TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.11.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°16532 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
, in proprio e n.q. di esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale di , rapp.ti e difesi giusta procura in atti Persona_1 dagli Avv.ti Irene Cossu e Serafina Mollo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola B3;
- ATTORI
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona
[...] P.IVA_1
1
del l.r.p.t, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Troncone Raf- faele, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Bovio n.22;
Controparte_3 Parte_2
, (P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dagli Avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe presso il cui studio è elettiva- mente domiciliata in Napoli alla Via della Croce Rossa n° 8;
-CONVENUTI
NONCHÈ in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa giusta procura in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via dei Mille n. 40,
- CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di Citazione, notificato il 25.07.2023, Di e Parte_1 CP_1
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, deducevano che la neonata aveva riportato danni Persona_1 ascrivibili ad un errore diagnostico del Centro screening Regionale Neo- natale del PO Annunziata e, pertanto, agivano per sentire dichiararsi la responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sa- nitari ivi operanti e condannarsi al risarcimento di tutti di danni conse- guenti alla dedotta malpractice medica.
In particolare, gli attori deducevano che: -in data 13.06.2012 la piccola nasceva presso l e in data Per_1 Controparte_5
16.06.2012, in seguito al prelievo ematico per gli screening neonatali obbligatori, veniva dimessa a domicilio con diagnosi di “neonata piccola per epoca gestazionale”; - il campione di sangue veniva trasmesso al Centro Screening Regionale Neonatale dell'Annunziata solo in data 22 giugno 2012, sei giorni dopo le dimissioni;
- alla luce del tempo intercor- so tra la data del prelievo e la data di esecuzione dell'esame si dubitava che le modalità di conservazione ed esecuzione (non a conoscenza di parte attrice) avevano potuto generare un errore nel campione da ana- lizzare;
- al decimo mese di vita, aveva iniziato a mostrare Per_1
2
segni di invalidità e nel corso degli anni aveva sviluppato una notevole disabilità intellettiva e motoria;
- in seguito a molteplici accertamenti l'esame genetico del 30.9.2021 aveva diagnosticato “Fenilchetonuria”, patologia che rientrava negli screening neonatali a cui il neonato doveva essere obbligatoriamente sottoposto e che, nel caso della piccola
[...]
, tale screening era stato erroneamente eseguito, in quanto ave- Per_2 va dato esito negativo;
- la visita neuropsichiatrica infantile della piccola
, eseguita presso AOU Federico II in data 20.1.2022, Persona_1 aveva confermato una grave disabilità intellettiva (meglio descritta nella documentazione agli atti), riconosciuta dall con decorrenza CP_6 dall'anno 2018 e confermata dallo stesso ente con verifica del CP_6
26.1.2022 ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
5.2.1992 n.104; - con PEC e rac- comandata A/R dell'8.6.2022 si era contestato all Controparte_7 nonché ai medici e la grave re-
[...] Controparte_8 Controparte_9 sponsabilità medica per non aver diagnosticato tempestivamente il gra- ve ritardo intellettivo della minore e, pertanto, per non aver consentito di curare adeguatamente la patologia, causandone il suo degenerarsi;
- che con nota del 9.6.2022, il Direttore Affari Generali comunicava che erano in corso accertamenti al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità della quale Ente Controparte_10
Titolare dell e seguiva il riscontro dell Controparte_5 [...]
- che in data Parte_3
6.3.2023, gli attori, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabili- tà genitoriale della minore, avevano attivato la proceduta di mediazione alla quale l Controparte_11
e l on avevano aderito.
[...] Controparte_5
Tanto premesso, gli attori agivano per far accertare e dichiarare l
[...]
Controparte_12 Controparte_13
e la responsa-
[...] Controparte_14 bili dei danni arrecati alla minore a seguito degli Persona_1 episodi di malpractice sanitaria in riferimento agli errori commessi, dato il tempo intercorso tra la data del prelievo e la data di esecuzione dell'esame, errori commessi sulle modalità di conservazione del prelievo e di esecuzione del test, nonché sul grave errore diagnostico e, per l'effetto, per sentir condannare gli stessi, in solido tra loro ovvero se- condo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore, del danno da perdita della capaci- tà lavorativa, nonché al risarcimento dei danni iure proprio subiti dai ge- nitori.
Costituitasi in giudizio, l Controparte_15
, contestava nel merito la domanda attorea, chieden-
[...] done il rigetto perché infondata, attesa la correttezza dell'operato as- sunto dai propri sanitari in ordine ai fatti di causa, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa
[...]
. CP_16
3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicuratri- ce che impugnava la spiegata domanda di garanzia, nonché la domanda di risarcimento di parte attrice, eccependo in via preliminare la nullità della vocatio in ius per errata indicazione del termine di costituzione da parte della chiamante struttura sanitaria, nonché l'inoperatività della polizza assicurativa;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda at- torea, stante l'assenza di profili colposi nella condotta dei sanitari del
. Controparte_11
Si costituiva, infine, la Controparte_17 che nel merito contestava la
[...] domanda chiedendone il rigetto, parchè infondata, per l'assoluta assen- za di colpa nella condotta del personale del Centro Screening Regionale Neonatale dell'Annunziata.
Istruito il giudizio e disposta CTU medico-legale, la causa è stata decisa alla udienza cartolare del 03.11.2025.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta per vizio della vocatio in ius, stante la sua ritua- Controparte_18 le costituzione nei termini di cui all'art. 166 cpc, in osservanza del dispo- sto di cui all'art. 269 cpc.
Va rilevato poi che, con memoria ex art. 189, co.1, cpc parte attrice tra- mite i suoi difensori ha dichiarato, alla luce della CTU espletata in corso di causa, di rinunciare alla domanda di cui al presente giudizio, con ri- chiesta di compensazione delle spese, stante la natura e complessità delle questioni affrontate ed in particolare della diagnosi medica di cui alla patologia della minore.
Orbene, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'at- tore nei confronti dei convenuti, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa.
Secondo i principi ormai consolidati in materia, la rinuncia all'azione non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, come nel caso in cui vi sia l'espressa dichiarazione del difensore dell'istante di non voler proseguire nell'azione intrapresa e rinunciare alla domanda originariamente intro- dotta. Trattasi di atto che determina “indipendentemente dalla accetta- zione della controparte, necessaria per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volon- tà della legge nel caso concreto” (Cass. 2267/90).
E' infatti pacifico che “la rinuncia all'azione … può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comporta- Cont mento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta
[...
[...] [...]
[...
presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accom- pagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere di- chiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contesta- zione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemen- te non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Tale rinuncia, infatti, può essere integrata anche dal comportamento dell'attore, come nel caso in esame, il quale dichiari di non voler insistere nella domanda intrapresa e dichiari di rinunciare alla pretesa azionata.
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio la rinuncia all'azione comporta rinuncia di merito al diritto sostanziale azionato ed alla ado- zione di un provvedimento giudiziale, di talché non deve essere vagliato, come avviene per il caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, l'interesse della controparte ad ottenere una pronuncia nel merito sulla domanda azionata, la quale potrebbe procurare al convenuto un inte- resse maggiormente apprezzabile rispetto ad una estinzione del giudi- zio.
In altre parole, se la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., va accettata dalle parti costituite che potrebbero avere inte- resse alla prosecuzione del processo e porta (sempre che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione siano fatte nelle forme prescritte) alla de- claratoria di estinzione del processo senza però precludere l'esercizio dell'azione in un nuovo processo, la rinuncia alla domanda od all'azione, come nel caso di specie, sostanziandosi nella rinuncia al diritto sostan- ziale sottostante, non richiede formule sacramentali, non postula accet- tazione, preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, e porta alla decla- ratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 27697/2025; Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018).
Nel caso in esame va pertanto dichiarata cessata la materia del conten- dere.
La domanda di garanzia rimane assorbita nella dichiarazione di cessa- zione della materia del contendere sopra evidenziata.
Nel caso di specie, va altresì rilevato che, alla domanda parte attrice ha rinunciato nella prima memoria ex art. 189 cpc, dopo il deposito delle in- dagini peritali. La rinuncia alla domanda può essere validamente espres- sa anche in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le ec- cezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto
5
vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo.
Detta rinuncia, impone, di regola, la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. individuata “in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
A fronte della dichiarazione di rinuncia di parte attrice, le parti convenu- te hanno mostrato un contegno processuale differenziato. Da un lato la
, con memoria di replica del 14.10.2025, prendeva at- Controparte_2 to della rinuncia e chiedeva che parte rinunciante precisasse la sua vo- lontà di chiudere definitivamente la sua posizione, nulla chiedendo quanto alle spese processuali;
il e la compagnia Controparte_11 assicurativa Unipol Ass.ni SpA insistevano per la vittoria di spese e com- petenze di lite.
Orbene, la rinuncia alla domanda, come formulata da parte attrice, va in- tesa come rinuncia all'azione e questa, secondo i principi sopra enuncia- ti, non postula accettazione delle parti convenute e preclude ogni ulte- riore tutela giurisdizionale, rinunciandosi in toto all'azionabilità dell'asserito diritto sostanziale sotteso al giudizio.
Quanto al riparto delle spese processuali la regola ordinaria di cui all'art. 91 c.p.c. imporrebbe la condanna della parte rinunciante alle spese di li- te, quale effetto della soccombenza virtuale;
tuttavia, va rilevato che nel caso di specie, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la rinuncia è intervenuta immediatamente dopo l'espletamento della CTU, evitando ulteriore attività istruttoria e deci- sionale, con conseguente contenimento dei costi processuali;
la com- plessità tecnica della materia poi e la necessità di accertamenti speciali- stici hanno reso la fondatezza della domanda non agevolmente valuta- bile in limine litis, sicché la scelta di rinunciare dopo l'esito della CTU ap- pare improntata a leale collaborazione processuale oltre che ad un cor- retto comportamento sostanziale della parte;
in questo senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione può esse- re disposta in presenza di circostanze eccezionali, quali la complessità della causa e la condotta processuale corretta delle parti (Cass. civ., sez. II, ord. 29 febbraio 2024, n. 5402; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4360; Corte cost. n. 77/2018);
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, de- vono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice, in quanto la CTU è stata espletata proprio per verificare la fondatezza della domanda da essa proposta, conformemente al principio di causalità (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 324; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2025, n. 15594).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia della do- manda formulata da parte attrice nei confronti della Controparte_10
dell'ordine
[...] Controparte_20
e dell
[...] Controparte_21
;
[...]
- Dichiara assorbita la domanda di garanzia spiegata dall'
[...]
nei confronti di Controparte_11
Unipol Ass.ni SpA;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 3.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
7
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.11.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°16532 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
, in proprio e n.q. di esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale di , rapp.ti e difesi giusta procura in atti Persona_1 dagli Avv.ti Irene Cossu e Serafina Mollo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola B3;
- ATTORI
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona
[...] P.IVA_1
1
del l.r.p.t, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Troncone Raf- faele, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Bovio n.22;
Controparte_3 Parte_2
, (P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dagli Avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe presso il cui studio è elettiva- mente domiciliata in Napoli alla Via della Croce Rossa n° 8;
-CONVENUTI
NONCHÈ in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa giusta procura in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via dei Mille n. 40,
- CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di Citazione, notificato il 25.07.2023, Di e Parte_1 CP_1
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, deducevano che la neonata aveva riportato danni Persona_1 ascrivibili ad un errore diagnostico del Centro screening Regionale Neo- natale del PO Annunziata e, pertanto, agivano per sentire dichiararsi la responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sa- nitari ivi operanti e condannarsi al risarcimento di tutti di danni conse- guenti alla dedotta malpractice medica.
In particolare, gli attori deducevano che: -in data 13.06.2012 la piccola nasceva presso l e in data Per_1 Controparte_5
16.06.2012, in seguito al prelievo ematico per gli screening neonatali obbligatori, veniva dimessa a domicilio con diagnosi di “neonata piccola per epoca gestazionale”; - il campione di sangue veniva trasmesso al Centro Screening Regionale Neonatale dell'Annunziata solo in data 22 giugno 2012, sei giorni dopo le dimissioni;
- alla luce del tempo intercor- so tra la data del prelievo e la data di esecuzione dell'esame si dubitava che le modalità di conservazione ed esecuzione (non a conoscenza di parte attrice) avevano potuto generare un errore nel campione da ana- lizzare;
- al decimo mese di vita, aveva iniziato a mostrare Per_1
2
segni di invalidità e nel corso degli anni aveva sviluppato una notevole disabilità intellettiva e motoria;
- in seguito a molteplici accertamenti l'esame genetico del 30.9.2021 aveva diagnosticato “Fenilchetonuria”, patologia che rientrava negli screening neonatali a cui il neonato doveva essere obbligatoriamente sottoposto e che, nel caso della piccola
[...]
, tale screening era stato erroneamente eseguito, in quanto ave- Per_2 va dato esito negativo;
- la visita neuropsichiatrica infantile della piccola
, eseguita presso AOU Federico II in data 20.1.2022, Persona_1 aveva confermato una grave disabilità intellettiva (meglio descritta nella documentazione agli atti), riconosciuta dall con decorrenza CP_6 dall'anno 2018 e confermata dallo stesso ente con verifica del CP_6
26.1.2022 ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
5.2.1992 n.104; - con PEC e rac- comandata A/R dell'8.6.2022 si era contestato all Controparte_7 nonché ai medici e la grave re-
[...] Controparte_8 Controparte_9 sponsabilità medica per non aver diagnosticato tempestivamente il gra- ve ritardo intellettivo della minore e, pertanto, per non aver consentito di curare adeguatamente la patologia, causandone il suo degenerarsi;
- che con nota del 9.6.2022, il Direttore Affari Generali comunicava che erano in corso accertamenti al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità della quale Ente Controparte_10
Titolare dell e seguiva il riscontro dell Controparte_5 [...]
- che in data Parte_3
6.3.2023, gli attori, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabili- tà genitoriale della minore, avevano attivato la proceduta di mediazione alla quale l Controparte_11
e l on avevano aderito.
[...] Controparte_5
Tanto premesso, gli attori agivano per far accertare e dichiarare l
[...]
Controparte_12 Controparte_13
e la responsa-
[...] Controparte_14 bili dei danni arrecati alla minore a seguito degli Persona_1 episodi di malpractice sanitaria in riferimento agli errori commessi, dato il tempo intercorso tra la data del prelievo e la data di esecuzione dell'esame, errori commessi sulle modalità di conservazione del prelievo e di esecuzione del test, nonché sul grave errore diagnostico e, per l'effetto, per sentir condannare gli stessi, in solido tra loro ovvero se- condo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore, del danno da perdita della capaci- tà lavorativa, nonché al risarcimento dei danni iure proprio subiti dai ge- nitori.
Costituitasi in giudizio, l Controparte_15
, contestava nel merito la domanda attorea, chieden-
[...] done il rigetto perché infondata, attesa la correttezza dell'operato as- sunto dai propri sanitari in ordine ai fatti di causa, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa
[...]
. CP_16
3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicuratri- ce che impugnava la spiegata domanda di garanzia, nonché la domanda di risarcimento di parte attrice, eccependo in via preliminare la nullità della vocatio in ius per errata indicazione del termine di costituzione da parte della chiamante struttura sanitaria, nonché l'inoperatività della polizza assicurativa;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda at- torea, stante l'assenza di profili colposi nella condotta dei sanitari del
. Controparte_11
Si costituiva, infine, la Controparte_17 che nel merito contestava la
[...] domanda chiedendone il rigetto, parchè infondata, per l'assoluta assen- za di colpa nella condotta del personale del Centro Screening Regionale Neonatale dell'Annunziata.
Istruito il giudizio e disposta CTU medico-legale, la causa è stata decisa alla udienza cartolare del 03.11.2025.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta per vizio della vocatio in ius, stante la sua ritua- Controparte_18 le costituzione nei termini di cui all'art. 166 cpc, in osservanza del dispo- sto di cui all'art. 269 cpc.
Va rilevato poi che, con memoria ex art. 189, co.1, cpc parte attrice tra- mite i suoi difensori ha dichiarato, alla luce della CTU espletata in corso di causa, di rinunciare alla domanda di cui al presente giudizio, con ri- chiesta di compensazione delle spese, stante la natura e complessità delle questioni affrontate ed in particolare della diagnosi medica di cui alla patologia della minore.
Orbene, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'at- tore nei confronti dei convenuti, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa.
Secondo i principi ormai consolidati in materia, la rinuncia all'azione non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, come nel caso in cui vi sia l'espressa dichiarazione del difensore dell'istante di non voler proseguire nell'azione intrapresa e rinunciare alla domanda originariamente intro- dotta. Trattasi di atto che determina “indipendentemente dalla accetta- zione della controparte, necessaria per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volon- tà della legge nel caso concreto” (Cass. 2267/90).
E' infatti pacifico che “la rinuncia all'azione … può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comporta- Cont mento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta
[...
[...] [...]
[...
presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accom- pagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere di- chiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contesta- zione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemen- te non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Tale rinuncia, infatti, può essere integrata anche dal comportamento dell'attore, come nel caso in esame, il quale dichiari di non voler insistere nella domanda intrapresa e dichiari di rinunciare alla pretesa azionata.
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio la rinuncia all'azione comporta rinuncia di merito al diritto sostanziale azionato ed alla ado- zione di un provvedimento giudiziale, di talché non deve essere vagliato, come avviene per il caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, l'interesse della controparte ad ottenere una pronuncia nel merito sulla domanda azionata, la quale potrebbe procurare al convenuto un inte- resse maggiormente apprezzabile rispetto ad una estinzione del giudi- zio.
In altre parole, se la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., va accettata dalle parti costituite che potrebbero avere inte- resse alla prosecuzione del processo e porta (sempre che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione siano fatte nelle forme prescritte) alla de- claratoria di estinzione del processo senza però precludere l'esercizio dell'azione in un nuovo processo, la rinuncia alla domanda od all'azione, come nel caso di specie, sostanziandosi nella rinuncia al diritto sostan- ziale sottostante, non richiede formule sacramentali, non postula accet- tazione, preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, e porta alla decla- ratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 27697/2025; Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018).
Nel caso in esame va pertanto dichiarata cessata la materia del conten- dere.
La domanda di garanzia rimane assorbita nella dichiarazione di cessa- zione della materia del contendere sopra evidenziata.
Nel caso di specie, va altresì rilevato che, alla domanda parte attrice ha rinunciato nella prima memoria ex art. 189 cpc, dopo il deposito delle in- dagini peritali. La rinuncia alla domanda può essere validamente espres- sa anche in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le ec- cezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto
5
vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo.
Detta rinuncia, impone, di regola, la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. individuata “in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
A fronte della dichiarazione di rinuncia di parte attrice, le parti convenu- te hanno mostrato un contegno processuale differenziato. Da un lato la
, con memoria di replica del 14.10.2025, prendeva at- Controparte_2 to della rinuncia e chiedeva che parte rinunciante precisasse la sua vo- lontà di chiudere definitivamente la sua posizione, nulla chiedendo quanto alle spese processuali;
il e la compagnia Controparte_11 assicurativa Unipol Ass.ni SpA insistevano per la vittoria di spese e com- petenze di lite.
Orbene, la rinuncia alla domanda, come formulata da parte attrice, va in- tesa come rinuncia all'azione e questa, secondo i principi sopra enuncia- ti, non postula accettazione delle parti convenute e preclude ogni ulte- riore tutela giurisdizionale, rinunciandosi in toto all'azionabilità dell'asserito diritto sostanziale sotteso al giudizio.
Quanto al riparto delle spese processuali la regola ordinaria di cui all'art. 91 c.p.c. imporrebbe la condanna della parte rinunciante alle spese di li- te, quale effetto della soccombenza virtuale;
tuttavia, va rilevato che nel caso di specie, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la rinuncia è intervenuta immediatamente dopo l'espletamento della CTU, evitando ulteriore attività istruttoria e deci- sionale, con conseguente contenimento dei costi processuali;
la com- plessità tecnica della materia poi e la necessità di accertamenti speciali- stici hanno reso la fondatezza della domanda non agevolmente valuta- bile in limine litis, sicché la scelta di rinunciare dopo l'esito della CTU ap- pare improntata a leale collaborazione processuale oltre che ad un cor- retto comportamento sostanziale della parte;
in questo senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione può esse- re disposta in presenza di circostanze eccezionali, quali la complessità della causa e la condotta processuale corretta delle parti (Cass. civ., sez. II, ord. 29 febbraio 2024, n. 5402; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4360; Corte cost. n. 77/2018);
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, de- vono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice, in quanto la CTU è stata espletata proprio per verificare la fondatezza della domanda da essa proposta, conformemente al principio di causalità (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 324; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2025, n. 15594).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia della do- manda formulata da parte attrice nei confronti della Controparte_10
dell'ordine
[...] Controparte_20
e dell
[...] Controparte_21
;
[...]
- Dichiara assorbita la domanda di garanzia spiegata dall'
[...]
nei confronti di Controparte_11
Unipol Ass.ni SpA;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 3.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
7