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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 530/2025
TRIBUNALE DI SAVONA VERBALE DI UDIENZA
*******
Addì 16.7.2025 per compare l'avv. Giovanni Grignolo in sostituzione dell'avv. CP_1 Federico Racca il quale richiama tutti gli atti difensivi, fa presente che l'incontro di mediazione proposto non ha avuto esito positivo e si rimette sulla liquidazione delle spese di lite.
Per la convenuta compare l'AV. Lettera il quale richiama le difese e produce giurisprudenza del Tribunale di Roma contestando la gravità dell'inadempimento. Si rimette sulla liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice esce dalla camera di consiglio e da lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
IL GIUDICE
Dr. Stefano Poggio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 530/2025
decisa all'udienza del 16/07/2025 ex art. 447 bis C.P.C per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
(P. I.V.A.: con sede in (12040) SALMOUR, Via Monviso n. 30 in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore sig. ( n. Fossano il 09/03/1947 – Parte_1
1 C.F. : ) elettivamente dom.ta in FOSSANO – Via Matteotti n. 36 C.F._1 presso lo studio e la persona dell' Avv. Federico RACCA che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente
contro
on sede in Alassio in Via Marconi 44 (P.IVA elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Albenga, in Via degli Orti c.n. 6/1, presso lo studio dell'avv.to Frederic Marie Lettera, (CF – PEC che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti.
- Resistente Oggetto: risoluzione contratto di locazione uso diverso
***** MOTIVI DELLA DECISIONE E' pacifico che al momento dell'intimazione di sfratto la conduttrice fosse morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di settembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025. E' altresì incontestato che il debito veniva saldato solo in vista dell'udienza di convalida dello sfratto. Sul punto deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la disciplina dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (locazione commerciale). In detta tipologia di locazione vale la regola generale di cui all'art. 1453 c.c., per cui dalla data della domanda di risoluzione il conduttore non può più adempiere. L'adempimento tardivo, pertanto, può valere a purgare la morosità pregressa ma non a cancellare l'inadempimento ai fini della domanda di rilascio (Cass. 10587/08). D'altro canto, il mancato pagamento di 6 rate mensili consecutive del canone di locazione assurge ad inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la domanda della ricorrente, anche alla luce della clausola risolutiva espressa apposta espressamente pattuita (“il mancato pagamento anche parziale della pigione entro 15 giorni dalla scadenza, produrrà ipso iure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore”). Vale aggiungere che tale previsione appare perfettamente lecita, nemmeno essendo soggetta alla disciplina ex art. 1341 cc in quanto non contenuta in condizioni generali di contratto. Cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, n.30730 per la quale in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti – nonostante il locatore non se ne fosse avvalso – poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto).
2 Nemmeno assume rilevanza il fatto che il mancato pagamento dipenda da un problema dui salute della debitrice, trattandosi di mera difficoltà soggettiva all'adempimento che, come tale, non influisce sulla causa del contratto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo nel procedimento RG 530/2025: 1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 15.2.2025 relativo all'immobile sito in Alassio Via Leonardo Da Vinci 27 NCEU foglio 27, mappale 289, sub 1 per inadempimento del conduttore ex art. 10 (clausola risolutiva espressa) del contratto stesso;
2. Condanna la resistente a pagare in favore della ricorrente i canoni di Aprile 2025 (€. 1007,00 + I.V.A) e Maggio 2025 (€. 1007,00 + I.V.A.) nonché degli oneri condominiali per €. 757,76 (1^ rateo di €. 696,56 sc. 30/10/2024 e 2^ rateo €. 163,16 sc. 28/02/25), oltre a quelli scaduti successivamente fino all'effettivo rilascio.
3. Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre € 98,00 per esborsi.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Poggio
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TRIBUNALE DI SAVONA VERBALE DI UDIENZA
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Addì 16.7.2025 per compare l'avv. Giovanni Grignolo in sostituzione dell'avv. CP_1 Federico Racca il quale richiama tutti gli atti difensivi, fa presente che l'incontro di mediazione proposto non ha avuto esito positivo e si rimette sulla liquidazione delle spese di lite.
Per la convenuta compare l'AV. Lettera il quale richiama le difese e produce giurisprudenza del Tribunale di Roma contestando la gravità dell'inadempimento. Si rimette sulla liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice esce dalla camera di consiglio e da lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
IL GIUDICE
Dr. Stefano Poggio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 530/2025
decisa all'udienza del 16/07/2025 ex art. 447 bis C.P.C per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
(P. I.V.A.: con sede in (12040) SALMOUR, Via Monviso n. 30 in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore sig. ( n. Fossano il 09/03/1947 – Parte_1
1 C.F. : ) elettivamente dom.ta in FOSSANO – Via Matteotti n. 36 C.F._1 presso lo studio e la persona dell' Avv. Federico RACCA che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente
contro
on sede in Alassio in Via Marconi 44 (P.IVA elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Albenga, in Via degli Orti c.n. 6/1, presso lo studio dell'avv.to Frederic Marie Lettera, (CF – PEC che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti.
- Resistente Oggetto: risoluzione contratto di locazione uso diverso
***** MOTIVI DELLA DECISIONE E' pacifico che al momento dell'intimazione di sfratto la conduttrice fosse morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di settembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025. E' altresì incontestato che il debito veniva saldato solo in vista dell'udienza di convalida dello sfratto. Sul punto deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la disciplina dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (locazione commerciale). In detta tipologia di locazione vale la regola generale di cui all'art. 1453 c.c., per cui dalla data della domanda di risoluzione il conduttore non può più adempiere. L'adempimento tardivo, pertanto, può valere a purgare la morosità pregressa ma non a cancellare l'inadempimento ai fini della domanda di rilascio (Cass. 10587/08). D'altro canto, il mancato pagamento di 6 rate mensili consecutive del canone di locazione assurge ad inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la domanda della ricorrente, anche alla luce della clausola risolutiva espressa apposta espressamente pattuita (“il mancato pagamento anche parziale della pigione entro 15 giorni dalla scadenza, produrrà ipso iure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore”). Vale aggiungere che tale previsione appare perfettamente lecita, nemmeno essendo soggetta alla disciplina ex art. 1341 cc in quanto non contenuta in condizioni generali di contratto. Cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, n.30730 per la quale in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti – nonostante il locatore non se ne fosse avvalso – poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto).
2 Nemmeno assume rilevanza il fatto che il mancato pagamento dipenda da un problema dui salute della debitrice, trattandosi di mera difficoltà soggettiva all'adempimento che, come tale, non influisce sulla causa del contratto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo nel procedimento RG 530/2025: 1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 15.2.2025 relativo all'immobile sito in Alassio Via Leonardo Da Vinci 27 NCEU foglio 27, mappale 289, sub 1 per inadempimento del conduttore ex art. 10 (clausola risolutiva espressa) del contratto stesso;
2. Condanna la resistente a pagare in favore della ricorrente i canoni di Aprile 2025 (€. 1007,00 + I.V.A) e Maggio 2025 (€. 1007,00 + I.V.A.) nonché degli oneri condominiali per €. 757,76 (1^ rateo di €. 696,56 sc. 30/10/2024 e 2^ rateo €. 163,16 sc. 28/02/25), oltre a quelli scaduti successivamente fino all'effettivo rilascio.
3. Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre € 98,00 per esborsi.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Poggio
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