Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le disponibilita' in conto residui esistenti al 31 dicembre 1990 sui capitoli 7509, 7014, 8422 e 8648 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, sono conservate nel conto dei predetti residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte al capitolo 2831 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1990, non impegnate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 3. Le somme previste dall' articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40 , e dall' articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' dagli articoli 1, commi 4 e 5 , e 7, comma 3 , del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dall'articolo 2-bis, comma 4 , del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283 , ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio 1991.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 14 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . Le modalita', i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'.
2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all' articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente con- cede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento.
4. In esecuzione dell' articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e dell' articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantita' prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.
5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata dalle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali".
- Il testo dei commi 20 e 40 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) e' il seguente:
"20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989, e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna".
"40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64".
- Il testo dell'art. 18 della sopracitata legge n. 67/1988 e' il seguente:
"Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all' articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa, con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e dall'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7, e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , anche attraverso il coordinamento ai fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all' articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all' articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall' art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59 , la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e), ed g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri.
Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo sta- tus giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all' art. 3 e all' art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 ".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) e' il seguente:
"4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i criteri e le modalita' per l'assegnazione di una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all' art. 14, comma 8, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ".
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 del sopracitato D.L. n. 397/1988 , e' il seguente: "3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo nonche' di quelli previsti dall'art. 1 comma 6, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo anche relative solo a parte degli investimenti sono inviate entro il 31 gennaio di ciascuno anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico scientifica di cui all' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta restituzione".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del D.L. n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti) e' il seguente:
"4. Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. "Programma di salvaguardia ambientale, ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico.
Norme generale sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 14 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . Le modalita', i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'.
2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all' articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente con- cede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento.
4. In esecuzione dell' articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e dell' articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantita' prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.
5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata dalle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali".
- Il testo dei commi 20 e 40 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) e' il seguente:
"20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989, e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna".
"40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64".
- Il testo dell'art. 18 della sopracitata legge n. 67/1988 e' il seguente:
"Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all' articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa, con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e dall'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7, e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , anche attraverso il coordinamento ai fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all' articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all' articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall' art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59 , la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e), ed g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri.
Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo sta- tus giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all' art. 3 e all' art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 ".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) e' il seguente:
"4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i criteri e le modalita' per l'assegnazione di una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all' art. 14, comma 8, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ".
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 del sopracitato D.L. n. 397/1988 , e' il seguente: "3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo nonche' di quelli previsti dall'art. 1 comma 6, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo anche relative solo a parte degli investimenti sono inviate entro il 31 gennaio di ciascuno anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico scientifica di cui all' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta restituzione".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del D.L. n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti) e' il seguente:
"4. Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. "Programma di salvaguardia ambientale, ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico.
Norme generale sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno".