Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/06/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 331-1/2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Gianluigi Canali Presidente
Dott. Angelina Augusta Baldissera Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
ER SA
Parte ricorrente
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Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ER ER ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
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E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Gavardo (BS),
Via Vrenda, n. 23 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ER SA (c.f.
[...]), residente in [...], per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
3) NOMINA liquidatore il dott. Luigi Faglia con studio in Brescia, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
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E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 28/06/2024
Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Gianluigi Canali
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