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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
n. 216-1/2025 r.g.
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 10/03/2025 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da , n.q. di genitore esercente la potestà sul Parte_1
minore nei confronti del Comune di Campobello di Mazara Persona_1
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 , n.q. di genitore Parte_1
esercente la potestà sul minore dopo aver premesso che il figlio Persona_1 frequenta per l'anno scolastico 2024/2025, la classe III sez. B dell'Istituto Comprensivo
Statale “Pirandello - S.G. Bosco” di Campobello di Mazara;
che lo stesso risulta portatore di una grave forma di disabilità, come accertato dalla Commissione Medica dell'Asp di Trapani;
che il minore veniva riconosciuto “persona handicappata con situazione di gravità” e necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, oltre della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
che ciò che emerge dal PEI dell'Istituto
Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” è la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione,
l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
che il
Gruppo Misto (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico
2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la
Comunicazione per n. 15 ore settimanali;
che in data 09/09/2024, la famiglia aveva appreso della mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica da parte del
Comune di Campobello di Mazara;
che il predetto Comune eccepiva il non diritto all'erogazione del servizio a seguito del fatto che nel verbale di accertamento dell'handicap dell'Inps al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92; che la condotta tenuta dal Comune di
Campobello di Mazara integrerebbe una discriminazione vietata ai sensi della Legge 67 del 2006 nei confronti del ricorrente;
che il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale sarebbe riconosciuto e garantito dall'art. 13, comma 1, dall'art. 12, commi 2 e 3, dall'art. 12, comma 4, dall'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 e dall'art. 315 comma 2 del D.Lgs n. 297/94; che tale diritto risulta anche garantito a livello regionale alla luce di quanto dispone l'art. 10 della L. 68/1981 e l'art. 22 della L.R. n. 15/2004; che tale diritto risulta garantito dall'ordinamento comunitario dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata con Legge del 3 marzo
2009 n. 18 e dall'Art. 3, comma 5 bis, e dall'Art. 7 del D.Lgs 66/2017 e successive integrazioni, ritenendo sussistenti tanto il fumus della cautela invocata, sulla scorta delle norme sopra richiamate, quanto il periculum in mora, consistente nel rischio di un peggioramento della situazione di apprendimento e di socializzazione del minore nelle more della definizione nel merito del procedimento già incoato ex art. 700 c.p.c. per atti discriminatori, ha chiesto ordinarsi al Comune di Campobello di Mazara la cessazione della condotta discriminatoria garantendo al minore un numero di ore di assistenza specialistica pari a quello indicato nel Piano Educativo Individualizzato (15 ore settimanali).
Il ritualmente convenuto, si è costituito in data Controparte_1
07/03/2025 mediante il deposito di memoria contestando nel merito ed in via cautelare le richieste avanzate del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nello specifico il convenuto ha dedotto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del CP_1
D.Lgs 66/2017, “gli enti territoriali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, fermo restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici” e che trovandosi il Comune in stato di dissesto finanziario, come attestato dal Consiglio Comunale con delibera n. 80/2024 ed essendo state utilizzate tutte le risorse disponibili per tale servizio, si troverebbe a sottrarre risorse destinate ad altre obbligatorie finalità.
Ha dedotto che le richieste di ammissione ai servizi di assistenza specialistica vengono inviate al Settore Servizi Sociale del Comune di Campobello di Mazara dall'Istituzione scolastica, la quale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, è obbligata a trasmettere i nominativi degli alunni disabili che hanno necessità di assistenza ed, altresì, per ciascun alunno, la documentazione comprovante lo stato di disabilità certificata ed i rispettivi
Piani Educativi Individualizzati;
che, per l'anno scolastico 2024/2025, l'Istituto
2 Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” ha inviato al Comune, dapprima, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 31 alunni - fra cui - e, successivamente, una richiesta di Persona_1 attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 42 alunni - fra cui Persona_1
Ha dedotto, altresì, che a seguito della nota prot. n. 27876 del 18/09/2024 con la quale i
Servizi Sociali del Comune chiedevano all'I.C. “Pirandello – S.G. Bosco” la trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i bisogni assistenziali degli alunni inseriti nei sopracitati elenchi, l'Istituto Comprensivo Statale
“Pirandello - S.G. Bosco” trasmetteva, in merito al solo il verbale di Persona_1 accertamento dell'handicap redatto dall'Inps dal quale risultava che al minore era stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92 e conseguentemente trasmetteva una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 17 alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, fra i quali non figurava il Persona_1
All'udienza del 10/03/2025 parte ricorrente ha insistito nella richiesta cautelare volta all'integrazione dell'assistenza specialistica, il convenuto Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto.
[...]
Tanto premesso, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto è fondato.
Quanto al fumus boni iuris risulta certamente significativo il richiamo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 25011/2014. Con la predetta pronuncia la
Cassazione ha precisato che, in caso di mancata attuazione da parte della Pubblica
Amministrazione del Piano Educativo Individualizzato già predisposto, si è in presenza di un autentico diritto soggettivo dell'alunno disabile o portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 a ricevere il servizio di assistenza e di supporto così come riconosciutogli nel PEI e nel monte ore ivi individuato, diritto che rientra nel novero di quelli “inaffievolibili”, “intangibili” o a “tutt'oltranza” e, come tale, non è suscettibile di alcun bilanciamento con altri interessi, né tollera alcuna limitazione di sorta per ragioni di bilancio, risolvendosi ogni sua limitazione in un'autentica discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006, vietata.
Venendo ora al caso di specie, risulta provato documentalmente (cfr. all.ti da 1 a 7 della produzione di parte ricorrente) che il minore risulta affetto da “disturbo Persona_1
3 da deficit di attenzione con iperattività” e che il Piano Educativo Individualizzato predisposto dall'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” di Campobello di Mazara, frequentato dal minore, ha riconosciuto a quest'ultimo il diritto a fruire di un
Assistente all'Autonomina e alla Comunicazione per un numero di 15 ore settimanali.
Tuttavia, il Comune di Campobello di Mazara ha negato il suddetto servizio asserendo l'obbligatorietà della trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, a nulla rilevando, pertanto, la certificazione della Commissione Medica dell'Asp di Trapani, Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile di Castelvetrano, che riconosce al minore un Persona_1 grave disturbo cognitivo ai fini dell'esercizio del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica. (cfr. all.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Secondo quanto sostenuto dal Comune, l'unica documentazione idonea a comprovare una invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ai fini del riconoscimento del servizio ASACOM è quella rilasciata dall'INPS.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che nessuna disposizione normativa - né a livello nazionale né a livello regionale - prevede e/o impone che il riconoscimento della disabilità ai fini scolastici debba essere attestato dalla Commissione Medica Inps.
In riferimento alla normativa nazionale la Legge 104/92, dopo aver specificato al comma 1 che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, al comma 3 afferma che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
La distinzione tra il comma 1 ed il comma 3 della Legge 104/92 assume rilevanza in termini di agevolazioni;
a titolo esemplificativo, sono riservati ai soggetti di cui al comma 3 i permessi retribuiti lavorativi o il congedo straordinario, mentre sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 agevolazioni fiscali legate all'acquisto di mezzi di trasporto o detrazioni sulle prestazioni mediche specialistiche.
4 L'art. 4 comma 1 della suddetta legge, per di più, afferma che “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente
e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali” e qualora gli accertamenti summenzionati riguardino persone in età evolutiva la norma prosegue affermando che “le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto” (comma 1bis, art. 4, Legge
104/92).
Il D.P.R. n. 616/1977, nel prevedere, all'art. 42, che “le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tra l'altro, l'assistenza ai minorati psico-fisici”, stabilisce all'art. 45 che “le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”.
Venendo ora alla normativa regionale di riferimento, la Legge Reg. 68/1981 recante
“Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”, dopo aver fornito all'art. 2 la definizione di “soggetto portatore di handicap” (analoga a quella dell'art. 3 Legge 104/92) stabilisce all'art. 9 che è l'unità sanitaria locale che provvede all' accertamento delle menomazioni di cui all' art. 2 e che sono i comuni, singoli o associati, a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali (art. 10).
Anche l'art. 22 della Legge reg. 15/2004, a cui ha fatto riferimento parte convenuta nella sua memoria di costituzione nel ribadire la competenza dei Comuni singoli ed associati della Regione Siciliana nell'erogazione dei servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola individua quali beneficiari i soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 ma non fa riferimento alla necessità che la disabilità ai fini scolastici venga accertata dall'INPS.
La Legge Reg. 29/2021, di modifica alla Legge Reg. n. 9/2021 in materia di stabilità finanziaria, all'art.15 co.1 ha destinato ai Comuni interessati per il servizio ASACOM,
5 per l'esercizio finanziario 202l risorse da ripartirsi secondo le modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro.
Le Linee Guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità dell'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali, approvate con Legge Reg. 10/2019, recante “disposizioni in materia di diritto allo studio” in merito alla modalità di attivazione del servizio affermano che la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione (v. pag. 11 e 12):
• “diagnosi funzionale (o profilo di funzionamento, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del d. lgs 66/2017);
• copia di documento di identità del genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003;
• verbale di accertamento della disabilità, art. 3 comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico
2020/2021 e successivi”.
È opportuno evidenziare altresì che le suddette Linee Guida proseguono affermando che
“in nessun caso, tuttavia, nelle more del rinnovo delle precedenti certificazioni (legge
104/1992 e diagnosi di funzionamento o profilo di funzionamento), potranno essere sospesi i servizi essenziali sopra indicati, ove l'avente diritto dimostri di essersi attivato per il rinnovo delle certificazioni presentando idonea documentazione” (v. pag. 12).
Da ultimo, si evidenzia che il Decreto dell'Assessore per la Famiglia per le Politiche
Sociali e il Lavoro n. 64/Gab del 03/06/2022 individua quali beneficiari del servizio
ASACOM gli alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, “certificata o da certificare dall'Unità Valutazione
Multidisciplinare (UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA”.
Nel caso in esame, in data 2/03/2023 la Commissione Medica dell'Asp di Trapani –
Unità operativa di neuropsichiatria infantile di Castelvetrano – ha diagnosticato al minore una “patologia che assume connotazione di particolare Persona_1
6 gravità” (v. all. 1 di parte ricorrente); in data 17/09/2024 ha certificato che, in ragione del deficit delle funzioni esecutive, di inibizione ed autoregolazione, il minore necessita di un supporto dedicato in ambiente scolastico (v. all. 2 di parte ricorrente); in data
14/11/2024 ha diagnosticato “grave disabilità di apprendimento in soggetto con deficit competenze cognitive, focus su disturbo di attenzione e iperattività e grave disturbo oppositivo provocatorio” ritenendo necessario apposita terapia polifarmacologica, sostegno didattico individualizzato e la figura ASACOM (v. all. 3 di parte ricorrente).
Il PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco”, all'esito della verifica finale approvata dal GLO in data 10/06/2024, ha evidenziato la necessità che il minore venga supportato, anche per l'anno scolastico 2024/2025, dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti dal minore fino a quel momento (v. all. 5 di parte ricorrente).
Ciò premesso, il convenuto ha attribuito, a torto, Controparte_1
rilevanza esclusivamente al verbale di accertamento della disabilità di provenienza
INPS dal quale risulta che al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92.
In altre parole, il Comune ha giustificato l'interruzione del servizio ASACOM ritenendo fondante, ai fini dell'accertamento della disabilità scolastica, unicamente la certificazione INPS che attesti una disabilità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 sebbene,
a bene vedere, nessuna disposizione relativa alla disciplina di tale figura di sostegno la richieda espressamente, per come sopra evidenziato.
L'attività di accertamento della disabilità ai fini scolastici non rientra, ad oggi, nelle materie di competenza dell'INPS a cui la Legge riserva piuttosto altre tipologie di prestazioni previdenziali ed assistenziali e per altre finalità diverse da quelle che vengono in rilievo nel presente procedimento.
Il minore in questione, sebbene ad esempio potrebbe non essere beneficiario dell'indennità di accompagnamento perché non munito della certificazione INPS occorrente a tale scopo, ha invece certamente diritto all'assistenza ASACOM perché diagnosticata dal medico dell'ASP specialista competente. Necessita di tale figura di sostegno proprio per integrarsi a livello scolastico e per trovarsi in condizione di parità con gli altri alunni.
7 Opinare diversamente e cioè attribuire invece unica rilevanza, per come ha fatto il
Comune, al certificato INPS, trascurando gli altri certificati della NPI e la valutazione fatta dal GLO specificatamente per la predisposizione del PEI, significherebbe imporre alle famiglie dei soggetti che hanno ricevuto dallo specialista tale tipo diagnosi di provvedere a proprie spese per far supportare il minore anche durante l'orario scolastico. Infatti, chi non può ricevere dallo stato l'indennità di accompagnamento o altri benefici previdenziali erogati dall'INPS, perché non munito della certificazione della gravità occorrente, può decidere di sostenere a proprie spese il costo dell'assistenza.
Tale facoltà però non è riconosciuta dalla legge per i minori che necessitano di supporto a livello scolastico in quanto non potrebbero le famiglie pagare un assistente ASACOM affinchè lo possa seguire durante l'orario scolastico, in condizione di parità con gli altri alunni. Il necessario supporto di assistenza non può pertanto che essere fornito direttamente dalla Scuola per il tramite del Comune, competente ad erogare tale tipo di
Part servizio a fronte del che gli riconosce espressamente la necessità di assistenza sulla base della valutazione del medico specialistica competente.
Ne consegue che il risulta aver violato l'obbligo di attivare il servizio a tutela CP_1 degli alunni affetti da disabilità così come previsto dall'art. 139, comma 1, lett. c) del
D.lgs 112/1998, competenza specificatamente attribuita all'ente locale oltre che dalla superiore disposizione normativa anche dall'art. 315, comma 2, del D.lgs 297/1994
(T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Deve anche rammentarsi che il diritto all'istruzione del portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale di cui va garantita l'effettività ad ogni costo, in attuazione degli obblighi internazionali (art. 2 Protocollo Addizionale CEDU, artt. 13, 21 e 26 della
Carta di Nizza, art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) ed in ossequio al carattere assoluto della tutela prevista a livello nazionale dagli artt. 2, 3 co.
2, 34 e 38, commi 3 e 4, della Costituzione. Ne discende che, una volta elaborato il PEI per il sostegno scolastico dell'alunno in situazione di handicap con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, sussiste l'obbligo dell'amministrazione scolastica - priva di potere discrezionale per rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio - di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell'inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del
8 servizio scolastico, determinando - in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati una discriminazione indiretta, vietata dall'art.2 della Legge n. 67 del 2006, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere il minore con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.
Deve peraltro rammentarsi che tale obbligo in capo ai Comuni relativamente alle scuole dell'infanzia e primaria è stato anche ribadito a livello regionale dall'art. 22 della L. R.
n. 15/2004.
Lo stesso Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n.
44630 del 27/10/2003, avente ad oggetto chiarimenti alla circolare n. prot. 17194 del
03/05/2023, ha chiarito la distinzione tra l'insegnante di sostegno e l'operatore
ASACOM e che entrambe le figure, diverse e non interscambiabili, risultano fondamentali per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Inoltre, giova osservare che la sentenza n. 1863/2023, pronunciata dalla Corte di
Appello di Palermo, richiamando l'ordinanza n. 25101/2019 della Suprema Corte, ha puntualizzato che “la predisposizione di un piano educativo individualizzato ex art. 12
L. n. 104/1992, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
L'amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l'insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, L. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di
9 svantaggio rispetto agli altri alunni (così testualmente Cass. ordinanza n. 25101 che ha altresì ribadito che la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata).
L'assegnazione a favore dell'alunna di sole 9 ore settimanali di sostegno integra, quindi, una condotta discriminatoria nei confronti della stessa alla quale non è assicurato il necessario sostegno didattico, indispensabile per perseguire gli obiettivi auspicati, con il rischio di non ottenere risultati scolastici ed educativi soddisfacenti, ciò che comporta un grave pregiudizio del suo armonico e complessivo sviluppo personale (Corte Costituzionale sentenza n. 80/2010). La legge n. 67 del 2006 sancisce un assoluto divieto di discriminazione in danno delle persone disabili per favorire quanto più possibile, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito nell'art. 3 Cost., il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. E poiché il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale, deve ritenersi che la scelta dell'amministrazione scolastica di non attribuire all'alunna un adeguato sostegno didattico è idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta ai sensi dell'art.
2. della L. n. 67 citata”.
La documentazione prodotta dall'ente inoltre, riferendosi alla situazione finanziaria complessiva del rispetto all'erogazione generale del servizio ASACOM, non CP_1
appare idonea a chiarire se il potesse attingere ad altre risorse finanziare CP_1
reperibili diversamente, trattandosi di spesa obbligatoria per legge e verosimilmente non rientrante nei limiti imposti dalla Corte dei Conti, né a verificare la concreta incidenza di tale situazione finanziaria rispetto alla posizione dell'alunno verosimilmente Per_1
pregiudicato dalla scelta discrezionale del CP_1
Quanto al periculum in mora deve ritenersi sussistente il rischio che il minore possa subire, nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, gravi e irreparabili danni a causa della perdurante mancata fruizione dei servizi a tutela della sua disabilità così come riconosciutigli dalla legge nazionale e internazionale sopra richiamata, anche in considerazione del fatto che l'anno scolastico è già iniziato da tempo e non sono stati ancora offerti da parte del quegli strumenti che CP_1
consentirebbero al minore disabile, secondo un bisogno di assistenza quantificata dallo stesso Istituto scolastico da lui frequentato, di integrarsi in modo pieno al pari degli alunni normodotati.
10 Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, il ricorso cautelare proposto va accolto e va ordinato al in persona del Sindaco p.t., di Controparte_1 garantire al minore di usufruire della figura specialistica dell'Assistente Persona_1 all'Autonomia ed alla Comunicazione, con un numero di ore a pari a quello indicato nel
Piano Educativo Individualizzato (15 ore settimanali).
Quanto alle spese di lite, trattandosi di cautelare in corso di causa, esse andranno regolamentate a conclusione del giudizio di merito.
P.Q.M.
• Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto e, per l'effetto, ordina al Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco p.t., di erogare con effetto immediato nell'anno scolastico in corso in favore del minore n. Persona_1
15 ore settimanali di assistenza specialistica, per come previsto nel PEI approvato il 10 giugno 2024 per l'anno scolastico 2024/2025.
• spese al merito.
Si comunichi.
Marsala, 2/4/2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
11
n. 216-1/2025 r.g.
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 10/03/2025 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da , n.q. di genitore esercente la potestà sul Parte_1
minore nei confronti del Comune di Campobello di Mazara Persona_1
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 , n.q. di genitore Parte_1
esercente la potestà sul minore dopo aver premesso che il figlio Persona_1 frequenta per l'anno scolastico 2024/2025, la classe III sez. B dell'Istituto Comprensivo
Statale “Pirandello - S.G. Bosco” di Campobello di Mazara;
che lo stesso risulta portatore di una grave forma di disabilità, come accertato dalla Commissione Medica dell'Asp di Trapani;
che il minore veniva riconosciuto “persona handicappata con situazione di gravità” e necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, oltre della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
che ciò che emerge dal PEI dell'Istituto
Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” è la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione,
l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
che il
Gruppo Misto (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico
2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la
Comunicazione per n. 15 ore settimanali;
che in data 09/09/2024, la famiglia aveva appreso della mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica da parte del
Comune di Campobello di Mazara;
che il predetto Comune eccepiva il non diritto all'erogazione del servizio a seguito del fatto che nel verbale di accertamento dell'handicap dell'Inps al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92; che la condotta tenuta dal Comune di
Campobello di Mazara integrerebbe una discriminazione vietata ai sensi della Legge 67 del 2006 nei confronti del ricorrente;
che il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale sarebbe riconosciuto e garantito dall'art. 13, comma 1, dall'art. 12, commi 2 e 3, dall'art. 12, comma 4, dall'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 e dall'art. 315 comma 2 del D.Lgs n. 297/94; che tale diritto risulta anche garantito a livello regionale alla luce di quanto dispone l'art. 10 della L. 68/1981 e l'art. 22 della L.R. n. 15/2004; che tale diritto risulta garantito dall'ordinamento comunitario dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata con Legge del 3 marzo
2009 n. 18 e dall'Art. 3, comma 5 bis, e dall'Art. 7 del D.Lgs 66/2017 e successive integrazioni, ritenendo sussistenti tanto il fumus della cautela invocata, sulla scorta delle norme sopra richiamate, quanto il periculum in mora, consistente nel rischio di un peggioramento della situazione di apprendimento e di socializzazione del minore nelle more della definizione nel merito del procedimento già incoato ex art. 700 c.p.c. per atti discriminatori, ha chiesto ordinarsi al Comune di Campobello di Mazara la cessazione della condotta discriminatoria garantendo al minore un numero di ore di assistenza specialistica pari a quello indicato nel Piano Educativo Individualizzato (15 ore settimanali).
Il ritualmente convenuto, si è costituito in data Controparte_1
07/03/2025 mediante il deposito di memoria contestando nel merito ed in via cautelare le richieste avanzate del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nello specifico il convenuto ha dedotto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del CP_1
D.Lgs 66/2017, “gli enti territoriali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, fermo restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici” e che trovandosi il Comune in stato di dissesto finanziario, come attestato dal Consiglio Comunale con delibera n. 80/2024 ed essendo state utilizzate tutte le risorse disponibili per tale servizio, si troverebbe a sottrarre risorse destinate ad altre obbligatorie finalità.
Ha dedotto che le richieste di ammissione ai servizi di assistenza specialistica vengono inviate al Settore Servizi Sociale del Comune di Campobello di Mazara dall'Istituzione scolastica, la quale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, è obbligata a trasmettere i nominativi degli alunni disabili che hanno necessità di assistenza ed, altresì, per ciascun alunno, la documentazione comprovante lo stato di disabilità certificata ed i rispettivi
Piani Educativi Individualizzati;
che, per l'anno scolastico 2024/2025, l'Istituto
2 Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” ha inviato al Comune, dapprima, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 31 alunni - fra cui - e, successivamente, una richiesta di Persona_1 attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 42 alunni - fra cui Persona_1
Ha dedotto, altresì, che a seguito della nota prot. n. 27876 del 18/09/2024 con la quale i
Servizi Sociali del Comune chiedevano all'I.C. “Pirandello – S.G. Bosco” la trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i bisogni assistenziali degli alunni inseriti nei sopracitati elenchi, l'Istituto Comprensivo Statale
“Pirandello - S.G. Bosco” trasmetteva, in merito al solo il verbale di Persona_1 accertamento dell'handicap redatto dall'Inps dal quale risultava che al minore era stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92 e conseguentemente trasmetteva una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 17 alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, fra i quali non figurava il Persona_1
All'udienza del 10/03/2025 parte ricorrente ha insistito nella richiesta cautelare volta all'integrazione dell'assistenza specialistica, il convenuto Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto.
[...]
Tanto premesso, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto è fondato.
Quanto al fumus boni iuris risulta certamente significativo il richiamo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 25011/2014. Con la predetta pronuncia la
Cassazione ha precisato che, in caso di mancata attuazione da parte della Pubblica
Amministrazione del Piano Educativo Individualizzato già predisposto, si è in presenza di un autentico diritto soggettivo dell'alunno disabile o portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 a ricevere il servizio di assistenza e di supporto così come riconosciutogli nel PEI e nel monte ore ivi individuato, diritto che rientra nel novero di quelli “inaffievolibili”, “intangibili” o a “tutt'oltranza” e, come tale, non è suscettibile di alcun bilanciamento con altri interessi, né tollera alcuna limitazione di sorta per ragioni di bilancio, risolvendosi ogni sua limitazione in un'autentica discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006, vietata.
Venendo ora al caso di specie, risulta provato documentalmente (cfr. all.ti da 1 a 7 della produzione di parte ricorrente) che il minore risulta affetto da “disturbo Persona_1
3 da deficit di attenzione con iperattività” e che il Piano Educativo Individualizzato predisposto dall'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” di Campobello di Mazara, frequentato dal minore, ha riconosciuto a quest'ultimo il diritto a fruire di un
Assistente all'Autonomina e alla Comunicazione per un numero di 15 ore settimanali.
Tuttavia, il Comune di Campobello di Mazara ha negato il suddetto servizio asserendo l'obbligatorietà della trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, a nulla rilevando, pertanto, la certificazione della Commissione Medica dell'Asp di Trapani, Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile di Castelvetrano, che riconosce al minore un Persona_1 grave disturbo cognitivo ai fini dell'esercizio del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica. (cfr. all.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Secondo quanto sostenuto dal Comune, l'unica documentazione idonea a comprovare una invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ai fini del riconoscimento del servizio ASACOM è quella rilasciata dall'INPS.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che nessuna disposizione normativa - né a livello nazionale né a livello regionale - prevede e/o impone che il riconoscimento della disabilità ai fini scolastici debba essere attestato dalla Commissione Medica Inps.
In riferimento alla normativa nazionale la Legge 104/92, dopo aver specificato al comma 1 che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, al comma 3 afferma che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
La distinzione tra il comma 1 ed il comma 3 della Legge 104/92 assume rilevanza in termini di agevolazioni;
a titolo esemplificativo, sono riservati ai soggetti di cui al comma 3 i permessi retribuiti lavorativi o il congedo straordinario, mentre sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 agevolazioni fiscali legate all'acquisto di mezzi di trasporto o detrazioni sulle prestazioni mediche specialistiche.
4 L'art. 4 comma 1 della suddetta legge, per di più, afferma che “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente
e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali” e qualora gli accertamenti summenzionati riguardino persone in età evolutiva la norma prosegue affermando che “le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto” (comma 1bis, art. 4, Legge
104/92).
Il D.P.R. n. 616/1977, nel prevedere, all'art. 42, che “le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tra l'altro, l'assistenza ai minorati psico-fisici”, stabilisce all'art. 45 che “le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”.
Venendo ora alla normativa regionale di riferimento, la Legge Reg. 68/1981 recante
“Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”, dopo aver fornito all'art. 2 la definizione di “soggetto portatore di handicap” (analoga a quella dell'art. 3 Legge 104/92) stabilisce all'art. 9 che è l'unità sanitaria locale che provvede all' accertamento delle menomazioni di cui all' art. 2 e che sono i comuni, singoli o associati, a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali (art. 10).
Anche l'art. 22 della Legge reg. 15/2004, a cui ha fatto riferimento parte convenuta nella sua memoria di costituzione nel ribadire la competenza dei Comuni singoli ed associati della Regione Siciliana nell'erogazione dei servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola individua quali beneficiari i soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 ma non fa riferimento alla necessità che la disabilità ai fini scolastici venga accertata dall'INPS.
La Legge Reg. 29/2021, di modifica alla Legge Reg. n. 9/2021 in materia di stabilità finanziaria, all'art.15 co.1 ha destinato ai Comuni interessati per il servizio ASACOM,
5 per l'esercizio finanziario 202l risorse da ripartirsi secondo le modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro.
Le Linee Guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità dell'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali, approvate con Legge Reg. 10/2019, recante “disposizioni in materia di diritto allo studio” in merito alla modalità di attivazione del servizio affermano che la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione (v. pag. 11 e 12):
• “diagnosi funzionale (o profilo di funzionamento, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del d. lgs 66/2017);
• copia di documento di identità del genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003;
• verbale di accertamento della disabilità, art. 3 comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico
2020/2021 e successivi”.
È opportuno evidenziare altresì che le suddette Linee Guida proseguono affermando che
“in nessun caso, tuttavia, nelle more del rinnovo delle precedenti certificazioni (legge
104/1992 e diagnosi di funzionamento o profilo di funzionamento), potranno essere sospesi i servizi essenziali sopra indicati, ove l'avente diritto dimostri di essersi attivato per il rinnovo delle certificazioni presentando idonea documentazione” (v. pag. 12).
Da ultimo, si evidenzia che il Decreto dell'Assessore per la Famiglia per le Politiche
Sociali e il Lavoro n. 64/Gab del 03/06/2022 individua quali beneficiari del servizio
ASACOM gli alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, “certificata o da certificare dall'Unità Valutazione
Multidisciplinare (UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA”.
Nel caso in esame, in data 2/03/2023 la Commissione Medica dell'Asp di Trapani –
Unità operativa di neuropsichiatria infantile di Castelvetrano – ha diagnosticato al minore una “patologia che assume connotazione di particolare Persona_1
6 gravità” (v. all. 1 di parte ricorrente); in data 17/09/2024 ha certificato che, in ragione del deficit delle funzioni esecutive, di inibizione ed autoregolazione, il minore necessita di un supporto dedicato in ambiente scolastico (v. all. 2 di parte ricorrente); in data
14/11/2024 ha diagnosticato “grave disabilità di apprendimento in soggetto con deficit competenze cognitive, focus su disturbo di attenzione e iperattività e grave disturbo oppositivo provocatorio” ritenendo necessario apposita terapia polifarmacologica, sostegno didattico individualizzato e la figura ASACOM (v. all. 3 di parte ricorrente).
Il PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco”, all'esito della verifica finale approvata dal GLO in data 10/06/2024, ha evidenziato la necessità che il minore venga supportato, anche per l'anno scolastico 2024/2025, dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti dal minore fino a quel momento (v. all. 5 di parte ricorrente).
Ciò premesso, il convenuto ha attribuito, a torto, Controparte_1
rilevanza esclusivamente al verbale di accertamento della disabilità di provenienza
INPS dal quale risulta che al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92.
In altre parole, il Comune ha giustificato l'interruzione del servizio ASACOM ritenendo fondante, ai fini dell'accertamento della disabilità scolastica, unicamente la certificazione INPS che attesti una disabilità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 sebbene,
a bene vedere, nessuna disposizione relativa alla disciplina di tale figura di sostegno la richieda espressamente, per come sopra evidenziato.
L'attività di accertamento della disabilità ai fini scolastici non rientra, ad oggi, nelle materie di competenza dell'INPS a cui la Legge riserva piuttosto altre tipologie di prestazioni previdenziali ed assistenziali e per altre finalità diverse da quelle che vengono in rilievo nel presente procedimento.
Il minore in questione, sebbene ad esempio potrebbe non essere beneficiario dell'indennità di accompagnamento perché non munito della certificazione INPS occorrente a tale scopo, ha invece certamente diritto all'assistenza ASACOM perché diagnosticata dal medico dell'ASP specialista competente. Necessita di tale figura di sostegno proprio per integrarsi a livello scolastico e per trovarsi in condizione di parità con gli altri alunni.
7 Opinare diversamente e cioè attribuire invece unica rilevanza, per come ha fatto il
Comune, al certificato INPS, trascurando gli altri certificati della NPI e la valutazione fatta dal GLO specificatamente per la predisposizione del PEI, significherebbe imporre alle famiglie dei soggetti che hanno ricevuto dallo specialista tale tipo diagnosi di provvedere a proprie spese per far supportare il minore anche durante l'orario scolastico. Infatti, chi non può ricevere dallo stato l'indennità di accompagnamento o altri benefici previdenziali erogati dall'INPS, perché non munito della certificazione della gravità occorrente, può decidere di sostenere a proprie spese il costo dell'assistenza.
Tale facoltà però non è riconosciuta dalla legge per i minori che necessitano di supporto a livello scolastico in quanto non potrebbero le famiglie pagare un assistente ASACOM affinchè lo possa seguire durante l'orario scolastico, in condizione di parità con gli altri alunni. Il necessario supporto di assistenza non può pertanto che essere fornito direttamente dalla Scuola per il tramite del Comune, competente ad erogare tale tipo di
Part servizio a fronte del che gli riconosce espressamente la necessità di assistenza sulla base della valutazione del medico specialistica competente.
Ne consegue che il risulta aver violato l'obbligo di attivare il servizio a tutela CP_1 degli alunni affetti da disabilità così come previsto dall'art. 139, comma 1, lett. c) del
D.lgs 112/1998, competenza specificatamente attribuita all'ente locale oltre che dalla superiore disposizione normativa anche dall'art. 315, comma 2, del D.lgs 297/1994
(T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Deve anche rammentarsi che il diritto all'istruzione del portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale di cui va garantita l'effettività ad ogni costo, in attuazione degli obblighi internazionali (art. 2 Protocollo Addizionale CEDU, artt. 13, 21 e 26 della
Carta di Nizza, art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) ed in ossequio al carattere assoluto della tutela prevista a livello nazionale dagli artt. 2, 3 co.
2, 34 e 38, commi 3 e 4, della Costituzione. Ne discende che, una volta elaborato il PEI per il sostegno scolastico dell'alunno in situazione di handicap con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, sussiste l'obbligo dell'amministrazione scolastica - priva di potere discrezionale per rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio - di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell'inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del
8 servizio scolastico, determinando - in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati una discriminazione indiretta, vietata dall'art.2 della Legge n. 67 del 2006, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere il minore con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.
Deve peraltro rammentarsi che tale obbligo in capo ai Comuni relativamente alle scuole dell'infanzia e primaria è stato anche ribadito a livello regionale dall'art. 22 della L. R.
n. 15/2004.
Lo stesso Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n.
44630 del 27/10/2003, avente ad oggetto chiarimenti alla circolare n. prot. 17194 del
03/05/2023, ha chiarito la distinzione tra l'insegnante di sostegno e l'operatore
ASACOM e che entrambe le figure, diverse e non interscambiabili, risultano fondamentali per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Inoltre, giova osservare che la sentenza n. 1863/2023, pronunciata dalla Corte di
Appello di Palermo, richiamando l'ordinanza n. 25101/2019 della Suprema Corte, ha puntualizzato che “la predisposizione di un piano educativo individualizzato ex art. 12
L. n. 104/1992, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
L'amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l'insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, L. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di
9 svantaggio rispetto agli altri alunni (così testualmente Cass. ordinanza n. 25101 che ha altresì ribadito che la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata).
L'assegnazione a favore dell'alunna di sole 9 ore settimanali di sostegno integra, quindi, una condotta discriminatoria nei confronti della stessa alla quale non è assicurato il necessario sostegno didattico, indispensabile per perseguire gli obiettivi auspicati, con il rischio di non ottenere risultati scolastici ed educativi soddisfacenti, ciò che comporta un grave pregiudizio del suo armonico e complessivo sviluppo personale (Corte Costituzionale sentenza n. 80/2010). La legge n. 67 del 2006 sancisce un assoluto divieto di discriminazione in danno delle persone disabili per favorire quanto più possibile, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito nell'art. 3 Cost., il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. E poiché il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale, deve ritenersi che la scelta dell'amministrazione scolastica di non attribuire all'alunna un adeguato sostegno didattico è idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta ai sensi dell'art.
2. della L. n. 67 citata”.
La documentazione prodotta dall'ente inoltre, riferendosi alla situazione finanziaria complessiva del rispetto all'erogazione generale del servizio ASACOM, non CP_1
appare idonea a chiarire se il potesse attingere ad altre risorse finanziare CP_1
reperibili diversamente, trattandosi di spesa obbligatoria per legge e verosimilmente non rientrante nei limiti imposti dalla Corte dei Conti, né a verificare la concreta incidenza di tale situazione finanziaria rispetto alla posizione dell'alunno verosimilmente Per_1
pregiudicato dalla scelta discrezionale del CP_1
Quanto al periculum in mora deve ritenersi sussistente il rischio che il minore possa subire, nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, gravi e irreparabili danni a causa della perdurante mancata fruizione dei servizi a tutela della sua disabilità così come riconosciutigli dalla legge nazionale e internazionale sopra richiamata, anche in considerazione del fatto che l'anno scolastico è già iniziato da tempo e non sono stati ancora offerti da parte del quegli strumenti che CP_1
consentirebbero al minore disabile, secondo un bisogno di assistenza quantificata dallo stesso Istituto scolastico da lui frequentato, di integrarsi in modo pieno al pari degli alunni normodotati.
10 Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, il ricorso cautelare proposto va accolto e va ordinato al in persona del Sindaco p.t., di Controparte_1 garantire al minore di usufruire della figura specialistica dell'Assistente Persona_1 all'Autonomia ed alla Comunicazione, con un numero di ore a pari a quello indicato nel
Piano Educativo Individualizzato (15 ore settimanali).
Quanto alle spese di lite, trattandosi di cautelare in corso di causa, esse andranno regolamentate a conclusione del giudizio di merito.
P.Q.M.
• Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto e, per l'effetto, ordina al Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco p.t., di erogare con effetto immediato nell'anno scolastico in corso in favore del minore n. Persona_1
15 ore settimanali di assistenza specialistica, per come previsto nel PEI approvato il 10 giugno 2024 per l'anno scolastico 2024/2025.
• spese al merito.
Si comunichi.
Marsala, 2/4/2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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