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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7899/2022 TRA
nata a [...] l'[...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Savoia, Parte_1
. in Aversa (CE) alla via Alfonso I D'Aragona n. 28 Sc. B, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E Controparte_1
[...]
, in
[...]
e CP_2 dei funzionari , e con cui elett. d S. CP_3 CP_4 CP_5
Lubich n. 6, p Controparte_1
RESISTENTI OGGETTO: pubblico impiego - altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2022, con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere insegnante precaria, regolarmente inserita nella 1^ fascia GPS della Provincia di , su classe di concorso ADAA Sostegno Infanzia;
CP_1
- di aver inol data 27/05/2022, domanda di inserimento in GPS per la Provincia di e, in data 12/08/2022, domanda di Informatizzazione Nomine CP_1
Supplenze, i nivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento;
- che in data 01/08/2022 veniva pubblicato l'elenco delle scuole con le relative disponibilità;
- che in data 29/08/2022 veniva pubblicata la graduatoria GPS, e che risultava collocata in posizione n. 211 con 93 punti;
- che nel primo bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado del 07/09/2022 non era inserito il proprio nominativo, così come nei
1 successivi del 29/09/2022 (da cui rilevava – sulle scuole indicate in domanda – la nomina in favore di docenti con punteggio inferiore al proprio e non beneficiari di precedenza ex L. 104/1992) e del 25/10/2022 (da cui risultava anche la nomina in favore di docenti inseriti in GPS 2^ fascia);
- che, alla data di presentazione del ricorso, risultava ancora priva di incarico. Tanto premesso in fatto, la ricorrente, evidenziando che al turno del 25/10/2022 erano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi dalla stessa indicate in domanda, rilevava di non aver mai esercitato alcuna rinuncia all'incarico, né alle sedi assegnate, che erano state regolarmente indicate in domanda ed erano risultate disponibili alla data dei bollettini. Aggiungeva che, alla stregua dell'O.M. 112/2022, la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto costituiva rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Tuttavia, la ricorrente aveva indicato in domanda le sedi successivamente assegnate a docenti collocati in posizione successiva in graduatoria, pertanto alcuna rinuncia poteva ritenersi formulata. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023; c) ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui al bollettino CP_6 del 25.10.2022 e per l'effetto attribuire alla par nte un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su Sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 25.10.2022, in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria”. Vittoria di spese con attribuzione. All'esito della fase cautelare, incardinato il giudizio di merito, si costituiva il CP_1 resistente che, eccepito il difetto di giurisdizione in favore del G.A., e contestata la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. La causa, all'esito delle verifiche sulla regolare costituzione delle parti, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. formulata da parte resistente. La Suprema Corte ha chiarito (concetto ribadito, tra l'altro, da SS. UU., Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023, Rv. 667727 - 01) che “nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al 2 conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto, sulla scorta del punteggio riportato e della posizione in graduatoria occupata, al conferimento dell'incarico, pertanto sussiste la giurisdizione del G.O., con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dal resistente. CP_1
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue. Va preliminarmente precisato che parte ricorrente, all'odierna udienza, ha limitato la domanda alle retribuzioni perse a causa del mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l' 2022/23, precisamente dal 25/10/2022, data dell'ultimo bollettino CP_7 pubblicato dal al 30/12/2022, data di convocazione presso la Municipale di Napoli, CP_6 rinunciando al anda relativa al riconoscimento di 12 punti. Appare opportuna una preliminare e sintetica ricostruzione delle disposizioni rilevanti in materia. Con riferimento al conferimento delle supplenze, il D.M. n. 131/2007 prevede, all'art. 1, che, quando non sia possibile assegnare le cattedre a personale di ruolo, le stesse vengano assegnate attraverso le seguenti tipologie di supplenza: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (si tratta di supplenze assegnate fino al 31 agosto); b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (si tratta di supplenze assegnate fino al 30 giugno); c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. Tali tipologie di stipula di contratti a tempo determinato sono riportate anche nell'art. 2 co. 4 dell'O.M. n. 112/2022, che, per il biennio 2022/2024, ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS, istituite dall'art. 2 co. 4 ter D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv. in L. 6 giugno 2020 n. 41) e delle graduatorie di istituto. La suddetta ordinanza dispone, all'art. 12, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono CP_1 indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4.
3 La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. […] 7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”. In primo luogo, si osserva che, nella disposizione in esame, il termine “rinuncia” è utilizzato più volte, con significato e portata diversi. Ed infatti, l'art. 12 co. 11 prevede le ipotesi in cui il docente abbia rinunciato alla supplenza conferita o non abbia preso servizio entro il termine assegnato: nei casi sopraindicati, dunque, il docente, convocato ed assegnatario dell'incarico, che vi abbia rinunciato, non potrà partecipare, per l'intero anno scolastico e per tutte le graduatorie, ad eventuali ulteriori turni di nomina. Inoltre, l'art. 12 co. 4, nel riportare in primo luogo che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento” chiarisce che, laddove il docente non presenti la relativa domanda, con le modalità telematiche individuate, tale mancata presentazione equivale a rinuncia al conferimento dei relativi incarichi. Successivamente, la disposizione prosegue rilevando che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di 4 concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”: pertanto laddove, nel compilare la domanda, il docente non indichi alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel proprio turno di nomina, non ottenga l'incarico in base alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi (o classi di concorso o tipologie di posto) non indicate in domanda. Tuttavia, il medesimo co. 4 prevede, nel periodo immediatamente successivo, che “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” e, il successivo co. 10, che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. In tal modo, l'ordinanza, attraverso un “salto logico”, ha fatto discendere conseguenze incoerenti e del tutto svincolate rispetto alle premesse, e dunque non condivisibili. Parte ricorrente, infatti, ha presentato la domanda di indicazione delle preferenze secondo la procedura prevista, come documentalmente provato (cfr. domanda del 12/08/2022 versata in atti), indicando le proprie preferenze, non è stata destinataria di alcun incarico e lamenta l'assegnazione dell'incarico, su posti indicati in domanda, in favore di docenti collocati in graduatoria in posizione successiva e non beneficiari di precedenza. Il resistente argomenta che la scelta delle 150 sedi e le preferenze relative al tipo CP_1 di nuale, fino al termine attività didattiche, spezzoni, cattedre orario, ecc.) hanno una rilevanza determinante per l'assegnazione dei posti disponibili, in quanto l'attribuzione della supplenza discende dalla perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Una tale impostazione, tuttavia, non è condivisibile, per le ragioni di seguito esposte. Un sistema informatizzato che, dopo aver incrociato le preferenze espresse con le sedi disponibili nel relativo turno di nomina, non prenda nuovamente in considerazione le posizioni dei docenti, in posizione superiore in graduatoria, al fine di verificare se – tra le sedi successivamente risultate disponibili - ve ne siano alcune conformi alle preferenze indicate, non può ritenersi conforme ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sottesi all'art. 97 Cost., nonché al criterio meritocratico, che deve informare non solo la formazione della graduatoria, ma anche le modalità attraverso le quali attingere alla stessa. Sulla scorta dei criteri indicati, l'assegnazione dell'incarico deve essere effettuata garantendo, al docente collocato in graduatoria con punteggio più elevato, la scelta con riferimento alla classe di concorso indicata ed alle sedi individuate, senza che possa assumere rilievo il momento in cui la sede stessa sia risultata disponibile, circostanza di mero fatto, del tutto casuale e non prevedibile. In conclusione, la rinuncia, limitatamente alle sedi non indicate nella domanda, non può avere come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per i turni di nomina successivi in relazione a sedi espressamente indicate in domanda, pena il contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. 5 Di conseguenza, l'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere anche nei successivi turni di nomina con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza, dunque a prescindere dal momento in cui la sede indicata risulti disponibile. Tanto premesso in diritto, si osserva che parte ricorrente, in punto di fatto, ha provato che, in relazione a sedi indicate in domanda, sono stati nominati, con bollettino del 25/10/2022, docenti collocati in graduatoria in posizione successiva e non beneficiari di precedenza;
il nulla ha contestato, se non argomentando in ordine alle modalità CP_1 di funzionam stema informatizzato. Ne discende, sulla base delle considerazioni espresse, che parte ricorrente, in occasione del turno di nomina del 25.10.2022, aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi di preferenza espresse in domanda. Alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, in quanto il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche ha cagionato alla parte ricorrente un danno di natura patrimoniale che, in quanto tale, è risarcibile per equivalente monetario, avendo come parametro di riferimento le retribuzioni perse. In ragione delle deduzioni rese all'odierna udienza, relative all'incarico ricevuto in data 30/12/2022, il riconoscimento va limitato al periodo 25/10/2022-29/12/2022. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, tenuto conto anche della fase cautelare, si compensano integralmente, considerati la sussistenza delle condizioni esposte all'odierna udienza sin dalla fase cautelare ed i contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito per il conferimento di una supplenza disponibile sino al termine delle attività didattiche, limitatamente al periodo dal 25/10/2022 al 29/12/2022; b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7899/2022 TRA
nata a [...] l'[...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Savoia, Parte_1
. in Aversa (CE) alla via Alfonso I D'Aragona n. 28 Sc. B, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E Controparte_1
[...]
, in
[...]
e CP_2 dei funzionari , e con cui elett. d S. CP_3 CP_4 CP_5
Lubich n. 6, p Controparte_1
RESISTENTI OGGETTO: pubblico impiego - altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2022, con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere insegnante precaria, regolarmente inserita nella 1^ fascia GPS della Provincia di , su classe di concorso ADAA Sostegno Infanzia;
CP_1
- di aver inol data 27/05/2022, domanda di inserimento in GPS per la Provincia di e, in data 12/08/2022, domanda di Informatizzazione Nomine CP_1
Supplenze, i nivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento;
- che in data 01/08/2022 veniva pubblicato l'elenco delle scuole con le relative disponibilità;
- che in data 29/08/2022 veniva pubblicata la graduatoria GPS, e che risultava collocata in posizione n. 211 con 93 punti;
- che nel primo bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado del 07/09/2022 non era inserito il proprio nominativo, così come nei
1 successivi del 29/09/2022 (da cui rilevava – sulle scuole indicate in domanda – la nomina in favore di docenti con punteggio inferiore al proprio e non beneficiari di precedenza ex L. 104/1992) e del 25/10/2022 (da cui risultava anche la nomina in favore di docenti inseriti in GPS 2^ fascia);
- che, alla data di presentazione del ricorso, risultava ancora priva di incarico. Tanto premesso in fatto, la ricorrente, evidenziando che al turno del 25/10/2022 erano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi dalla stessa indicate in domanda, rilevava di non aver mai esercitato alcuna rinuncia all'incarico, né alle sedi assegnate, che erano state regolarmente indicate in domanda ed erano risultate disponibili alla data dei bollettini. Aggiungeva che, alla stregua dell'O.M. 112/2022, la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto costituiva rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Tuttavia, la ricorrente aveva indicato in domanda le sedi successivamente assegnate a docenti collocati in posizione successiva in graduatoria, pertanto alcuna rinuncia poteva ritenersi formulata. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023; c) ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui al bollettino CP_6 del 25.10.2022 e per l'effetto attribuire alla par nte un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su Sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 25.10.2022, in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria”. Vittoria di spese con attribuzione. All'esito della fase cautelare, incardinato il giudizio di merito, si costituiva il CP_1 resistente che, eccepito il difetto di giurisdizione in favore del G.A., e contestata la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. La causa, all'esito delle verifiche sulla regolare costituzione delle parti, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. formulata da parte resistente. La Suprema Corte ha chiarito (concetto ribadito, tra l'altro, da SS. UU., Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023, Rv. 667727 - 01) che “nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al 2 conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto, sulla scorta del punteggio riportato e della posizione in graduatoria occupata, al conferimento dell'incarico, pertanto sussiste la giurisdizione del G.O., con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dal resistente. CP_1
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue. Va preliminarmente precisato che parte ricorrente, all'odierna udienza, ha limitato la domanda alle retribuzioni perse a causa del mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l' 2022/23, precisamente dal 25/10/2022, data dell'ultimo bollettino CP_7 pubblicato dal al 30/12/2022, data di convocazione presso la Municipale di Napoli, CP_6 rinunciando al anda relativa al riconoscimento di 12 punti. Appare opportuna una preliminare e sintetica ricostruzione delle disposizioni rilevanti in materia. Con riferimento al conferimento delle supplenze, il D.M. n. 131/2007 prevede, all'art. 1, che, quando non sia possibile assegnare le cattedre a personale di ruolo, le stesse vengano assegnate attraverso le seguenti tipologie di supplenza: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (si tratta di supplenze assegnate fino al 31 agosto); b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (si tratta di supplenze assegnate fino al 30 giugno); c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. Tali tipologie di stipula di contratti a tempo determinato sono riportate anche nell'art. 2 co. 4 dell'O.M. n. 112/2022, che, per il biennio 2022/2024, ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS, istituite dall'art. 2 co. 4 ter D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv. in L. 6 giugno 2020 n. 41) e delle graduatorie di istituto. La suddetta ordinanza dispone, all'art. 12, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono CP_1 indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4.
3 La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. […] 7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”. In primo luogo, si osserva che, nella disposizione in esame, il termine “rinuncia” è utilizzato più volte, con significato e portata diversi. Ed infatti, l'art. 12 co. 11 prevede le ipotesi in cui il docente abbia rinunciato alla supplenza conferita o non abbia preso servizio entro il termine assegnato: nei casi sopraindicati, dunque, il docente, convocato ed assegnatario dell'incarico, che vi abbia rinunciato, non potrà partecipare, per l'intero anno scolastico e per tutte le graduatorie, ad eventuali ulteriori turni di nomina. Inoltre, l'art. 12 co. 4, nel riportare in primo luogo che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento” chiarisce che, laddove il docente non presenti la relativa domanda, con le modalità telematiche individuate, tale mancata presentazione equivale a rinuncia al conferimento dei relativi incarichi. Successivamente, la disposizione prosegue rilevando che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di 4 concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”: pertanto laddove, nel compilare la domanda, il docente non indichi alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel proprio turno di nomina, non ottenga l'incarico in base alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi (o classi di concorso o tipologie di posto) non indicate in domanda. Tuttavia, il medesimo co. 4 prevede, nel periodo immediatamente successivo, che “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” e, il successivo co. 10, che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. In tal modo, l'ordinanza, attraverso un “salto logico”, ha fatto discendere conseguenze incoerenti e del tutto svincolate rispetto alle premesse, e dunque non condivisibili. Parte ricorrente, infatti, ha presentato la domanda di indicazione delle preferenze secondo la procedura prevista, come documentalmente provato (cfr. domanda del 12/08/2022 versata in atti), indicando le proprie preferenze, non è stata destinataria di alcun incarico e lamenta l'assegnazione dell'incarico, su posti indicati in domanda, in favore di docenti collocati in graduatoria in posizione successiva e non beneficiari di precedenza. Il resistente argomenta che la scelta delle 150 sedi e le preferenze relative al tipo CP_1 di nuale, fino al termine attività didattiche, spezzoni, cattedre orario, ecc.) hanno una rilevanza determinante per l'assegnazione dei posti disponibili, in quanto l'attribuzione della supplenza discende dalla perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Una tale impostazione, tuttavia, non è condivisibile, per le ragioni di seguito esposte. Un sistema informatizzato che, dopo aver incrociato le preferenze espresse con le sedi disponibili nel relativo turno di nomina, non prenda nuovamente in considerazione le posizioni dei docenti, in posizione superiore in graduatoria, al fine di verificare se – tra le sedi successivamente risultate disponibili - ve ne siano alcune conformi alle preferenze indicate, non può ritenersi conforme ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sottesi all'art. 97 Cost., nonché al criterio meritocratico, che deve informare non solo la formazione della graduatoria, ma anche le modalità attraverso le quali attingere alla stessa. Sulla scorta dei criteri indicati, l'assegnazione dell'incarico deve essere effettuata garantendo, al docente collocato in graduatoria con punteggio più elevato, la scelta con riferimento alla classe di concorso indicata ed alle sedi individuate, senza che possa assumere rilievo il momento in cui la sede stessa sia risultata disponibile, circostanza di mero fatto, del tutto casuale e non prevedibile. In conclusione, la rinuncia, limitatamente alle sedi non indicate nella domanda, non può avere come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per i turni di nomina successivi in relazione a sedi espressamente indicate in domanda, pena il contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. 5 Di conseguenza, l'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere anche nei successivi turni di nomina con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza, dunque a prescindere dal momento in cui la sede indicata risulti disponibile. Tanto premesso in diritto, si osserva che parte ricorrente, in punto di fatto, ha provato che, in relazione a sedi indicate in domanda, sono stati nominati, con bollettino del 25/10/2022, docenti collocati in graduatoria in posizione successiva e non beneficiari di precedenza;
il nulla ha contestato, se non argomentando in ordine alle modalità CP_1 di funzionam stema informatizzato. Ne discende, sulla base delle considerazioni espresse, che parte ricorrente, in occasione del turno di nomina del 25.10.2022, aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi di preferenza espresse in domanda. Alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, in quanto il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche ha cagionato alla parte ricorrente un danno di natura patrimoniale che, in quanto tale, è risarcibile per equivalente monetario, avendo come parametro di riferimento le retribuzioni perse. In ragione delle deduzioni rese all'odierna udienza, relative all'incarico ricevuto in data 30/12/2022, il riconoscimento va limitato al periodo 25/10/2022-29/12/2022. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, tenuto conto anche della fase cautelare, si compensano integralmente, considerati la sussistenza delle condizioni esposte all'odierna udienza sin dalla fase cautelare ed i contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito per il conferimento di una supplenza disponibile sino al termine delle attività didattiche, limitatamente al periodo dal 25/10/2022 al 29/12/2022; b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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