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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 994/2022 All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORELLO GIANLUCA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE LUCA MICHELE Avv. GIORDANO DANIELA avv. Massimo Giordano sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 15
N. R.G. 994/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 994 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Morello del Foro di Venezia (c.f.
- PEC , ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio dell'avv. Stefano Queirolo, in Roma, Via Barberini n. 36, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
- Sede secondaria e (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Michele De Luca (C.F. – PEC ) ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Piazzale Clodio n. 8, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 § 1. — Con atto di citazione in appello, notificato in data 14/2/2022, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la (n.v.) , per la
[...] Controparte_1 Controparte_3
riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 470/2022, pubblicata in data 14/1/2022, resa per la definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 10848/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti della assicuratrice convenuta.
§ 2. — I fatti processuali di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la domandando la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di Controparte_1
euro 101.740,00 quale indennizzo assicurativo in forza della polizza assicurativa del credito
MKT/35796/6698956, per il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti Pt_2
Deutchland Gmbh e Gastroshopping 24 Gmbh. Si costituiva (N. V.) resistendo
[...] Controparte_1 alla domanda e concludendo per il rigetto.”.
Nello specifico, la premettendo di aver acquistato dalla Parte_1 [...]
nel novembre 2013, il ramo d'azienda avente oggetto la produzione di apparecchi e Parte_1
attrezzature per la ristorazione e avvalendosi del contratto di assicurazione per il rischio di insolvenza dei clienti commerciali stipulato dalla cedente con la domandava Parte_1 CP_1
alla suddetta compagnia la corresponsione del credito assicurato, a seguito del mancato pagamento dell'importo complessivo di € 101.740,00, dovuto dalla e dalla Parte_3
Gastroshopping 24 Gmbh per la fornitura di attrezzature industriali, di cui alle fatture del 29/8/2014 e dell'11/9/2014; a fronte di tale richiesta, la opponeva rifiuto in forza dell'esclusione di CP_1 tali società insolventi dalla copertura del rischio, operata con l'appendice di polizza n. 14, datata
5/12/2014, avente retroattività all'1/6/2014 e portante pari data dell'appendice di polizza n. 13, avente ad oggetto, con la medesima retroattività, il subentro nel contratto di assicurazione della società cessionaria del ramo d'azienda.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda avanzata dall'attrice condanna in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_4 liquidate in € 10.500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge e spese
[...] forfettarie nella misura del 15%.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Nel merito. In riforma dell'integrale sentenza del Tribunale di Roma, n. 470/2022, rep.
736/2022, depositata-pubblicata il 14.01.2022 e notificata in pari data per la decorrenza del termine breve, accogliere il presente gravame con ciò condannando la società in persona Controparte_1
pagina 3 di 15 del suo legale rappresentante p.t. a pagare a la somma di € 101.740,00, o Parte_1
quella diversa di giustizia in relazione alla polizza indicata in narrativa e ciò per gli insoluti dei clienti
(€.86.511,00) e Gastroshopping 24 Gmbh (€ 15.229,00), oltre a Parte_4
interessi moratori ex lege e rivalutazione monetaria se dovuta. In via istruttoria ammettersi le prove testimoniali già dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 cpc”. L'appellata ha quindi riportato testualmente i capitoli di prova articolati nelle memorie nn. 2 e 3 prodotte nel primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. e non ammessi dal Tribunale.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
5/5/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da Parte_5
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al
[...] pagamento delle spese e compenso del presente giudizio.”. L'assicuratrice convenuta si è altresì opposta all'ammissione delle prove avversarie reiterate nel presente grado di giudizio.
§ 6. — All'udienza collegiale del 24/5/2023, l'appellante non è comparsa e la Corte ha disposto rinvio ai sensi dell'art 348 c.p.c. all'udienza del 7/6/2023, allorquando l'appellante ha insistito sulle istanze istruttorie, rigettate con ordinanza camerale del 5/7/2023 in ritenendo: “non necessario disporre prova testimoniale in ragione del materiale istruttorio già presente ed in particolare della copiosa documentazione versata in atti”.
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti.
§ 7. — L'atto di appello si articola in sei motivi di impugnazione.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115
c.p.c.”, lamenta l'esame che il giudice a quo avrebbe indebitamente Parte_1 affrontato della questione relativa alla conoscibilità della cessione del ramo d'azienda da parte della società assicuratrice, circostanza che l'appellante deduce essere non contestata ed anzi ammessa dalla convenuta a pag. 2 della comparsa di costituzione, nella quale si legge che “ accettava la voltura CP_1 della polizza da a . Parte_1 Parte_1
Il motivo non ha pregio poiché nella sentenza impugnata è precisato, in proposito, quanto segue: “Deve osservarsi che la sottoscrizione dell'appendice nr. 14 da parte della cedente
[...]
in pari data rispetto alla appendice contenente la voltura della polizza, spiega i propri Parte_1
effetti sulla delimitazione della copertura nei confronti della cessionaria Parte_1
non può ritenersi integrata la notizia del trasferimento del ramo di azienda da parte della compagnia
pagina 4 di 15 assicurativa – né consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese - anteriormente alle predette appendici”.
Dunque, il Tribunale ha motivato sul punto riferendosi alla mancata conoscenza o conoscibilità da parte di del trasferimento del ramo di azienda in data anteriore a quella in cui erano CP_1
state sottoscritte le appendici di polizza oggetto di controversia e non già - come sostenuto dalla appellante - con riferimento alla conoscibilità in assoluto della suddetta cessione.
§ 7.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato: “Erronea mancata applicazione dell'art. 1341 comma 2 c.c. Necessità della doppia sottoscrizione della appendice di polizza n. 13”,
l'appellante deduce l'errore che il giudice a quo avrebbe commesso nell'escludere la vessatorietà delle appendici di polizza.
Secondo la prospettazione operata dalla la vessatorietà Parte_1 dell'appendice n. 13 risulterebbe dall'aver previsto una retrodatazione della voltura dell'intera polizza alla cessionaria d'azienda soltanto dall'1/6/2014, con conseguente privazione di copertura assicurativa per il periodo precedente dall'1/1/2014 al 30/5/2014. Così facendo la compagnia assicurativa sarebbe incorsa in due delle tassative ipotesi di nullità ex art. 1341 comma 2 c.c., prevedendo la polizza limitazioni di responsabilità e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “Si osserva anzitutto che la deduzione di inefficacia delle predette previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.p.c. per mancanza di doppia sottoscrizione non è fondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. n. 20461/2020; nello stesso senso v. Cass. 17073/2013). Nel caso di specie, con tutta chiarezza, le predette previsioni sono contenute, come sopra detto, in specifiche appendici riferite alla singola polizza oggetto di causa. Non risulta pertanto applicabile il disposto di cui all'articolo 1341 co. 2 c.c.”.
pagina 5 di 15 Il motivo di appello non risulta fondato sia in quanto l'esclusione di efficacia comminata dall'art. 1341 co. II c.c. non è applicabile alle appendici di polizza per le ragioni correttamente esposte dal giudice di prime cure, essendo evidente che il subentro della cessionaria d'azienda nella stessa posizione contrattuale della cedente non avrebbe potuto rendere vessatorie delle clausole della polizza che non erano state reputate come tali per quest'ultima, sia perché l'aver previsto il subentro soltanto dall'1/6/2014 e non anche per il periodo precedente, non rileva nella fattispecie in esame, che ha ad oggetto il mancato pagamento dell'indennizzo per l'insolvenza delle due società debitrici in relazione a crediti maturati dalla assicurata nei mesi di agosto e di settembre 2014, ovvero successivamente alla data dell'1/6/2014.
§ 7.3 – Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta la “Carente, insufficiente e comunque erronea motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 1370 c.c. in merito alle appendici di polizza. Carente insufficiente e comunque erronea motivazione in ordine alla asserita mancanza di violazione delle norme sulla buona fede contrattuale da parte di . Controparte_1
L'appellante - oltre a ripetere quanto già eccepito in merito al fatto che, con la volturazione della polizza nella sua interezza, sarebbe stato violato l'art. 1341 c.c. - sostiene che risulterebbe documentalmente dimostrato l'avvenuta esecuzione delle consegne, ai clienti Parte_4
e Gastroshopping 24 Gmbh, nei mesi di agosto e settembre 2014 e che soltanto in data
[...]
20/11/2014, la compagnia aveva comunicato l'esclusione dei suddetti clienti dalla copertura assicurativa, con conseguente inopponibilità nei propri confronti della suddetta esclusione e della appendice di polizza n. 14, in riferimento all'art. 3 punto C), n. 2 della polizza (secondo il quale le limitazioni di responsabilità enucleate ai punti a), b) e c) si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate dopo il ricevimento da parte dell' della relativa comunicazione di ). Parte_6 Parte_7
Ha aggiunto che la sentenza non aveva considerato tutta la copiosa corrispondenza che via via aveva inviato alla parte appellata affinché desse una qualche risposta in merito alla cessione di ramo d'azienda e che, all'improvviso e senza alcuna preventiva comunicazione, le era stato imposto di sottoscrivere due appendici di polizza (unilateralmente confezionate) quando da quasi un anno era stata posta in essere una notevole produzione industriale, così lasciandole la scelta tra firmare le appendici e nel pagamento dei clienti oppure non firmare nulla e rimanere totalmente priva di copertura CP_5
assicurativa dei crediti.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Né risulta utilmente invocato l'articolo 1370 c.c. da parte attrice, non constando alcun dubbio interpretativo in merito al chiaro contenuto delle previsioni contrattuali inserite nelle appendici sopra indicate. Non emergono, sotto altro aspetto,
pagina 6 di 15 violazioni della buona fede contrattuale – dedotte genericamente – per effetto delle predette pattuizioni, nel contesto peraltro di un rapporto tra professionisti”.
Il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 1370 c.c. è evidentemente infondato in quanto, secondo quanto correttamente rilevato dal Tribunale, non era stata lamentata dall'attrice alcuna incertezza in merito al significato da attribuire alle suddette appendici e, pertanto, non era necessario ricorrere al canone interpretativo di cui alla norma citata.
Quanto alla denunciata violazione da parte della compagnia delle norme sulla buona fede contrattuale, si rileva che la stessa se anche fosse sussistente non sarebbe rilevante, atteso quanto si dirà nel prosieguo in merito al subentro automatico nel contratto di assicurazione da parte della cessionaria e della inopponibilità nei suoi confronti della esclusione della copertura assicurativa per cui è causa.
§ 7.4 – Il quarto motivo d'appello è così rubricato: “Erronea considerazione dell'appendice n.
14 e sua conseguente erronea opponibilità a Erronea interpretazione dei Parte_1
documenti prodotti in causa e conseguente erronea considerazione della mancata conoscenza della cessione del ramo d'azienda a prima del 05.12.2014. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Controparte_1
Mancata applicazione dell'art. 183 comma 4 c.p.c.”.
lamenta che il Tribunale di Roma aveva ritenuto opponibile nei Parte_1 propri confronti l'appendice di polizza n. 14 che era stata sottoscritta dalla sola e diversa società
(oltre che da , dopo che, in precedenza, le tre parti contrattuali ( Parte_1 CP_1 [...]
e con l'appendice di polizza n. 13 avevano CP_1 Parte_1 Parte_1
volturato senza soluzione di continuità, appendici comprese, la polizza assicurativa de qua.
Era evidente, infatti, che la appendice di polizza n. 13 fosse cronologicamente precedente alla appendice n. 14, pur riportando la stessa data, e che, quindi, al momento della conclusione di quest'ultima, la cedente non fosse più legittimata a rapportarsi contrattualmente con Parte_1
la CP_1
L'appellante aggiunge che la sentenza aveva totalmente ignorato la prima pagina dell'atto di cessione di ramo d'azienda, a firma notaio di CO (BL), in alto a destra, ove era Persona_1
esattamente indicata sia la data di registrazione del predetto contratto nel registro delle imprese ovvero quella del 26/11/2013, prot. 19603/2013, sia la data di registrazione presso l'agenzia delle entrate, ovvero sempre quella del 26/11/2013, al n. 4482 Serie IT Euro 11.295,00, registrazioni confermate dalle visure camerali della allegate al fascicolo di secondo grado. Parte_1
Aveva conseguentemente errato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che non poteva ritenersi integrata la notizia del trasferimento del ramo d'azienda da parte della compagnia assicurativa anteriormente alle predette appendici, ritenendo che non vi fosse stata registrazione presso pagina 7 di 15 il registro delle imprese, oltretutto superando i limiti processuali posti dall'art. 112 c.p.c., atteso che in nessuna difesa di parte convenuta era mai stata sollevata la relativa eccezione.
§ 7.5 – Il quinto motivo di appello è così rubricato: “Erronea valutazione delle prove richieste e dei documenti prodotti. Erronea applicazione dell'art. 8 di polizza e conseguente mancato accertamento di nullità contrattuale per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.”.
L'appellante deduce che, indipendentemente dalla conoscibilità formale del contratto di cessione di ramo d'azienda, il Tribunale aveva errato nel non aver considerato rilevanti i documenti nn.
23 e 27 che aveva allegato e il documento n. 4 prodotto dalla controparte, oltre che nel non aver ammesso le prove testimoniali, ritenendole generiche.
aggiunge che il Tribunale aveva ritenuto l'irrilevanza dell'avvenuto Parte_1 pagamento dei premi assicurativi, richiamando l'art. 8 delle condizioni generali di polizza che disponeva “Il percepimento del Premio non comporta automaticamente la copertura dei crediti…..” senza considerare la nullità, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., della suddetta clausola, essendo palesemente limitativa della responsabilità e non essendo stata specificatamente approvata per iscritto.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve osservarsi che la sottoscrizione dell'appendice nr. 14 da parte della cedente in pari data rispetto alla appendice Parte_1
contenente la voltura della polizza, spiega i propri effetti sulla delimitazione della copertura nei confronti della cessionaria non può ritenersi integrata la notizia del Parte_1
trasferimento del ramo di azienda da parte della compagnia assicurativa – né consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese - anteriormente alle predette appendici (Cfr. sul punto
Cass. n. 19155/2013: “Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”). In particolare, devono evidenziarsi in proposito i seguenti elementi. Le prove testimoniali richieste da parte attrice in merito alla consegna materiale di copia dell'atto di cessione al Sig. Testimone_1
agente assicurativo, risultano articolate in maniera assolutamente generica, senza puntuale riferimento temporale (“nel mese di dicembre 2013”), con conseguente inammissibilità delle stesse. Le email sub doc 23 e 23 allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice non sono rilevanti non contenendo informazioni specifiche. Analogamente deve ritenersi con riguardo alla e-mail del
9.10.2014 sub doc. 27 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, proveniente dall'agente assicurativo e non contenente né documentazione del trasferimento di ramo di azienda né riferimento agli estremi della stessa. L'e-mail del 19.03.2014 sub doc. 4 fascicolo di parte convenuta
pagina 8 di 15 non presenta, analogamente, sufficiente specificità con riguardo alla cessione, recando peraltro
l'informazione che la avrebbe chiuso soltanto entro ottobre 2014 e che la nuova Parte_1
società ne avrebbe rilevato diritti ed oneri. Le modalità di calcolo del fatturato ai fini del pagamento del premio, inoltre, non sono idonee a determinare la sussistenza della copertura assicurativa (cfr. art.
8 condizioni generali di polizza: “Il percepimento del PREMIO non comporta automaticamente la copertura dei crediti…”). In ragione di tutto quanto esposto, la domanda deve essere respinta”.
Il quarto motivo e il quinto motivo, nella parte in cui si riferisce alla “Erronea valutazione delle prove richieste e dei documenti prodotti”, possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono fondati.
Va infatti evidenziato quanto emerge dal documento depositato dalla attrice con il n. 2 in primo grado, ovvero l'atto pubblico di autenticazione delle firme in calce all'atto di cessione del ramo d'azienda da a Parte_1 Parte_1
A margine del frontespizio, il notaio ha riportato gli estremi del deposito dell'atto Per_1
presso il Registro delle Imprese di Belluno, che risulta essere stato effettuato in data 26/11/2013, con il protocollo n.19603/2013. Trattasi di attività direttamente demandata al notaio dall'art. 2556 comma II
c.c. che, nel testo modificato dalla Legge n. 310/1993, così stabilisce: “I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante” (il richiamo al primo comma riguarda i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà dell'azienda per le imprese soggette a registrazione, inclusi i trasferimenti parziali e rami d'azienda).
Come è noto, l'iscrizione nel detto Registro ha efficacia di pubblicità dichiarativa ed effetto immediato di opponibilità ai terzi dei fatti iscritti. Infatti, in base al disposto di cui all'art. 2193 comma
II c.c., i terzi non possono opporre l'ignoranza dei fatti iscritti perché, una volta effettuata l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la presunzione di conoscenza è assoluta e non ammette prova contraria:
“L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Ebbene, non è vi è motivo di credere che il notaio abbia attestato il falso, ovvero che la cessione del ramo d'azienda non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese, né le risultanze del citato atto pubblico sono state contestate in primo grado.
Risulta pertanto erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si dice che
“non consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese” anteriormente alle predette appendici ed è conseguentemente ritenuta non integrata per la società assicuratrice la notizia del trasferimento del ramo azienda in questione in data precedente alle due appendici di polizza.
pagina 9 di 15 In aggiunta alla conoscenza presunta, rilevano alcuni documenti depositati da parte attrice e idonei a dimostrare che la società convenuta avesse conoscenza concreta della cessione del ramo d'azienda ben prima della sottoscrizione delle appendici di polizza nn. 13 e 14, datate 5/12/2014, momento che il giudice di prime cure indica come determinativo della conoscenza per la compagnia della cessione del ramo d'azienda.
Rilevano in tal senso alcune mail allegate alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice e segnatamente: 1) la mail inviata il 14/2/2014 dalla agente generale per CP_6 CP_1 il Friuli Venezia Giulia, alla società assicuratrice per l'inoltro della mail dell'assicurata contenente la comunicazione della cessione del ramo d'azienda; 2) la mail del 18/3/2014 avente analoga comunicazione tra gli stessi soggetti;
3) la mail del 9/10/2014, nella quale agente Testimone_1 generale LE ES IA SA, scriveva alla società assicuratrice: “Come ampiamente documentato la dal 31/12/2013 non svolge più attività commerciale avendo ceduto il ramo Parte_1
d'azienda alla newco ”, sollecitandola al riconoscimento della copertura Parte_1 assicurativa in favore della cessionaria del ramo d'azienda dall'1/1/2014: “in quanto la Controparte_7
non ha più svolto alcuna attività di vendita ed è rimasta attiva fino ad ottobre solo per
[...] le operazioni di liquidazione e cessione dei cespiti” (cfr. doc. nn. 23, 29 e 27 acclusi alla suddetta memoria).
Tenuto conto anche che la ricezione delle mail rappresentate in tali documenti non ha costituito oggetto di specifica contestazione della convenuta, deve dirsi acclarata la conoscenza effettiva, da parte della società assicuratrice, della notizia dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda.
Tale subentro risulta chiaramente esposto, altresì, nella mail indirizzata il 19/3/2014 dalla cessionaria del ramo d'azienda all'agenzia generale per il Friuli Venezia Giulia di in CP_1
risposta alle precisazioni che questa aveva chiesto per procedersi alla voltura del contratto assicurativo.
Trattasi del messaggio di posta elettronica prodotto dalla stessa convenuta con il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione, ove si legge: “La chiuderà entro ottobre Parte_1
2014. La nuova società ne assumerà diritti ed oneri. Vi precisiamo inoltre Parte_1 che già attualmente ha rilevato l'intero pacchetto clienti con regolare contratto di cessione di ramo
d'azienda”.
Orbene, stante il chiaro tenore letterale delle incontestate comunicazioni depositate, nelle quali si esplicita l'avvenuta cessione di ramo d'azienda, deve dirsi erronea la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha sottovalutato la portata dimostrativa delle suddette mail in ordine alla conoscenza effettiva, da parte della società assicuratrice, della cessione medesima, circostanza che si pagina 10 di 15 aggiunge alla conoscenza presunta determinata - come si è detto - dall'avvenuto deposito presso il
Registro delle Imprese di Belluno, in data 26/11/2013, dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
L'iscrizione della cessione aziendale in questione presso tale Registro ha l'efficacia di determinare il subentro della cessionaria d'azienda nei contratti privi di natura personale a prestazioni corrispettive funzionali all'azienda non ancora completamente eseguite indipendentemente dalla volontà delle parti (che rileva soltanto per escluderlo) e, pertanto, determina anche il subentro della attuale appellante nel contratto assicurativo in questione, secondo quanto disciplinato dal primo comma dell'art. 2558 c.c.: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Ne discende che l'appendice della polizza assicurativa di n. 13 si qualifica quale negozio meramente confermativo del subentro già determinatosi della nella posizione Parte_1
contrattuale della Parte_1
Per questa ragione non può riconoscersi alla retrodatazione all'1/6/2014 della esclusione di copertura nei confronti delle due società tedesche operata con l'appendice n. 14 del 5/12/2014 quel carattere di “contropartita per l'accettazione da parte della compagnia di un nuovo e distinto soggetto nel rapporto contrattuale” che l'appellata deduce con la comparsa di risposta (pag. 3).
Infatti, il potere della di sciogliere il vincolo contrattuale con l'assicurata deve dirsi CP_1
consumatosi inutilmente alla data del 26/2/2014, ovvero allo spirare del termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento, di cui all'art. 2558 co. II c.c., con decorrenza dalla notizia pubblicata mediante la predetta iscrizione dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda presso il Registro delle
Imprese.
Nella comparsa di costituzione l'appellata eccepisce inoltre che “Nei confronti della Compagnia la cessione d'azienda, pur valida tra le parti, non è valida ed efficace nei confronti della Compagnia, cioè non determina alcun subentro nei diritti e negli obblighi di polizza, se – e fino a che – non venga autorizzato il subentro con apposita appendice: si richiama al riguardo l'art. 12 delle condizioni di polizza il quale appositamente stabilisce che “Il diritto all'indennizzo derivante dalla presente polizza può essere ceduto a terzi, previa approvazione di , con l'emissione di una apposita Parte_7 appendice”, donde la predisposizione della appendice n. 13 de qua.”.
L'eccezione non ha pregio in quanto la richiamata disposizione delle condizioni di polizza ha ad oggetto esplicito la cessione a terzi esclusivamente del diritto all'indennizzo evidentemente già maturato e non anche il subentro di terzi nella stessa posizione contrattuale di cui alla polizza, che è invece determinato per effetto diretto dall'art. 2558 c.c..
pagina 11 di 15 Alla luce della acclarata conoscenza, presunta ed effettiva, posseduta dalla società assicuratrice riguardo alla cessione del ramo d'azienda alla non è giustificata l'esclusione Parte_1 di tale soggetto dalla sottoscrizione dell'appendice di polizza n. 14 (atteso che tale appendice risulta essere stata firmata esclusivamente dalla e dalla cfr. doc 6 accluso al Parte_1 CP_1 fascicolo di parte). Infatti, poiché l'appendice n. 13 aveva fissato all'1/6/2014, senza soluzione di continuità, la voltura della intera polizza di assicurazione del credito in questione, il contenuto dell'appendice 14 doveva dirsi del tutto rilevante per la cessionaria del ramo d'azienda.
Invero, visto che l'appendice n. 14, recante a sua volta la data di sottoscrizione del 5/12/2014 - data che peraltro è priva del carattere di certezza e che non è dimostrata nella sua effettività dalla appellata pur essendo stata contestata dalla appellante - retrocedeva di oltre un semestre l'esclusione dalla copertura assicurativa delle società ivi indicate, e Gastroshopping Parte_3
24 Gmbh, era necessario acquisire il consenso della (che come detto era Parte_1
subentrata ope legis nel rapporto contrattuale il 23/11/2013, con successiva conferma negoziale l'1/6/2014) alla esclusione delle due società debitrici dalla copertura del rischio, che non risulta essere stato manifestato (non avendo la sottoscritto la citata appendice n. 14). Parte_1
A giustificazione della sottoscrizione della appendice di polizza n. 14 solamente da parte della cedente l'appellata sostiene esservi interesse esclusivo della prima poiché soggetto Parte_1
venditore delle attrezzature alle due società escluse dalla copertura e pertanto unico soggetto coinvolto dalla appendice n. 14.
Tuttavia, tale deduzione contrasta, oltre che con l'appendice 13 che risulta essere stata firmata da tutte e tre le società, con il fatto che fu proprio la attrice in primo grado e Parte_1
attuale appellante, a vendere le attrezzature alla e alla Gastroshopping Parte_3
24 Gmbh, secondo quanto risulta dalle fatture emesse dalla stessa e depositate in primo grado dalla attrice con i documenti nn. 3 e 4.
In mancanza di tale partecipazione della attuale appellante alla formazione e sottoscrizione della appendice 14 e ancorchè questa non abbia natura vessatoria, deve ritenersi non opponibile alla cessionaria d'azienda, il carattere gravemente limitativo della copertura oggetto di contratto assicurativo, quanto meno sino al 20/11/2014, momento in cui la società assicuratrice ha dato comunicazione della esclusione dalla copertura delle due società ivi contemplate, nei confronti delle quali tuttavia l'appellante aveva da tempo già maturato il credito per la fornitura di beni aziendali.
Invero, riguardo le limitazioni alla copertura in facoltà della è precisato nell'art. CP_1
3 punto C), n. 2 della polizza che “Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate
pagina 12 di 15 dopo il ricevimento da parte dell' della comunicazione di , con raccomandata, Parte_6 Parte_7 fax, telex o altro mezzo che dia certezza della data di ricezione.”
Non è oggetto di contestazione da parte della appellata che la prima comunicazione alla assicurata relativa alla revoca della copertura assicurativa nei confronti delle due società di diritto tedesco sia avvenuta nella detta data del 20/11/2014.
Deve dunque ritenersi acclarato che, al momento delle vendite effettuate dalla attuale appellante alla e alla Gastroshopping 24 Gmbh, non era stata data alcuna Parte_4
comunicazione inerente alla cancellazione della copertura assicurativa.
In definitiva l'appello si ritiene fondato in quanto, ferma la non opponibilità alla Parte_1 dell'appendice di polizza n. 14 attesa la mancata sua sottoscrizione, la cancellazione delle
[...]
società Master Cold Deutschland Gmbh e Gastroshopping 24 Gmbh dalla copertura assicurativa deve dirsi efficace nei confronti della solamente dalla sua comunicazione avvenuta Parte_1
in data 20/11/2014, con conseguente indennizzabilità dei mancati pagamenti di tali società relativi alle vendite di cui alle fatture del 29/8/2014 e dell'11/9/2014.
§ 7.6 – Il quinto motivo di appello nella parte in cui di lamenta la “Erronea applicazione dell'art. 8 di polizza e conseguente mancato accertamento di nullità contrattuale per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.” e il sesto motivo di appello rubricato: “Erronea mancata ammissione delle prove testimoniali” restano assorbiti.
§ 8. – Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, occorre riconoscere all'appellante il diritto all'indennizzo assicurativo in forza della polizza assicurativa del credito MKT/35796/6698956 per il mancato pagamento delle fatture degli importi di €
86.511,00 ed € 15.229,00 emesse nei confronti, rispettivamente della e Parte_3
della Gastroshopping 24 Gmbh.
Per l'effetto la parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 101.740,00 a titolo di indennizzo complessivo. Su tale somma andranno computati gli interessi legali ex art. 1284 co 4° c.c. con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Non risulta applicabile la rivalutazione monetaria sulla somma così quantificata, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
§ 9. – In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis ed allegate al D.M. n. 55/2014.
Le spese devono quindi essere liquidate come segue:
pagina 13 di 15 Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: € 101.740,00 - complessità media ad eccezione della fase istruttoria/ trattazione per la quale vengono applicati i valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 11.810,00.
§ 10. – Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del citato DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 101.740,00), applicando la tariffa media ad eccezione della fase istruttoria/ trattazione per la quale vengono applicati i valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 470/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda attorea e condanna la , in Controparte_8
persona del rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 101.740,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c., dal 7/2/2017 sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna la (n.v.) , in persona del Controparte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite del primo grado che Parte_1 liquida in complessivi € 11.810,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna la (n.v.) , in persona del Controparte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite del secondo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 12.154,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 15 di 15
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 994/2022 All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORELLO GIANLUCA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE LUCA MICHELE Avv. GIORDANO DANIELA avv. Massimo Giordano sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 15
N. R.G. 994/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 994 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Morello del Foro di Venezia (c.f.
- PEC , ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio dell'avv. Stefano Queirolo, in Roma, Via Barberini n. 36, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
- Sede secondaria e (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Michele De Luca (C.F. – PEC ) ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Piazzale Clodio n. 8, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 § 1. — Con atto di citazione in appello, notificato in data 14/2/2022, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la (n.v.) , per la
[...] Controparte_1 Controparte_3
riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 470/2022, pubblicata in data 14/1/2022, resa per la definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 10848/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti della assicuratrice convenuta.
§ 2. — I fatti processuali di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la domandando la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di Controparte_1
euro 101.740,00 quale indennizzo assicurativo in forza della polizza assicurativa del credito
MKT/35796/6698956, per il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti Pt_2
Deutchland Gmbh e Gastroshopping 24 Gmbh. Si costituiva (N. V.) resistendo
[...] Controparte_1 alla domanda e concludendo per il rigetto.”.
Nello specifico, la premettendo di aver acquistato dalla Parte_1 [...]
nel novembre 2013, il ramo d'azienda avente oggetto la produzione di apparecchi e Parte_1
attrezzature per la ristorazione e avvalendosi del contratto di assicurazione per il rischio di insolvenza dei clienti commerciali stipulato dalla cedente con la domandava Parte_1 CP_1
alla suddetta compagnia la corresponsione del credito assicurato, a seguito del mancato pagamento dell'importo complessivo di € 101.740,00, dovuto dalla e dalla Parte_3
Gastroshopping 24 Gmbh per la fornitura di attrezzature industriali, di cui alle fatture del 29/8/2014 e dell'11/9/2014; a fronte di tale richiesta, la opponeva rifiuto in forza dell'esclusione di CP_1 tali società insolventi dalla copertura del rischio, operata con l'appendice di polizza n. 14, datata
5/12/2014, avente retroattività all'1/6/2014 e portante pari data dell'appendice di polizza n. 13, avente ad oggetto, con la medesima retroattività, il subentro nel contratto di assicurazione della società cessionaria del ramo d'azienda.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda avanzata dall'attrice condanna in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_4 liquidate in € 10.500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge e spese
[...] forfettarie nella misura del 15%.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Nel merito. In riforma dell'integrale sentenza del Tribunale di Roma, n. 470/2022, rep.
736/2022, depositata-pubblicata il 14.01.2022 e notificata in pari data per la decorrenza del termine breve, accogliere il presente gravame con ciò condannando la società in persona Controparte_1
pagina 3 di 15 del suo legale rappresentante p.t. a pagare a la somma di € 101.740,00, o Parte_1
quella diversa di giustizia in relazione alla polizza indicata in narrativa e ciò per gli insoluti dei clienti
(€.86.511,00) e Gastroshopping 24 Gmbh (€ 15.229,00), oltre a Parte_4
interessi moratori ex lege e rivalutazione monetaria se dovuta. In via istruttoria ammettersi le prove testimoniali già dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 cpc”. L'appellata ha quindi riportato testualmente i capitoli di prova articolati nelle memorie nn. 2 e 3 prodotte nel primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. e non ammessi dal Tribunale.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
5/5/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da Parte_5
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al
[...] pagamento delle spese e compenso del presente giudizio.”. L'assicuratrice convenuta si è altresì opposta all'ammissione delle prove avversarie reiterate nel presente grado di giudizio.
§ 6. — All'udienza collegiale del 24/5/2023, l'appellante non è comparsa e la Corte ha disposto rinvio ai sensi dell'art 348 c.p.c. all'udienza del 7/6/2023, allorquando l'appellante ha insistito sulle istanze istruttorie, rigettate con ordinanza camerale del 5/7/2023 in ritenendo: “non necessario disporre prova testimoniale in ragione del materiale istruttorio già presente ed in particolare della copiosa documentazione versata in atti”.
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti.
§ 7. — L'atto di appello si articola in sei motivi di impugnazione.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115
c.p.c.”, lamenta l'esame che il giudice a quo avrebbe indebitamente Parte_1 affrontato della questione relativa alla conoscibilità della cessione del ramo d'azienda da parte della società assicuratrice, circostanza che l'appellante deduce essere non contestata ed anzi ammessa dalla convenuta a pag. 2 della comparsa di costituzione, nella quale si legge che “ accettava la voltura CP_1 della polizza da a . Parte_1 Parte_1
Il motivo non ha pregio poiché nella sentenza impugnata è precisato, in proposito, quanto segue: “Deve osservarsi che la sottoscrizione dell'appendice nr. 14 da parte della cedente
[...]
in pari data rispetto alla appendice contenente la voltura della polizza, spiega i propri Parte_1
effetti sulla delimitazione della copertura nei confronti della cessionaria Parte_1
non può ritenersi integrata la notizia del trasferimento del ramo di azienda da parte della compagnia
pagina 4 di 15 assicurativa – né consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese - anteriormente alle predette appendici”.
Dunque, il Tribunale ha motivato sul punto riferendosi alla mancata conoscenza o conoscibilità da parte di del trasferimento del ramo di azienda in data anteriore a quella in cui erano CP_1
state sottoscritte le appendici di polizza oggetto di controversia e non già - come sostenuto dalla appellante - con riferimento alla conoscibilità in assoluto della suddetta cessione.
§ 7.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato: “Erronea mancata applicazione dell'art. 1341 comma 2 c.c. Necessità della doppia sottoscrizione della appendice di polizza n. 13”,
l'appellante deduce l'errore che il giudice a quo avrebbe commesso nell'escludere la vessatorietà delle appendici di polizza.
Secondo la prospettazione operata dalla la vessatorietà Parte_1 dell'appendice n. 13 risulterebbe dall'aver previsto una retrodatazione della voltura dell'intera polizza alla cessionaria d'azienda soltanto dall'1/6/2014, con conseguente privazione di copertura assicurativa per il periodo precedente dall'1/1/2014 al 30/5/2014. Così facendo la compagnia assicurativa sarebbe incorsa in due delle tassative ipotesi di nullità ex art. 1341 comma 2 c.c., prevedendo la polizza limitazioni di responsabilità e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “Si osserva anzitutto che la deduzione di inefficacia delle predette previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.p.c. per mancanza di doppia sottoscrizione non è fondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. n. 20461/2020; nello stesso senso v. Cass. 17073/2013). Nel caso di specie, con tutta chiarezza, le predette previsioni sono contenute, come sopra detto, in specifiche appendici riferite alla singola polizza oggetto di causa. Non risulta pertanto applicabile il disposto di cui all'articolo 1341 co. 2 c.c.”.
pagina 5 di 15 Il motivo di appello non risulta fondato sia in quanto l'esclusione di efficacia comminata dall'art. 1341 co. II c.c. non è applicabile alle appendici di polizza per le ragioni correttamente esposte dal giudice di prime cure, essendo evidente che il subentro della cessionaria d'azienda nella stessa posizione contrattuale della cedente non avrebbe potuto rendere vessatorie delle clausole della polizza che non erano state reputate come tali per quest'ultima, sia perché l'aver previsto il subentro soltanto dall'1/6/2014 e non anche per il periodo precedente, non rileva nella fattispecie in esame, che ha ad oggetto il mancato pagamento dell'indennizzo per l'insolvenza delle due società debitrici in relazione a crediti maturati dalla assicurata nei mesi di agosto e di settembre 2014, ovvero successivamente alla data dell'1/6/2014.
§ 7.3 – Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta la “Carente, insufficiente e comunque erronea motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 1370 c.c. in merito alle appendici di polizza. Carente insufficiente e comunque erronea motivazione in ordine alla asserita mancanza di violazione delle norme sulla buona fede contrattuale da parte di . Controparte_1
L'appellante - oltre a ripetere quanto già eccepito in merito al fatto che, con la volturazione della polizza nella sua interezza, sarebbe stato violato l'art. 1341 c.c. - sostiene che risulterebbe documentalmente dimostrato l'avvenuta esecuzione delle consegne, ai clienti Parte_4
e Gastroshopping 24 Gmbh, nei mesi di agosto e settembre 2014 e che soltanto in data
[...]
20/11/2014, la compagnia aveva comunicato l'esclusione dei suddetti clienti dalla copertura assicurativa, con conseguente inopponibilità nei propri confronti della suddetta esclusione e della appendice di polizza n. 14, in riferimento all'art. 3 punto C), n. 2 della polizza (secondo il quale le limitazioni di responsabilità enucleate ai punti a), b) e c) si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate dopo il ricevimento da parte dell' della relativa comunicazione di ). Parte_6 Parte_7
Ha aggiunto che la sentenza non aveva considerato tutta la copiosa corrispondenza che via via aveva inviato alla parte appellata affinché desse una qualche risposta in merito alla cessione di ramo d'azienda e che, all'improvviso e senza alcuna preventiva comunicazione, le era stato imposto di sottoscrivere due appendici di polizza (unilateralmente confezionate) quando da quasi un anno era stata posta in essere una notevole produzione industriale, così lasciandole la scelta tra firmare le appendici e nel pagamento dei clienti oppure non firmare nulla e rimanere totalmente priva di copertura CP_5
assicurativa dei crediti.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Né risulta utilmente invocato l'articolo 1370 c.c. da parte attrice, non constando alcun dubbio interpretativo in merito al chiaro contenuto delle previsioni contrattuali inserite nelle appendici sopra indicate. Non emergono, sotto altro aspetto,
pagina 6 di 15 violazioni della buona fede contrattuale – dedotte genericamente – per effetto delle predette pattuizioni, nel contesto peraltro di un rapporto tra professionisti”.
Il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 1370 c.c. è evidentemente infondato in quanto, secondo quanto correttamente rilevato dal Tribunale, non era stata lamentata dall'attrice alcuna incertezza in merito al significato da attribuire alle suddette appendici e, pertanto, non era necessario ricorrere al canone interpretativo di cui alla norma citata.
Quanto alla denunciata violazione da parte della compagnia delle norme sulla buona fede contrattuale, si rileva che la stessa se anche fosse sussistente non sarebbe rilevante, atteso quanto si dirà nel prosieguo in merito al subentro automatico nel contratto di assicurazione da parte della cessionaria e della inopponibilità nei suoi confronti della esclusione della copertura assicurativa per cui è causa.
§ 7.4 – Il quarto motivo d'appello è così rubricato: “Erronea considerazione dell'appendice n.
14 e sua conseguente erronea opponibilità a Erronea interpretazione dei Parte_1
documenti prodotti in causa e conseguente erronea considerazione della mancata conoscenza della cessione del ramo d'azienda a prima del 05.12.2014. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Controparte_1
Mancata applicazione dell'art. 183 comma 4 c.p.c.”.
lamenta che il Tribunale di Roma aveva ritenuto opponibile nei Parte_1 propri confronti l'appendice di polizza n. 14 che era stata sottoscritta dalla sola e diversa società
(oltre che da , dopo che, in precedenza, le tre parti contrattuali ( Parte_1 CP_1 [...]
e con l'appendice di polizza n. 13 avevano CP_1 Parte_1 Parte_1
volturato senza soluzione di continuità, appendici comprese, la polizza assicurativa de qua.
Era evidente, infatti, che la appendice di polizza n. 13 fosse cronologicamente precedente alla appendice n. 14, pur riportando la stessa data, e che, quindi, al momento della conclusione di quest'ultima, la cedente non fosse più legittimata a rapportarsi contrattualmente con Parte_1
la CP_1
L'appellante aggiunge che la sentenza aveva totalmente ignorato la prima pagina dell'atto di cessione di ramo d'azienda, a firma notaio di CO (BL), in alto a destra, ove era Persona_1
esattamente indicata sia la data di registrazione del predetto contratto nel registro delle imprese ovvero quella del 26/11/2013, prot. 19603/2013, sia la data di registrazione presso l'agenzia delle entrate, ovvero sempre quella del 26/11/2013, al n. 4482 Serie IT Euro 11.295,00, registrazioni confermate dalle visure camerali della allegate al fascicolo di secondo grado. Parte_1
Aveva conseguentemente errato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che non poteva ritenersi integrata la notizia del trasferimento del ramo d'azienda da parte della compagnia assicurativa anteriormente alle predette appendici, ritenendo che non vi fosse stata registrazione presso pagina 7 di 15 il registro delle imprese, oltretutto superando i limiti processuali posti dall'art. 112 c.p.c., atteso che in nessuna difesa di parte convenuta era mai stata sollevata la relativa eccezione.
§ 7.5 – Il quinto motivo di appello è così rubricato: “Erronea valutazione delle prove richieste e dei documenti prodotti. Erronea applicazione dell'art. 8 di polizza e conseguente mancato accertamento di nullità contrattuale per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.”.
L'appellante deduce che, indipendentemente dalla conoscibilità formale del contratto di cessione di ramo d'azienda, il Tribunale aveva errato nel non aver considerato rilevanti i documenti nn.
23 e 27 che aveva allegato e il documento n. 4 prodotto dalla controparte, oltre che nel non aver ammesso le prove testimoniali, ritenendole generiche.
aggiunge che il Tribunale aveva ritenuto l'irrilevanza dell'avvenuto Parte_1 pagamento dei premi assicurativi, richiamando l'art. 8 delle condizioni generali di polizza che disponeva “Il percepimento del Premio non comporta automaticamente la copertura dei crediti…..” senza considerare la nullità, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., della suddetta clausola, essendo palesemente limitativa della responsabilità e non essendo stata specificatamente approvata per iscritto.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve osservarsi che la sottoscrizione dell'appendice nr. 14 da parte della cedente in pari data rispetto alla appendice Parte_1
contenente la voltura della polizza, spiega i propri effetti sulla delimitazione della copertura nei confronti della cessionaria non può ritenersi integrata la notizia del Parte_1
trasferimento del ramo di azienda da parte della compagnia assicurativa – né consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese - anteriormente alle predette appendici (Cfr. sul punto
Cass. n. 19155/2013: “Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”). In particolare, devono evidenziarsi in proposito i seguenti elementi. Le prove testimoniali richieste da parte attrice in merito alla consegna materiale di copia dell'atto di cessione al Sig. Testimone_1
agente assicurativo, risultano articolate in maniera assolutamente generica, senza puntuale riferimento temporale (“nel mese di dicembre 2013”), con conseguente inammissibilità delle stesse. Le email sub doc 23 e 23 allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice non sono rilevanti non contenendo informazioni specifiche. Analogamente deve ritenersi con riguardo alla e-mail del
9.10.2014 sub doc. 27 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, proveniente dall'agente assicurativo e non contenente né documentazione del trasferimento di ramo di azienda né riferimento agli estremi della stessa. L'e-mail del 19.03.2014 sub doc. 4 fascicolo di parte convenuta
pagina 8 di 15 non presenta, analogamente, sufficiente specificità con riguardo alla cessione, recando peraltro
l'informazione che la avrebbe chiuso soltanto entro ottobre 2014 e che la nuova Parte_1
società ne avrebbe rilevato diritti ed oneri. Le modalità di calcolo del fatturato ai fini del pagamento del premio, inoltre, non sono idonee a determinare la sussistenza della copertura assicurativa (cfr. art.
8 condizioni generali di polizza: “Il percepimento del PREMIO non comporta automaticamente la copertura dei crediti…”). In ragione di tutto quanto esposto, la domanda deve essere respinta”.
Il quarto motivo e il quinto motivo, nella parte in cui si riferisce alla “Erronea valutazione delle prove richieste e dei documenti prodotti”, possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono fondati.
Va infatti evidenziato quanto emerge dal documento depositato dalla attrice con il n. 2 in primo grado, ovvero l'atto pubblico di autenticazione delle firme in calce all'atto di cessione del ramo d'azienda da a Parte_1 Parte_1
A margine del frontespizio, il notaio ha riportato gli estremi del deposito dell'atto Per_1
presso il Registro delle Imprese di Belluno, che risulta essere stato effettuato in data 26/11/2013, con il protocollo n.19603/2013. Trattasi di attività direttamente demandata al notaio dall'art. 2556 comma II
c.c. che, nel testo modificato dalla Legge n. 310/1993, così stabilisce: “I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante” (il richiamo al primo comma riguarda i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà dell'azienda per le imprese soggette a registrazione, inclusi i trasferimenti parziali e rami d'azienda).
Come è noto, l'iscrizione nel detto Registro ha efficacia di pubblicità dichiarativa ed effetto immediato di opponibilità ai terzi dei fatti iscritti. Infatti, in base al disposto di cui all'art. 2193 comma
II c.c., i terzi non possono opporre l'ignoranza dei fatti iscritti perché, una volta effettuata l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la presunzione di conoscenza è assoluta e non ammette prova contraria:
“L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Ebbene, non è vi è motivo di credere che il notaio abbia attestato il falso, ovvero che la cessione del ramo d'azienda non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese, né le risultanze del citato atto pubblico sono state contestate in primo grado.
Risulta pertanto erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si dice che
“non consta iscrizione della predetta cessione nel registro delle imprese” anteriormente alle predette appendici ed è conseguentemente ritenuta non integrata per la società assicuratrice la notizia del trasferimento del ramo azienda in questione in data precedente alle due appendici di polizza.
pagina 9 di 15 In aggiunta alla conoscenza presunta, rilevano alcuni documenti depositati da parte attrice e idonei a dimostrare che la società convenuta avesse conoscenza concreta della cessione del ramo d'azienda ben prima della sottoscrizione delle appendici di polizza nn. 13 e 14, datate 5/12/2014, momento che il giudice di prime cure indica come determinativo della conoscenza per la compagnia della cessione del ramo d'azienda.
Rilevano in tal senso alcune mail allegate alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice e segnatamente: 1) la mail inviata il 14/2/2014 dalla agente generale per CP_6 CP_1 il Friuli Venezia Giulia, alla società assicuratrice per l'inoltro della mail dell'assicurata contenente la comunicazione della cessione del ramo d'azienda; 2) la mail del 18/3/2014 avente analoga comunicazione tra gli stessi soggetti;
3) la mail del 9/10/2014, nella quale agente Testimone_1 generale LE ES IA SA, scriveva alla società assicuratrice: “Come ampiamente documentato la dal 31/12/2013 non svolge più attività commerciale avendo ceduto il ramo Parte_1
d'azienda alla newco ”, sollecitandola al riconoscimento della copertura Parte_1 assicurativa in favore della cessionaria del ramo d'azienda dall'1/1/2014: “in quanto la Controparte_7
non ha più svolto alcuna attività di vendita ed è rimasta attiva fino ad ottobre solo per
[...] le operazioni di liquidazione e cessione dei cespiti” (cfr. doc. nn. 23, 29 e 27 acclusi alla suddetta memoria).
Tenuto conto anche che la ricezione delle mail rappresentate in tali documenti non ha costituito oggetto di specifica contestazione della convenuta, deve dirsi acclarata la conoscenza effettiva, da parte della società assicuratrice, della notizia dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda.
Tale subentro risulta chiaramente esposto, altresì, nella mail indirizzata il 19/3/2014 dalla cessionaria del ramo d'azienda all'agenzia generale per il Friuli Venezia Giulia di in CP_1
risposta alle precisazioni che questa aveva chiesto per procedersi alla voltura del contratto assicurativo.
Trattasi del messaggio di posta elettronica prodotto dalla stessa convenuta con il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione, ove si legge: “La chiuderà entro ottobre Parte_1
2014. La nuova società ne assumerà diritti ed oneri. Vi precisiamo inoltre Parte_1 che già attualmente ha rilevato l'intero pacchetto clienti con regolare contratto di cessione di ramo
d'azienda”.
Orbene, stante il chiaro tenore letterale delle incontestate comunicazioni depositate, nelle quali si esplicita l'avvenuta cessione di ramo d'azienda, deve dirsi erronea la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha sottovalutato la portata dimostrativa delle suddette mail in ordine alla conoscenza effettiva, da parte della società assicuratrice, della cessione medesima, circostanza che si pagina 10 di 15 aggiunge alla conoscenza presunta determinata - come si è detto - dall'avvenuto deposito presso il
Registro delle Imprese di Belluno, in data 26/11/2013, dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
L'iscrizione della cessione aziendale in questione presso tale Registro ha l'efficacia di determinare il subentro della cessionaria d'azienda nei contratti privi di natura personale a prestazioni corrispettive funzionali all'azienda non ancora completamente eseguite indipendentemente dalla volontà delle parti (che rileva soltanto per escluderlo) e, pertanto, determina anche il subentro della attuale appellante nel contratto assicurativo in questione, secondo quanto disciplinato dal primo comma dell'art. 2558 c.c.: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Ne discende che l'appendice della polizza assicurativa di n. 13 si qualifica quale negozio meramente confermativo del subentro già determinatosi della nella posizione Parte_1
contrattuale della Parte_1
Per questa ragione non può riconoscersi alla retrodatazione all'1/6/2014 della esclusione di copertura nei confronti delle due società tedesche operata con l'appendice n. 14 del 5/12/2014 quel carattere di “contropartita per l'accettazione da parte della compagnia di un nuovo e distinto soggetto nel rapporto contrattuale” che l'appellata deduce con la comparsa di risposta (pag. 3).
Infatti, il potere della di sciogliere il vincolo contrattuale con l'assicurata deve dirsi CP_1
consumatosi inutilmente alla data del 26/2/2014, ovvero allo spirare del termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento, di cui all'art. 2558 co. II c.c., con decorrenza dalla notizia pubblicata mediante la predetta iscrizione dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda presso il Registro delle
Imprese.
Nella comparsa di costituzione l'appellata eccepisce inoltre che “Nei confronti della Compagnia la cessione d'azienda, pur valida tra le parti, non è valida ed efficace nei confronti della Compagnia, cioè non determina alcun subentro nei diritti e negli obblighi di polizza, se – e fino a che – non venga autorizzato il subentro con apposita appendice: si richiama al riguardo l'art. 12 delle condizioni di polizza il quale appositamente stabilisce che “Il diritto all'indennizzo derivante dalla presente polizza può essere ceduto a terzi, previa approvazione di , con l'emissione di una apposita Parte_7 appendice”, donde la predisposizione della appendice n. 13 de qua.”.
L'eccezione non ha pregio in quanto la richiamata disposizione delle condizioni di polizza ha ad oggetto esplicito la cessione a terzi esclusivamente del diritto all'indennizzo evidentemente già maturato e non anche il subentro di terzi nella stessa posizione contrattuale di cui alla polizza, che è invece determinato per effetto diretto dall'art. 2558 c.c..
pagina 11 di 15 Alla luce della acclarata conoscenza, presunta ed effettiva, posseduta dalla società assicuratrice riguardo alla cessione del ramo d'azienda alla non è giustificata l'esclusione Parte_1 di tale soggetto dalla sottoscrizione dell'appendice di polizza n. 14 (atteso che tale appendice risulta essere stata firmata esclusivamente dalla e dalla cfr. doc 6 accluso al Parte_1 CP_1 fascicolo di parte). Infatti, poiché l'appendice n. 13 aveva fissato all'1/6/2014, senza soluzione di continuità, la voltura della intera polizza di assicurazione del credito in questione, il contenuto dell'appendice 14 doveva dirsi del tutto rilevante per la cessionaria del ramo d'azienda.
Invero, visto che l'appendice n. 14, recante a sua volta la data di sottoscrizione del 5/12/2014 - data che peraltro è priva del carattere di certezza e che non è dimostrata nella sua effettività dalla appellata pur essendo stata contestata dalla appellante - retrocedeva di oltre un semestre l'esclusione dalla copertura assicurativa delle società ivi indicate, e Gastroshopping Parte_3
24 Gmbh, era necessario acquisire il consenso della (che come detto era Parte_1
subentrata ope legis nel rapporto contrattuale il 23/11/2013, con successiva conferma negoziale l'1/6/2014) alla esclusione delle due società debitrici dalla copertura del rischio, che non risulta essere stato manifestato (non avendo la sottoscritto la citata appendice n. 14). Parte_1
A giustificazione della sottoscrizione della appendice di polizza n. 14 solamente da parte della cedente l'appellata sostiene esservi interesse esclusivo della prima poiché soggetto Parte_1
venditore delle attrezzature alle due società escluse dalla copertura e pertanto unico soggetto coinvolto dalla appendice n. 14.
Tuttavia, tale deduzione contrasta, oltre che con l'appendice 13 che risulta essere stata firmata da tutte e tre le società, con il fatto che fu proprio la attrice in primo grado e Parte_1
attuale appellante, a vendere le attrezzature alla e alla Gastroshopping Parte_3
24 Gmbh, secondo quanto risulta dalle fatture emesse dalla stessa e depositate in primo grado dalla attrice con i documenti nn. 3 e 4.
In mancanza di tale partecipazione della attuale appellante alla formazione e sottoscrizione della appendice 14 e ancorchè questa non abbia natura vessatoria, deve ritenersi non opponibile alla cessionaria d'azienda, il carattere gravemente limitativo della copertura oggetto di contratto assicurativo, quanto meno sino al 20/11/2014, momento in cui la società assicuratrice ha dato comunicazione della esclusione dalla copertura delle due società ivi contemplate, nei confronti delle quali tuttavia l'appellante aveva da tempo già maturato il credito per la fornitura di beni aziendali.
Invero, riguardo le limitazioni alla copertura in facoltà della è precisato nell'art. CP_1
3 punto C), n. 2 della polizza che “Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate
pagina 12 di 15 dopo il ricevimento da parte dell' della comunicazione di , con raccomandata, Parte_6 Parte_7 fax, telex o altro mezzo che dia certezza della data di ricezione.”
Non è oggetto di contestazione da parte della appellata che la prima comunicazione alla assicurata relativa alla revoca della copertura assicurativa nei confronti delle due società di diritto tedesco sia avvenuta nella detta data del 20/11/2014.
Deve dunque ritenersi acclarato che, al momento delle vendite effettuate dalla attuale appellante alla e alla Gastroshopping 24 Gmbh, non era stata data alcuna Parte_4
comunicazione inerente alla cancellazione della copertura assicurativa.
In definitiva l'appello si ritiene fondato in quanto, ferma la non opponibilità alla Parte_1 dell'appendice di polizza n. 14 attesa la mancata sua sottoscrizione, la cancellazione delle
[...]
società Master Cold Deutschland Gmbh e Gastroshopping 24 Gmbh dalla copertura assicurativa deve dirsi efficace nei confronti della solamente dalla sua comunicazione avvenuta Parte_1
in data 20/11/2014, con conseguente indennizzabilità dei mancati pagamenti di tali società relativi alle vendite di cui alle fatture del 29/8/2014 e dell'11/9/2014.
§ 7.6 – Il quinto motivo di appello nella parte in cui di lamenta la “Erronea applicazione dell'art. 8 di polizza e conseguente mancato accertamento di nullità contrattuale per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.” e il sesto motivo di appello rubricato: “Erronea mancata ammissione delle prove testimoniali” restano assorbiti.
§ 8. – Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, occorre riconoscere all'appellante il diritto all'indennizzo assicurativo in forza della polizza assicurativa del credito MKT/35796/6698956 per il mancato pagamento delle fatture degli importi di €
86.511,00 ed € 15.229,00 emesse nei confronti, rispettivamente della e Parte_3
della Gastroshopping 24 Gmbh.
Per l'effetto la parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 101.740,00 a titolo di indennizzo complessivo. Su tale somma andranno computati gli interessi legali ex art. 1284 co 4° c.c. con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Non risulta applicabile la rivalutazione monetaria sulla somma così quantificata, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
§ 9. – In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis ed allegate al D.M. n. 55/2014.
Le spese devono quindi essere liquidate come segue:
pagina 13 di 15 Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: € 101.740,00 - complessità media ad eccezione della fase istruttoria/ trattazione per la quale vengono applicati i valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 11.810,00.
§ 10. – Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del citato DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 101.740,00), applicando la tariffa media ad eccezione della fase istruttoria/ trattazione per la quale vengono applicati i valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 470/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda attorea e condanna la , in Controparte_8
persona del rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 101.740,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c., dal 7/2/2017 sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna la (n.v.) , in persona del Controparte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite del primo grado che Parte_1 liquida in complessivi € 11.810,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna la (n.v.) , in persona del Controparte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite del secondo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 12.154,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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