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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13745/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Meridionale n. 51, presso lo studio legale dell'avv.
Michele Madaio, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della prescrizione delle pretese di cui agli avvisi di addebito contenuti nella visura ipotecaria impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto visura ipotecaria n. 071/2022/1460000489002 da Controparte_2
con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2016 00043209 05 000, N. 371
[...] 2016 00147080 88 000, N. 371 2017 00110714 68 000, N. 371 2018 00070691 18 000, N.
371 2018 00214455 04 000, N. 371 2019 00079872 68 000, N. 371 2019 00198829 78 000 e
N. 371 2021 00057850 53 000;
b) Che tali avvisi di addebito in realtà non le sono mai stati notificati, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione della visura ipotecaria;
c) Che in ogni caso non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citati in giudizio, ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnativa della visura ipotecaria, in quanto ha ritenuto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito contenuti nella visura impugnata, ritenendo quindi di poter eccepire anche la prescrizione originaria del credito.
Tale eccezione di prescrizione originaria del credito deve essere dichiarata inammissibile avendo l'ente previdenziale depositato le relate di notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente per il tramite di notifica al ricevente.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
Al riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2019 0007987268 000 la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Avendo l' effettuato la notifica avvalendosi in via diretta del servizio postale, tali CP_3 notifiche possono ritenersi regolarmente perfezionate, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n.
8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass.
n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2339).
Ed infatti, come osservato dal Tribunale Roma sez. lav., con sentenza n.4566/2023,
“recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale
(D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n.
19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass.,
Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.). A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza.
Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, ossia da un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, nella specie non proposta da parte ricorrente;
tali annotazioni, dunque, sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza”.
Non avendo quindi la parte impugnato l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla sua notifica, non è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Venendo dunque all'eccezione di prescrizione maturata successivamente al momento di notifica degli avvisi di addebito, la stessa risulta fondata con riferimento all'avviso di addebito n.
371 2016 00043209 05 000, N. 371 2016 00147080 88 000: , Controparte_2 infatti ha depositato atti interruttivi della prescrizione non regolarmente notificati, mentre rispetto alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria il termine di prescrizione è decorso.
Rispetto agli ulteriori avvisi di addebito, invece, la prescrizione successiva non risulta maturata al momento di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, alla luce della sospensione del termine di prescrizione disposto dalla normativa emergenziale.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2016 00043209 05 000, N. 371 2016
00147080 88 000 si è estinto per prescrizione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13745/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Meridionale n. 51, presso lo studio legale dell'avv.
Michele Madaio, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della prescrizione delle pretese di cui agli avvisi di addebito contenuti nella visura ipotecaria impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto visura ipotecaria n. 071/2022/1460000489002 da Controparte_2
con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2016 00043209 05 000, N. 371
[...] 2016 00147080 88 000, N. 371 2017 00110714 68 000, N. 371 2018 00070691 18 000, N.
371 2018 00214455 04 000, N. 371 2019 00079872 68 000, N. 371 2019 00198829 78 000 e
N. 371 2021 00057850 53 000;
b) Che tali avvisi di addebito in realtà non le sono mai stati notificati, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione della visura ipotecaria;
c) Che in ogni caso non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citati in giudizio, ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnativa della visura ipotecaria, in quanto ha ritenuto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito contenuti nella visura impugnata, ritenendo quindi di poter eccepire anche la prescrizione originaria del credito.
Tale eccezione di prescrizione originaria del credito deve essere dichiarata inammissibile avendo l'ente previdenziale depositato le relate di notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente per il tramite di notifica al ricevente.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
Al riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2019 0007987268 000 la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Avendo l' effettuato la notifica avvalendosi in via diretta del servizio postale, tali CP_3 notifiche possono ritenersi regolarmente perfezionate, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n.
8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass.
n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2339).
Ed infatti, come osservato dal Tribunale Roma sez. lav., con sentenza n.4566/2023,
“recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale
(D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n.
19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass.,
Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.). A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza.
Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, ossia da un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, nella specie non proposta da parte ricorrente;
tali annotazioni, dunque, sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza”.
Non avendo quindi la parte impugnato l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla sua notifica, non è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Venendo dunque all'eccezione di prescrizione maturata successivamente al momento di notifica degli avvisi di addebito, la stessa risulta fondata con riferimento all'avviso di addebito n.
371 2016 00043209 05 000, N. 371 2016 00147080 88 000: , Controparte_2 infatti ha depositato atti interruttivi della prescrizione non regolarmente notificati, mentre rispetto alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria il termine di prescrizione è decorso.
Rispetto agli ulteriori avvisi di addebito, invece, la prescrizione successiva non risulta maturata al momento di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, alla luce della sospensione del termine di prescrizione disposto dalla normativa emergenziale.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2016 00043209 05 000, N. 371 2016
00147080 88 000 si è estinto per prescrizione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo