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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 28 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11858/2024 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla PIAZ-
[...] P.IVA_1
ZA US VERDI 53 90138 PALERMO presso lo studio dell'Avv. Macaione Ales- sandro (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA D'AZEGLIO 35 Controparte_1 P.IVA_2
40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA (c.f.:
) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“
1. ritenere e dichiarare nullo e/o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
2. in subordine, nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo o comunque privo di ef- ficacia e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto
1
privo dei requisiti prescritti dalla legge, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente;
3. ritenere e dichiarare la incompletezza/insufficienza della documentazione prodotta dalla ricor- rente ai fini della fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio”.
L'opposta così conclude:
“Piaccia all'Ill. Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via prelimi- nare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in R.G. n. 8306/2024, in ragione della radicale nullità e della conseguente inam- missibilità dell'opposizione proposta, e in ogni caso concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed avendo la debitrice ricono- sciuto il suo debito;
in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, in particolare sub II.1 della comparsa di risposta, conseguentemente dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per decorso dei termini e la definitività del D.I. n.
2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in RG n. 8306/2024; rigettare, comunque, l'opposizione avverso il D.I. n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in RG n. 8306/2024, in quanto, per tutto quanto dedotto ed eccepito, in particola- re sub II.2 della comparsa di risposta, arbitraria inammissibile, infondata, non provata e confutata dalle allegazioni istruttorie prodotte e conseguentemente confermare integralmente il decreto in- giuntivo opposto;
in ogni caso, condannare , in persona del legale rap- Parte_2 presentante pro tempore, al pagamento della somma capitale di € 13.495,51, oltre interessi di mora dal dì di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Condannare l'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambe le fasi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La opponeva Parte_3 il decreto ingiuntivo n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.6.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 8306/2024 promosso dalla società con il quale le era stato in- Controparte_1 giunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.495,51 (oltre interessi e spese del-
2
la procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta poiché le fatture da quest'ultima prodotte non contenevano alcuna specificazione dei costi relativi al servi- zio di fornitura ed in quanto, in ogni caso, documenti inidonei a dimostrare la certezza, la liquidità,
e l'esigibilità del credito.
DU, inoltre, che da un confronto dei consumi effettuati nel medesimo periodo relativo a precedenti esercizi con altro fornitore di energia era emerso un eccessivo e ingiustificato aumento dei costi relativi al servizio di fornitura.
Da ultimo, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in ragione del mancato esperimento del pro- cedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
1.1.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, per vizio dell'editio actionis in quanto l'opponente, nel proprio atto introduttivo, aveva indicato un soggetto passivo, “Sicilia Surgelati s.r.l.”, differente da quello nei cui confronti era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Nel merito, rappresentava che il rapporto intercorso con l'opponente era riconducibile al c.d.
Servizio a Tutele Graduali, la cui attivazione avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto,
e le cui condizioni, anche economiche, sono quelle definite con l'aggiudicazione della gara pubblica da parte di DU di aver informato l'opponente, mediante invio di comunicazione a mez- CP_1 zo pec (c.d. welcome letter) dell'attivazione del servizio nonché delle tariffe applicate alla fornitura di energia.
Eccepiva la genericità e comunque l'infondatezza della contestazione di controparte relativa allo sproporzionato e ingiustificato aumento dei prezzi, deducendo che nel corso del rapporto mai era stata avanzata alcuna doglianza al riguardo, e che, anzi l'opponente aveva espressamente avanzato una richiesta di rateizzazione del debito maturato. In ogni caso, eccepiva l'assenza di prova a sup- porto dell'eccezione.
Rappresentava, comunque, che il fornitore si limita ad emettere le fatture alla ricezione dei dati sui consumi effettivi trasmessi dal distributore, unico soggetto responsabile ed autorizzato
3
dell'attività di verifica delle quantità di energia erogata, e che, nel caso di specie, i consumi fatturati erano del tutto in linea con i dati ricevuti.
Da ultimo, si opponeva all'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deducendo che la legge, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, esclude l'obbligo dello svolgimento della mediazione sino alla pronuncia del giudi- ce sulle istanze di concessione/sospensione della provvisoria esecuzione.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale chiedeva che venisse dichiarata la nulli- tà dell'atto di citazione e, conseguentemente, inammissibile l'opposizione e definitivo il decreto in- giuntivo. In ogni caso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo op- posto.
3. In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo op- posto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28 ottobre 2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte opposta ha provveduto al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione con cui l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione.
5.1.
L'eccezione non è fondata in ragione della condotta processuale tenuta dall'opponente, la quale,
a seguito della pronuncia di questo giudice sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha ulteriormente coltivato la sua richiesta.
Simile conclusione trova conferma nel fatto che la normativa di riferimento (d.lgs. n. 28/2010), così come risultante dalle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia, pur includendo la “som- ministrazione” tra le materie sottoposte alla condizione di procedibilità della mediazione obbligato- ria (art. 5 comma 1), esclude espressamente la sua applicabilità ai procedimenti per ingiunzione, in- clusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
4
Tale previsione, a ben vedere, risponde ad una ratio ben precisa, e cioè far sì che la procedura che porta alla realizzazione della condizione di procedibilità possa svolgersi in maniera consapevole e nell'ottica di un buon utilizzo dello strumento di composizione stragiudiziale della lite: una tratta- tiva finalizzata alla conciliazione del giudizio svolta in un momento processuale, appunto successi- vo alla conclusione della fase cautelare e urgente del procedimento ingiuntivo, permette alle parti di assumere le proprie determinazioni tenendo conto dell'esistenza o meno dei presupposti per l'immediata eseguibilità del titolo e, dunque, di interfacciarsi con una maggiore cognizione di cau- sa.
Orbene, l'opponente, proprio a seguito della pronuncia di questo giudice sulla provvisoria esecu- zione non ha provveduto a depositare le note scritte contenenti le istanze e le conclusioni per l'udienza di discussione del 28.10.2025, di fatto rinunciando all'eccezione di improcedibilità della domanda originariamente sollevata.
5.2.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione preliminare con cui l'opposta ha dedotto la nullità dell'atto di citazione in opposizione per vizio dell'editio actionis, in quanto l'opponente aveva indi- cato un soggetto passivo, “Sicilia Surgelati s.r.l.”, differente da quello nei cui confronti era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Come chiarito dalla opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tale indicazione è frut- to di un mero refuso inidoneo a inficiare la certezza dell'opposizione e, più in generale, la sua vali- dità, considerato, peraltro, che nella parte introduttiva della citazione è chiaramente indicato come parte opponente Parte_3
” e, altresì, sono riportati i suoi dati identificativi nonché
[...] quelli del suo difensore.
6.
Passando all'esame del merito, deve osservarsi che l'opponente, seppur genericamente, ha conte- stato l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta deducendo che le fatture prodotte non con- tenevano alcuna specificazione dei costi relativi al servizio di fornitura e che, in ogni caso, non era- no inidonee a dimostrare la certezza, la liquidità, e l'esigibilità del credito;
ha eccepito, altresì che da un confronto dei consumi effettuati nel medesimo periodo relativo a precedenti esercizi con altro fornitore di energia era emerso un eccessivo e ingiustificato aumento dei costi relativi al servizio di fornitura.
6.1.
L'opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura con il CP_1 quale, quindi, in applicazione della regola generale posta dall'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato.
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Conseguentemente, in presenza della prova del titolo, e dunque della fonte giustificativa dell'emissione delle bollette, deve rigettarsi l'eccezione con cui l'opponente ha contestato l'idoneità delle fatture a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato.
6.2.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, nel pieno rispetto dei principi in tema di onere CP_1 probatorio, ha comunque dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a Tutele Graduali, il quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione a quei clienti che si trovano senza un fornitore nel mercato libero, ma che continua- no a prelevare energia elettrica in quanto connessi alla rete. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico es- senziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
In particolare, ha dato prova dell'invio, in data 2.11.2021 della comunicazione di attivazio- CP_1 ne della fornitura di energia elettrica (c.d. welcome letter, doc. 2 parte opposta), la cui ricezione comunque non è stata contestata, con cui ha informato l'opponente dell'ingresso nel Servizio a Tu- tele Graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA per la quantificazione, e la conse- guente fatturazione, dei consumi.
Da ciò discende il rigetto dell'eccezione con cui l'opponente ha contestato l'assenza, nelle fattu- re prodotte, di specificazioni in ordine ai costi relativi al servizio di fornitura, poiché di detti costi l'opponente era stata portata regolarmente a conoscenza attraverso la menzionata welcome letter.
6.3.
Altresì infondata è l'ulteriore eccezione di sproporzione dei prezzi fatturati dall'opponente, ri- spetto ai prezzi fatturati, per medesimi consumi, in precedenti esercizi da altri fornitori di energia.
L'eccezione è del tutto generica poiché l'opponente ha fatto riferimento a precedenti esercizi con altri fornitori, senza tuttavia chiarire a quali periodi essa si stesse riferendo, quali fossero i menzio- nati fornitori del servizio, a quanto ammontassero i consumi registrati e i prezzi applicati da detti fornitori. Neppure l'opponente ha prodotto documenti a supporto di tale eccezione, né ha dedotto capitoli di prova a conferma delle sue deduzioni.
Peraltro, giova rammentare che, con specifico riguardo ai consumi, la giurisprudenza di legitti- mità è unanime nel ritenere che su di essi vige una presunzione semplice di veridicità in conseguen- za della quale in capo al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del 6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent.
6
del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n. 18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di ve- ridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il conta- tore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi
è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non po- tessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consu- mi”).
Ebbene, nel rispetto del richiamato principio, nonostante la genericità della contestazione CP_1 mossa dall'opponente, ha comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 13) e le certificazioni del distributore locale E-Distribuzione (doc. 15), documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità e tempestività della fatturazio- ne.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che, come correttamente dedotto dall'opposta, i prezzi del
Servizio a Tutele Graduali sono effettivamente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui, come specificato nella stessa welcome letter ricevuta dall'opponente, il Servizio a tutele graduali è funzionale ad “ac- compagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Si tratta di un servizio che ha natura transitoria e di “ultima istanza” in quanto funzionale a garanti- re la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della tutela di prezzo […] non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore”.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 2272/2024 confermato in ogni sua parte.
8.
Con riferimento alle spese è necessario osservare che il carattere pretestuoso e temerario dell'azione promossa dall'opponente, come emergente dalla estrema genericità e manifesta infonda- tezza delle argomentazioni poste alla base delle domande formulate, del tutto prive di qualsivoglia supporto probatorio, e comunque agevolmente smentite dal contenuto della documentazione prodot- ta dall'opposta, rende evidente l'uso distorto (defatigante, disfunzionale e dilatorio) dello strumento processuale.
7
8.1.
Tale uso dello strumento della tutela processuale costituisce obiettivo danno tanto per la opposta
(che ha dovuto sopportare una ingiustificata dilazione della propria pretesa creditoria), tanto per la funzionalità del sistema giustizia (pretestuosamente attivato), sanzionabile quale abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Dall'applicazione di tale disposizione consegue la condanna dell'opponente a pagare: alla opposta una somma che in via equitativa si quantifica in 1/3 delle spe- se di giudizio liquidate a favore della stessa opposta;
alla cassa delle ammende, considerata la non complessità della vicenda giudiziaria e la sua esigua durata, una somma di € 500,00.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazio- ne/istruttoria e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in
[...] data 4.6.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 8306/2024 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecu- tivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna responsabilità limitata semplificata in liquidazione a pa- Parte_3 gare, in favore di le spese processuali che liquida in € 4.227,00 per compenso, Controparte_1 oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la società Parte_3
a pagare in favore di la somma di €
[...] Controparte_1
1.409,00, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
- visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna responsabilità Parte_3 [...]
a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00. Parte_3
Bologna, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 28 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11858/2024 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla PIAZ-
[...] P.IVA_1
ZA US VERDI 53 90138 PALERMO presso lo studio dell'Avv. Macaione Ales- sandro (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA D'AZEGLIO 35 Controparte_1 P.IVA_2
40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA (c.f.:
) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“
1. ritenere e dichiarare nullo e/o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
2. in subordine, nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo o comunque privo di ef- ficacia e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto
1
privo dei requisiti prescritti dalla legge, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente;
3. ritenere e dichiarare la incompletezza/insufficienza della documentazione prodotta dalla ricor- rente ai fini della fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio”.
L'opposta così conclude:
“Piaccia all'Ill. Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via prelimi- nare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in R.G. n. 8306/2024, in ragione della radicale nullità e della conseguente inam- missibilità dell'opposizione proposta, e in ogni caso concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed avendo la debitrice ricono- sciuto il suo debito;
in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, in particolare sub II.1 della comparsa di risposta, conseguentemente dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per decorso dei termini e la definitività del D.I. n.
2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in RG n. 8306/2024; rigettare, comunque, l'opposizione avverso il D.I. n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 18.6.2024 in RG n. 8306/2024, in quanto, per tutto quanto dedotto ed eccepito, in particola- re sub II.2 della comparsa di risposta, arbitraria inammissibile, infondata, non provata e confutata dalle allegazioni istruttorie prodotte e conseguentemente confermare integralmente il decreto in- giuntivo opposto;
in ogni caso, condannare , in persona del legale rap- Parte_2 presentante pro tempore, al pagamento della somma capitale di € 13.495,51, oltre interessi di mora dal dì di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Condannare l'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambe le fasi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La opponeva Parte_3 il decreto ingiuntivo n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.6.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 8306/2024 promosso dalla società con il quale le era stato in- Controparte_1 giunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.495,51 (oltre interessi e spese del-
2
la procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta poiché le fatture da quest'ultima prodotte non contenevano alcuna specificazione dei costi relativi al servi- zio di fornitura ed in quanto, in ogni caso, documenti inidonei a dimostrare la certezza, la liquidità,
e l'esigibilità del credito.
DU, inoltre, che da un confronto dei consumi effettuati nel medesimo periodo relativo a precedenti esercizi con altro fornitore di energia era emerso un eccessivo e ingiustificato aumento dei costi relativi al servizio di fornitura.
Da ultimo, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in ragione del mancato esperimento del pro- cedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
1.1.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, per vizio dell'editio actionis in quanto l'opponente, nel proprio atto introduttivo, aveva indicato un soggetto passivo, “Sicilia Surgelati s.r.l.”, differente da quello nei cui confronti era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Nel merito, rappresentava che il rapporto intercorso con l'opponente era riconducibile al c.d.
Servizio a Tutele Graduali, la cui attivazione avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto,
e le cui condizioni, anche economiche, sono quelle definite con l'aggiudicazione della gara pubblica da parte di DU di aver informato l'opponente, mediante invio di comunicazione a mez- CP_1 zo pec (c.d. welcome letter) dell'attivazione del servizio nonché delle tariffe applicate alla fornitura di energia.
Eccepiva la genericità e comunque l'infondatezza della contestazione di controparte relativa allo sproporzionato e ingiustificato aumento dei prezzi, deducendo che nel corso del rapporto mai era stata avanzata alcuna doglianza al riguardo, e che, anzi l'opponente aveva espressamente avanzato una richiesta di rateizzazione del debito maturato. In ogni caso, eccepiva l'assenza di prova a sup- porto dell'eccezione.
Rappresentava, comunque, che il fornitore si limita ad emettere le fatture alla ricezione dei dati sui consumi effettivi trasmessi dal distributore, unico soggetto responsabile ed autorizzato
3
dell'attività di verifica delle quantità di energia erogata, e che, nel caso di specie, i consumi fatturati erano del tutto in linea con i dati ricevuti.
Da ultimo, si opponeva all'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deducendo che la legge, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, esclude l'obbligo dello svolgimento della mediazione sino alla pronuncia del giudi- ce sulle istanze di concessione/sospensione della provvisoria esecuzione.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale chiedeva che venisse dichiarata la nulli- tà dell'atto di citazione e, conseguentemente, inammissibile l'opposizione e definitivo il decreto in- giuntivo. In ogni caso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo op- posto.
3. In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo op- posto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28 ottobre 2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte opposta ha provveduto al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione con cui l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione.
5.1.
L'eccezione non è fondata in ragione della condotta processuale tenuta dall'opponente, la quale,
a seguito della pronuncia di questo giudice sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha ulteriormente coltivato la sua richiesta.
Simile conclusione trova conferma nel fatto che la normativa di riferimento (d.lgs. n. 28/2010), così come risultante dalle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia, pur includendo la “som- ministrazione” tra le materie sottoposte alla condizione di procedibilità della mediazione obbligato- ria (art. 5 comma 1), esclude espressamente la sua applicabilità ai procedimenti per ingiunzione, in- clusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
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Tale previsione, a ben vedere, risponde ad una ratio ben precisa, e cioè far sì che la procedura che porta alla realizzazione della condizione di procedibilità possa svolgersi in maniera consapevole e nell'ottica di un buon utilizzo dello strumento di composizione stragiudiziale della lite: una tratta- tiva finalizzata alla conciliazione del giudizio svolta in un momento processuale, appunto successi- vo alla conclusione della fase cautelare e urgente del procedimento ingiuntivo, permette alle parti di assumere le proprie determinazioni tenendo conto dell'esistenza o meno dei presupposti per l'immediata eseguibilità del titolo e, dunque, di interfacciarsi con una maggiore cognizione di cau- sa.
Orbene, l'opponente, proprio a seguito della pronuncia di questo giudice sulla provvisoria esecu- zione non ha provveduto a depositare le note scritte contenenti le istanze e le conclusioni per l'udienza di discussione del 28.10.2025, di fatto rinunciando all'eccezione di improcedibilità della domanda originariamente sollevata.
5.2.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione preliminare con cui l'opposta ha dedotto la nullità dell'atto di citazione in opposizione per vizio dell'editio actionis, in quanto l'opponente aveva indi- cato un soggetto passivo, “Sicilia Surgelati s.r.l.”, differente da quello nei cui confronti era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Come chiarito dalla opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tale indicazione è frut- to di un mero refuso inidoneo a inficiare la certezza dell'opposizione e, più in generale, la sua vali- dità, considerato, peraltro, che nella parte introduttiva della citazione è chiaramente indicato come parte opponente Parte_3
” e, altresì, sono riportati i suoi dati identificativi nonché
[...] quelli del suo difensore.
6.
Passando all'esame del merito, deve osservarsi che l'opponente, seppur genericamente, ha conte- stato l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta deducendo che le fatture prodotte non con- tenevano alcuna specificazione dei costi relativi al servizio di fornitura e che, in ogni caso, non era- no inidonee a dimostrare la certezza, la liquidità, e l'esigibilità del credito;
ha eccepito, altresì che da un confronto dei consumi effettuati nel medesimo periodo relativo a precedenti esercizi con altro fornitore di energia era emerso un eccessivo e ingiustificato aumento dei costi relativi al servizio di fornitura.
6.1.
L'opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura con il CP_1 quale, quindi, in applicazione della regola generale posta dall'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato.
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Conseguentemente, in presenza della prova del titolo, e dunque della fonte giustificativa dell'emissione delle bollette, deve rigettarsi l'eccezione con cui l'opponente ha contestato l'idoneità delle fatture a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato.
6.2.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, nel pieno rispetto dei principi in tema di onere CP_1 probatorio, ha comunque dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a Tutele Graduali, il quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione a quei clienti che si trovano senza un fornitore nel mercato libero, ma che continua- no a prelevare energia elettrica in quanto connessi alla rete. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico es- senziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
In particolare, ha dato prova dell'invio, in data 2.11.2021 della comunicazione di attivazio- CP_1 ne della fornitura di energia elettrica (c.d. welcome letter, doc. 2 parte opposta), la cui ricezione comunque non è stata contestata, con cui ha informato l'opponente dell'ingresso nel Servizio a Tu- tele Graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA per la quantificazione, e la conse- guente fatturazione, dei consumi.
Da ciò discende il rigetto dell'eccezione con cui l'opponente ha contestato l'assenza, nelle fattu- re prodotte, di specificazioni in ordine ai costi relativi al servizio di fornitura, poiché di detti costi l'opponente era stata portata regolarmente a conoscenza attraverso la menzionata welcome letter.
6.3.
Altresì infondata è l'ulteriore eccezione di sproporzione dei prezzi fatturati dall'opponente, ri- spetto ai prezzi fatturati, per medesimi consumi, in precedenti esercizi da altri fornitori di energia.
L'eccezione è del tutto generica poiché l'opponente ha fatto riferimento a precedenti esercizi con altri fornitori, senza tuttavia chiarire a quali periodi essa si stesse riferendo, quali fossero i menzio- nati fornitori del servizio, a quanto ammontassero i consumi registrati e i prezzi applicati da detti fornitori. Neppure l'opponente ha prodotto documenti a supporto di tale eccezione, né ha dedotto capitoli di prova a conferma delle sue deduzioni.
Peraltro, giova rammentare che, con specifico riguardo ai consumi, la giurisprudenza di legitti- mità è unanime nel ritenere che su di essi vige una presunzione semplice di veridicità in conseguen- za della quale in capo al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del 6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent.
6
del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n. 18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di ve- ridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il conta- tore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi
è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non po- tessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consu- mi”).
Ebbene, nel rispetto del richiamato principio, nonostante la genericità della contestazione CP_1 mossa dall'opponente, ha comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 13) e le certificazioni del distributore locale E-Distribuzione (doc. 15), documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità e tempestività della fatturazio- ne.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che, come correttamente dedotto dall'opposta, i prezzi del
Servizio a Tutele Graduali sono effettivamente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui, come specificato nella stessa welcome letter ricevuta dall'opponente, il Servizio a tutele graduali è funzionale ad “ac- compagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Si tratta di un servizio che ha natura transitoria e di “ultima istanza” in quanto funzionale a garanti- re la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della tutela di prezzo […] non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore”.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 2272/2024 confermato in ogni sua parte.
8.
Con riferimento alle spese è necessario osservare che il carattere pretestuoso e temerario dell'azione promossa dall'opponente, come emergente dalla estrema genericità e manifesta infonda- tezza delle argomentazioni poste alla base delle domande formulate, del tutto prive di qualsivoglia supporto probatorio, e comunque agevolmente smentite dal contenuto della documentazione prodot- ta dall'opposta, rende evidente l'uso distorto (defatigante, disfunzionale e dilatorio) dello strumento processuale.
7
8.1.
Tale uso dello strumento della tutela processuale costituisce obiettivo danno tanto per la opposta
(che ha dovuto sopportare una ingiustificata dilazione della propria pretesa creditoria), tanto per la funzionalità del sistema giustizia (pretestuosamente attivato), sanzionabile quale abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Dall'applicazione di tale disposizione consegue la condanna dell'opponente a pagare: alla opposta una somma che in via equitativa si quantifica in 1/3 delle spe- se di giudizio liquidate a favore della stessa opposta;
alla cassa delle ammende, considerata la non complessità della vicenda giudiziaria e la sua esigua durata, una somma di € 500,00.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazio- ne/istruttoria e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 2272/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in
[...] data 4.6.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 8306/2024 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecu- tivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna responsabilità limitata semplificata in liquidazione a pa- Parte_3 gare, in favore di le spese processuali che liquida in € 4.227,00 per compenso, Controparte_1 oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la società Parte_3
a pagare in favore di la somma di €
[...] Controparte_1
1.409,00, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
- visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna responsabilità Parte_3 [...]
a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00. Parte_3
Bologna, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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