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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.568/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.433/2022 pubblicata il
27.1.2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Puca e Maria De
[...]
Angelis
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti C. Barone, V. Di Maio, N. Di Ronza e G. Tellone
Regione Campania non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro i ricorrenti chiedevano che venisse accertato il loro diritto a percepire l'indennità Covid-19, di cui all'art. 29 del DL
n. 18 del 2020 e art. 84 DL n. 34 del 2020, ed il diritto all'integrazione regionale prevista da Decreto della Giunta Regione
Campania n. 170 del 07.04.2020 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in favore di ciascuno di essi della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00€ per bonus marzo 2020, 400,00 € mensili per differenza aprile e maggio 2020 + 1.200,00€ per integrazione regionale), in subordine condannare la Regione Campania al pagamento della somma di euro 1.200,00 cadauno o a quella ritenuta di giustizia.
A tal fine esponevano di aver presentato regolare domanda presso l' che veniva ingiustamente rigettata sussistendo tutti i CP_1 presupposti necessari per la concessione dell'indennità in questione.
In particolare, evidenziavano che ciascuno di essi aveva operato come lavoratore stagionale nel settore turismo e stabilimenti termali in virtù di contratti di somministrazione e di aver diritto a conseguire l'indennità per il mese di marzo ex art. 29 del D.L. n. 18 del
17.03.2020, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n.
27 aprile 2020, poi estesa anche ai mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 84, comma 5 e 6 del DL n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
Instaurato il contradditorio si costituiva l' che, sulla scorta CP_1 della documentazione depositata, eccepiva la circostanza che i ricorrenti per il periodo per cui è causa non fossero stati lavoratori stagionali, bensì somministrati a tempo determinato assunti dalla Società di somministrazione “Nuove Frontiere Lavoro
S.p.A.” ed in quanto tali impiegati presso varie aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Rilevava che in forza dell'art. 29 del D.L. 18/2020 l'indennità per il mese di marzo non spetta ai lavoratori somministrati i quali possono accedere solo a quella prevista dall'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 34 del 2020
pag. 2/10 nella misura di 600,00 euro per il mese di aprile 2020 e di 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per tali ragioni dichiarava di aver provveduto ad accogliere la domanda limitatamente alle mensilità di aprile e maggio ad eccezione di: in quanto risultava che il lavoratore era stato Parte_1 assunto con contratto di somministrazione presso l'azienda utilizzatrice ES IO ditta individuale, che esercita attività di RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PENEUMATICI E AUTOLAVAGGIO
(codice 70.90.99) e, quindi, attività che non rientra nel settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termali (Cod. 45.20.4),
Part in quanto beneficiaria di indennità di Parte_12 disoccupazione Naspi dal 2019 (incompatibile con l'indennità Covid ex art. 84 DL 34/2020), in quanto l'IBAN indicato per il pagamento non Parte_13 era a lui intestato.
Si costituiva altresì la resistente Regione Campania che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento dell'integrazione regionale del bonus e l'infondatezza del ricorso nel merito.
Il Giudice adito rigettava la domanda con compensazione delle spese stante l'impossibilità di compiere un'equiparazione tra lavoratori stagionali e quelli somministrati. Pertanto, riteneva che non potesse essere applicata ai ricorrenti la previsione di cui all'art. 29 del
D.L. 18/2020, atteso che solo il D.L. n. 34/2020, art. 84, aveva inserito tra i beneficiari del bonus per il mese di aprile e maggio
2020 anche i lavoratori somministrati che, non erano stati contemplati dal precedente Decreto Legge che faceva espressamente riferimento solo ai lavoratori stagionali.
pag. 3/10 Avverso la suindicata sentenza hanno proposto impugnazione gli appellanti in epigrafe, dolendosi in primo luogo della violazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori in somministrazione e quelli assunti direttamente dall'utilizzatore dovendosi considerare solo l'elemento della stagionalità, in secondo luogo che era irragionevole che l'ampliamento della platea dei beneficiari fosse avvenuta solo a decorrere dal mese di aprile 2020, dovendosi applicare il criterio di ragionevolezza;
in ordine alla integrazione regionale hanno rilevato che l'accoglimento della domanda relativa al mese di marzo 2020 comporta anche il riconoscimento dell'ulteriore beneficio previsto dalla delibera della
Giunta Regione Campania pari a 300,00 euro mensili per i mesi da marzo a giugno del 2020, chiedendo di:
1) annullare la sentenza impugnata ed accogliere la domanda proposta con il ricorso di primo grado con condanna dell' al pagamento del CP_1 bonus per il mese di marzo 2020 nella misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e con l'ulteriore condanna dell' al pagamento dell'integrazione regionale, o se del CP_1 caso della Regione Campania nella misura di €uro 1.200,00 per ogni appellante.
2) condannare gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituito l' richiamando quanto già allegato in primo grado CP_1
e rimarcando la correttezza della decisione impugnata.
La Regione Campania, regolarmente citata, non si è costituita.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 4/10 Occorre rilevare che, nonostante, il Giudice di primo grado abbia rigettato integralmente la domanda degli allora ricorrenti, gli appellanti abbiano richiesto in questa sede solo la condanna dell' al pagamento del bonus per il mese di marzo 2020 nella CP_1 misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e con l'ulteriore condanna dell' al pagamento CP_1 dell'integrazione regionale, o se del caso della Regione Campania nella misura di euro 1.200,00 per ogni appellante, alla luce del pagamento (già dedotto dall' in primo grado ma non esaminato dal CP_1
Giudice nella sentenza) della cd. indennità covid intervenuto per le mensilità di aprile e maggio 2020 (ad eccezione di Parte_1 [...]
e ). Parte_12 Parte_13
Oggetto dell'odierno contendere risulta pertanto solo il pagamento della indennità Covid per il mese di marzo 2020 e della integrazione regionale per tre mensilità (marzo-maggio).
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo i ricorrenti (lavoratori in somministrazione) distinti da quelli stagionali e quindi estranei all'ambito di applicazione dell'art.29 alla luce di un'interpretazione solo letterale e non sistematica della norma, così configurando un'evidente disparità di trattamento;
la normativa così come interpretata sarebbe in contrasto con l'art.3 della Costituzione.
In particolare, hanno evidenziato gli appellanti come il legislatore, dal punto di vista normativo e retributivo, abbia sempre equiparato i lavoratori dipendenti delle imprese utilizzatrici ai lavoratori somministrati presso le stesse. Invero la estensione dei trattamenti retributivi trova la ratio nella esigenza di evitare che attraverso la somministrazione il datore di lavoro si sottragga all'applicazione delle normative inderogabili previste per i lavoratori.
pag. 5/10 Il punto centrale controverso riguarda dunque il diritto vantato dai ricorrenti-lavoratori “somministrati” a ricevere l'indennità prevista dall'art.29 del DL 18/2020, sul presupposto del requisito di stagionalità posto a base delle disposizioni richiamate dalla difesa appellante e che l' ha negato. CP_1
Occorre a questo punto esaminare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 29 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, sotto il titolo “indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali” ha previsto che: ai dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 84, comma 5) che: "Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma 5). Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti
pag. 6/10 termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda era stata rigettata per l'impossibilità di equiparare i lavoratori somministrati a quelli stagionali.
È pacifico che, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati assunti a tempo determinato come lavoratori in somministrazione.
Il contratto di lavoro stagionale è da ritenersi giuridicamente diverso dall'ordinario contratto di lavoro a tempo determinato. Sotto il profilo previdenziale, infatti, non è previsto il pagamento del contributo addizionale pari all'1,40% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile, destinato a finanziare l'indennità di disoccupazione NASPI. Da ciò ne consegue che per i lavoratori stagionali è previsto in luogo della ordinaria NASPI, una speciale prestazione per disoccupazione in deroga denominata “NASPI stagionali”.
Inoltre l'equiparazione sostenuta dal legislatore tra lavoratori in somministrazione e lavoratori dipendenti delle imprese utilizzatrici non va intesa in senso assoluto, se solo si considera che ai somministrati presso le aziende stagionali non si estendono alcuni diritti dei dipendenti stagionali a termine quali, ad esempio, il pag. 7/10 diritto ad essere preferito nell'assunzione presso la medesima azienda per lo svolgimento della stessa attività lavorativa;
vi anche
è una diversa disciplina circa i limiti quantitativi previsti per le assunzioni (DL 81 del 2015, art.23 per i rapporti a termine e art.31 per le somministrazioni).
Tale diversità di trattamento trova inoltre la sua giustificazione nel differente datore di lavoro che, per i lavoratori come gli appellanti, è costituito dall'agenzia interinale, che solo di riflesso ha subito gli effetti della crisi COVID, diversamente dalle aziende nel settore turistico e termale che non hanno potuto svolgere la propria attività per effetto delle chiusure disposte per le esigenze sanitarie.
Né tantomeno le disposizioni dell'art.84 del D.L. n.34 del 19.5.2020 possono trovare efficacia ed applicazione retroattiva né si prestano ad una interpretazione analogica ed estensiva del precedente decreto legge di marzo 2020 trattandosi di una normativa emergenziale ed eccezionale, inerente i soli lavoratori stagionali in senso stretto.
Se pur vero che è stata garantita nel nostro ordinamento una parità non solo retributiva e normativa, ma anche relativamente alle prestazioni assistenziali, non si può dire che l'esclusione del bonus per il mese di marzo infici il nucleo essenziale delle garanzie dei lavoratori in esame.
Non si ravvisa la lamenta disparità di trattamento e, quindi,
l'irragionevolezza dell'esclusione dei lavoratori in somministrazione in violazione dell'art.3 Cost., atteso che la distinzione tra le categorie in esame risponde alle differenze già sopra evidenziate anche in altri ambiti nella disciplina normativa;
a ciò si aggiunge la considerazione del fatto che il rapporto di somministrazione si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione e può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e non trova il suo sbocco esclusivo nel settore turistico, in forma stagionale: pertanto pag. 8/10 il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto in via occasionale ed eventuale, quale ragione causale del singolo rapporto a termine che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende dello specifico settore.
Ed infatti la terminologia adottata dal legislatore, cioè
“dipendenti” stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nel cit. art. 29 e lavoratori in regime di somministrazione
“impiegati” (v. art.84 cit.) presso imprese utilizzatrici nel settore suddetto, è indice della volontà di operare la distinzione tra gli stagionali (alle dirette dipendenze di aziende del settore) e somministrati comunque impiegati nel settore, escludendo per questi ultimi il beneficio della indennità nel mese di marzo del 2020.
Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore, con una scelta discrezionale, ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Pertanto è intervenuto il riconoscimento del beneficio anche per i lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020.
In conclusione pertanto la domanda relativa all'indennità Covid – qui coltivata limitatamente al solo mese di marzo 2020, a seguito del pagamento parziale effettuato dall' - va rigettata, tenuto conto CP_1 del tipo di contratto di assunzione.
Ne consegue che va rigettata anche la domanda relativa all'integrazione regionale, ossia il bonus regionale Campania
(previsto dalla Determinazione del Presidente n. 4 del 16 maggio
2020, adottata in via d'urgenza e ratificata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.15 del 20 maggio 2020), il quale è stato previsto unicamente per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, e, pertanto, non può essere fruito da parte dei lavoratori somministrati a tempo determinato.
pag. 9/10 La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-compensa le spese di lite.
Napoli 9.6.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.568/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.433/2022 pubblicata il
27.1.2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Puca e Maria De
[...]
Angelis
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti C. Barone, V. Di Maio, N. Di Ronza e G. Tellone
Regione Campania non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro i ricorrenti chiedevano che venisse accertato il loro diritto a percepire l'indennità Covid-19, di cui all'art. 29 del DL
n. 18 del 2020 e art. 84 DL n. 34 del 2020, ed il diritto all'integrazione regionale prevista da Decreto della Giunta Regione
Campania n. 170 del 07.04.2020 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in favore di ciascuno di essi della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00€ per bonus marzo 2020, 400,00 € mensili per differenza aprile e maggio 2020 + 1.200,00€ per integrazione regionale), in subordine condannare la Regione Campania al pagamento della somma di euro 1.200,00 cadauno o a quella ritenuta di giustizia.
A tal fine esponevano di aver presentato regolare domanda presso l' che veniva ingiustamente rigettata sussistendo tutti i CP_1 presupposti necessari per la concessione dell'indennità in questione.
In particolare, evidenziavano che ciascuno di essi aveva operato come lavoratore stagionale nel settore turismo e stabilimenti termali in virtù di contratti di somministrazione e di aver diritto a conseguire l'indennità per il mese di marzo ex art. 29 del D.L. n. 18 del
17.03.2020, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n.
27 aprile 2020, poi estesa anche ai mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 84, comma 5 e 6 del DL n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
Instaurato il contradditorio si costituiva l' che, sulla scorta CP_1 della documentazione depositata, eccepiva la circostanza che i ricorrenti per il periodo per cui è causa non fossero stati lavoratori stagionali, bensì somministrati a tempo determinato assunti dalla Società di somministrazione “Nuove Frontiere Lavoro
S.p.A.” ed in quanto tali impiegati presso varie aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Rilevava che in forza dell'art. 29 del D.L. 18/2020 l'indennità per il mese di marzo non spetta ai lavoratori somministrati i quali possono accedere solo a quella prevista dall'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 34 del 2020
pag. 2/10 nella misura di 600,00 euro per il mese di aprile 2020 e di 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per tali ragioni dichiarava di aver provveduto ad accogliere la domanda limitatamente alle mensilità di aprile e maggio ad eccezione di: in quanto risultava che il lavoratore era stato Parte_1 assunto con contratto di somministrazione presso l'azienda utilizzatrice ES IO ditta individuale, che esercita attività di RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PENEUMATICI E AUTOLAVAGGIO
(codice 70.90.99) e, quindi, attività che non rientra nel settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termali (Cod. 45.20.4),
Part in quanto beneficiaria di indennità di Parte_12 disoccupazione Naspi dal 2019 (incompatibile con l'indennità Covid ex art. 84 DL 34/2020), in quanto l'IBAN indicato per il pagamento non Parte_13 era a lui intestato.
Si costituiva altresì la resistente Regione Campania che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento dell'integrazione regionale del bonus e l'infondatezza del ricorso nel merito.
Il Giudice adito rigettava la domanda con compensazione delle spese stante l'impossibilità di compiere un'equiparazione tra lavoratori stagionali e quelli somministrati. Pertanto, riteneva che non potesse essere applicata ai ricorrenti la previsione di cui all'art. 29 del
D.L. 18/2020, atteso che solo il D.L. n. 34/2020, art. 84, aveva inserito tra i beneficiari del bonus per il mese di aprile e maggio
2020 anche i lavoratori somministrati che, non erano stati contemplati dal precedente Decreto Legge che faceva espressamente riferimento solo ai lavoratori stagionali.
pag. 3/10 Avverso la suindicata sentenza hanno proposto impugnazione gli appellanti in epigrafe, dolendosi in primo luogo della violazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori in somministrazione e quelli assunti direttamente dall'utilizzatore dovendosi considerare solo l'elemento della stagionalità, in secondo luogo che era irragionevole che l'ampliamento della platea dei beneficiari fosse avvenuta solo a decorrere dal mese di aprile 2020, dovendosi applicare il criterio di ragionevolezza;
in ordine alla integrazione regionale hanno rilevato che l'accoglimento della domanda relativa al mese di marzo 2020 comporta anche il riconoscimento dell'ulteriore beneficio previsto dalla delibera della
Giunta Regione Campania pari a 300,00 euro mensili per i mesi da marzo a giugno del 2020, chiedendo di:
1) annullare la sentenza impugnata ed accogliere la domanda proposta con il ricorso di primo grado con condanna dell' al pagamento del CP_1 bonus per il mese di marzo 2020 nella misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e con l'ulteriore condanna dell' al pagamento dell'integrazione regionale, o se del CP_1 caso della Regione Campania nella misura di €uro 1.200,00 per ogni appellante.
2) condannare gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituito l' richiamando quanto già allegato in primo grado CP_1
e rimarcando la correttezza della decisione impugnata.
La Regione Campania, regolarmente citata, non si è costituita.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 4/10 Occorre rilevare che, nonostante, il Giudice di primo grado abbia rigettato integralmente la domanda degli allora ricorrenti, gli appellanti abbiano richiesto in questa sede solo la condanna dell' al pagamento del bonus per il mese di marzo 2020 nella CP_1 misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e con l'ulteriore condanna dell' al pagamento CP_1 dell'integrazione regionale, o se del caso della Regione Campania nella misura di euro 1.200,00 per ogni appellante, alla luce del pagamento (già dedotto dall' in primo grado ma non esaminato dal CP_1
Giudice nella sentenza) della cd. indennità covid intervenuto per le mensilità di aprile e maggio 2020 (ad eccezione di Parte_1 [...]
e ). Parte_12 Parte_13
Oggetto dell'odierno contendere risulta pertanto solo il pagamento della indennità Covid per il mese di marzo 2020 e della integrazione regionale per tre mensilità (marzo-maggio).
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo i ricorrenti (lavoratori in somministrazione) distinti da quelli stagionali e quindi estranei all'ambito di applicazione dell'art.29 alla luce di un'interpretazione solo letterale e non sistematica della norma, così configurando un'evidente disparità di trattamento;
la normativa così come interpretata sarebbe in contrasto con l'art.3 della Costituzione.
In particolare, hanno evidenziato gli appellanti come il legislatore, dal punto di vista normativo e retributivo, abbia sempre equiparato i lavoratori dipendenti delle imprese utilizzatrici ai lavoratori somministrati presso le stesse. Invero la estensione dei trattamenti retributivi trova la ratio nella esigenza di evitare che attraverso la somministrazione il datore di lavoro si sottragga all'applicazione delle normative inderogabili previste per i lavoratori.
pag. 5/10 Il punto centrale controverso riguarda dunque il diritto vantato dai ricorrenti-lavoratori “somministrati” a ricevere l'indennità prevista dall'art.29 del DL 18/2020, sul presupposto del requisito di stagionalità posto a base delle disposizioni richiamate dalla difesa appellante e che l' ha negato. CP_1
Occorre a questo punto esaminare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 29 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, sotto il titolo “indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali” ha previsto che: ai dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 84, comma 5) che: "Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma 5). Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti
pag. 6/10 termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda era stata rigettata per l'impossibilità di equiparare i lavoratori somministrati a quelli stagionali.
È pacifico che, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati assunti a tempo determinato come lavoratori in somministrazione.
Il contratto di lavoro stagionale è da ritenersi giuridicamente diverso dall'ordinario contratto di lavoro a tempo determinato. Sotto il profilo previdenziale, infatti, non è previsto il pagamento del contributo addizionale pari all'1,40% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile, destinato a finanziare l'indennità di disoccupazione NASPI. Da ciò ne consegue che per i lavoratori stagionali è previsto in luogo della ordinaria NASPI, una speciale prestazione per disoccupazione in deroga denominata “NASPI stagionali”.
Inoltre l'equiparazione sostenuta dal legislatore tra lavoratori in somministrazione e lavoratori dipendenti delle imprese utilizzatrici non va intesa in senso assoluto, se solo si considera che ai somministrati presso le aziende stagionali non si estendono alcuni diritti dei dipendenti stagionali a termine quali, ad esempio, il pag. 7/10 diritto ad essere preferito nell'assunzione presso la medesima azienda per lo svolgimento della stessa attività lavorativa;
vi anche
è una diversa disciplina circa i limiti quantitativi previsti per le assunzioni (DL 81 del 2015, art.23 per i rapporti a termine e art.31 per le somministrazioni).
Tale diversità di trattamento trova inoltre la sua giustificazione nel differente datore di lavoro che, per i lavoratori come gli appellanti, è costituito dall'agenzia interinale, che solo di riflesso ha subito gli effetti della crisi COVID, diversamente dalle aziende nel settore turistico e termale che non hanno potuto svolgere la propria attività per effetto delle chiusure disposte per le esigenze sanitarie.
Né tantomeno le disposizioni dell'art.84 del D.L. n.34 del 19.5.2020 possono trovare efficacia ed applicazione retroattiva né si prestano ad una interpretazione analogica ed estensiva del precedente decreto legge di marzo 2020 trattandosi di una normativa emergenziale ed eccezionale, inerente i soli lavoratori stagionali in senso stretto.
Se pur vero che è stata garantita nel nostro ordinamento una parità non solo retributiva e normativa, ma anche relativamente alle prestazioni assistenziali, non si può dire che l'esclusione del bonus per il mese di marzo infici il nucleo essenziale delle garanzie dei lavoratori in esame.
Non si ravvisa la lamenta disparità di trattamento e, quindi,
l'irragionevolezza dell'esclusione dei lavoratori in somministrazione in violazione dell'art.3 Cost., atteso che la distinzione tra le categorie in esame risponde alle differenze già sopra evidenziate anche in altri ambiti nella disciplina normativa;
a ciò si aggiunge la considerazione del fatto che il rapporto di somministrazione si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione e può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e non trova il suo sbocco esclusivo nel settore turistico, in forma stagionale: pertanto pag. 8/10 il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto in via occasionale ed eventuale, quale ragione causale del singolo rapporto a termine che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende dello specifico settore.
Ed infatti la terminologia adottata dal legislatore, cioè
“dipendenti” stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nel cit. art. 29 e lavoratori in regime di somministrazione
“impiegati” (v. art.84 cit.) presso imprese utilizzatrici nel settore suddetto, è indice della volontà di operare la distinzione tra gli stagionali (alle dirette dipendenze di aziende del settore) e somministrati comunque impiegati nel settore, escludendo per questi ultimi il beneficio della indennità nel mese di marzo del 2020.
Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore, con una scelta discrezionale, ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Pertanto è intervenuto il riconoscimento del beneficio anche per i lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020.
In conclusione pertanto la domanda relativa all'indennità Covid – qui coltivata limitatamente al solo mese di marzo 2020, a seguito del pagamento parziale effettuato dall' - va rigettata, tenuto conto CP_1 del tipo di contratto di assunzione.
Ne consegue che va rigettata anche la domanda relativa all'integrazione regionale, ossia il bonus regionale Campania
(previsto dalla Determinazione del Presidente n. 4 del 16 maggio
2020, adottata in via d'urgenza e ratificata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.15 del 20 maggio 2020), il quale è stato previsto unicamente per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, e, pertanto, non può essere fruito da parte dei lavoratori somministrati a tempo determinato.
pag. 9/10 La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-compensa le spese di lite.
Napoli 9.6.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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