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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1004/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 aprile 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AP IO
APPELLANTE
e
(C.F. ) già giusto cambio di CP_1 P.IVA_1 CP_2
denominazione sociale, assistito e difeso dall'Avv. TUMINO GIOVANNI
APPELLATO
C.F ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1039/2022 pubblicata il
06/06/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa sez. civile n. 1039/2022 , n
1537/20 RGAC Giudice Dr.ssa Burrascano , depositata in data 30/5/2022 pubblicata il 6/6/2022 Repert. n. 1628/2022, ed in accoglimento del presente appello: in via preliminare: dichiarare che correttamente la presente difesa ha citato in giudizio e spiegato la presente opposizione contro , con CP_4
sede in Verona Piazzetta Monte 1 p.iva pignorante l immobile per P.IVA_3 cui è causa e che si è successivamente autonomamente costituita - CP_3
sospendere l' efficacia esecutiva del titolo esecutivo, dell'esecuzione immobiliare
n° 261/2018 rges e del presente giudizio essendo il presente atto di opposizione meritevole di tutela e sussistendo i gravi motivi, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione anche ex 295 cpc tenuto conto dell'avvio del procedimento di esecuzione e la illegittima ed affetta da irregolarità insanabile azione esecutiva eseguita in danno della attrice a causa dei gravissimi vizi strutturali dell'immobile oggetto di pignoramento, celate dalla banca mutuante al momento della stipula del contratto di mutuo, conseguente nullità del titolo esecutivo azionato e di tutti gli atti susseguenti. In via principale e nel merito: - dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo azionato per le motivazioni sopra descritte. - dichiarare che il creditore ( ivi incluse le società intervenute nella procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e costituitesi nel presente giudizio) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa nei confronti della ricorrente. In subordine: dichiarare inesigibili allo stato le somme pretese dalla creditrice procedente (ivi incluse le società intervenute nella procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e costituitesi nel presente giudizio) per assenza e/o nullità del titolo esecutivo e dichiarare quindi improcedibile l'esecuzione data la conseguente nullità del precetto impugnato, del pignoramento e di tutti gli atti consequenziali. In ogni caso: sospendere la procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa ex art. 295 cpc e 624 cpc in attesa dell'esito del
pag. 2/9 giudizio di merito di appello n° 750/2022 rg con cui e' stata impugnata la sentenza relativa al procedimento n 800/2018 rg emessa dal Tribunale Siracusa.
Per Parte Appellata CP_1
– in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e con richiesta di Parte_1
emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
– confermare, in ogni caso, la sentenza di prime cure;
– sempre in via preliminare: dichiararlo inammissibile per carenza di legittimazione passiva ed interesse a resistere di – rigettare integralmente le domande CP_1 avanzata dall'appellante perché infondate e pretestuose;
– rigettarle, in ogni caso, per violazione del principio del ne bis in idem, nonché per motivi di economia processuale;
– preso atto, poi, della estrema genericità e della evidente pretestuosità del giudizio incoato, in assenza di valide motivazioni e rilevata, quindi, la temerarietà della lite, condannare l'appellante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellata; – condannarla, in ogni caso, al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, depositato l'8.4.2020, ritualmente notificato, proponeva giudizio di merito in opposizione Parte_1
all'esecuzione immobiliare n. 261/201, promossa contro a seguito CP_2 dell'ordinanza del 7.1.2020 con la quale il G. Es. immobiliari del Tribunale di
Siracusa aveva rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento della propria casa di abitazione familiare, proc. n. 261/2018, eseguito ad istanza della CP_2
(nuova denominazione assunta da
[...] Controparte_5
, quale mandataria di per insolvenza del mutuo ipotecario.
[...] Controparte_5
pag. 3/9 Esponeva parte attrice che l'allora , in sede di stipula del mutuo Controparte_6 di € 70.000,00 per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, aveva omesso di verificarne la conformità urbanistica, rendendo nullo il contratto e, di fatto, tutti gli atti conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il titolo azionato, considerato che l'immobile risultava invendibile in quanto gravato da difetti strutturali, celati dalla banca mutuante in sede di stipula del mutuo.
L'opponente chiedeva, quindi, al Tribunale Civile di Siracusa, in via preliminare e nel merito, di dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo e, in subordine, di sospendere la procedura esecutiva all'esito dei giudizi di merito pendenti innanzi questo Tribunale avanzati contro la procedente e la Società creditrice originaria.
Si costituiva con propria comparsa, regolarmente depositata il 4.9.2020, CP_1
già già la
[...] CP_2 Controparte_5 quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ed interesse a resistere e nel merito contestava tutti i motivi di opposizione, ribadendo la legittimità del titolo azionato. Assumeva, in particolare, che titolare del rapporto contrattuale di cui è causa fosse oggi quale Controparte_3 cessionaria dei crediti di , già istituto Controparte_5 Controparte_7 mutuante e controparte dei coniugi e non la convenuta Persona_1 CP_1
la quale aveva agito unicamente quale mandataria di
[...] Controparte_5
Si costituiva che dichiarava di agire quale mandataria di Controparte_3
già facendo proprie tutte le eccezioni, difese e CP_1 CP_2 deduzioni già formulate dalla difesa di parte convenuta ed in particolare quella preliminare di carenza di legittimazione passiva, ritenuto che titolare del contestato rapporto contrattuale fosse unicamente già Controparte_5 cessionaria del Controparte_7
Con sentenza n. 1039/2022 pubblicata il 06/06/2022. Il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
pag. 4/9 per carenza di legittimazione passiva della convenuta e condannava Pt_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare il primo giudice, premesso che il contratto di mutuo di cui si chiedeva la nullità era intercorso tra parte attrice e l'allora Controparte_7
e che già aveva agito unicamente in qualità di CP_1 CP_2
mandataria di già riteneva che la Controparte_5 Controparte_7 legittimazione passiva a resistere spettasse unicamente alla cessionaria del
[...]
, e non certo alla convenuta la quale si è qualificata ed ha CP_6 CP_2 comprovato la propria qualità di mandataria e non titolare del rapporto sostanziale di cui è causa.
Con atto di citazione notificato il 14.7.2022, ha proposto appello Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e CP_1
nel merito la sua infondatezza, concludendo come riportato in epigrafe.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_3
in giudizio con conseguente sua contumacia.
Indi, all'udienza dell'11 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte, sebbene racchiuse tutte in un unico motivo di appello, risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le pag. 5/9 relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n.
6705).
Con l'atto di appello, censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (già CP_1 CP_2 CP_5 rilevando che l' opposizione all' esecuzione va fatta contro la parte processuale che agisce in giudizio e che da impulso alla procedura nella specie, ossia nel caso in esame (poi quale soggetto pignorante dell'immobile CP_2 CP_1
per cui è causa.
Assume, viceversa, l'appellata che titolare del rapporto contrattuale controverso
è cessionaria di mentre ha sempre Controparte_3 Controparte_5 CP_2 dichiarato di agire quale mandataria delle predette società.
La censura è fondata.
Ed invero, anche in caso di trasferimento "inter vivos" del diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie, non pag. 6/9 venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente (Cass. n.
15107/2014), fermo il diritto della cessionaria di intervenire volontariamente in giudizio.
L'odierna appellante ha, quindi, correttamente notificato l'atto di citazione in riassunzione – volto a far dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo azionato – e convenuto in giudizio la oggi qualificatasi CP_2 CP_1 nell'atto di pignoramento quale mandataria (parte formale nel giudizio) di
(parte sostanziale), come peraltro ammesso dalla stessa Controparte_5 appellante nella comparsa di costituzione.
Sicché, la motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato l'opposizione per difetto di legittimazione passiva di è errata. Controparte_8
Ciò premesso, sostiene l'appellante che, nel corso del giudizio di primo grado le risultanze istruttorie, documentali, hanno confermato la fondatezza della domanda giudiziale dell'attrice e l'infondatezza delle avverse difese, domande ed eccezioni.
In particolare deduce di aver provato documentalmente la non commerciabilità del bene oggetto di esecuzione, attraverso la CTU relativa al giudizio n 64/05 rg
Tribunale di Siracusa (EX AVOLA)con evidente nullità del contratto di mutuo.
Parte appellata ha eccepito la violazione del ne bis in idem con riferimento al giudizio iscritto al n. 549/2017 RG c/o Tribunale di Siracusa nel quale sono state proposte le medesime domande nei confronti di nonché CP_5 CP_5
l'infondatezza dell'opposizione.
La censura proposta dalla è infondata. Pt_1
Occorre, innanzitutto, precisare che il contratto di mutuo in oggetto non è un mutuo fondiario concesso per l'acquisto del bene concesso in garanzia, bensì un semplice mutuo con garanzia ipotecaria.
In ogni caso, a nulla rileva la commerciabilità o meno dell'immobile, posto che nel caso in esame il contratto di mutuo è stato correttamente stipulato, il pag. 7/9 mutuatario ha ricevuto la somma oggetto del contratto ed ha, almeno in parte, corrisposto le rate di mutuo.
Invero l'unico soggetto che potrebbe subire un danno a causa di eventuali vizi presenti nell'immobile sarebbe esclusivamente proprio la banca mutuante, a causa dell'eventuale impossibilità di procedere alla vendita in sede esecutiva
(circostanza, peraltro, infondata, non applicandosi le sanzioni della disciplina urbanistica ed edilizia ai trasferimenti di diritti immobiliari correlati a procedure espropriative).
In altri termini, la singolare tesi della nullità del mutuo a causa della mancata verifica ad opera della banca della conformità urbanistica dell'immobile e della conseguente non commerciabilità del bene offerto in garanzia, non rende affatto nullo il contratto di mutuo né tutti gli atti conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il titolo azionato, attesa la doverosità della restituzione delle somme comunque prese in mutuo.
L'appello e, quindi, manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo
(applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di quale Parte_1 CP_1 mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. CP_5 CP_5
1039/2022 pubblicata in data 06/06/2022 così provvede:
a) dichiara manifestamente infondato l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 8/9 b) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1004/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 aprile 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AP IO
APPELLANTE
e
(C.F. ) già giusto cambio di CP_1 P.IVA_1 CP_2
denominazione sociale, assistito e difeso dall'Avv. TUMINO GIOVANNI
APPELLATO
C.F ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1039/2022 pubblicata il
06/06/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa sez. civile n. 1039/2022 , n
1537/20 RGAC Giudice Dr.ssa Burrascano , depositata in data 30/5/2022 pubblicata il 6/6/2022 Repert. n. 1628/2022, ed in accoglimento del presente appello: in via preliminare: dichiarare che correttamente la presente difesa ha citato in giudizio e spiegato la presente opposizione contro , con CP_4
sede in Verona Piazzetta Monte 1 p.iva pignorante l immobile per P.IVA_3 cui è causa e che si è successivamente autonomamente costituita - CP_3
sospendere l' efficacia esecutiva del titolo esecutivo, dell'esecuzione immobiliare
n° 261/2018 rges e del presente giudizio essendo il presente atto di opposizione meritevole di tutela e sussistendo i gravi motivi, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione anche ex 295 cpc tenuto conto dell'avvio del procedimento di esecuzione e la illegittima ed affetta da irregolarità insanabile azione esecutiva eseguita in danno della attrice a causa dei gravissimi vizi strutturali dell'immobile oggetto di pignoramento, celate dalla banca mutuante al momento della stipula del contratto di mutuo, conseguente nullità del titolo esecutivo azionato e di tutti gli atti susseguenti. In via principale e nel merito: - dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo azionato per le motivazioni sopra descritte. - dichiarare che il creditore ( ivi incluse le società intervenute nella procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e costituitesi nel presente giudizio) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa nei confronti della ricorrente. In subordine: dichiarare inesigibili allo stato le somme pretese dalla creditrice procedente (ivi incluse le società intervenute nella procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e costituitesi nel presente giudizio) per assenza e/o nullità del titolo esecutivo e dichiarare quindi improcedibile l'esecuzione data la conseguente nullità del precetto impugnato, del pignoramento e di tutti gli atti consequenziali. In ogni caso: sospendere la procedura esecutiva immobiliare n° 261/2018 rges pendente innanzi al Tribunale di Siracusa ex art. 295 cpc e 624 cpc in attesa dell'esito del
pag. 2/9 giudizio di merito di appello n° 750/2022 rg con cui e' stata impugnata la sentenza relativa al procedimento n 800/2018 rg emessa dal Tribunale Siracusa.
Per Parte Appellata CP_1
– in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e con richiesta di Parte_1
emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
– confermare, in ogni caso, la sentenza di prime cure;
– sempre in via preliminare: dichiararlo inammissibile per carenza di legittimazione passiva ed interesse a resistere di – rigettare integralmente le domande CP_1 avanzata dall'appellante perché infondate e pretestuose;
– rigettarle, in ogni caso, per violazione del principio del ne bis in idem, nonché per motivi di economia processuale;
– preso atto, poi, della estrema genericità e della evidente pretestuosità del giudizio incoato, in assenza di valide motivazioni e rilevata, quindi, la temerarietà della lite, condannare l'appellante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellata; – condannarla, in ogni caso, al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, depositato l'8.4.2020, ritualmente notificato, proponeva giudizio di merito in opposizione Parte_1
all'esecuzione immobiliare n. 261/201, promossa contro a seguito CP_2 dell'ordinanza del 7.1.2020 con la quale il G. Es. immobiliari del Tribunale di
Siracusa aveva rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento della propria casa di abitazione familiare, proc. n. 261/2018, eseguito ad istanza della CP_2
(nuova denominazione assunta da
[...] Controparte_5
, quale mandataria di per insolvenza del mutuo ipotecario.
[...] Controparte_5
pag. 3/9 Esponeva parte attrice che l'allora , in sede di stipula del mutuo Controparte_6 di € 70.000,00 per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, aveva omesso di verificarne la conformità urbanistica, rendendo nullo il contratto e, di fatto, tutti gli atti conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il titolo azionato, considerato che l'immobile risultava invendibile in quanto gravato da difetti strutturali, celati dalla banca mutuante in sede di stipula del mutuo.
L'opponente chiedeva, quindi, al Tribunale Civile di Siracusa, in via preliminare e nel merito, di dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo e, in subordine, di sospendere la procedura esecutiva all'esito dei giudizi di merito pendenti innanzi questo Tribunale avanzati contro la procedente e la Società creditrice originaria.
Si costituiva con propria comparsa, regolarmente depositata il 4.9.2020, CP_1
già già la
[...] CP_2 Controparte_5 quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ed interesse a resistere e nel merito contestava tutti i motivi di opposizione, ribadendo la legittimità del titolo azionato. Assumeva, in particolare, che titolare del rapporto contrattuale di cui è causa fosse oggi quale Controparte_3 cessionaria dei crediti di , già istituto Controparte_5 Controparte_7 mutuante e controparte dei coniugi e non la convenuta Persona_1 CP_1
la quale aveva agito unicamente quale mandataria di
[...] Controparte_5
Si costituiva che dichiarava di agire quale mandataria di Controparte_3
già facendo proprie tutte le eccezioni, difese e CP_1 CP_2 deduzioni già formulate dalla difesa di parte convenuta ed in particolare quella preliminare di carenza di legittimazione passiva, ritenuto che titolare del contestato rapporto contrattuale fosse unicamente già Controparte_5 cessionaria del Controparte_7
Con sentenza n. 1039/2022 pubblicata il 06/06/2022. Il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
pag. 4/9 per carenza di legittimazione passiva della convenuta e condannava Pt_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare il primo giudice, premesso che il contratto di mutuo di cui si chiedeva la nullità era intercorso tra parte attrice e l'allora Controparte_7
e che già aveva agito unicamente in qualità di CP_1 CP_2
mandataria di già riteneva che la Controparte_5 Controparte_7 legittimazione passiva a resistere spettasse unicamente alla cessionaria del
[...]
, e non certo alla convenuta la quale si è qualificata ed ha CP_6 CP_2 comprovato la propria qualità di mandataria e non titolare del rapporto sostanziale di cui è causa.
Con atto di citazione notificato il 14.7.2022, ha proposto appello Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e CP_1
nel merito la sua infondatezza, concludendo come riportato in epigrafe.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_3
in giudizio con conseguente sua contumacia.
Indi, all'udienza dell'11 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte, sebbene racchiuse tutte in un unico motivo di appello, risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le pag. 5/9 relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n.
6705).
Con l'atto di appello, censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (già CP_1 CP_2 CP_5 rilevando che l' opposizione all' esecuzione va fatta contro la parte processuale che agisce in giudizio e che da impulso alla procedura nella specie, ossia nel caso in esame (poi quale soggetto pignorante dell'immobile CP_2 CP_1
per cui è causa.
Assume, viceversa, l'appellata che titolare del rapporto contrattuale controverso
è cessionaria di mentre ha sempre Controparte_3 Controparte_5 CP_2 dichiarato di agire quale mandataria delle predette società.
La censura è fondata.
Ed invero, anche in caso di trasferimento "inter vivos" del diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie, non pag. 6/9 venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente (Cass. n.
15107/2014), fermo il diritto della cessionaria di intervenire volontariamente in giudizio.
L'odierna appellante ha, quindi, correttamente notificato l'atto di citazione in riassunzione – volto a far dichiarare la inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo azionato – e convenuto in giudizio la oggi qualificatasi CP_2 CP_1 nell'atto di pignoramento quale mandataria (parte formale nel giudizio) di
(parte sostanziale), come peraltro ammesso dalla stessa Controparte_5 appellante nella comparsa di costituzione.
Sicché, la motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato l'opposizione per difetto di legittimazione passiva di è errata. Controparte_8
Ciò premesso, sostiene l'appellante che, nel corso del giudizio di primo grado le risultanze istruttorie, documentali, hanno confermato la fondatezza della domanda giudiziale dell'attrice e l'infondatezza delle avverse difese, domande ed eccezioni.
In particolare deduce di aver provato documentalmente la non commerciabilità del bene oggetto di esecuzione, attraverso la CTU relativa al giudizio n 64/05 rg
Tribunale di Siracusa (EX AVOLA)con evidente nullità del contratto di mutuo.
Parte appellata ha eccepito la violazione del ne bis in idem con riferimento al giudizio iscritto al n. 549/2017 RG c/o Tribunale di Siracusa nel quale sono state proposte le medesime domande nei confronti di nonché CP_5 CP_5
l'infondatezza dell'opposizione.
La censura proposta dalla è infondata. Pt_1
Occorre, innanzitutto, precisare che il contratto di mutuo in oggetto non è un mutuo fondiario concesso per l'acquisto del bene concesso in garanzia, bensì un semplice mutuo con garanzia ipotecaria.
In ogni caso, a nulla rileva la commerciabilità o meno dell'immobile, posto che nel caso in esame il contratto di mutuo è stato correttamente stipulato, il pag. 7/9 mutuatario ha ricevuto la somma oggetto del contratto ed ha, almeno in parte, corrisposto le rate di mutuo.
Invero l'unico soggetto che potrebbe subire un danno a causa di eventuali vizi presenti nell'immobile sarebbe esclusivamente proprio la banca mutuante, a causa dell'eventuale impossibilità di procedere alla vendita in sede esecutiva
(circostanza, peraltro, infondata, non applicandosi le sanzioni della disciplina urbanistica ed edilizia ai trasferimenti di diritti immobiliari correlati a procedure espropriative).
In altri termini, la singolare tesi della nullità del mutuo a causa della mancata verifica ad opera della banca della conformità urbanistica dell'immobile e della conseguente non commerciabilità del bene offerto in garanzia, non rende affatto nullo il contratto di mutuo né tutti gli atti conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il titolo azionato, attesa la doverosità della restituzione delle somme comunque prese in mutuo.
L'appello e, quindi, manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo
(applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di quale Parte_1 CP_1 mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. CP_5 CP_5
1039/2022 pubblicata in data 06/06/2022 così provvede:
a) dichiara manifestamente infondato l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 8/9 b) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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