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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1450 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
Avv. Fabio (C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Raguzzini n.7
Ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., dom.to in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via A.Diaz n. 11 , presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato
Resistenti
Avente ad oggetto: Impugnazione decreto di liquidazione competenze professionali in regime di
Patrocinio a Spese dello Stato.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria l'Avv. Fabio Itro chiedeva a questo Tribunale la riforma del decreto di liquidazione delle proprie competenze in regime di Patrocinio a spese dello Stato del
16/04/2025, comunicato il 17/04/2025, ottenuto quale difensore della parte civile , Persona_1 persona offesa nel procedimento penale n. 378/21 RGNR, promosso dinanzi al Tribunale di
Benevento a carico dei sigg. , e per i reati di cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 agli artt. 110-582 e 585, c. 2, c.p.; in tale decreto le competenze professionali liquidate in favore Pt_ dell'Avv. sono state determinate nella misura complessiva di € 1.009,00, già ridotta di 1/3, oltre accessori.
Il legale ricorrente riteneva che tale liquidazione non avesse tenuto conto delle competenze spettanti per la fase introduttiva del giudizio e ne invocava la modifica.
Il , pur evocato in giudizio nelle forme di legge, non provvedeva alla Controparte_1 costituzione e difesa. Pt_ Il ricorso dell'Avv. non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
La parte dispositiva della sentenza penale n. 1365/2024 di questo Tribunale riporta che gli imputati e venivano condannati alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese processuali da liquidarsi a favore della parte civile in euro 1.198,00 oltre accessori.
Appare evidente che la liquidazione effettuata delle spese al difensore della parte civile ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, non abbia tenuto conto proprio di tale ammissione al beneficio, in quanto non ha liquidato tali spese in favore dell'Erario. Ciò implica che la liquidazione delle competenze in tale atto sia stata eseguita nel rispetto degli ordinari parametri di liquidazione, con la logica conseguenza che il Giudice Monocratico, nell'effettuare la liquidazione delle spese al difensore in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, abbia operato le riduzioni di legge nella misura ritenuta più opportuna, pervenendo alla somma riconosciuta che, per tali motivi, non può coincidere, nella fattispecie, con quella liquidata in via ordinaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del procedimento.
Benevento, li 10 dicembre 2025.
Il Gop Dott. Luigi D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1450 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
Avv. Fabio (C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Raguzzini n.7
Ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., dom.to in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via A.Diaz n. 11 , presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato
Resistenti
Avente ad oggetto: Impugnazione decreto di liquidazione competenze professionali in regime di
Patrocinio a Spese dello Stato.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria l'Avv. Fabio Itro chiedeva a questo Tribunale la riforma del decreto di liquidazione delle proprie competenze in regime di Patrocinio a spese dello Stato del
16/04/2025, comunicato il 17/04/2025, ottenuto quale difensore della parte civile , Persona_1 persona offesa nel procedimento penale n. 378/21 RGNR, promosso dinanzi al Tribunale di
Benevento a carico dei sigg. , e per i reati di cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 agli artt. 110-582 e 585, c. 2, c.p.; in tale decreto le competenze professionali liquidate in favore Pt_ dell'Avv. sono state determinate nella misura complessiva di € 1.009,00, già ridotta di 1/3, oltre accessori.
Il legale ricorrente riteneva che tale liquidazione non avesse tenuto conto delle competenze spettanti per la fase introduttiva del giudizio e ne invocava la modifica.
Il , pur evocato in giudizio nelle forme di legge, non provvedeva alla Controparte_1 costituzione e difesa. Pt_ Il ricorso dell'Avv. non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
La parte dispositiva della sentenza penale n. 1365/2024 di questo Tribunale riporta che gli imputati e venivano condannati alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese processuali da liquidarsi a favore della parte civile in euro 1.198,00 oltre accessori.
Appare evidente che la liquidazione effettuata delle spese al difensore della parte civile ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, non abbia tenuto conto proprio di tale ammissione al beneficio, in quanto non ha liquidato tali spese in favore dell'Erario. Ciò implica che la liquidazione delle competenze in tale atto sia stata eseguita nel rispetto degli ordinari parametri di liquidazione, con la logica conseguenza che il Giudice Monocratico, nell'effettuare la liquidazione delle spese al difensore in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, abbia operato le riduzioni di legge nella misura ritenuta più opportuna, pervenendo alla somma riconosciuta che, per tali motivi, non può coincidere, nella fattispecie, con quella liquidata in via ordinaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del procedimento.
Benevento, li 10 dicembre 2025.
Il Gop Dott. Luigi D'Ambrosio