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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2983/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Nino R. Venece e C.F._1 dall'avv. Francesca Tiziana De Marca ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Villa D'Agri di Marsicovetere, alla via Nazionale n. 65, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 15.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata coniugata con
, titolare della pensione Cat. VO n. 001640010044636 Persona_2
e deceduto il 26.05.2024; che, in data 31.05.2024, a mezzo del patronato delegato, inoltrava all' domanda di pensione di reversibilità; che, con nota CP_1 del 24.06.2024, l'Ente comunicava l'accoglimento della domanda e la
“liquidazione della pensione ai superstiti n. 003-640020055140 Cat. SO con decorrenza dal 1 giugno 2024”, per l'importo di € 958,56 mensili;
che, per il mese di giugno 2024 non veniva corrisposta alcuna somma, mentre dal mese di luglio 2024 alla mensilità di ottobre 2024 le veniva corrisposta la sola somma di
€ 508,56 mensili;
che, con nota del 27.07.2024, contestava il pagamento parziale dovuto a “recupero cautelativo” e chiedeva la corresponsione dell'intero importo della pensione di reversibilità liquidatale e le differenze non corrisposte per i mesi precedenti;
che, in assenza di riscontro, con nota a mezzo pec del
06.09.2024, sollecitava l' a fornire giustificazioni in merito;
che, con nota a CP_1 mezzo pec del 17.09.2024 l' , direzione di Villa D'Agri, in riscontro alla CP_1
nota di sollecito, comunicava che “la trattenuta è dovuta alla presenza di altro avente diritto, come peraltro indicato in domanda dalla sua assistita”; che la motivazione addotta era infondata, arbitraria e quindi illegittima.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di riconoscere/dichiarare che ha diritto di ottenere dall' l'intero importo della pensione Parte_1 CP_1 di reversibilità, così come in premessa indicata;
2) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in suo CP_1 favore le differenze non corrisposte (all'attualità) relative alle mensilità di giugno (€ 958,56) luglio-agosto-settembre-ottobre 2024 (€ 450,00 mensili) per complessivi € 2.758,56, nonché le ulteriori somme che nelle more del giudizio matureranno in suo favore, sino alla emananda sentenza;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
rigettare nel merito la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2 La causa veniva istruito mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto ad ottenere l'intero importo della pensione di reversibilità, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle differenze non corrisposte, deducendo la illegittimità della trattenuta operata in via cautelativa per la presenza del coniuge divorziato, al quale, secondo la prospettazione attorea, in assenza di apposita istanza o domanda giudiziale dello stesso, non sarebbe dovuto nulla.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 01 dicembre 1970 n. 898 “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
In relazione alla richiamata norma, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha precisato che “La controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge
n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma
3 un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15111 del 18.07.2005).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, è circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente, in qualità di coniuge del sig. , deceduto il Persona_2
26.05.2024 e titolare di pensione VO 64 00 10044636, in data 31.05.2024 abbia presentato domanda di pensione di reversibilità ove indicava, quale ulteriore avente diritto, la sig.ra , coniuge divorziata del alla Persona_3 Per_2
quale era stato riconosciuto l'assegno divorzile di € 450,00 mensili.
Orbene, atteso che il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, sono titolari di un autonomo diritto di natura previdenziale corrispondente ad una quota del trattamento di reversibilità previamente determinata in via giudiziale;
atteso che parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di avere instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale competente finalizzato ad ottenere la determinazione delle quote di reversibilità, la rivendicazione oggetto del presente di giudizio di pagamento della quota integrale della reversibilità da parte dell' , che determinerebbe una lesione del diritto del coniuge divorziato, CP_1
appare priva di fondamento normativo.
Da qui la legittimità della detrazione dall'importo totale della pensione di reversibilità di una somma pari all'assegno corrisposto al coniuge divorziato, in attesa di un provvedimento giudiziale che definisca la ripartizione delle quote di pensione tra i due aventi diritto, e il conseguente rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
4 il 15.10.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 950,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 11 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Boni
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