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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1393/2023 R.G. promossa da: con sede legale in (P.I. ), in persona del Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A., dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Parte_2
Francesca Marinetti, in forza di procura generale alle liti in data 07/12/2012, rogito Notaio Persona_1
di rep. 86255, racc. 9432, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
[...] Pt_1
C.so Dante n. 16 Pt_1
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Lorenzo Riccardi e Maurizio Marengo, in forza di procura allegata la busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Bra (CN), via Principi di Piemonte n. 41
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 651/2023 emessa dal Tribunale di Asti in 14/09/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte appellante:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Previa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni/deduzioni/domande nuove proposte dall'appellato in tale sede, ovvero in cui è incorso in decadenza ex art. 167 cpc, ovvero ancora con riferimento alle quali esso non ha legittimazione/titolarità alcuna,
In accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Asti n.
651/2023 rg- n.1422/2023 rep.
Piaccia alla Corte di Appello di Torino Ill.ma,
Previo accertamento e declaratoria di non vessatorietà della clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia stipulato dal sig. in data 06/02/2015, pronunciando anche, se del Controparte_1
caso, ex art. 346 cpc sulla domanda proposta dal sig. nel giudizio civile n. Controparte_1
1997/2022 rg- Tribunale di Asti rimasta assorbita dalla statuizione resa nella gravata pronuncia,
In via principale, respingere tutte le domande proposte dal sig. siccome Controparte_1
inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande di parte opponente/appellata.
In via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il sig. nato a [...]_1
(Romania) il 07/11/1989 (c.f. ), residente a [...]
165, al pagamento in favore della e nei limiti di cui alla garanzia Parte_1 prestata dell'importo di Euro 22.734,69, oltre agli interessi al tasso convenzionale dell'8,75% sull'importo di Euro 19.669,56 dal 09/10/2021 al saldo.
In ogni caso. dichiarare tenuta e condannare parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e del presente appello, nonché a rimborsare e restituire alla Parte_1
le spese corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della gravata pronuncia, oltre agli
[...]
interessi legali dalla data del pagamento a quello della restituzione.
Con ogni conseguenziale statuizione di Legge.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione: nel merito: respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado anche con diversa formulazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. richiamando espressamente a tal fine le conclusioni di cui al primo grado nei seguenti termini:
pagina 2 di 13 “Voglia l'On. Corte di Appello di Torino adita, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi di cui atti nonché per violazione della normativa di cui al Codice del Consumo (Dlgs 206/2005):
Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nonché per la violazione al “Codice del Consumo”, rilevabile d'Ufficio ex art. 36 (Codice del Consumo), in ogni caso, la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o invalidità e/o improponibilità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e;
Revocarlo ad ogni effetto di legge;
Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o invalidità della fideiussione versata in atti e sottoscritta dall'opponente anche nella sua qualità di “consumatore” con violazione del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 e succ. modifiche) rilevabile d'ufficio e, per l'effetto;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto da parte dell'odierno opponente;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per la nullità delle clausole della fideiussione in atti come meglio richiamate in narrativa;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escussione del garante;
Condannare la convenuta opposta al pagamento di spese e competenze di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 536/2022, emesso dal Tribunale di Asti in data 09/05/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di alla Parte_3 Parte_1
la somma di € 22.734,69, oltre interessi e spese, per il residuo debito derivante dal contratto di
[...]
finanziamento “Erbavoglio” n. 66156037.
A sostegno della proposta opposizione, eccepiva: i) la nullità totale del Controparte_1
contratto di fideiussione, o, in subordine, la sua nullità parziale, con particolare riferimento alla clausola di deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., e ciò per violazione della normativa antitrust;
ii) la nullità della predetta clausola, trattandosi di clausola vessatoria o abusiva, per la quale non vi era prova che fosse stata oggetto di specifica negoziazione;
iii) la mancanza di prova del credito opposto;
iv) la violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza. CP_2
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza di tutte le Parte_1
eccezioni e domande dell'opponente e chiedendo la reiezione della proposta opposizione.
pagina 3 di 13 Il Tribunale di Asti, senza svolgimento di attività istruttoria alcuna, in data 14/09/2023 pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Parte_1
2. Il Tribunale di Asti, con la sentenza impugnata, ha anzitutto qualificato il contratto sottoscritto dal garante, come fideiussione, e non, secondo quanto sostenuto dalla Controparte_1 CP_2
come contratto autonomo di garanzia, atteso che la menzionata clausola di pagamento immediato, a semplice richiesta, non era contemplata dal regolamento contrattuale.
Ciò posto, il Tribunale ha quindi proceduto ad esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, ex art. 1957 c.c., sollevata dal fideiussore, concludendo che nel caso di specie quel termine non era stato osservato, poiché per il rispetto di tale termine non sarebbe stato sufficiente l'invio di una semplice diffida stragiudiziale, essendo invece necessaria, proprio perché non era stata pattuita la clausola “a prima richiesta”, un'istanza di carattere giudiziale.
La deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c., invocata dalla AN, è stata poi ritenuta invalida per la sua natura vessatoria, risultando essa in contrasto con il disposto dell'art. 36 del Codice del
Consumo. Stante la mancata prova della sua specifica negoziazione, la clausola era pertanto nulla, non rilevando al riguardo la circostanza che essa fosse stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., tenuto conto del maggior rigore che caratterizza la normativa di tutela del consumatore.
La sentenza ha pertanto concluso che la AN fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria, per effetto dell'esperimento dell'azione giudiziale oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Ha precisato inoltre il Giudice di primo grado come la rilevata nullità colpisca la clausola nel suo complesso, non potendo quindi ritenersi salva la parte in cui la pattuizione contrattuale prevede che: “I diritti derivanti alla dalla fidejussione restano integri fino a totale Parte_1
estinzione di ogni suo credito verso il debitore…”, poiché tale disposizione concorre a limitare la facoltà del fideiussore di eccepire la decadenza dalla garanzia.
L'accoglimento di tale profilo di nullità parziale della fideiussione ha comportato l'assorbimento di ogni altro profilo di contestazione della pretesa creditoria della Parte_1 sollevata dall'opponente, Controparte_1
3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10/10/2023, ha proposto appello la
[...]
con atto di citazione notificato il 09/11/2023, con il quale ha chiesto, sulla Parte_1
base di due gradati motivi d'impugnazione, la riforma della sentenza impugnata con “conferma” del decreto ingiuntivo opposto, o comunque con condanna di a corrisponderle la Controparte_1
pagina 4 di 13 somma di € 22.734,69, oltre agli interessi convenzionali dal 09/10/2021 al saldo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame, in quanto Controparte_1
infondato, e richiamando, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Alla prima udienza di trattazione parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della contestazione formulata dall'appellato in ordine alla ricezione, in data 13/10/2021, da parte della debitrice principale, della lettera di risoluzione del contratto, poiché si tratterebbe di eccezione relativa a circostanza mai in precedenza contestata.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
10/07/2025.
4. Con il primo motivo d'appello la censura la valutazione in termini Parte_1
di vessatorietà della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Parte appellante critica il capo della sentenza che, ritenuta la qualifica di consumatore in capo a
[...]
ha considerato vessatoria la previsione contenuta nell'art. 6 del contratto di Controparte_1
fideiussione, dal momento che, da un lato, non ha tenuto conto delle ulteriori clausole pattizie della garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Consumo;
dall'altro, ha affermato l'esistenza di uno squilibrio contrattuale senza tuttavia adeguatamente motivare al riguardo, anche considerato che, a prescindere dalla deroga pattizia dell'art. 1957 c.c., la disciplina contrattuale prevede che l'obbligazione del fideiussore sia totalmente “sganciata” dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo egli obbligato sino al suo integrale soddisfacimento, sicché l'obbligazione di garanzia non è comunque soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Aggiunge, inoltre, in diritto la AN appellante come la deroga dell'art. 1957 c.c. non sia dalla giurisprudenza annoverata tra le clausole vessatorie previste dal Codice dal Consumo, richiamando al riguardo la pronuncia n. 2771 del 21/04/2023 del Tribunale di Milano e la pronuncia n. 9265 del
26/05/2021 del Tribunale di Roma.
L'appellato contesta la fondatezza del motivo di gravame e richiama, a sua volta, l'ordinanza n.
27558/2023 della Suprema Corte, a sostegno del carattere vessatorio della deroga a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La clausola del contratto, la cui interpretazione viene in rilievo nell'esame del presente motivo di gravame, è quella dell'art. 6, il quale stabilisce che: “I diritti derivanti alla Parte_1
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, in
[...]
dipendenza delle operazioni garantite, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
pagina 5 di 13 medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato."
Giova anzitutto precisare come la pattuizione contrattuale – difformemente da quanto pare sostenere la
AN appellante, abbia un significato unitario, atteso che la previsione, secondo cui la garanzia non si estingue sino all'integrale estinzione del credito garantito, è intesa dalla giurisprudenza (v. ex multis
Cass. n. 8838/2007) quale espressione della rinuncia alla decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dunque la clausola non si compone di due distinte previsioni, ma la seconda parte è meramente esplicativa del principio enunciato nella prima.
Ciò posto, con l'atto di citazione in opposizione (v. pagg. da 2 a 8 dell'atto di Controparte_1
citazione di primo grado) ha in primo luogo contestato la validità del contratto di fideiussione, e nello specifico della predetta clausola, di cui all'art. 6, sotto il profilo della sua conformità allo schema ABI ritenuto dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA frutto di intese anticoncorrenziali tra gli istituti di credito. La violazione della disciplina antitrust, nello specifico l'art. 2, co. 2, L. 287/90, comporterebbe quindi la reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.
Solo in chiusura della trattazione del motivo d'opposizione, per nullità totale o parziale del contratto di fideiussione, l'opponente aggiungeva che: “In ogni caso, le clausole in esame sono da considerarsi comunque vessatorie/abusive, con conseguente nullità stante la mancata specifica (prova della) negoziazione.” (v. pag. 8 atto di citazione), così invocando un profilo diverso di nullità della clausola per il suo contenuto vessatorio, da riferirsi in particolare alla disciplina consumeristica, atteso il riferimento alla mancanza di prova di specifica contrattazione, che evoca il disposto dell'art. 34, co. 4,
D.Lgs. n. 206/2005.
Analogamente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la difesa di Controparte_1
argomentava ulteriormente riguardo alla nullità parziale della fideiussione per l'aderenza del contratto allo schema contrattuale ABI, ritenuto frutto di un illecito accordo anticoncorrenziale e produceva il provvedimento della AN d'TA e lo schema ABI di fideiussione sanzionato.
La sentenza impugnata, secondo quanto già ricostruito, ha incentrato le proprie argomentazioni sul carattere vessatorio della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., deroga che riconosce essere stata ritenuta di per sé valida dalla giurisprudenza, non avendo la disposizione in oggetto natura di norma imperativa.
Osserva tuttavia il Tribunale come nel giudizio venga in rilievo la diversa questione della vessatorietà della clausola, che "si porrebbe in contrasto con la normativa di cui al Codice del Consumo e segnatamente con l'art. 36 che sancisce appunto la nullità delle clausole vessatorie ai sensi degli artt.
33 e 34 del medesimo testo di legge." (v. pag. 3 sentenza impugnata).
pagina 6 di 13 Ulteriormente precisa la sentenza che: “La nullità della clausola in esame risulta in particolare dall'art. 33, comma 2, lett. t), sancendo essa a carico del consumatore una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni e segnatamente di invocare la decadenza del creditore ai sensi dell'art.1957 c.c." (v. pag. 4 sentenza impugnata).
L'esame della natura della clausola derogatoria della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. non può, ovviamente, prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte al riguardo.
Ritiene infatti la giurisprudenza di legittimità che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (v. Cass. n. 394/2006; in senso conforme Cass. n. 9245/2007;
Cass. n. 8839/2007; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 21167/2013; Cass. n. 28943/2017).
La Suprema Corte ha altresì escluso il carattere vessatorio di tale clausola (v. Cass. n. 2034/1974; Cass.
n. 9245/2007; Cass. n. 3989/2025), in quanto essa non limiterebbe la facoltà di opporre eccezioni, ma estenderebbe nel tempo l'obbligo di prestare garanzia, con conseguente assunzione del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore;
pertanto, è stato ritenuto che la clausola non necessiti per la sua validità della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Nel caso di specie occorre ancora fare un passaggio ulteriore, dal momento che pacificamente il fideiussore è qualificato nel contratto come consumatore (“Cliente al dettaglio in quanto consumatore”), e ciò allo scopo di valutare se l'applicazione della specifica disciplina consumeristica possa condurre a conclusioni differenti rispetto agli approdi sopra enunciati.
Tale questione è già stata oggetto di decisione da parte di questa Corte, con il precedente citato da parte appellante, e cioè la sentenza n. 661/203 del 29/06/2023, con la quale, dopo essere stata richiamata la già citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'art. 1341 c.c., è stato osservato come, se è pur vero che il novero delle clausole vessatorie, ai sensi del Codice del Consumo, è più ampio di quello contenuto nell'art. 1341 c.c., va tuttavia considerato come “…il profilo di vessatorietà richiamato...ossia quello previsto dall'art. 33, lett. t, del Codice del
Consumo, è contenuto anche nell'art. 1341 cod. civ. sicché la giurisprudenza che ha escluso la
pagina 7 di 13 vessatorietà della clausola con riferimento alla normativa codicistica ben può estendersi anche alla clausola di analogo tenore contenuta nel D.Lgs. n. 206/2005."
Tale motivazione risulta logica e coerente con le premesse sopra operate, in ordine alla natura e portata della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, ed è pertanto condivisibile, oltre ad essere conforme agli altri precedenti di merito citati da parte appellante (Trib. Milano n. 277172023; Trib. Roma n. 9265/2021).
La sentenza impugnata merita pertanto di essere riformata sul punto, poiché in termini del tutto aprioristici, senza alcun confronto con il quadro giurisprudenziale sopra riportato, giunge a ritenere che la clausola in oggetto rientri tra quelle di cui alla lett. t, dell'art. 33, D.Lgs. n. 206/2005, tanto che la sua specifica approvazione, pur contenuta nel contratto sottoscritto da non CP_1 Controparte_1
rileverebbe, poiché necessiterebbe la prova, non offerta dalla che Parte_1
essa sia stata, ai sensi dell'art. 34, oggetto di specifica negoziazione.
Né a conclusioni difformi è possibile pervenire sulla base dell'ordinanza della Suprema Corte n.
27558/2023, invocata da parte appellata a sostegno della tesi della vessatorietà clausola.
Occorre infatti considerare come il provvedimento in oggetto - nell'esaminare il disposto dell'art. 1469 bis c.c., applicabile ratione temporis - non abbia affermato la vessatorietà della deroga all'art. 1957
c.c., ai sensi della previsione di cui al n. 18 del comma 2 dell'art. 1469 bis c.c. (secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), di contenuto sostanzialmente identico, per quanto rileva nel presente giudizio, all'attuale lett. t dell'art. 33 D.Lgs. n. 206/2005.
L'ordinanza è infatti pervenuta a ritenere la vessatorietà della clausola sotto un diverso profilo, in quanto quella deporrebbe per l'assoggettamento del fideiussore “…ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore, di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (cf. Cass. n. 27558/2023).
È pertanto richiamato il disposto dell'allora art. 1469 bis, co. 1, c.c., ora art. 33, co. 1, D.Lgs. n.
206/2005, secondo il quale nel contratto concluso tra il consumatore professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tale disposizione deve essere letta, anche avuto riguardo alle disposizioni della Direttiva 1993/13CEE, cui le sopra citate norme interne hanno dato attuazione, in correlazione con il comma 2 dell'art. 34
pagina 8 di 13 D.Lgs. n. 205/2006, secondo cui la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
nonché con l'art. 35, il quale impone, da un lato, che le clausole proposte per iscritto al consumatore devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e, dall'altro, che in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sono da intendersi vessatorie o abusive le clausole contrattuali di un contratto tra professionista e consumatore redatte in modo non chiaro e comprensibile, “se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro
e comprensibile.” (v. Cass. n. 23655/2021).
È evidente come, di per sé, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. non possa essere ricondotta a tale ambito di significativo squilibrio, peraltro, in concreto, la clausola contrattuale di cui all'art. 6 è nel suo contenuto assolutamente chiara, comprensibile e priva di qualsivoglia ambiguità, dal momento che indica come rimangano integri i diritti della AN nei confronti del fideiussore fino alla totale estinzione di ogni credito della AN verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore, o altri coobbligati, entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., così stabilendo un'estensione temporale della garanzia prestata.
Né peraltro, difformemente da quanto indicato nell'ordinanza citata, viene condotto alcun esame in relazione alle restanti clausole contrattuali, allo scopo di accertare l'effettiva integrazione del significativo squilibrio ai danni del consumatore.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende assorbito l'esame del secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la sostiene che il primo Giudice abbia Parte_1
fatta una non corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenendo che “ Il mancato esperimento dell'azione giudiziale nel termine di sei mesi non è stato del resto contestato dalla convenuta, la quale ha obiettato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata in ogni caso rispettata in quanto sarebbe stato sufficiente l'invio entro il suddetto termine di una diffida stragiudiziale" (v. pag. 3 sentenza impugnata), e questo benché la avesse Parte_1
debitamente e ripetutamente contestato il mancato rispetto di quel termine.
Assume inoltre l'appellante che il Tribunale non abbia correttamente esaminato il doc. 9 prodotto, perché se l'avesse fatto sarebbe pervenuto ad una pronuncia diametralmente opposta. A prescindere infatti dall'efficacia o validità della deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c., quel termine sarebbe pagina 9 di 13 risultato comunque osservato, dal momento che la lettera raccomandata, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di finanziamento, era stata ricevuta in data 13/10/2021 dalla debitrice principale, ed il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla AN, nei confronti della Parte_3
debitrice principale e dei suoi garanti, , con ricorso iscritto a Controparte_3 CP_4
ruolo in data 06/04/2022, quindi entro il termine semestrale, dalla scadenza dell'obbligazione, per la proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale.
Il ritenere validamente derogato il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. esime dall'indagine in fatto sull'osservanza di quel termine, risultando peraltro infondata l'eccepita inammissibilità della contestazione in appello, da parte di dell'avvenuta ricezione in data Controparte_1
13/10/2021 della comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento da parte della debitrice principale.
Anzitutto, non è affatto vero che il Tribunale non abbia compreso il tenore delle contestazioni della atteso che la medesima con la propria comparsa di costituzione, ha Parte_1
affermato, allo scopo di dimostrare, in ogni caso, l'osservanza del disposto dell'art. 1957 c.c., come:
“Principiamo rilevando che, come noto, al fine di evitare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art.1957 cod. civ., è sufficiente che il creditore avanzi una richiesta di pagamento stragiudiziale, non essendo necessario che entro il termine di sei mesi proponga anche la domanda giudiziale.” (v. pag. 23 comparsa di costituzione), aggiungendo più oltre che: “Venendo al caso di specie è documentale il fatto che la resistente ha avanzato richieste stragiudiziali di pagamento nel rispetto del CP_2 termine di cui all'art.1957 cod. civ.” (v. pag. 24 comparsa di costituzione).
Pertanto, nel momento in cui con la proposizione dell'appello, la ha chiarito Parte_1
la rilevanza che intende attribuire al doc. 9, che è invero costituito da una pluralità di documenti (due distinte lettere inviate dalla di cui una alla sola debitrice principale e l'altra Parte_1
alla debitrice principale ed ai garanti, con allegate le sole ricevute d'invio delle lettere raccomandate),
l'appellato ha preso specificamente posizione sul punto, contestando l'esistenza in atti della prova della ricezione da parte della debitrice principale delle comunicazioni a lei indirizzate dalla AN.
Del resto, del tutto inconferente è il richiamo alla presunzione di ricezione, che opererebbe una volta provato l'invio ed in assenza di contestazioni, poiché quella presunzione non potrebbe che operare nei confronti della parte destinataria dell'invio (nel caso di specie la debitrice principale) e non certo nei confronti di un soggetto terzo, quale è il garante.
E così pure non vale il richiamo al principio di non contestazione, atteso che quello vale pacificamente con riferimento ai fatti che pertengono alla sfera di conoscenza della parte, e tra questi non rientra la ricezione di una lettera raccomandata inviata ad un soggetto terzo, estraneo al giudizio, rappresentando pagina 10 di 13 quella una circostanza di fatto della cui prova è onerata la parte, che intenda avvalersi di quel fatto, mentre la negazione della prova di quel fatto rappresenta una mera difesa, ammessa anche in grado d'appello, in particolare in una situazione, quale è la presente, di non chiara enunciazione in primo grado dei presupposti di fatto su cui fondava l'assunto della del rispetto, in Parte_1
ogni caso, del termine di decadenza.
5. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione impone l'esame del profilo di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, riproposto, ex art. 346 c.p.c., dall'appellato, sia pure attraverso il mero richiamo alle argomentazioni svolte sul punto nel primo grado di giudizio e rispetto alle quali la ha svolto le proprie difese, in Pt_1 Parte_1
via di prevenzione, già con l'atto d'appello.
Con la comparsa conclusionale l'appellato, nell'argomentare su tale eccezione di nullità, precisa come già in primo grado avesse lamentato che nel contratto sottoscritto con la fossero prese tutte le CP_2
clausole contenute nello schema contrattuale, censurate con il provvedimento n. 55 del 2005 da parte della AN d'TA, in particolare per quanto riguarda le clausole di "reviviscenza" e "sopravvivenza" del contratto di fideiussione.
In fatto, deve essere precisato come il contratto di fideiussione sia stato stipulato da Controparte_1 in data 06/02/2015, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, “Erbavoglio” n.
[...]
66156037, le cui obbligazioni era diretto a garantire, e dunque esso sia successivo al periodo, che ha formato oggetto d'indagine da parte della AN d'TA, oltre a trattarsi di una fideiussione specifica, prestata per un'obbligazione determinata, e non di una fideiussione omnibus, quale era la tipologia contrattuale di cui allo schema ABI dell'ottobre 2002 esaminato dalla AN d'TA.
Il provvedimento della AN d'TA, in quanto provvedimento amministrativo accertativo dell'intesa anticoncorrenziale, opera sul piano meramente probatorio, con la conseguenza di invertire l'onere della prova, circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, ma ciò con riferimento all'arco temporale coperto dall'istruttoria, che ha portato all'adozione del provvedimento in oggetto, e quindi con riferimento alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo da ottobre 2002 a maggio 2005.
Come precisato dalla Suprema Corte: “…il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'TA concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per
l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.” (Cass. n. 26847/2024)
pagina 11 di 13 Pertanto nel caso di fideiussioni specifiche, accessorie a un rapporto negoziale determinato, ed altresì stipulate in un periodo diverso da quello interessato dal provvedimento n. 55/2005, chi invoca la nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, non può giovarsi dell'inversione dell'onere probatorio e quindi limitarsi, come fatto dall'odierno appellato, a produrre il provvedimento della
AN d'TA e lo schema ABI del 2002, allo scopo di dimostrare la corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione a quelle dello schema ABI, essendo invece gravato dell'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 L. 287/1990, e cioè l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione “a valle”.
Prova che può essere fornita attraverso anche elementi di carattere presuntivo, quali ad es. la produzione delle condizioni standardizzate di contratto proposte in un determinato periodo dai maggiori istituti di credito, ovvero dalle Banche operanti nell'ambito territoriale di riferimento della parte, prova che tuttavia nel caso di specie non è stata in alcun modo prospettata.
La mancanza di prova di una siffatta intesa anticoncorrenziale, a monte della fideiussione qui in esame, esclude la ravvisabilità, sotto questo profilo, della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola che la stessa AN d'TA ha riconosciuto lecita, al di fuori d'intese restrittive della concorrenza, che precludano alla parte di stipulare con altri operatori professionali il contratto a condizioni differenti.
6. Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi sussistente il credito della
[...]
nei confronti del garante, per il residuo importo Parte_1 Controparte_1 dovuto in restituzione del finanziamento “Erbavoglio” e, considerato che il decreto ingiuntivo, ormai revocato dal Tribunale, non è più suscettibile di “conferma” secondo quanto richiesto, in via di principalità, dalla AN appellante, deve essere emessa pronuncia, sulla base della richiesta formulata
“in via subordinata”, di condanna nei confronti di a corrispondere l'importo di Controparte_1
€ 22.734,69, pari al capitale e agli interessi convenzionali, già computati sino al 08/10/2021, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale dal 09/10/2021 sino al saldo, da calcolarsi sul capitale di €
19.669,56.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della in base al D.M. 55/2014 , come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto Parte_4
conto dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della natura e numero delle questioni trattate, nei seguenti importi: per il primo grado in base ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e in misura compresa tra i minimi e i medi per la fase istruttoria (€ 840,00) e per la fase decisionale (€ 1.200,00), svoltasi con le forme della trattazione orale, e quindi in complessivi €
pagina 12 di 13 3.736,00; e per il presente grado d'appello, in base ai compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così in complessivi € 3.966,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori di legge, ed esposti del giudizio d'appello.
Non può invece essere pronunciata in questa sede condanna alla restituzione delle spese di lite che la parte appellante afferma di avere corrisposto, in esecuzione della sentenza del Tribunale, a
[...]
non essendo stato indicato, né tanto meno documentato, l'importo effettivamente Controparte_1
versato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 651/2023, emessa dal Tribunale di Asti in 14/09/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
a corrispondere alla l'importo di € 22.734,69, pari al capitale e agli Parte_1
interessi convenzionali, calcolati sino al 08/10/2021, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale da computarsi dal 09/10/2021 sino al saldo, sul capitale di € 19.669,56; condanna a rifondere alla le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 3.736,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e per il presente grado in €
3.966,00 per compensi e € 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1393/2023 R.G. promossa da: con sede legale in (P.I. ), in persona del Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A., dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Parte_2
Francesca Marinetti, in forza di procura generale alle liti in data 07/12/2012, rogito Notaio Persona_1
di rep. 86255, racc. 9432, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
[...] Pt_1
C.so Dante n. 16 Pt_1
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Lorenzo Riccardi e Maurizio Marengo, in forza di procura allegata la busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Bra (CN), via Principi di Piemonte n. 41
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 651/2023 emessa dal Tribunale di Asti in 14/09/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte appellante:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Previa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni/deduzioni/domande nuove proposte dall'appellato in tale sede, ovvero in cui è incorso in decadenza ex art. 167 cpc, ovvero ancora con riferimento alle quali esso non ha legittimazione/titolarità alcuna,
In accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Asti n.
651/2023 rg- n.1422/2023 rep.
Piaccia alla Corte di Appello di Torino Ill.ma,
Previo accertamento e declaratoria di non vessatorietà della clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia stipulato dal sig. in data 06/02/2015, pronunciando anche, se del Controparte_1
caso, ex art. 346 cpc sulla domanda proposta dal sig. nel giudizio civile n. Controparte_1
1997/2022 rg- Tribunale di Asti rimasta assorbita dalla statuizione resa nella gravata pronuncia,
In via principale, respingere tutte le domande proposte dal sig. siccome Controparte_1
inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande di parte opponente/appellata.
In via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il sig. nato a [...]_1
(Romania) il 07/11/1989 (c.f. ), residente a [...]
165, al pagamento in favore della e nei limiti di cui alla garanzia Parte_1 prestata dell'importo di Euro 22.734,69, oltre agli interessi al tasso convenzionale dell'8,75% sull'importo di Euro 19.669,56 dal 09/10/2021 al saldo.
In ogni caso. dichiarare tenuta e condannare parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e del presente appello, nonché a rimborsare e restituire alla Parte_1
le spese corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della gravata pronuncia, oltre agli
[...]
interessi legali dalla data del pagamento a quello della restituzione.
Con ogni conseguenziale statuizione di Legge.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione: nel merito: respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado anche con diversa formulazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. richiamando espressamente a tal fine le conclusioni di cui al primo grado nei seguenti termini:
pagina 2 di 13 “Voglia l'On. Corte di Appello di Torino adita, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi di cui atti nonché per violazione della normativa di cui al Codice del Consumo (Dlgs 206/2005):
Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nonché per la violazione al “Codice del Consumo”, rilevabile d'Ufficio ex art. 36 (Codice del Consumo), in ogni caso, la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o invalidità e/o improponibilità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e;
Revocarlo ad ogni effetto di legge;
Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o invalidità della fideiussione versata in atti e sottoscritta dall'opponente anche nella sua qualità di “consumatore” con violazione del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 e succ. modifiche) rilevabile d'ufficio e, per l'effetto;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto da parte dell'odierno opponente;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per la nullità delle clausole della fideiussione in atti come meglio richiamate in narrativa;
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escussione del garante;
Condannare la convenuta opposta al pagamento di spese e competenze di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 536/2022, emesso dal Tribunale di Asti in data 09/05/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di alla Parte_3 Parte_1
la somma di € 22.734,69, oltre interessi e spese, per il residuo debito derivante dal contratto di
[...]
finanziamento “Erbavoglio” n. 66156037.
A sostegno della proposta opposizione, eccepiva: i) la nullità totale del Controparte_1
contratto di fideiussione, o, in subordine, la sua nullità parziale, con particolare riferimento alla clausola di deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., e ciò per violazione della normativa antitrust;
ii) la nullità della predetta clausola, trattandosi di clausola vessatoria o abusiva, per la quale non vi era prova che fosse stata oggetto di specifica negoziazione;
iii) la mancanza di prova del credito opposto;
iv) la violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza. CP_2
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza di tutte le Parte_1
eccezioni e domande dell'opponente e chiedendo la reiezione della proposta opposizione.
pagina 3 di 13 Il Tribunale di Asti, senza svolgimento di attività istruttoria alcuna, in data 14/09/2023 pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Parte_1
2. Il Tribunale di Asti, con la sentenza impugnata, ha anzitutto qualificato il contratto sottoscritto dal garante, come fideiussione, e non, secondo quanto sostenuto dalla Controparte_1 CP_2
come contratto autonomo di garanzia, atteso che la menzionata clausola di pagamento immediato, a semplice richiesta, non era contemplata dal regolamento contrattuale.
Ciò posto, il Tribunale ha quindi proceduto ad esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, ex art. 1957 c.c., sollevata dal fideiussore, concludendo che nel caso di specie quel termine non era stato osservato, poiché per il rispetto di tale termine non sarebbe stato sufficiente l'invio di una semplice diffida stragiudiziale, essendo invece necessaria, proprio perché non era stata pattuita la clausola “a prima richiesta”, un'istanza di carattere giudiziale.
La deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c., invocata dalla AN, è stata poi ritenuta invalida per la sua natura vessatoria, risultando essa in contrasto con il disposto dell'art. 36 del Codice del
Consumo. Stante la mancata prova della sua specifica negoziazione, la clausola era pertanto nulla, non rilevando al riguardo la circostanza che essa fosse stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., tenuto conto del maggior rigore che caratterizza la normativa di tutela del consumatore.
La sentenza ha pertanto concluso che la AN fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria, per effetto dell'esperimento dell'azione giudiziale oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Ha precisato inoltre il Giudice di primo grado come la rilevata nullità colpisca la clausola nel suo complesso, non potendo quindi ritenersi salva la parte in cui la pattuizione contrattuale prevede che: “I diritti derivanti alla dalla fidejussione restano integri fino a totale Parte_1
estinzione di ogni suo credito verso il debitore…”, poiché tale disposizione concorre a limitare la facoltà del fideiussore di eccepire la decadenza dalla garanzia.
L'accoglimento di tale profilo di nullità parziale della fideiussione ha comportato l'assorbimento di ogni altro profilo di contestazione della pretesa creditoria della Parte_1 sollevata dall'opponente, Controparte_1
3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10/10/2023, ha proposto appello la
[...]
con atto di citazione notificato il 09/11/2023, con il quale ha chiesto, sulla Parte_1
base di due gradati motivi d'impugnazione, la riforma della sentenza impugnata con “conferma” del decreto ingiuntivo opposto, o comunque con condanna di a corrisponderle la Controparte_1
pagina 4 di 13 somma di € 22.734,69, oltre agli interessi convenzionali dal 09/10/2021 al saldo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame, in quanto Controparte_1
infondato, e richiamando, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Alla prima udienza di trattazione parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della contestazione formulata dall'appellato in ordine alla ricezione, in data 13/10/2021, da parte della debitrice principale, della lettera di risoluzione del contratto, poiché si tratterebbe di eccezione relativa a circostanza mai in precedenza contestata.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
10/07/2025.
4. Con il primo motivo d'appello la censura la valutazione in termini Parte_1
di vessatorietà della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Parte appellante critica il capo della sentenza che, ritenuta la qualifica di consumatore in capo a
[...]
ha considerato vessatoria la previsione contenuta nell'art. 6 del contratto di Controparte_1
fideiussione, dal momento che, da un lato, non ha tenuto conto delle ulteriori clausole pattizie della garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Consumo;
dall'altro, ha affermato l'esistenza di uno squilibrio contrattuale senza tuttavia adeguatamente motivare al riguardo, anche considerato che, a prescindere dalla deroga pattizia dell'art. 1957 c.c., la disciplina contrattuale prevede che l'obbligazione del fideiussore sia totalmente “sganciata” dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo egli obbligato sino al suo integrale soddisfacimento, sicché l'obbligazione di garanzia non è comunque soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Aggiunge, inoltre, in diritto la AN appellante come la deroga dell'art. 1957 c.c. non sia dalla giurisprudenza annoverata tra le clausole vessatorie previste dal Codice dal Consumo, richiamando al riguardo la pronuncia n. 2771 del 21/04/2023 del Tribunale di Milano e la pronuncia n. 9265 del
26/05/2021 del Tribunale di Roma.
L'appellato contesta la fondatezza del motivo di gravame e richiama, a sua volta, l'ordinanza n.
27558/2023 della Suprema Corte, a sostegno del carattere vessatorio della deroga a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La clausola del contratto, la cui interpretazione viene in rilievo nell'esame del presente motivo di gravame, è quella dell'art. 6, il quale stabilisce che: “I diritti derivanti alla Parte_1
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, in
[...]
dipendenza delle operazioni garantite, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
pagina 5 di 13 medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato."
Giova anzitutto precisare come la pattuizione contrattuale – difformemente da quanto pare sostenere la
AN appellante, abbia un significato unitario, atteso che la previsione, secondo cui la garanzia non si estingue sino all'integrale estinzione del credito garantito, è intesa dalla giurisprudenza (v. ex multis
Cass. n. 8838/2007) quale espressione della rinuncia alla decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dunque la clausola non si compone di due distinte previsioni, ma la seconda parte è meramente esplicativa del principio enunciato nella prima.
Ciò posto, con l'atto di citazione in opposizione (v. pagg. da 2 a 8 dell'atto di Controparte_1
citazione di primo grado) ha in primo luogo contestato la validità del contratto di fideiussione, e nello specifico della predetta clausola, di cui all'art. 6, sotto il profilo della sua conformità allo schema ABI ritenuto dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA frutto di intese anticoncorrenziali tra gli istituti di credito. La violazione della disciplina antitrust, nello specifico l'art. 2, co. 2, L. 287/90, comporterebbe quindi la reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.
Solo in chiusura della trattazione del motivo d'opposizione, per nullità totale o parziale del contratto di fideiussione, l'opponente aggiungeva che: “In ogni caso, le clausole in esame sono da considerarsi comunque vessatorie/abusive, con conseguente nullità stante la mancata specifica (prova della) negoziazione.” (v. pag. 8 atto di citazione), così invocando un profilo diverso di nullità della clausola per il suo contenuto vessatorio, da riferirsi in particolare alla disciplina consumeristica, atteso il riferimento alla mancanza di prova di specifica contrattazione, che evoca il disposto dell'art. 34, co. 4,
D.Lgs. n. 206/2005.
Analogamente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la difesa di Controparte_1
argomentava ulteriormente riguardo alla nullità parziale della fideiussione per l'aderenza del contratto allo schema contrattuale ABI, ritenuto frutto di un illecito accordo anticoncorrenziale e produceva il provvedimento della AN d'TA e lo schema ABI di fideiussione sanzionato.
La sentenza impugnata, secondo quanto già ricostruito, ha incentrato le proprie argomentazioni sul carattere vessatorio della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., deroga che riconosce essere stata ritenuta di per sé valida dalla giurisprudenza, non avendo la disposizione in oggetto natura di norma imperativa.
Osserva tuttavia il Tribunale come nel giudizio venga in rilievo la diversa questione della vessatorietà della clausola, che "si porrebbe in contrasto con la normativa di cui al Codice del Consumo e segnatamente con l'art. 36 che sancisce appunto la nullità delle clausole vessatorie ai sensi degli artt.
33 e 34 del medesimo testo di legge." (v. pag. 3 sentenza impugnata).
pagina 6 di 13 Ulteriormente precisa la sentenza che: “La nullità della clausola in esame risulta in particolare dall'art. 33, comma 2, lett. t), sancendo essa a carico del consumatore una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni e segnatamente di invocare la decadenza del creditore ai sensi dell'art.1957 c.c." (v. pag. 4 sentenza impugnata).
L'esame della natura della clausola derogatoria della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. non può, ovviamente, prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte al riguardo.
Ritiene infatti la giurisprudenza di legittimità che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (v. Cass. n. 394/2006; in senso conforme Cass. n. 9245/2007;
Cass. n. 8839/2007; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 21167/2013; Cass. n. 28943/2017).
La Suprema Corte ha altresì escluso il carattere vessatorio di tale clausola (v. Cass. n. 2034/1974; Cass.
n. 9245/2007; Cass. n. 3989/2025), in quanto essa non limiterebbe la facoltà di opporre eccezioni, ma estenderebbe nel tempo l'obbligo di prestare garanzia, con conseguente assunzione del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore;
pertanto, è stato ritenuto che la clausola non necessiti per la sua validità della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Nel caso di specie occorre ancora fare un passaggio ulteriore, dal momento che pacificamente il fideiussore è qualificato nel contratto come consumatore (“Cliente al dettaglio in quanto consumatore”), e ciò allo scopo di valutare se l'applicazione della specifica disciplina consumeristica possa condurre a conclusioni differenti rispetto agli approdi sopra enunciati.
Tale questione è già stata oggetto di decisione da parte di questa Corte, con il precedente citato da parte appellante, e cioè la sentenza n. 661/203 del 29/06/2023, con la quale, dopo essere stata richiamata la già citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'art. 1341 c.c., è stato osservato come, se è pur vero che il novero delle clausole vessatorie, ai sensi del Codice del Consumo, è più ampio di quello contenuto nell'art. 1341 c.c., va tuttavia considerato come “…il profilo di vessatorietà richiamato...ossia quello previsto dall'art. 33, lett. t, del Codice del
Consumo, è contenuto anche nell'art. 1341 cod. civ. sicché la giurisprudenza che ha escluso la
pagina 7 di 13 vessatorietà della clausola con riferimento alla normativa codicistica ben può estendersi anche alla clausola di analogo tenore contenuta nel D.Lgs. n. 206/2005."
Tale motivazione risulta logica e coerente con le premesse sopra operate, in ordine alla natura e portata della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, ed è pertanto condivisibile, oltre ad essere conforme agli altri precedenti di merito citati da parte appellante (Trib. Milano n. 277172023; Trib. Roma n. 9265/2021).
La sentenza impugnata merita pertanto di essere riformata sul punto, poiché in termini del tutto aprioristici, senza alcun confronto con il quadro giurisprudenziale sopra riportato, giunge a ritenere che la clausola in oggetto rientri tra quelle di cui alla lett. t, dell'art. 33, D.Lgs. n. 206/2005, tanto che la sua specifica approvazione, pur contenuta nel contratto sottoscritto da non CP_1 Controparte_1
rileverebbe, poiché necessiterebbe la prova, non offerta dalla che Parte_1
essa sia stata, ai sensi dell'art. 34, oggetto di specifica negoziazione.
Né a conclusioni difformi è possibile pervenire sulla base dell'ordinanza della Suprema Corte n.
27558/2023, invocata da parte appellata a sostegno della tesi della vessatorietà clausola.
Occorre infatti considerare come il provvedimento in oggetto - nell'esaminare il disposto dell'art. 1469 bis c.c., applicabile ratione temporis - non abbia affermato la vessatorietà della deroga all'art. 1957
c.c., ai sensi della previsione di cui al n. 18 del comma 2 dell'art. 1469 bis c.c. (secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), di contenuto sostanzialmente identico, per quanto rileva nel presente giudizio, all'attuale lett. t dell'art. 33 D.Lgs. n. 206/2005.
L'ordinanza è infatti pervenuta a ritenere la vessatorietà della clausola sotto un diverso profilo, in quanto quella deporrebbe per l'assoggettamento del fideiussore “…ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore, di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (cf. Cass. n. 27558/2023).
È pertanto richiamato il disposto dell'allora art. 1469 bis, co. 1, c.c., ora art. 33, co. 1, D.Lgs. n.
206/2005, secondo il quale nel contratto concluso tra il consumatore professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tale disposizione deve essere letta, anche avuto riguardo alle disposizioni della Direttiva 1993/13CEE, cui le sopra citate norme interne hanno dato attuazione, in correlazione con il comma 2 dell'art. 34
pagina 8 di 13 D.Lgs. n. 205/2006, secondo cui la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
nonché con l'art. 35, il quale impone, da un lato, che le clausole proposte per iscritto al consumatore devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e, dall'altro, che in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sono da intendersi vessatorie o abusive le clausole contrattuali di un contratto tra professionista e consumatore redatte in modo non chiaro e comprensibile, “se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro
e comprensibile.” (v. Cass. n. 23655/2021).
È evidente come, di per sé, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. non possa essere ricondotta a tale ambito di significativo squilibrio, peraltro, in concreto, la clausola contrattuale di cui all'art. 6 è nel suo contenuto assolutamente chiara, comprensibile e priva di qualsivoglia ambiguità, dal momento che indica come rimangano integri i diritti della AN nei confronti del fideiussore fino alla totale estinzione di ogni credito della AN verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore, o altri coobbligati, entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., così stabilendo un'estensione temporale della garanzia prestata.
Né peraltro, difformemente da quanto indicato nell'ordinanza citata, viene condotto alcun esame in relazione alle restanti clausole contrattuali, allo scopo di accertare l'effettiva integrazione del significativo squilibrio ai danni del consumatore.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende assorbito l'esame del secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la sostiene che il primo Giudice abbia Parte_1
fatta una non corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenendo che “ Il mancato esperimento dell'azione giudiziale nel termine di sei mesi non è stato del resto contestato dalla convenuta, la quale ha obiettato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata in ogni caso rispettata in quanto sarebbe stato sufficiente l'invio entro il suddetto termine di una diffida stragiudiziale" (v. pag. 3 sentenza impugnata), e questo benché la avesse Parte_1
debitamente e ripetutamente contestato il mancato rispetto di quel termine.
Assume inoltre l'appellante che il Tribunale non abbia correttamente esaminato il doc. 9 prodotto, perché se l'avesse fatto sarebbe pervenuto ad una pronuncia diametralmente opposta. A prescindere infatti dall'efficacia o validità della deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c., quel termine sarebbe pagina 9 di 13 risultato comunque osservato, dal momento che la lettera raccomandata, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di finanziamento, era stata ricevuta in data 13/10/2021 dalla debitrice principale, ed il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla AN, nei confronti della Parte_3
debitrice principale e dei suoi garanti, , con ricorso iscritto a Controparte_3 CP_4
ruolo in data 06/04/2022, quindi entro il termine semestrale, dalla scadenza dell'obbligazione, per la proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale.
Il ritenere validamente derogato il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. esime dall'indagine in fatto sull'osservanza di quel termine, risultando peraltro infondata l'eccepita inammissibilità della contestazione in appello, da parte di dell'avvenuta ricezione in data Controparte_1
13/10/2021 della comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento da parte della debitrice principale.
Anzitutto, non è affatto vero che il Tribunale non abbia compreso il tenore delle contestazioni della atteso che la medesima con la propria comparsa di costituzione, ha Parte_1
affermato, allo scopo di dimostrare, in ogni caso, l'osservanza del disposto dell'art. 1957 c.c., come:
“Principiamo rilevando che, come noto, al fine di evitare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art.1957 cod. civ., è sufficiente che il creditore avanzi una richiesta di pagamento stragiudiziale, non essendo necessario che entro il termine di sei mesi proponga anche la domanda giudiziale.” (v. pag. 23 comparsa di costituzione), aggiungendo più oltre che: “Venendo al caso di specie è documentale il fatto che la resistente ha avanzato richieste stragiudiziali di pagamento nel rispetto del CP_2 termine di cui all'art.1957 cod. civ.” (v. pag. 24 comparsa di costituzione).
Pertanto, nel momento in cui con la proposizione dell'appello, la ha chiarito Parte_1
la rilevanza che intende attribuire al doc. 9, che è invero costituito da una pluralità di documenti (due distinte lettere inviate dalla di cui una alla sola debitrice principale e l'altra Parte_1
alla debitrice principale ed ai garanti, con allegate le sole ricevute d'invio delle lettere raccomandate),
l'appellato ha preso specificamente posizione sul punto, contestando l'esistenza in atti della prova della ricezione da parte della debitrice principale delle comunicazioni a lei indirizzate dalla AN.
Del resto, del tutto inconferente è il richiamo alla presunzione di ricezione, che opererebbe una volta provato l'invio ed in assenza di contestazioni, poiché quella presunzione non potrebbe che operare nei confronti della parte destinataria dell'invio (nel caso di specie la debitrice principale) e non certo nei confronti di un soggetto terzo, quale è il garante.
E così pure non vale il richiamo al principio di non contestazione, atteso che quello vale pacificamente con riferimento ai fatti che pertengono alla sfera di conoscenza della parte, e tra questi non rientra la ricezione di una lettera raccomandata inviata ad un soggetto terzo, estraneo al giudizio, rappresentando pagina 10 di 13 quella una circostanza di fatto della cui prova è onerata la parte, che intenda avvalersi di quel fatto, mentre la negazione della prova di quel fatto rappresenta una mera difesa, ammessa anche in grado d'appello, in particolare in una situazione, quale è la presente, di non chiara enunciazione in primo grado dei presupposti di fatto su cui fondava l'assunto della del rispetto, in Parte_1
ogni caso, del termine di decadenza.
5. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione impone l'esame del profilo di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, riproposto, ex art. 346 c.p.c., dall'appellato, sia pure attraverso il mero richiamo alle argomentazioni svolte sul punto nel primo grado di giudizio e rispetto alle quali la ha svolto le proprie difese, in Pt_1 Parte_1
via di prevenzione, già con l'atto d'appello.
Con la comparsa conclusionale l'appellato, nell'argomentare su tale eccezione di nullità, precisa come già in primo grado avesse lamentato che nel contratto sottoscritto con la fossero prese tutte le CP_2
clausole contenute nello schema contrattuale, censurate con il provvedimento n. 55 del 2005 da parte della AN d'TA, in particolare per quanto riguarda le clausole di "reviviscenza" e "sopravvivenza" del contratto di fideiussione.
In fatto, deve essere precisato come il contratto di fideiussione sia stato stipulato da Controparte_1 in data 06/02/2015, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, “Erbavoglio” n.
[...]
66156037, le cui obbligazioni era diretto a garantire, e dunque esso sia successivo al periodo, che ha formato oggetto d'indagine da parte della AN d'TA, oltre a trattarsi di una fideiussione specifica, prestata per un'obbligazione determinata, e non di una fideiussione omnibus, quale era la tipologia contrattuale di cui allo schema ABI dell'ottobre 2002 esaminato dalla AN d'TA.
Il provvedimento della AN d'TA, in quanto provvedimento amministrativo accertativo dell'intesa anticoncorrenziale, opera sul piano meramente probatorio, con la conseguenza di invertire l'onere della prova, circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, ma ciò con riferimento all'arco temporale coperto dall'istruttoria, che ha portato all'adozione del provvedimento in oggetto, e quindi con riferimento alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo da ottobre 2002 a maggio 2005.
Come precisato dalla Suprema Corte: “…il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'TA concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per
l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.” (Cass. n. 26847/2024)
pagina 11 di 13 Pertanto nel caso di fideiussioni specifiche, accessorie a un rapporto negoziale determinato, ed altresì stipulate in un periodo diverso da quello interessato dal provvedimento n. 55/2005, chi invoca la nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, non può giovarsi dell'inversione dell'onere probatorio e quindi limitarsi, come fatto dall'odierno appellato, a produrre il provvedimento della
AN d'TA e lo schema ABI del 2002, allo scopo di dimostrare la corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione a quelle dello schema ABI, essendo invece gravato dell'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 L. 287/1990, e cioè l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione “a valle”.
Prova che può essere fornita attraverso anche elementi di carattere presuntivo, quali ad es. la produzione delle condizioni standardizzate di contratto proposte in un determinato periodo dai maggiori istituti di credito, ovvero dalle Banche operanti nell'ambito territoriale di riferimento della parte, prova che tuttavia nel caso di specie non è stata in alcun modo prospettata.
La mancanza di prova di una siffatta intesa anticoncorrenziale, a monte della fideiussione qui in esame, esclude la ravvisabilità, sotto questo profilo, della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola che la stessa AN d'TA ha riconosciuto lecita, al di fuori d'intese restrittive della concorrenza, che precludano alla parte di stipulare con altri operatori professionali il contratto a condizioni differenti.
6. Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi sussistente il credito della
[...]
nei confronti del garante, per il residuo importo Parte_1 Controparte_1 dovuto in restituzione del finanziamento “Erbavoglio” e, considerato che il decreto ingiuntivo, ormai revocato dal Tribunale, non è più suscettibile di “conferma” secondo quanto richiesto, in via di principalità, dalla AN appellante, deve essere emessa pronuncia, sulla base della richiesta formulata
“in via subordinata”, di condanna nei confronti di a corrispondere l'importo di Controparte_1
€ 22.734,69, pari al capitale e agli interessi convenzionali, già computati sino al 08/10/2021, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale dal 09/10/2021 sino al saldo, da calcolarsi sul capitale di €
19.669,56.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della in base al D.M. 55/2014 , come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto Parte_4
conto dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della natura e numero delle questioni trattate, nei seguenti importi: per il primo grado in base ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e in misura compresa tra i minimi e i medi per la fase istruttoria (€ 840,00) e per la fase decisionale (€ 1.200,00), svoltasi con le forme della trattazione orale, e quindi in complessivi €
pagina 12 di 13 3.736,00; e per il presente grado d'appello, in base ai compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così in complessivi € 3.966,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori di legge, ed esposti del giudizio d'appello.
Non può invece essere pronunciata in questa sede condanna alla restituzione delle spese di lite che la parte appellante afferma di avere corrisposto, in esecuzione della sentenza del Tribunale, a
[...]
non essendo stato indicato, né tanto meno documentato, l'importo effettivamente Controparte_1
versato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 651/2023, emessa dal Tribunale di Asti in 14/09/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
a corrispondere alla l'importo di € 22.734,69, pari al capitale e agli Parte_1
interessi convenzionali, calcolati sino al 08/10/2021, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale da computarsi dal 09/10/2021 sino al saldo, sul capitale di € 19.669,56; condanna a rifondere alla le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 3.736,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e per il presente grado in €
3.966,00 per compensi e € 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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