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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2145 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2145 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GUIDI CARMEN (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 9.04.2009, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
2. I minori rimarranno affidati in modalità condivisa fra i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Rimini in viale Rimembranze n. 34.
3. Tenuto conto del regime di affidamento (condiviso), i genitori assumeranno di comune accordo le Per_ decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione Per_2 ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. I coniugi danno atto che la casa coniugale, sita in un alloggio all'interno della Comando dei Carabinieri, è rimasta nel possesso del sig. , dal momento che è stata a lui assegnata dal Comando dei Carabinieri Parte_1 per ragioni di servizio. La sig.ra ha già lasciato la casa coniugale con i figli, prendendo una abitazione CP_1 in locazione alla spesa fissa mensile di euro 720,00 circa (di cui € 650,00 locazione oltre oneri condominiali).
Il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo Parte_1 per la locazione dell'appartamento sito a Rimini in viale Rimembranze n. 34, ove vivono i minori. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2016.
Per_
5. Il padre contribuirà altresì al mantenimento dei figli minori e , mediante versamento della Per_2 somma mensile di € 600,00, così per € 300,00 cadauno, da aggiornare annualmente ISTAT e da corrisponder anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente n. CC0011117794 intestato alla sig.ra in essere c/o Ing. Sede Centrale COD. IBAN: CP_1 CP_2
[...]CC0011117794. La decorrenza del predetto contributo è stabilita dal mese di marzo 2016, con prima rivalutazione trascorso un anno dall'omologa.
6. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e quello del canone di locazione per il mese di gennaio e febbraio 2016, tenuto conto che la madre ha rilasciato l'abitazione famigliare il giorno 9 di gennaio 2016,
pagina 2 di 5 viene concordato nella misura totale di € 1.450,00 versati tramite decurtazione come indicato al punto 14 del presente atto.
7. Le parti concordano che gli assegni famigliari venano richiesti e percepiti dalla signora tramite CP_1 presentazione diretta della domanda all'INPS, quale genitore collocatario dei figli minori.
9. Si conviene che rimarranno suddivise fra i genitori al 50% cadauno le spese straordinarie afferenti i minori di tipo medico non mutuabile (tra cui: visite specialistiche, apparecchi correttivi, igiene dentale, acquisto occhiali da vista e/o lenti a contatto, e mutuabile con un tetto di spesa del ticket superiore ad euro 30,00; scolastico (tra cui: tasse di iscrizione, libri, corsi di perfezionamento linguistico, gite, viaggi all'estero per studi, ripetizioni) attività sportive (tra cui: tasse di iscrizione alla polisportiva per attività calcistica e di pallavolo, abbigliamento sportivo ed attrezzature per attività ginnico-sportiva). Le spese e le attività dei minori dovranno essere di volta in volta concordate fra i genitori e dovranno essere rimborsate al genitore che anticiperà la spesa, dietro giustificativo documentale. Si conviene che le spese straordinarie siano intestate ai minori per consentire la deduzione fiscale ai genitori nella misura del 50% cadauno.
11. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e/o tenere con sé i figli Parte_1 liberamente nel rispetto sia degli impegni scolastici che sportivi dei minori con possibilità per i figli di cenare Per_ e pernottare dal padre. In particolare i coniugi convengono che il padre tenga con sé e un Per_2 minimo di due giorni a settimana. Dal canto suo, il sig. , tenuto conto delle necessità organizzative Parte_1 della madre e dei minori, si obbliga a comunicare i giorni di sua spettanza entro il venerdì antecedente la settimana successiva. Le parti si riservano di modificare gli accordi in base alle proprie esigenze e quelle dei minori.
Per_ 12. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé e per due settimane anche Per_2 non continuative. In caso di vacanze fuori sede dovrà sempre essere comunicato all'altro genitore il luogo di permanenza ed un recapito di telefono. Le modalità con cui i due figli minori trascorreranno le feste natalizie e quelle pasquali saranno decise di comune accordo dai genitori. In mancanza essi convengono sin da ora Per_ che e , ad anni alterni, trascorreranno un periodo di 3 giorni che comprenda la Santa Pasqua Per_2 con un genitore e 3 giorni con l'altro comprendendo il Lunedì dell'Angelo; ed un periodo di 5-6 giorni, in concomitanza del Santo Natale con un genitore e gli ulteriori 5-6 giorni con l'altro, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre.
13. Gli arredi e corredi dell'immobile adibito a residenza familiare, acquistati congiuntamente dai coniugi, resteranno nell'esclusiva disponibilità e proprietà del Sig. , il quale riconosce alla sig.ra che Parte_1 CP_1 accetta, una somma a titolo di liquidazione per il controvalore del mobilio ed arredi pari ad € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) da corrispondersi in un'unica soluzione all'atto della divisione dell'importo netto pagina 3 di 5 presente sul conto (intestato alla sig.ra che alla data del 14.12.2015 portava un attivo di € Pt_2 CP_1
28.000,00 (che i coniugi riconoscono essere di proprietà al 50% ciascuno).
14. La sig.ra si impegna a versare l'importo pari alla metà del saldo attivo alla data del 14.12.2015 CP_1 decurtato della somma di € 3.500,00 euro dovuti dal marito per il mobilio, dei 500 euro già versati dalla moglie in acconto e dei 1.450,00 euro per arretrati di cui al punto 6 della presente scrittura, per un totale netto di € 8.550,00 (ottomilacinquecentocinquanta/00) da effettuarsi entro la data del 19 febbraio 2016 con bonifico bancario sul conto intestato al presso la . Parte_1 CP_3
15. I coniugi danno atto di aver definito ogni questione relativa ai beni e suppellettili presenti nella casa ex coniugale, avendo la moglie già prelevato quanto di sua proprietà.
16. Le rispettive autovetture e scooter restano nella disponibilità e proprietà degli attuali intestatari/possessori.
17. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non avere diritto all'assegno di mantenimento.
18. I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per la richiesta di passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio presso l'Autorità competente al rilascio, e si obbligano a compiere quanto necessario per l'effettivo rilascio.
19. Le Spese legali verranno compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 22.07.2000 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da CP_1 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie A Anno 2000) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2145 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GUIDI CARMEN (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 9.04.2009, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
2. I minori rimarranno affidati in modalità condivisa fra i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Rimini in viale Rimembranze n. 34.
3. Tenuto conto del regime di affidamento (condiviso), i genitori assumeranno di comune accordo le Per_ decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione Per_2 ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. I coniugi danno atto che la casa coniugale, sita in un alloggio all'interno della Comando dei Carabinieri, è rimasta nel possesso del sig. , dal momento che è stata a lui assegnata dal Comando dei Carabinieri Parte_1 per ragioni di servizio. La sig.ra ha già lasciato la casa coniugale con i figli, prendendo una abitazione CP_1 in locazione alla spesa fissa mensile di euro 720,00 circa (di cui € 650,00 locazione oltre oneri condominiali).
Il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo Parte_1 per la locazione dell'appartamento sito a Rimini in viale Rimembranze n. 34, ove vivono i minori. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2016.
Per_
5. Il padre contribuirà altresì al mantenimento dei figli minori e , mediante versamento della Per_2 somma mensile di € 600,00, così per € 300,00 cadauno, da aggiornare annualmente ISTAT e da corrisponder anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente n. CC0011117794 intestato alla sig.ra in essere c/o Ing. Sede Centrale COD. IBAN: CP_1 CP_2
[...]CC0011117794. La decorrenza del predetto contributo è stabilita dal mese di marzo 2016, con prima rivalutazione trascorso un anno dall'omologa.
6. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e quello del canone di locazione per il mese di gennaio e febbraio 2016, tenuto conto che la madre ha rilasciato l'abitazione famigliare il giorno 9 di gennaio 2016,
pagina 2 di 5 viene concordato nella misura totale di € 1.450,00 versati tramite decurtazione come indicato al punto 14 del presente atto.
7. Le parti concordano che gli assegni famigliari venano richiesti e percepiti dalla signora tramite CP_1 presentazione diretta della domanda all'INPS, quale genitore collocatario dei figli minori.
9. Si conviene che rimarranno suddivise fra i genitori al 50% cadauno le spese straordinarie afferenti i minori di tipo medico non mutuabile (tra cui: visite specialistiche, apparecchi correttivi, igiene dentale, acquisto occhiali da vista e/o lenti a contatto, e mutuabile con un tetto di spesa del ticket superiore ad euro 30,00; scolastico (tra cui: tasse di iscrizione, libri, corsi di perfezionamento linguistico, gite, viaggi all'estero per studi, ripetizioni) attività sportive (tra cui: tasse di iscrizione alla polisportiva per attività calcistica e di pallavolo, abbigliamento sportivo ed attrezzature per attività ginnico-sportiva). Le spese e le attività dei minori dovranno essere di volta in volta concordate fra i genitori e dovranno essere rimborsate al genitore che anticiperà la spesa, dietro giustificativo documentale. Si conviene che le spese straordinarie siano intestate ai minori per consentire la deduzione fiscale ai genitori nella misura del 50% cadauno.
11. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e/o tenere con sé i figli Parte_1 liberamente nel rispetto sia degli impegni scolastici che sportivi dei minori con possibilità per i figli di cenare Per_ e pernottare dal padre. In particolare i coniugi convengono che il padre tenga con sé e un Per_2 minimo di due giorni a settimana. Dal canto suo, il sig. , tenuto conto delle necessità organizzative Parte_1 della madre e dei minori, si obbliga a comunicare i giorni di sua spettanza entro il venerdì antecedente la settimana successiva. Le parti si riservano di modificare gli accordi in base alle proprie esigenze e quelle dei minori.
Per_ 12. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé e per due settimane anche Per_2 non continuative. In caso di vacanze fuori sede dovrà sempre essere comunicato all'altro genitore il luogo di permanenza ed un recapito di telefono. Le modalità con cui i due figli minori trascorreranno le feste natalizie e quelle pasquali saranno decise di comune accordo dai genitori. In mancanza essi convengono sin da ora Per_ che e , ad anni alterni, trascorreranno un periodo di 3 giorni che comprenda la Santa Pasqua Per_2 con un genitore e 3 giorni con l'altro comprendendo il Lunedì dell'Angelo; ed un periodo di 5-6 giorni, in concomitanza del Santo Natale con un genitore e gli ulteriori 5-6 giorni con l'altro, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre.
13. Gli arredi e corredi dell'immobile adibito a residenza familiare, acquistati congiuntamente dai coniugi, resteranno nell'esclusiva disponibilità e proprietà del Sig. , il quale riconosce alla sig.ra che Parte_1 CP_1 accetta, una somma a titolo di liquidazione per il controvalore del mobilio ed arredi pari ad € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) da corrispondersi in un'unica soluzione all'atto della divisione dell'importo netto pagina 3 di 5 presente sul conto (intestato alla sig.ra che alla data del 14.12.2015 portava un attivo di € Pt_2 CP_1
28.000,00 (che i coniugi riconoscono essere di proprietà al 50% ciascuno).
14. La sig.ra si impegna a versare l'importo pari alla metà del saldo attivo alla data del 14.12.2015 CP_1 decurtato della somma di € 3.500,00 euro dovuti dal marito per il mobilio, dei 500 euro già versati dalla moglie in acconto e dei 1.450,00 euro per arretrati di cui al punto 6 della presente scrittura, per un totale netto di € 8.550,00 (ottomilacinquecentocinquanta/00) da effettuarsi entro la data del 19 febbraio 2016 con bonifico bancario sul conto intestato al presso la . Parte_1 CP_3
15. I coniugi danno atto di aver definito ogni questione relativa ai beni e suppellettili presenti nella casa ex coniugale, avendo la moglie già prelevato quanto di sua proprietà.
16. Le rispettive autovetture e scooter restano nella disponibilità e proprietà degli attuali intestatari/possessori.
17. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non avere diritto all'assegno di mantenimento.
18. I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per la richiesta di passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio presso l'Autorità competente al rilascio, e si obbligano a compiere quanto necessario per l'effettivo rilascio.
19. Le Spese legali verranno compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 22.07.2000 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da CP_1 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie A Anno 2000) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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