: UE e _1 erano affiancati al tiro libero, il secondo si mise davanti al primo per fare un “tagliafuori”, ossia un gesto di difesa normalmente praticato nel basket per tenere l'avversario dietro di sé, e colpì _1 con il gomito mentre l'azione di gioco – mai interrotta – si spostava nell'altra metà del campo.
Esclusa l'ipotesi di un'azione dolosa, nemmeno prospettata dal anche ammettendo che la _1 condotta di – non sanzionata dall'arbitro che non se ne avvide – abbia astrattamente violato il _1 regolamento del gioco, senz'altro deve escludersi che la stessa fosse estranea al gioco del basket, per sua natura caratterizzato da azioni e spostamenti veloci dei giocatori, ancorché non sia risultata utile ad ottenere un vantaggio di gioco diretto.
La gomitata senz'altro determinò un danno significativo all'appellante (accertato dal CTU in un'invalidità permanente del 3-4%) avendo colpito strutture delicate quali la laringe, ma non vi è prova che la condotta lesiva sia stata caratterizzata dall'impiego di una violenza fisica o di un'irruenza trasmodante le regole del gioco del basket che necessariamente comporta l'uso di una notevole forza fisica e cinetica ed anche il contatto fra i giocatori e, dunque, implica inevitabili rischi connessi allo scontro fra giocatori in rapido movimento.
Infatti, dalle prove testimoniali non emerge che la gomitata di sia stata violenta, ossia oltre _1 quanto connaturato al tipo di gioco, ma che intervenne mentre il gioco era regolarmente in atto e si stava spostando nell'altra metà del campo.
La condotta di dunque, per un verso, pur se non portò risultati positivi per la propria squadra, _1 fu funzionale al gioco;
per altro verso, non fu caratterizzata da un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche proprie del gioco del basket e nemmeno con il contesto ambientale
– una partita nell'ambito di un campionato amatoriale – nel quale si svolse l'attività sportiva e con la qualità delle persone, tenuto conto che i giocatori ( e i testi escussi) erano tutti _1 _1 quarantenni. pagina 6 di 8 Alla luce degli elementi di fatto accertati e dei criteri sopra richiamati, dunque, essendo la condotta di in nesso funzionale all'attività sportiva, non dolosa, né connotata da colpa particolarmente _1 grave e nemmeno da violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, con il contesto ambientale e con la qualità delle persone che vi parteciparono – una partita di campionato amatoriale fra quarantenni – non sussiste la responsabilità del medesimo per le lesioni arrecate a
_1
Il secondo motivo è infondato.
L'appellante, in quanto parte soccombente, è tenuto alla rifusione delle spese legali anche a favore di la cui chiamata in causa si rese necessaria a seguito delle tesi dal medesimo sostenute e, CP_2 senz'altro, non fu palesemente arbitraria essendo la domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro i terzi. Va altresì sottolineato che la compagnia assicuratrice non contestò efficacia e validità della polizza, ma eccepì la irrisarcibilità del sinistro in caso di condotta dolosa o di difetto funzionale fra il gesto e l'azione di gioco, nonché l'insussistenza di responsabilità del proprio assicurato verso il danneggiato se si fosse ritenuto realizzato il cosiddetto
“rischio sportivo”.
Sul punto si richiama Cass. Civ. n. 31889/2019 secondo cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate … il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” cui sono conformi Cass. Civ. n. 18710/2021 e n. 10364/2023.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte – tenuto conto, in particolare che non è stata espletata istruzione probatoria – ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di _1
Bologna n. 524/2021 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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