Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 marzo 2006 |
Commentari • 10
- 1. Manuale delle locazioni commerciali e abitativehttps://www.fiscoetasse.com/ · 1
Indice prodotto Parte prima - Disciplina del codice civile e disciplina vincolistica 1 La locazione nel codice civile 1.1. La locazione nella disciplina generale dei contratti (art. 1571 c.c.) 1.2. Locazione, comodato e altri contratti 1.2.1. Precario oneroso 1.2.2. Contratto di alloggio 1.2.3. Attività di affittacamere 1.2.4. Contratto di posteggio 1.2.5. Contratto di ormeggio 1.2.6. Beni del patrimonio indisponibile 1.3. I soggetti del contratto 1.3.1. Locazione con pluralità di soggetti 1.3.2. Famiglia del conduttore 1.3.3. Conflitto tra conduttori 1.4. Vicende soggettive della locazione 1.4.1. Sublocazione e cessione del contratto 1.4.1.1. Rapporti tra locatore e subconduttore …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2984Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10369 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “indebito soggettivo”, vertente TRA Parte_1 (C.F. E P.IVA: P.IVA_1 ) con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Giovanni XXIII, 131, in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 , elettivamente domiciliato in Somma UV (NA) alla Via Santa Maria della Grazie a Palmentole n.12/B, presso lo studio dell'Avv. Ciro Polliere (C.F. C.F._1 che lo rappresenta e difende, giusta …Leggi di più...
- subentro contratti·
- successione ope legis·
- cessione ramo d'azienda·
- voltura utenza idrica·
- art. 2558 c.c.·
- responsabilità cedente e cessionario·
- opposizione avviso di accertamento·
- opponibilità ai terzi·
- compensazione spese di lite·
- indebito soggettivo
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".
2. All' articolo 2479 del codice civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 2479 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale". - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 2479 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2479-bis (Pubblicita' dei trasferimenti a causa di morte). - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario". - Art. 3. 1. Gli amministratori di societa' a responsabilita' limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.