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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 788/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 788/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Olivieri, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e svolta nella contumacia del resistente, il
Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso in data 05/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/04/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo in data 22/05/2008 con CP_1
, da cui era nato il figlio (il 19/11/2008) e che, con decreto n.
[...] Per_1
16301/2017 in data 31/10/2017, questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
confermare l'assegnazione della casa coniugale a sé per viverci con il figlio;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
-che dalla data della separazione tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione;
-che erano decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione in data 03/07/2024 il Presidente ha dichiarato la contumacia del resistente.
Successivamente, all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e svolta nella contumacia del resistente, la ricorrente, ribadita la volontà di non volersi riconciliare con il marito e che i coniugi avevano vissuto separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite quelle formulate dalla ricorrente nel ricorso in data 05/04/2024 che prevedono, per quanto di interesse: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per viverci con il figlio;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 150,00 a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma Controparte_1
soggetta a rivalutazione ISTAT;
attribuzione delle spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del del 05/12/2018.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e della mancata partecipazione del resistente al giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Teramo in data 22/05/2008; Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre come da ricorso in data
05/04/2024;
3) assegna la casa coniugale alla signora per viverci con il figlio;
Parte_1
4) pone a carico di l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT;
5) pone le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
6) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
7) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 788/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Olivieri, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e svolta nella contumacia del resistente, il
Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso in data 05/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/04/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo in data 22/05/2008 con CP_1
, da cui era nato il figlio (il 19/11/2008) e che, con decreto n.
[...] Per_1
16301/2017 in data 31/10/2017, questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
confermare l'assegnazione della casa coniugale a sé per viverci con il figlio;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
-che dalla data della separazione tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione;
-che erano decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione in data 03/07/2024 il Presidente ha dichiarato la contumacia del resistente.
Successivamente, all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e svolta nella contumacia del resistente, la ricorrente, ribadita la volontà di non volersi riconciliare con il marito e che i coniugi avevano vissuto separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite quelle formulate dalla ricorrente nel ricorso in data 05/04/2024 che prevedono, per quanto di interesse: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per viverci con il figlio;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 150,00 a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma Controparte_1
soggetta a rivalutazione ISTAT;
attribuzione delle spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del del 05/12/2018.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e della mancata partecipazione del resistente al giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Teramo in data 22/05/2008; Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre come da ricorso in data
05/04/2024;
3) assegna la casa coniugale alla signora per viverci con il figlio;
Parte_1
4) pone a carico di l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT;
5) pone le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
6) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
7) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani