CA
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1789/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: signor .f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Romano Poggi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova alla Galleria Ognissanti 6
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
Risorgimento 30
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1399/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 15 luglio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza
- in riforma dell'impugnata sentenza respingere la domanda attorea svolta in primo grado e per l'effetto
- dichiarare :
- accolte le seguenti conclusioni svolte in primo grado dalla convenuta: in via principale: respingersi le avverse richieste formulate nelle conclusioni di cui all'attoreo atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: determinarsi, se effettivamente rinvenuto, l'esatto ammontare delle somme dovute dal convenuto all'attore; in via istruttoria: ci si riserva di istanziare e produrre nei termini di legge e si insiste per l'accoglimento delle seguenti richieste istruttorie:
- escussione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che già nel 1998 il signor sottoscrisse un preliminare o Parte_1
comunque trovò l'intesa per affittare nel futuro l'immobile di sua proprietà per aprirvi un locale di ristorazione?
2) Vero che il locale aprirà molto dopo perché fu difficoltoso per il sig. Pt_1
avere accesso a una licenza, cosa in quegli anni particolarmente gravosa? 3) Vero che i locali furono preparati e lavorati con impegno umano ed economico dal convenuto, fino a diventare il caratteristico locale denominato TUX?
Sul punto potrà rendere testimonianza, colui che è ancora l'attuale proprietario dei muri del suddetto immobile, sig. via Parte_3
Cesare Battisti 107 Abano Terme.
4) Vero che entrambi i soggetti coinvolti in causa facevano parte di una organizzazione filo leninista composta da esuli dalla Persia pre rivoluzionaria?
5) Vero che detta organizzazione si muoveva proprio per integrare questi esuli in nuovi tessuti sociali ove poter trovare luogo idoneo e sicuro per vivere una esistenza pacifica?
6) Vero che sulla base della fiducia rafforzata dalla comune appartenenza alla sopra indicata organizzazione, a cavallo tra il 2005 e il 2006 il convenuto si rendeva disponibile ad accordare un posto di lavoro all'odierno attore come pizzaiolo e che per motivare ulteriormente il nuovo membro dello staff, proponeva a quest'ultimo di diventare socio, entrando con la piccola quota del 5% a stretto giro dopo l'apertura, salvo il versamento dei 25.000 euro?
7) Vero che l'attore giunto in Italia cominciava la Sua attività lavorativa come dipendente del convenuto, ma quasi subito, nei primi mesi del 2006, a nemmeno due settimane dall'apertura, si dimostrava restio a svolgere le mansioni lavorative che doveva in prova, poiché si assentava, spariva durante gli orari di servizio e vieppiù aveva dei comportamenti aggressivi con il proprietario dell'attività, sig. Pt_1 8) Vero che l'odierno attore con violenza lamentava e rivendicava al convenuto la pretesa proprietà di metà delle quote della società?
9) Vero che data la prosecuzione degli atti persecutori dell'attore verso il convenuto quest'ultimo si vedeva costretto a contattare la famosa organizzazione a cui preannuncio che avrebbe presto introdotto un giudizio a carico del Pt_2
10) Vero che l'organizzazione, che male vedeva il contatto dei suoi membri con le autorità statali (una sorta di collaborazionismo) richiamò i due soggetti ad un incontro solutivo da tenersi in Germania a Francoforte nel febbraio del 2006?
11) Vero che i due soggetto coinvolti dovevano portare in dote a questo incontro la propria disponibilità a transigere, costituita dall'ambigua dichiarazione in atti (preteso riconoscimento di debito) del convenuto mentre l'odierno attore invece avrebbe poi innanzi all'organizzazione rifiutato le somme, ed entrambi così avrebbero seppellito “l'ascia di guerra” senza strascichi?
12) Vero che a seguito dell'incontro i due si promettevano pace e che nessuno avrebbe dovuto all'altro alcunché?
Su questi capitoli potrà riferire il sig. affiliato Controparte_1
della organizzazione di cui in atti, residente in [...]
Roncaglia di Ponte San Nicolò.
13) Vero che l'odierno convenuto le inviava delle somme poi da versare in favore come da documento 1 del convenuto che si rammostra?
14) Vero che i pagamenti da lei ricevuti erano superiori ai 30 mila euro complessivamente? Su questo capitolo potranno riferire le due beneficiarie dei bonifici sig.re
Fritz- Wunderlich Strasse, 61, 66869 Kusel (GER), Persona_1 [...]
4 21455b Malmö (SVE). Per_2 Persona_3
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Di parte appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni in via pregiudiziale, in rito:
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso per violazione dell'art. 342 c.p.c;
2. in via gradata, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso ex art. 348 bis c.p.c; in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto ex adverso poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese ge-nerali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in via istruttoria subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudicante ravvisi l'ammissibilità e la rilevanza della dichiarazione di disconoscimento avanzata da controparte (sulla quale peraltro è ormai sceso giudicato), si reitera l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c, indicando come scritture comparative quelle già in atti agli allegati 4 e 7, oltre all'originale del contratto di locazione depositato nel corso dell'udienza del 03.03.2021”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2020 il signor Parte_2
ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova il signor Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della
[...]
somma di € 75.000,00 allegando che gli fosse dovuta in virtù d'una scrittura privata (redatta in lingua persiana in quanto comune ai contraenti) sottoscritta in data 23 dicembre 2005 e con la quale le parti avevano definito ogni rapporti in relazione al rapporto societario di fatto tra loro intercorso per la gestione d'un ristorante in Abano Terme, e che i termini per il pagamento dei due ratei pattuiti, fissati al 6 gennaio 2006 ed al 3 febbraio 2006, erano inutilmente decorsi.
Il convenuto ha avversato la pretesa rivoltagli negandone la fondatezza ed affermando di aver estinto ogni suo debito verso l'attore; ha inoltre allegato di essere stato costretto alla sottoscrizione del documento contrattuale sotto minaccia, chiedendo dunque dichiararsene l'annullamento, e comunque ha eccepito la natura simulatoria del detto accordo predisposto dall'organizzazione politica di esuli iraniani di cui entrambi i contraenti avevano fatto parte, organizzazione che aveva intermediato al fine di comporla la vertenza insorta tra i due.
Il Tribunale, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dal convenuto avendone ravvisato la genericità di contenuto, ha avviato la causa alla fase decisionale accogliendo la domanda dell'attore con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 75.000,00 oltre gli interessi legali decorrenti dalle scadenze contrattualmente pattuite e le spese di lite, ravvisando, quanto alle domande ed eccezioni del convenuto, la loro inammissibilità essendo quegli incorso nella decadenza di cui all'articolo
167 del codice di procedura civile per la sua costituzione in giudizio oltre il termine di rito.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il signor Parte_1
chiedendone l'integrale riforma e sollecitando l'ammissione nel grado delle richieste di prova disattese dal Tribunale.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha criticato la decisione mediante la formulazione dei due motivi che qui vengono testualmente riportati.
Con il primo motivo ha denunciato vizio di “manifesta illogicità della sentenza dove afferma: quanto alla difesa del convenuto relativa alla sussistenza di pagamenti in favore dell'attore, se ne evidenzia
l'infondatezza. In primo luogo, l'asserzione è insuperabilmente generica, non avendo il convenuto in atti difensivi chiarito né l'esatta somma da egli pagata all'attore, né il soggetto nei cui confronti i singoli pagamenti sarebbero avvenuti, né infine le modalità di tempo e di luogo dei pagamenti effettuati in contanti”.
Con il secondo motivo ha denunciato vizio di “omessa motivazione nella sentenza in merito al diniego delle istanze istruttorie del convenuto dove afferma: la genericità delle allegazioni è rimasta tale anche in sede di istanze istruttorie, in quanto tutti i capitoli di prova dedotti sul punto sono generici”.
I motivi possono essere congiuntamente trattati, rivolgendosi entrambi alla ravvisata genericità delle allegazioni e delle istanze di prova, e pervenire al loro rigetto sulla scorta delle seguenti considerazioni.
L'appellante ha sostenuto che l'unico strumento per comprovare il suo adempimento alle obbligazioni economiche assunte con la scrittura privata dedotta in giudizio sarebbe stata la prova dichiarativa la cui istanza di ammissione ha riformulato con l'impugnazione, pur senza rivolgere alcuna critica minimamente specifica al provvedimento di rigetto pronunciato dal
Tribunale
La prova testimoniale in disamina è a giudizio della Corte inammissibile, in ciò dovendosi condividere la corretta valutazione datane dal precedente giudicante, per le seguenti ragioni.
Il capitolo contrassegnato dal numero 1 è riferito ad una circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere ed è connotato da assoluta genericità quanto all'indicazione dell'immobile asseritamente oggetto di locazione.
Il capitolo contrassegnato dal numero 2 è riferito ad una circostanza, oltre che irrilevante, di contenuto del tutto congetturale e comportante valutazioni soggettive evidentemente precluse al testimone.
Il capitolo contrassegnato dal numero 3 è riferito ad una circostanza, oltre che irrilevante, del tutto priva di collocazione temporale e comportante valutazioni soggettive precluse al testimone.
I capitoli contrassegnati dai numeri da 4 a 12 attengono circostanze palesemente estranee al tema del decidere nel presente grado di giudizio tenuto conto della inammissibilità delle eccezioni rivolte alla efficacia del contratto come dichiarata dal Tribunale e rispetto alla quale non consta essere stata proposta impugnazione, sicché sono irrilevanti, né comunque ed a tutto voler concedere l'appellante ha illustrato a quale diverso epilogo decisionale avrebbe dovuto pervenire il giudice del gravame in caso di loro ammissione e di conferma da parte del testimone indicato.
I capitoli contrassegnati dai numeri 13 e 14 attengono circostanze che, quand'anche fossero confermate dai testimoni indicati, non consentirebbero di ritenere provato l'adempimento, integrale o parziale che sia, dell'obbligazione oggetto di contesa mancando di riferibilità alcuna al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Fatte le considerazioni testè esposte, la Corte rileva che l'appellante, essendo processualmente onerato di provare l'estinzione mediante adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta nei confronti del non ha dato prova di sorta a tal riguardo ciò comportando Pt_2
l'infondatezza di ciascuna delle doglianze formulate.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata. Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportata ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1399/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 15 luglio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento decisorio;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 9.991,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 11 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni