Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950.