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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 833/2018 r.g., vertente tra ato a Reggio Calabria il 10.12.1971 cod. fisc. residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Villa San Giovanni (RC) alla Via Britico n. 31, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla
Via Vittorio Veneto n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Maria Sarra che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar del 11/9/2020, registrata Persona_1
in Roma Ufficio Atti Pubblici in pari data, resa in calce ed unita al presente atto, dall'avv. Annamaria
Agosto (C.F.: ), con domicilio eletto presso l'ufficio legale della società in C.F._2
Reggio Calabria, via Miraglia 14
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 476/2018, pubblicata il
21/3/18.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la società
[...] chiedendo che ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. Controparte_1 con condanna al risarcimento del danno afferente sia al danno biologico che al danno esistenziale nella misura da accertarsi in corso di causa.
A sostegno della domanda esponeva che:
-con istanza del 13/06/2003, il sig. chiedeva di essere assunto in qualsiasi profilo lavorativo Pt_1 presso a seguito del decesso della madre, impiegata presso la medesima società Controparte_1
-su invito di , in data 9/12/2004, il sig. sosteneva un colloquio con il dott. CP_1 Pt_1
rappresentante della società presso l'Ufficio di Reggio Calabria;
Per_2
- successivamente, in data 11/01/2005 il sig. veniva raggiunto telefonicamente dal dott. Pt_1 il quale lo informava dell'assunzione in servizio e lo invitava a presentarsi presso la filiale Per_2 di Crotone per gli adempimenti di rito indicandogli la documentazione da esibire;
- dopo alcune ore, lo stesso dott. comunicava ancora telefonicamente al Per_2 Pt_1
l'impossibilità della propria assunzione, senza fornire alcuna giustificazione
- a seguito delle missive (datate 15/02/2005 e 1/01/2006, inviate a per ottenere CP_1 spiegazioni in merito e per ribadire la richiesta di assunzione lavorativa, il sig. non otteneva Pt_1 risposta.
Con comparsa di risposta datata 12/09/2007, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza 476/2018, pubblicata il
21/3/18, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: 1) “rigetta la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante Presidente pro
[...] Controparte_1 tempore, con l'atto di citazione notificato in data 11/04/2007
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante Presidente pro tempore che liquida, in complessive € 2.738,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
2 Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
3 sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto il carattere esplorativo della chiesta CTU.
2.1) Il motivo è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex plurimis Cass. n. 26048/23).
Dalla documentazione in atti risulta che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma, l'odierno appellante aveva chiesto disporsi CTU, al fine di “accertare e quantificare il danno biologico patito dal sig. (disturbi d'ansia; crisi depressive)”. Pt_1
La suddetta richiesta, doveva essere corroborata da documentazione medica, o da altra prova attestante un comprovato stato di ansia e depressione del;
in assenza di qualsiasi Pt_1 documentazione sul punto, la richiesta CTU, in applicazione del sopra citato arresto giurisprudenziale, è totalmente esplorativa.
3) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto non provata la verificazione del fatto dannoso.
3.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha ritenuto che per ritenere integrata la responsabilità
4 precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 34510 del 16 novembre 2021)
Nel caso che ci occupa, preliminarmente, giova osservare che in atti non risulta essere stata prodotta alcuna formale convocazione da parte di a per il colloquio di Controparte_1 Parte_1 lavoro in data 9/12/04.
Pertanto, in ogni caso, pur volendo ritenere provato il colloquio intercorso tra il e il Per_2
, presso la sede di , in mancanza di una formale convocazione, lo stesso, ha Pt_1 CP_1 avuto, certamente carattere conoscitivo, non potendo ingenerare alcuna aspettativa di assunzione da parte del . Pt_1
Il infatti, sentito in qualità di teste, ha dichiarato “non ho mai svolto alcun colloquio Per_2 finalizzato all'assunzione, compito che spetta agli organi centrali … non ho mai avuto poteri discrezionali in merito all'assunzione di personale, l'unico compito a me attribuito era la raccolta di informazioni sulle generalità e attitudini dei soggetti individuati dalla rete centrale e da me eventualmente esaminati”.
Dalla prova per testi espletata in primo grado e in particolare dalle dichiarazioni del teste Tes_1
segretario provinciale della CISL, all'epoca dei fatti, è emerso, inoltre, che la domanda di
[...] assunzione, presentata dall'appellante a è stata rigettata in quanto lo stesso risultava CP_1 sposato, circostanza questa che, evidentemente, non gli consentiva di subentrare alla madre deceduta, nel posto di lavoro dalla stessa occupata presso . CP_1
Pertanto, del tutto legittimo si rappresenta il diniego dell'odierna appellata all'assunzione del , Pt_1 il quale, non aveva le caratteristiche necessarie per potere essere assunto.
Per quanto attiene all'asserito comportamento contrario alla buona fede, tenuto da per CP_1 avere prima comunicato telefonicamente l'assunzione e, dopo poche ore, la mancata assunzione, vi è da dire che tale circostanza viene confermata solo dalla teste , cognata del . Testimone_2 Pt_1
Giova osservare, che strana appare la superiore circostanza, in quanto certamente , CP_1 utilizza metodi più formali e tracciabili per comunicare le proprie assunzioni, ma pur volendo ritenere provata la detta circostanza, privo di mala fede e corretto, appare il comportamento tenuto da
[...]
[..
[...] [...]
[...]
, atteso che lo stesso appellante ha riferito che nella medesima giornata dell'11 gennaio 2005 CP_2
lo stesso avrebbe ricevuto sia la telefonata con cui gli si comunicava l'assunzione in servizio presso la sede di Crotone che a, distanza di qualche ora, la telefonata con la quale gli si comunicava l'impossibilità dell'assunzione.
Evidentemente, alla luce della comunicazione informale (telefonica) dell'assunzione, nessuna aspettativa in tal senso poteva ingenerarsi nel , tale da creare un danno allo stesso, a maggior Pt_1 ragione ove si consideri che l'appellante stesso asserisce di avere ricevuto, dopo poche ore comunicazione in senso contrario.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
4) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, e della semplicità delle questioni trattate, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase studio
(€. 1.029,00), introduttiva (€, 709,00), istruttoria/trattazione (€.1.523,00) e decisionale (€. 1.735,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
6 Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 476/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 476/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 833/2018 r.g., vertente tra ato a Reggio Calabria il 10.12.1971 cod. fisc. residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Villa San Giovanni (RC) alla Via Britico n. 31, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla
Via Vittorio Veneto n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Maria Sarra che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar del 11/9/2020, registrata Persona_1
in Roma Ufficio Atti Pubblici in pari data, resa in calce ed unita al presente atto, dall'avv. Annamaria
Agosto (C.F.: ), con domicilio eletto presso l'ufficio legale della società in C.F._2
Reggio Calabria, via Miraglia 14
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 476/2018, pubblicata il
21/3/18.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la società
[...] chiedendo che ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. Controparte_1 con condanna al risarcimento del danno afferente sia al danno biologico che al danno esistenziale nella misura da accertarsi in corso di causa.
A sostegno della domanda esponeva che:
-con istanza del 13/06/2003, il sig. chiedeva di essere assunto in qualsiasi profilo lavorativo Pt_1 presso a seguito del decesso della madre, impiegata presso la medesima società Controparte_1
-su invito di , in data 9/12/2004, il sig. sosteneva un colloquio con il dott. CP_1 Pt_1
rappresentante della società presso l'Ufficio di Reggio Calabria;
Per_2
- successivamente, in data 11/01/2005 il sig. veniva raggiunto telefonicamente dal dott. Pt_1 il quale lo informava dell'assunzione in servizio e lo invitava a presentarsi presso la filiale Per_2 di Crotone per gli adempimenti di rito indicandogli la documentazione da esibire;
- dopo alcune ore, lo stesso dott. comunicava ancora telefonicamente al Per_2 Pt_1
l'impossibilità della propria assunzione, senza fornire alcuna giustificazione
- a seguito delle missive (datate 15/02/2005 e 1/01/2006, inviate a per ottenere CP_1 spiegazioni in merito e per ribadire la richiesta di assunzione lavorativa, il sig. non otteneva Pt_1 risposta.
Con comparsa di risposta datata 12/09/2007, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza 476/2018, pubblicata il
21/3/18, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: 1) “rigetta la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante Presidente pro
[...] Controparte_1 tempore, con l'atto di citazione notificato in data 11/04/2007
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante Presidente pro tempore che liquida, in complessive € 2.738,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
2 Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
3 sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto il carattere esplorativo della chiesta CTU.
2.1) Il motivo è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex plurimis Cass. n. 26048/23).
Dalla documentazione in atti risulta che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma, l'odierno appellante aveva chiesto disporsi CTU, al fine di “accertare e quantificare il danno biologico patito dal sig. (disturbi d'ansia; crisi depressive)”. Pt_1
La suddetta richiesta, doveva essere corroborata da documentazione medica, o da altra prova attestante un comprovato stato di ansia e depressione del;
in assenza di qualsiasi Pt_1 documentazione sul punto, la richiesta CTU, in applicazione del sopra citato arresto giurisprudenziale, è totalmente esplorativa.
3) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto non provata la verificazione del fatto dannoso.
3.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha ritenuto che per ritenere integrata la responsabilità
4 precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 34510 del 16 novembre 2021)
Nel caso che ci occupa, preliminarmente, giova osservare che in atti non risulta essere stata prodotta alcuna formale convocazione da parte di a per il colloquio di Controparte_1 Parte_1 lavoro in data 9/12/04.
Pertanto, in ogni caso, pur volendo ritenere provato il colloquio intercorso tra il e il Per_2
, presso la sede di , in mancanza di una formale convocazione, lo stesso, ha Pt_1 CP_1 avuto, certamente carattere conoscitivo, non potendo ingenerare alcuna aspettativa di assunzione da parte del . Pt_1
Il infatti, sentito in qualità di teste, ha dichiarato “non ho mai svolto alcun colloquio Per_2 finalizzato all'assunzione, compito che spetta agli organi centrali … non ho mai avuto poteri discrezionali in merito all'assunzione di personale, l'unico compito a me attribuito era la raccolta di informazioni sulle generalità e attitudini dei soggetti individuati dalla rete centrale e da me eventualmente esaminati”.
Dalla prova per testi espletata in primo grado e in particolare dalle dichiarazioni del teste Tes_1
segretario provinciale della CISL, all'epoca dei fatti, è emerso, inoltre, che la domanda di
[...] assunzione, presentata dall'appellante a è stata rigettata in quanto lo stesso risultava CP_1 sposato, circostanza questa che, evidentemente, non gli consentiva di subentrare alla madre deceduta, nel posto di lavoro dalla stessa occupata presso . CP_1
Pertanto, del tutto legittimo si rappresenta il diniego dell'odierna appellata all'assunzione del , Pt_1 il quale, non aveva le caratteristiche necessarie per potere essere assunto.
Per quanto attiene all'asserito comportamento contrario alla buona fede, tenuto da per CP_1 avere prima comunicato telefonicamente l'assunzione e, dopo poche ore, la mancata assunzione, vi è da dire che tale circostanza viene confermata solo dalla teste , cognata del . Testimone_2 Pt_1
Giova osservare, che strana appare la superiore circostanza, in quanto certamente , CP_1 utilizza metodi più formali e tracciabili per comunicare le proprie assunzioni, ma pur volendo ritenere provata la detta circostanza, privo di mala fede e corretto, appare il comportamento tenuto da
[...]
[..
[...] [...]
[...]
, atteso che lo stesso appellante ha riferito che nella medesima giornata dell'11 gennaio 2005 CP_2
lo stesso avrebbe ricevuto sia la telefonata con cui gli si comunicava l'assunzione in servizio presso la sede di Crotone che a, distanza di qualche ora, la telefonata con la quale gli si comunicava l'impossibilità dell'assunzione.
Evidentemente, alla luce della comunicazione informale (telefonica) dell'assunzione, nessuna aspettativa in tal senso poteva ingenerarsi nel , tale da creare un danno allo stesso, a maggior Pt_1 ragione ove si consideri che l'appellante stesso asserisce di avere ricevuto, dopo poche ore comunicazione in senso contrario.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
4) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, e della semplicità delle questioni trattate, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase studio
(€. 1.029,00), introduttiva (€, 709,00), istruttoria/trattazione (€.1.523,00) e decisionale (€. 1.735,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
6 Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 476/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 476/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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