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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE MA LL Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa NA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
GA
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lanticina CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 898/2024 pubblicata il 9 luglio 2024; materia: inadempimento contratto di appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza n. 898/2024 pubblicata il 09/07/2024 (rep 1671/2024) non notificata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 5253/2023 RG e così giudicare:
Nel merito:
= accogliere il presente appello e così statuire: in via principale:
pagina 1 di 16 = accertato il grave inadempimento contrattuale di per l'effetto revocare e/o dichiarare CP_1 nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1460/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, in persona del G.I. Dott. Nicola Cosentino, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni e ed i motivi esposti in narrativa;
= in ogni caso, respingere le domande di pagamento svolte nei confronti della signora Pt_1
così come formulate e determinate, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i
[...] motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertate, in favore di ragioni di credito, a qualsivoglia titolo;
CP_1
= determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dall'opponente in favore dell'opposta tenuto conto della consistenza e qualità delle opere eseguite effettivamente dall'appaltatore e dei criteri di determinazione di cui all'art. 1657 c.c., nonché dei vizi, difetti, mancanze e difformità evidenziate dalla committente e nella misura che verrà accertata in corso di causa;
= compensare, in ogni caso, tali eventuali importi con le maggiori somme dovute dalla opposta in favore dell'opponente come accertata in via riconvenzionale, con condanna di al pagamento CP_1 della differenza;
= revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale:
= accertato che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 appalto stipulato con la signora per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
= condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti occorsi all'opponente nella misura che verrà accertata in corso di causa o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
= compensare, in ogni caso, l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni con l'eventuale somma che dovesse essere accertata come dovuta dall'opponente in favore dell'opposta;
In via istruttoria:
=l'attrice opponente domanda l'ammissione di prova per interpello della convenuta opposta e per testi, sui seguenti capitoli: 1) Vero che, il contratto di appalto, che si rammostra - doc. 05, fascicolo attrice opponente - prevedeva l'inizio dei lavori entro il 15/07/2022 ed il termine della realizzazione delle opere interne entro quattro mesi e la realizzazione delle opere esterne entro sei mesi;
2) Vero che, il sig. , legale rappresentante della era a conoscenza del fatto che la Tes_1 CP_1 sig.ra entro novembre 2022, avrebbe dovuto lasciare il proprio appartamento, sito in Legnano Pt_1
(Mi), via Per San Giorgio su Legnano n. 75;
3) Vero che, in data 15/11/2022, l'Arch. unitamente alla sig.ra effettuava Testimone_2 Pt_1 sopralluogo e verbalizzava il ritardo dell'esecuzione dei lavori, stimando una nuova data per la consegna del cantiere al 20/12/2022, doc. 6 fascicolo attrice opponente;
4) Vero che, nel termine di cui al capitolo che precede le opere da realizzare all'interno e all'esterno dell'immobile oggetto del contratto d'appalto erano ancora tante e quelle realizzate presentavano tutta una serie di vizi;
5) Vero che, a seguito della riunione del 04/01/2023, tenutasi presso lo studio legale dell'Avv. Rossella
GA, il sig. , si impegnava e si obbligava a completare i lavori previsti dal contratto Tes_1 d'appalto, entro il termine del 15/02/2023; 6) Vero che, in data 09/01/2023 l'Arch. a seguito di sopralluogo sul cantiere, indicava Testimone_2 le opere da ultimarsi e redigeva verbale che si rammostra al teste, doc. 8 fascicolo attrice opponente;
pagina 2 di 16 7) Vero che, in data 17/02/2023, l'Arch. a seguito di sopralluogo sul cantiere, redigeva Tes_2 verbale nel quale descriveva ancora le opere da ultimarsi e i vizi delle opere già eseguite, che si rammostra al teste doc. 9 fascicolo attrice opponente;
8) Vero che, in data 25/03/2023 veniva redatto verbale di sopralluogo in contradditorio fra l'Arch. CP_ e il sig. , legale rappresentante di , nel quale si indicavano le opere da ultimare, Tes_2 Tes_1
i vizi e/o difetti di quelle già eseguite, doc. 11 fascicolo parte attrice opponente;
9) Vero che, la società appaltatrice consegnava le certificazioni relative alla caldaia solo a seguito di diffida da parte dell'Avv. GA, doc. 12 fascicolo parte attrice opponente;
CP_
10) Vero che ometteva di consegnare le certificazioni dell'impianto elettrico;
11) Vero che da Novembre 2022 a maggio 2023 la sig.ra era costretta a traslocare in tre Pt_1 differenti soluzioni abitative;
12) Vero che, per il periodo dal 01/04/2023 al 01/05/2023, la sig.ra in attesa della conclusione Pt_1 dei lavori nel cantiere sito in Legnano, Via Per San Giorgio su Legnano, si trasferiva, a proprie spese, in un altro immobile sito in Busto Arsizio Via Puccini n.7; CP_
13) Vero che, la fornitura e la posa dei rivestimenti dei bagni e della cucina realizzati da è difforme rispetto a quella richiesta e concordata tra le parti;
14) Vero che, la “Linea Vita” in classe A e la finestra “Passo Uomo” venivano realizzate dalla ditta
Controparte_2 15) Vero che, la canna fumaria e l'impianto di adduzione gas metano, che va dal contatore alle utenze di caldaia, venivano realizzate dalla ditta individuale HYDROPOWER di;
Persona_1
Si indicano quali testi:
- Arch. c/o con Sede in Milano, Via G. De Castilia n. 8, sui Testimone_2 Controparte_3 capitoli da 1 a 11 e 13;
- , C/o con sede in Arconate (Mi -20020), Via Della Speranza Testimone_3 CP_2 CP_2 snc, sul capitolo di prova 14;
- , C/o con sede in Arconate (Mi -20020), Via Della Speranza snc, Testimone_4 Controparte_2 sul capitolo di prova 14;
- , c/o la ditta individuale HYDROPOWER di , con sede in Locate Persona_1 Persona_1
Varesino (22070 – CO), Via Madonnetta n. 29/A, sul capitolo di prova 15;
Sui capitoli da n. 1 a 12 si chiede interpello della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. . Persona_2
Si chiede altresì, di disporre CTU tecnica volta a indicare, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed effettuati gli opportuni sopralluoghi, l'esatta quantificazione delle opere effettivamente eseguite da parte opposta tenuto conto della loro consistenza e qualità, e dei criteri di determinazione di cui all'art. 1657 c.c., nonché dei vizi, difetti, mancanze e difformità evidenziare dalla committente. In ogni caso:
= con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
= condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte da questa corrisposte alla prima in esecuzione della sentenza, ad oggi pari ad euro 15.000,00, oltre alle somme che verranno corrisposte sino alla pronuncia della sentenza di appello.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi tutti di appello proposti dalla appellante Sig.ra e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1 pagina 3 di 16 parte la Sentenza n. 898/2024 del proc R.G. 5253/2023, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
9.7.2024, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata comunque condannare la Sig.ra al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1 di tutte le somme indicate nel predetto il Decreto ingiuntivo n. 1460/2023 R.G. 3702/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio e notificato in data 31.10.2023 alla Sig.ra mediante ritiro Parte_1 del plico presso la Casa Comunale di Legnano (MI), o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, ivi compresi gli interessi legali dalla scadenza della fattura insoluta fino al saldo effettivo e le spese legali liquidate nel procedimento monitorio R.G. 3702/2023;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale della Sig.ra Parte_1
e per i testimoni Arch. (dom in Milano (MI), Via B. Zumbini n. 32, indirizzo p.e.c.: Testimone_2
, Sig. (c/o in SC (MI), Via Filippo Email_1 Parte_2 CP_1
Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. (c/o in SC (MI), Email_2 CP_4 CP_1
Via Filippo Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. (c/o in Email_2 CP_5 CP_1
SC (MI), Via Filippo Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. Email_2 CP_6
(c/o impresa in Nerviano (MI), Via Donizetti n. 22, indirizzo p.e.c.
[...] Controparte_6
e Sig.ra (dom in Robecchetto con Induno Email_3 Controparte_7
(MI),Via 3 giugno n. 37) sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, i Parte_1 Parte_3 medesimi committenti domandavano alla appaltatrice che l'impianto fotovoltaico, CP_1 originariamente da installarsi nel locale cantina, venisse posizionato nel diverso locale sottotetto”;
2) “Vero che il diverso posizionamento di cui al Cap. 1) che precede imponeva la realizzazione di una nuova parete atta a contenere la parte elettronica di detto impianto”;
3) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di impartire disposizioni scritte circa il diverso CP_1 posizionamento e la realizzazione della parete di cui al Cap. 1) e al Cap. 2) che precedono”;
4) “Vero che la mancanza delle disposizioni dei committenti Sig.ri e Parte_1 [...]
di cui al Cap. 3) che precede determinava un rallentamento nell'esecuzione delle opere Parte_3 appaltate”;
5) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, gli Parte_1 Parte_3 stessi committenti richiedevano alla appaltatrice di procurare un aumento di potenza della CP_1 linea di alimentazione elettrica”;
6) “Vero che la richiesta di cui al Cap. 5) che precede imponeva di spostamento del contatore all'esterno dell'abitazione secondo le disposizioni dell'ENEL”;
7) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di autorizzare per iscritto l'appaltatrice stessa a CP_1 realizzare le opere necessarie e prodromiche alla posa esterna di cui al Cap. 5) e al Cap. 6) che precedono”;
8) “Vero che, in relazione ai Capp. 5), 6) e 7) che precedono, i committenti Sig.ri Parte_1
e , dopo avere inizialmente preteso la realizzazione di un basamento esterno del Parte_3
pagina 4 di 16 contatore, che veniva realizzato, e aver più volte mutato d'avviso, richiedevano alla appaltatrice
[...] di procedere soltanto alla posa dei c.d. corrugati”; CP_1
9) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di autorizzare per iscritto l'appaltatrice stessa CP_1 alla sola posa dei c.d. corrugati di cui al capitolo 8) che precede”;
10) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, gli Parte_1 Parte_3 stessi committenti rilevavano che l'impianto necessario per il funzionamento della centrale ibrida con pompa di calore a condensazione e relativo accumulo, se posto al piano interrato come da progetto del professionista terzo, sarebbe risultato eccessivamente ingombrante”;
11) “Vero che in ragione del rilievo di cui al Cap. 10) che precede i committenti Sig.ri Pt_1
e domandavano all'appaltatrice l'interruzione di detta
[...] Parte_3 CP_1 opera e l'elaborazione di soluzioni tecniche e progettuali alternative”;
12) “Vero che le soluzioni di cui al Cap. 11) che precede potevano essere elaborate soltanto dopo una nuova disamina e un nuovo studio di carattere tecnico/progettuale”;
13) “Vero che i committenti Sig.ri e all'appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...] accordavano proroghe al termine di esecuzione dei lavori previsto nel contratto di appalto CP_1 dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102 fino alla data del 15.2.2023”;
14) “Vero che i committenti Sig.ri e richiedevano Parte_1 Parte_3 all'appaltatrice di proseguire nell'esecuzione del contratto di appalto anche dopo la CP_1 comunicata risoluzione con missiva del 20.2.2023 sub doc. 10 fasc. opponente che si rammostra”;
15) “Vero che i committenti Sig.ri e intimavano Parte_1 Parte_3 all'appaltatrice di accedere al cantiere Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. CP_1 102, soltanto alla presenza loro o del Direttore dei Lavori, Arch. ; Testimone_2 16) “Vero che successivamente all'intimazione di cui al Cap. 15) che precede i committenti Sig.ri
e intimavano all'appaltatrice di non accedere in Parte_1 Parte_3 CP_1 ogni caso al cantiere Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, apponendo lucchetti all'ingresso dello stesso cantiere come da fotografie sub doc. 15 fasc. opposta che si rammostrano”; 17) “Vero che i committenti Sig.ri e e la appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...]
successivamente alla conclusione del contratto di appalto dell'11.7.2022 prodotto sub doc. 1 CP_1 fasc. opposta, individuavano nuovamente le opere contrattuali e ne pattuivano i relativi prezzi, come da elenco revisionato delle opere di cui al capitolato generale qualificato come “PREVENTIVO 14 REV.2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 3 fasc. opposta, che rammostra”; 18) “Vero che i committenti Sig.ri e e la appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...]
successivamente alla conclusione del contratto di appalto dell'11.7.2022 prodotto sub doc. 1 CP_1 fasc. opposta, individuavano le opere in variante e/o extracontrattuali e ne pattuivano i relativi prezzi delle opere, come da “PREVENTIVO 9 DEL 7 FEBBRAIO 2023” sub doc. 4 fasc. opposta,
“PREVENTIVO 17 REV 2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 5 fasc. opposta, “PREVENTIVO 10 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 6 fasc. opposta, “PREVENTIVO 15 REV2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 7 fasc. opposta, “PREVENTIVO 13 DEL 8 MARZO 2023” sub doc. 8 fasc. opposta e “PREVENTIVO 12 DEL 8 MARZO 2023” sub doc. 9 fasc. opposta, che tutti si rammostrano”; 19) “Vero che il Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra menziona le opere di cui ai Cap. 17) e 18) che precedono”;
pagina 5 di 16 20) “Vero che la dicitura “NESSUNA” riferita alle note delle opere indicate nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra, indica che la singola opera è stata regolarmente eseguita e completata dalla appaltatrice senza alcuna imperfezione o necessità contestazione”; CP_1
21) “Vero che, al momento della riconsegna del cantiere di cui è causa, le imperfezioni di talune opere risultavano essere soltanto quelle indicate nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra”;
22) “Vero che i costi della rimozione delle imperfezioni di cui nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra venivano concordati dalla appaltatrice dal Direttore dei CP_1 Lavori sulla scorta dei prezzi mediamente praticati nel mercato di riferimento”;
23) “Vero che, al momento della riconsegna, i mancati completamenti di talune opere risultavano essere soltanto quelli indicati nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta”;
24) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 16) fasc. opposta ritraggono il cantiere di Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, al momento della riconsegna del 25.3.2023 comprensivo della fornitura dell'impianto fotovoltaico ritratto nelle ultime n. 3 (tre) fotografie”;
25) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 15. fasc. opposta ritraggono gli ingressi del cantiere di Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, fino alla data del 24.3.2023”;
26) “Vero che i committenti Sig.ri e dal mese di novembre Parte_1 Parte_3 2022 al mese di marzo 2023 fruivano dell'alloggio alternativo presso l'immobile della terza Sig.ra
procurato dalla appaltatrice;
Controparte_7 CP_1
27) “Vero che le spese relative alla fruizione dell'alloggio per il periodo di cui al Cap. 26) che precede venivano integralmente sostenute dalla appaltatrice senza costi a carico dei committenti CP_1 Sig.ri e ”; Parte_1 Parte_3
28) “Vero che i committenti Sig.ri e rifiutavano l'offerta di Parte_1 Parte_3 di procedere al rimessaggio e/o ricovero dei propri beni mobili, senza alcun costo a loro CP_1 carico, presso un locale deposito di cui la appaltatrice disponeva”. CP_1
- ammettersi la prova contraria per testimoni mediante l'escussione del solo teste Arch. Tes_2
(domic in Milano, Via B. Zumbini n. 32, indirizzo p.e.c.: sui
[...] Email_1 seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la parte committente domandava alla appaltatrice di procedere alla posa di un basamento esterno del contatore della corrente, in luogo di un alloggiamento esterno del contatore stesso”;
2) “Vero che alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 risultava realizzato dalla appaltatrice il basamento di cui al cap. 1) che precede”;
3) “Vero che alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 l'impianto elettrico risultava regolarmente funzionante in ogni sua parte e i condizionatori risultavano alimentati dall'energia elettrica fornita tramite detto impianto e dunque a propria volta funzionanti”;
4) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, veniva verificata la funzionalità dei serramenti e risultava la loro idoneità alla regolare chiusura”;
5) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, veniva accertata la corrispondenza tra i rivestimenti dei bagni e della cucina concordati tra appaltatrice e committente e quelli effettivamente realizzati”;
6) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 la caldaia risultava munita di copertura esterna”;
7) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, risultava realizzata dalla appaltatrice la canna fumaria e l'impianto di adduzione gas metano, che va dal contatore alle utenze di CP_1 caldaia”. Con vittoria di spese e compensi di causa”. pagina 6 di 16
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2023, emesso in favore di per la somma di €
[...] CP_1
51.164,72 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto da per i lavori di Pt_1
CP_ ristrutturazione svolti da nell'immobile di sua proprietà sito in Legnano. Il Tribunale ha in particolare respinto l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da e confermato il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, respingendo altresì la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da sulla scorta Pt_1 dell'asserito inadempimento dell'appaltatrice e condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado
A fondamento dell'opposizione aveva eccepito la non debenza del prezzo a saldo ai sensi Pt_1
dell'articolo 1460 c.c., deducendo l'inadempimento dell'appaltatore, che per un verso aveva consegnato
– neppure completandoli - i lavori in forte ritardo e per altro verso aveva realizzato le opere eseguite in modo non conforme alla regola dell'arte. aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno da inadempimento consistito in tre voci:
- danno da ritardo consistente nei costi sostenuti per l'affitto di un'abitazione alternativa nel mese di aprile 2023, per € 1600,00;
- danno da spese sostenute per ovviare ad alcune mancanze tra quelle riscontrate e rendere utilizzabile l'immobile (in particolare quelle di cui al verbale di consegna dei lavori del 25 marzo 2023: doc. 13
per € 11.859,73; Pt_1
- danno da ripristino degli ulteriori vizi (non menzionati nel verbale sopralluogo del 25 marzo 2023) per € 43.239,24 (perizia di parte sub doc. 14 . Pt_1 si era costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, facendo rilevare che le prestazioni erano state accettate senza riserve dalla committente e che il termine di consegna, non essenziale né perentorio, era stato prorogato in accordo tra le parti.
Il Tribunale - premesso che doveva ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo
1667, 2° comma, c.c. sollevata da parte opposta, essendo pacifico che le opere non erano state completate e che dunque dovevano applicarsi le norme generali in materia di inadempimento contrattuale, risoluzione del contratto e risarcimento del danno - ha da un lato ritenuto contraria a buona fede l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da posto che il termine previsto per la fine dei Pt_1 pagina 7 di 16 lavori non era essenziale e le parti lo avevano comunque prorogato di fatto fino al 25.3.2023, e che le mancanze delle opere commissionate erano state scomputate dalla fattura emessa a saldo dall'appaltatrice, dall'altro ha respinto la domanda risarcitoria in quanto:
- non aveva dimostrato che l'immobile non fosse abitabile durante il mese di aprile 2023; Pt_1
- la spesa di € 11.859,73 per i lavori di completamento delle opere affidati ad altri soggetti avrebbe potuto essere evitata se la committente, invece di diffidare l'appaltatrice, nel febbraio 2023, dal proseguire i lavori, le avesse consentito di completare le opere;
- era pacifico in causa che lo stato dei luoghi era stato modificato e dunque non era possibile procedere a una CTU per verificare la fondatezza o meno dei vizi ulteriori allegati dall'attrice e indicati nella perizia di parte sub doc. 14, in sé priva di efficacia probatoria autonoma.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi. Parte_1
I. Con il primo motivo d'appello l'appellante lamenta la non corretta applicazione dell'articolo 1460 c.c.
In particolare, lamenta che il Giudice non abbia adeguatamente considerato la clausola contrattuale che subordina il pagamento del corrispettivo all'esatta e completa esecuzione delle opere (art. 5 del contratto). L'appellante sostiene che i lavori non siano stati correttamente eseguiti né completati e che la sospensione del pagamento da parte della committente sia legittima in quanto fondata su una giusta causa, ossia il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia valutato la sospensione solo sotto il profilo della buona fede, senza invece procedere a una corretta interpretazione e qualificazione giuridica delle clausole contrattuali invocate.
Chiede pertanto la riforma della sentenza riconoscendo la legittimità dell'eccezione di inadempimento e della sospensione del pagamento operata dalla committente, con conseguente accoglimento dell'opposizione e la revisione delle spese di lite.
II. Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice ha ritenuto che vi fosse stata una modifica dello stato dei luoghi, ritenendo che i preventivi di riparazione in atti attestassero che i lavori di ripristino erano stati già eseguiti, quando invece erano state eseguite solo le opere indispensabili per rendere l'immobile utilizzabile. L'appellante contesta dunque la decisione del
Tribunale di non dare seguito alla CTU richiesta e lamenta la mancanza di una adeguata valutazione della perizia di parte prodotta in atti, che documenterebbe i vizi e difetti delle opere appaltate.
pagina 8 di 16 Chiede pertanto ammettersi la CTU richiesta in primo grado e in ogni caso di riformare la sentenza impugnata accogliendo integralmente le domande di relative all'accertamento dei vizi, alla loro Pt_1
quantificazione e al conseguente risarcimento del danno.
III. Con il terzo motivo d'appello l'appellante lamenta il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria per l'importo di € 1.600,00, corrispondente al canone di locazione versato per una soluzione abitativa alternativa nel periodo 1° aprile – 1° maggio 2023. Il Giudice ha ritenuto non provato il requisito dell'inabitabilità dell'immobile, nonostante la documentazione allegata in primo grado attestasse che l'immobile era privo di servizi essenziali (impianto elettrico, adduzione gas, canna fumaria), come accertato anche nel verbale di sopralluogo del 25.03.2023, redatto appena pochi giorni prima dell'inizio del contratto di locazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto da e la conferma CP_1 Pt_1
della sentenza di primo grado. In via subordinata, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di
CP_ primo grado, ha chiesto condannarsi in ogni caso l'appellante al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi e spese anche della fase monitoria. In via istruttoria, l'appellata ha insistito per l'ammissione della prova orale non ammessa in primo grado.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 12 giugno 2025 (con termine antecedente per memorie difensive), nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
4. Decisione
Vanno preliminarmente respinte le prove orali articolate dalle parti e non ammesse in primo grado, in quanto aventi ad oggetto circostanze pacifiche o documentate in causa, ovvero generiche o irrilevanti.
Nel merito dei motivi di impugnazione la Corte osserva quanto segue.
pagina 9 di 16 I. Il primo motivo di appello è infondato.
Correttamente, invero, il Tribunale ha ritenuto contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'appaltatrice in relazione alla sua obbligazione di pagamento del saldo di €
51.164,72.
Premesso, infatti, che “la disciplina stabilita dall'art. 1665 c. c., per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e, pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione”
(Cass. n. 5231/1998; nello stesso senso: Cass. n. 26365/2013, Cass. n. 3005/1973) e che, dunque, perché l'eccezione possa ritenersi validamente esercitata deve sussistere un rapporto di proporzione tra l'obbligazione rifiutata (nel caso di specie, il pagamento del residuo prezzo delle opere commissionate, pari a € 51.164,72) e l'obbligazione che si ritiene inadempiuta (l'esecuzione a regola d'arte e nei termini pattuiti delle opere commissionate), la Corte osserva che:
- il contratto inter partes (cfr. preventivo originario dell'11.5.2022 sub doc. 3 fasc. nonché Pt_1
CP_ revisioni contrattuali sub docc. da 3 a 9 fasc. ) prevedeva un ammontare complessivo delle opere commissionate di € 165.000,00;
- la somma a saldo in relazione alla quale l'appaltatrice esercita l'eccezione ex art. 1460 c.c. - €
51.164,72- è pari a poco meno di un terzo del prezzo complessivo delle opere commissionate e non comprende i lavori che, secondo la valutazione svolta in contraddittorio il 25.3.2023 tra il direttore dei
CP_ lavori per e il legale rappresentante di (doc. 11 , non erano stati eseguiti;
Pt_1 Pt_1
- tutti i lavori – diversi da quelli mancanti accertati nel verbale del 25.3.2023 e appositamente detratti dal saldo richiesto- erano stati completati;
- l'art. 5 del contratto inter partes invocato dall'appellante non legittimava la committente a sospendere il pagamento di circa un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori, a lavori concordemente completati, prevendendo invece che la committente versasse il residuo 10% al momento della consegna del cantiere;
- il termine inizialmente concordato per la consegna dei lavori è stato più volte concordemente posticipato sino al 25 marzo 2023 (cfr. docc. da 7 a 11 e docc. da 3 a 9 I-TE; in particolare, Pt_1
dopo la diffida via PEC del 20 febbraio 2023, la committente ha nuovamente richiesto che l'appaltatrice completasse alcune tra le opere mancanti sino alla definitiva consegna del cantiere in data pagina 10 di 16 25.3.2023) e, in ogni caso, è pacifico che l'appaltatrice si sia fatta carico delle spese di locazione della committente sino a tutto il mese di marzo 2023;
- ne consegue che il rifiuto dell'appaltatrice di corrispondere all'appaltatrice il saldo delle opere, pacificamente ultimate, ammontante a poco meno di un terzo del valore complessivo dell'appalto, sulla sola scorta del ritardo nell'esecuzione delle opere e dell'esistenza nelle stesse di vizi e difetti non evidenziati nel verbale di riconsegna dei lavori del 25.3.2023, non appare dotato del requisito di proporzione richiesto dall'art. 1460 c. c. e risulta, dunque, contrario a buona fede.
II. Il secondo motivo di appello è invece parzialmente fondato.
Premesso che non può essere dato ingresso alla CTU richiesta dall'appellante, stante il tempo ormai trascorso dall'ultimazione dei lavori (oltre due anni) con la conseguente necessaria modifica dei luoghi, la Corte osserva che i documenti versati in atti (in particolare le fatture sub doc. 13 e la perizia Pt_1
di parte sub doc. 14 appaiono idonei a dimostrare che, successivamente alla consegna Pt_1
definitiva dei lavori in data 25.3.2023 e della contestuale verifica in contraddittorio dello stato delle opere eseguite (doc. 11 , alcune delle opere eseguite manifestarono difetti – non riscontrati né Pt_1
facilmente riscontrabili in sede di consegna dei lavori- tali da comportare un danno patrimoniale a carico della committente.
La fattura n. 22 del 28.6.2023 emessa da così come la fattura n. 8 del 7.4.2023 CP_3 Controparte_8
emessa da Hydropower di (doc. 13 attestano, invero, che oltre ad Persona_1 Pt_1 Pt_1
aver commissionato ad altre imprese il completamento di alcuni lavori non eseguiti dall'appaltatrice (e da questa non addebitati: cfr. verbale di verifica 25.3.2023 sub doc. 11 cit. e storni indicati nella fattura azionata in monitorio), quali la realizzazione dell'alloggiamento dei contatori, la copertura con pannello della caldaia esterna, il ripristino della tubazione elettrica mancante, l'imbiancatura, la stuccatura delle crepe nell'intonaco e la posa dei pannelli -interno ed esterno- della porta d'ingresso
(lavori la cui eventuale maggior spesa rispetto a quanto preventivato da non può e non deve CP_1 ricadere su quest'ultima posto che, come si evince dal verbale di verifica del 25.3.2023 cit., le parti CP_ decisero concordemente che dette opere non dovessero essere eseguite/completate da ), oltre che la fornitura e la posa della nuova canna fumaria (non prevista nel capitolato del contratto inter partes), ha
C dovuto altresì provvedere ad alcuni interventi di ripristino riconducibili a vizi delle opere eseguite da
[...
che, plausibilmente, si sono manifestati nel tempo e non potevano essere facilmente rilevati in sede di verifica delle opere consegnate il 25.3.2023, quali: l'eliminazione del sigillante acetico dai pagina 11 di 16 serramenti e dal muro e la posa, in sua sostituzione, di sigillante acrilico (€ 180,00 oltre IVA), il rifacimento dell'impianto del gas esterno (€ 400,00 oltre IVA per assistenza + € 600,00 oltre IVA per rifacimento) e la sistemazione provvisoria delle persiane con taglio inferriate per chiusura (€ 300,00 oltre IVA).
Gli interventi in parola devono ritenersi invero riconducibili ai difetti denunciati dalla committente ai punti 1, 9 e 11 della missiva del 23.6.2023, difetti plausibilmente manifestatisi una volta che la committente iniziò ad abitare l'immobile (cfr. doc. 18 e pagg. 49 e 51 della perizia di parte sub Pt_1
doc. 14 cit.).
Le ulteriori opere eseguite da terzi, menzionate nelle fatture di cui al citato doc. 13 costituiscono CP_ invece, come detto, lavori non compresi nel capitolato concordato con (la nuova canna fumaria)
CP_ ovvero non eseguiti/non ultimati da su accordo delle parti (tutti gli altri) e debitamente stornati nella fattura azionata in monitorio, e non possono, pertanto, costituire voci di danno da inadempimento
CP_ di .
Ciò detto, i preventivi (doc. 15 prodotti dall'appellante per i lavori di ripristino relativi ai Pt_1
pretesi ulteriori vizi presenti nelle opere appaltate, così come la perizia di parte sub doc. 14 cit., non possono assurgere in linea di massima – in mancanza di un accertamento tecnico preventivo mai eseguito – a idonea prova degli ulteriori pretesi danni, tenuto conto che si tratta – ad eccezione delle voci di cui si dirà di seguito – di vizi e difetti che, in quanto pienamente “apparenti”, avrebbero ben potuto essere rilevati dal direttore dei lavori in sede di verifica in contraddittorio del 25.3.2023, mentre nel verbale di tale verifica nulla si legge in merito.
In particolare:
- quanto ai pavimenti e agli zoccolini (pag. 43 della perizia di parte sub doc. 14 cit.), il verbale di verifica (doc. 11 Tunice cit.) si limita ad attestare che mancava in alcuni zoccolini il taglio a 45%; i relativi costi risultano decurtati dalla fattura a saldo (doc. 11 I-TE);
- quanto alle pretese difformità delle piastrelle dei bagni (pag. 44 perizia di parte), nessun rilievo risulta dal verbale di verifica, nonostante si trattasse di pretesi vizi apparenti;
- in relazione gli accessori dell'impianto elettrico mancanti (pag. 46 perizia di parte), di cui si dà atto anche nel verbale di verifica del 25.3.2023, risulta decurtata la relativa voce (cfr. fattura azionata sub
CP_ doc. 11 fasc. );
pagina 12 di 16 - sui pretesi difetti dell'impianto idrico-sanitario (pagg. 47 e ss. della perizia) – anch'essi del tutto apparenti e dunque ben rilevabili dal direttore lavori in sede di consegna del cantiere- nessun cenno risulta dal verbale di verifica del 25.3.2023;
- quanto ai pretesi vizi dell'impianto di riscaldamento (pag. 49 perizia di parte) – anch'essi del tutto apparenti e dunque ben rilevabili dal direttore lavori in sede di consegna del cantiere- il verbale di verifica del 25.3.2023 non ne fa cenno alcuno, ad eccezione del mancato posizionamento del carter e dell'omesso montaggio del cassonetto della caldaia, che risulta espressamente stornato nella fattura CP_ azionata da;
- quanto ai pretesi vizi della posa dei coprifili delle porte interne (pag. 51 perizia di parte) – anch'essi apparenti e dunque rilevabili dal direttore dei lavori in sede di verifica in contraddittorio- nessun cenno emerge dal verbale di verifica del 25.3.2023;
- quanto a serramenti esterni – le cui non idonee guarnizioni hanno determinato le infiltrazioni di acqua piovana che costrinsero l'appellante a sostenere i costi indicati nella fattura n. 22 del 2023 prodotta sub doc. 13 cit.- non risulta in atti alcun elemento di supporto rispetto alla pretesa necessità di smontare e rimontare i serramenti, indicata nella perizia di parte a pag. 52;
- quanto alla pretesa incongruità del prezzo esposto per i “travetti” posati sopra le finestre, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio;
- deve invece riconoscersi il danno da distacco dell'intonaco e da fessurazioni presenti nel locale cantina, che risulta evidente nelle fotografie allegate alla perizia di parte (pagg. 54 e 55) e che deve essersi plausibilmente manifestato nei mesi successivi alla consegna dell'immobile (cfr. diffida del
23.6.2023: doc. 18 cit.); tale danno può essere identificato con l'inutile costo sostenuto dall'appaltatrice per la voce di intonacatura e trattamento deumidificante specifico, pari a € 3.308,00 oltre IVA;
- quanto alla pulizia della scala con prodotti chimici, lo stesso verbale di verifica del 25.3.2023 indica come opportuna, per ottenere il risultato voluto, una “leggera levigatura”, che può essere quantificata, tenuto conto del costo complessivo esposto per la lavorazione in parola (€ 800,00 oltre IVA), in €
150,00 oltre IVA;
- nessun rilievo risulta nel verbale di verifica in relazione all'impianto AFS: i vizi (apparenti) indicati nella perizia di parte (pag. 56) non possono ritenersi provati;
- quanto alla pretesa inservibilità dell'impianto fotovoltaico (pag. 57 della perizia di parte) - CP_ pacificamente fornito da in cantiere e non posato né collegato in base agli accordi assunti dalle parti (cfr. verbale di verifica 25.3.2023, doc. 11 cit.) – da un lato non vi è alcuna idonea prova Pt_1
pagina 13 di 16 in atti dell'impossibilità per una impresa terza di procedere alla sua corretta installazione, non essendo certo sufficiente a tal fine la “relazione” dell'impresa Elettro Service prodotta da sub doc. 15, Pt_1 dall'altro si evidenzia che le parti (e dunque anche la committente) si accordarono perché l'impianto CP_ non fosse installato da;
- quanto alle lavorazioni aggiuntive relative al massetto, nessuna osservazione risulta in merito nel verbale di verifica in contraddittorio;
la critica (contenuta a pag. 57 della perizia di parte) circa il fatto che dette lavorazioni aggiuntive non sarebbero state chieste dalla committente ma decise dalla appaltatrice non coglie dunque nel segno, trattandosi plausibilmente di lavorazione resasi necessaria in base allo stato dei luoghi riscontrato durante l'esecuzione dei lavori;
- quanto agli asseriti fenomeni di rigonfiamento/sollevamento dell'intonaco della muratura della scala, gli stessi non si possono evincere dalle fotografie allegate alla perizia né vengono menzionati nella denuncia del 23.6.2023 (doc. 18 cit.); pertanto, in mancanza di segnalazione alcuna nel verbale di verifica in contradditorio, non possono ritenersi provati;
- devono invece riconoscersi i danni da difetti del marciapiede, che risulta crepato in più punti, come si evince sia dalle fotografie allegate alla perizia di parte (pagg. 59 e 60) sia dalla denuncia del 23.6.2023
(v. punto 5 doc. 18 cit.); i difetti in parola possono infatti essersi plausibilmente manifestati nel mesi successivi alla consegna dei lavori;
il relativo danno può essere quantificato in € 1575,00 oltre IVA, coma da preventivo in atti (doc. 15 cit.), in mancanza di specifiche contestazioni in merito da parte dell'appellata;
- nessun altro danno da difetto delle persiane può essere riconosciuto, oltre a quello di cui alla sistemazione documentata dalla fattura n. 22 del 2023 sopra citata, trattandosi di vizi apparenti e tenuto conto che nel verbale di verifica del 25.3.2023 si dà atto che “manca posizionamento piattine persiana cucina e sostituzione di tutti i fermi esterni, già presenti in cantiere e ripristino intonaco facciata” e che le relative voci di lavorazione sono state decurtate dalla fattura a saldo (€ 300,00: cfr. doc. 11 fasc.
I-TE);
- quanto alla pretesa incongruità del prezzo esposto per l'elemento di termoarredo h 180, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio;
- quanto all'asserita non debenza dei costi per le lavorazioni extra, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio.
In definitiva, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da in via riconvenzionale, deve accertarsi un credito risarcitorio Pt_1 pagina 14 di 16 in capo all'appellante pari a € 6.513,00 (€ 180,00 + € 400,00 + € 600,00 + € 300,00 + € 3.308,00 + €
150,00 + € 1575,00) oltre IVA al 10%, per complessivi € 7.164,30.
III. Il terzo motivo di appello è infondato.
Secondo l'appellante, l'immobile, alla consegna dei lavori in data 25.3.2023 non era abitabile e, dunque, le deve essere riconosciuta, a titolo risarcitorio, la voce di danno consistita nel canone di locazione sostenuto per il mese di aprile 2023, pari a € 1600,00 (doc. 13 cit.).
In particolare, sostiene che l'immobile era privo dei servizi essenziali quali l'impianto elettrico, Pt_1
l'impianto di adduzione del gas e la canna fumaria, come si evincerebbe dal verbale di sopralluogo del
25.03.2023.
La Corte osserva che se è vero che dalla documentazione versata in atti (in particolare la fattura n. 22 del 28.6.2023 di PA Digitale s.p.a. e la fattura n. 8 del 7 aprile 2023 di Hydropower di Persona_1
(doc. 13 cit.) emerge che l'impianto del gas dovette essere sistemato perché non idoneo, è
[...]
altrettanto vero che tale intervento fu realizzato, al più tardi, nei primi giorni del mese di aprile 2023 e non impedì l'abitabilità dell'immobile nel medesimo mese di aprile, mentre dal verbale di sopralluogo in contraddittorio del 25.3.2023 (doc. 11 cit.) emerge che era stato realizzato e completato Pt_1
l'impianto elettrico in tutta la casa (cfr. voce 17), non essendo stata eseguita, “come da accordi tra le parti”, soltanto la messa a terra (cfr. penultima pagina del verbale di verifica). Quanto alla nuova canna fumaria, la stessa non costituiva oggetto del contratto inter partes.
Come correttamente affermato dal Tribunale, pertanto, non ha dimostrato che l'immobile fosse, Pt_1
CP_ nel mese di aprile 2023, inabitabile per effetto dell'inesatto adempimento di .
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione, deve accertarsi l'esistenza, in capo all'appellante, di un controcredito risarcitorio di € 7.164,30. CP_ Pertanto, operata la compensazione dei due opposti crediti (€ 51.164,72 quanto a ed € 7.164,30 quanto a , l'appellante dovrà essere condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
al pagamento della differenza, pari a € 44.000,42, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda giudiziale.
Stante l'esito complessivo della vertenza, l'appellante dovrà essere condannata a rimborsare all'appellata le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio (Cass. n. 13356 del 18/05/2021), da liquidarsi in base al decisum (Cass. Sez. Un. 11/9/2007, n. 1901). pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 898/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così dispone: CP_1
- accoglie parzialmente il secondo motivo di impugnazione;
per l'effetto:
- accerta che vanta un credito risarcitorio nei confronti di di € 7.164,30; per Parte_1 CP_1
l'effetto, operata la compensazione tra il credito vantato da pari a € 51.164,72 e il credito CP_1 vantato da pari a € 7.164,30: Parte_1
- accerta che vanta nei confronti di il residuo credito di € 44.000,42 in linea CP_1 Parte_1
capitale; per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a versare, in favore di la somma di € 44.000,42, oltre agli Parte_1 CP_1
interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, 4°comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna a rimborsare a le spese di lite di primo grado, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 5.261,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado di appello, che Parte_1 CP_1
si liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 18 giugno 2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
NA LL BE MA LL
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE MA LL Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa NA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
GA
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lanticina CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 898/2024 pubblicata il 9 luglio 2024; materia: inadempimento contratto di appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza n. 898/2024 pubblicata il 09/07/2024 (rep 1671/2024) non notificata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 5253/2023 RG e così giudicare:
Nel merito:
= accogliere il presente appello e così statuire: in via principale:
pagina 1 di 16 = accertato il grave inadempimento contrattuale di per l'effetto revocare e/o dichiarare CP_1 nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1460/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, in persona del G.I. Dott. Nicola Cosentino, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni e ed i motivi esposti in narrativa;
= in ogni caso, respingere le domande di pagamento svolte nei confronti della signora Pt_1
così come formulate e determinate, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i
[...] motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertate, in favore di ragioni di credito, a qualsivoglia titolo;
CP_1
= determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dall'opponente in favore dell'opposta tenuto conto della consistenza e qualità delle opere eseguite effettivamente dall'appaltatore e dei criteri di determinazione di cui all'art. 1657 c.c., nonché dei vizi, difetti, mancanze e difformità evidenziate dalla committente e nella misura che verrà accertata in corso di causa;
= compensare, in ogni caso, tali eventuali importi con le maggiori somme dovute dalla opposta in favore dell'opponente come accertata in via riconvenzionale, con condanna di al pagamento CP_1 della differenza;
= revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale:
= accertato che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 appalto stipulato con la signora per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
= condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti occorsi all'opponente nella misura che verrà accertata in corso di causa o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
= compensare, in ogni caso, l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni con l'eventuale somma che dovesse essere accertata come dovuta dall'opponente in favore dell'opposta;
In via istruttoria:
=l'attrice opponente domanda l'ammissione di prova per interpello della convenuta opposta e per testi, sui seguenti capitoli: 1) Vero che, il contratto di appalto, che si rammostra - doc. 05, fascicolo attrice opponente - prevedeva l'inizio dei lavori entro il 15/07/2022 ed il termine della realizzazione delle opere interne entro quattro mesi e la realizzazione delle opere esterne entro sei mesi;
2) Vero che, il sig. , legale rappresentante della era a conoscenza del fatto che la Tes_1 CP_1 sig.ra entro novembre 2022, avrebbe dovuto lasciare il proprio appartamento, sito in Legnano Pt_1
(Mi), via Per San Giorgio su Legnano n. 75;
3) Vero che, in data 15/11/2022, l'Arch. unitamente alla sig.ra effettuava Testimone_2 Pt_1 sopralluogo e verbalizzava il ritardo dell'esecuzione dei lavori, stimando una nuova data per la consegna del cantiere al 20/12/2022, doc. 6 fascicolo attrice opponente;
4) Vero che, nel termine di cui al capitolo che precede le opere da realizzare all'interno e all'esterno dell'immobile oggetto del contratto d'appalto erano ancora tante e quelle realizzate presentavano tutta una serie di vizi;
5) Vero che, a seguito della riunione del 04/01/2023, tenutasi presso lo studio legale dell'Avv. Rossella
GA, il sig. , si impegnava e si obbligava a completare i lavori previsti dal contratto Tes_1 d'appalto, entro il termine del 15/02/2023; 6) Vero che, in data 09/01/2023 l'Arch. a seguito di sopralluogo sul cantiere, indicava Testimone_2 le opere da ultimarsi e redigeva verbale che si rammostra al teste, doc. 8 fascicolo attrice opponente;
pagina 2 di 16 7) Vero che, in data 17/02/2023, l'Arch. a seguito di sopralluogo sul cantiere, redigeva Tes_2 verbale nel quale descriveva ancora le opere da ultimarsi e i vizi delle opere già eseguite, che si rammostra al teste doc. 9 fascicolo attrice opponente;
8) Vero che, in data 25/03/2023 veniva redatto verbale di sopralluogo in contradditorio fra l'Arch. CP_ e il sig. , legale rappresentante di , nel quale si indicavano le opere da ultimare, Tes_2 Tes_1
i vizi e/o difetti di quelle già eseguite, doc. 11 fascicolo parte attrice opponente;
9) Vero che, la società appaltatrice consegnava le certificazioni relative alla caldaia solo a seguito di diffida da parte dell'Avv. GA, doc. 12 fascicolo parte attrice opponente;
CP_
10) Vero che ometteva di consegnare le certificazioni dell'impianto elettrico;
11) Vero che da Novembre 2022 a maggio 2023 la sig.ra era costretta a traslocare in tre Pt_1 differenti soluzioni abitative;
12) Vero che, per il periodo dal 01/04/2023 al 01/05/2023, la sig.ra in attesa della conclusione Pt_1 dei lavori nel cantiere sito in Legnano, Via Per San Giorgio su Legnano, si trasferiva, a proprie spese, in un altro immobile sito in Busto Arsizio Via Puccini n.7; CP_
13) Vero che, la fornitura e la posa dei rivestimenti dei bagni e della cucina realizzati da è difforme rispetto a quella richiesta e concordata tra le parti;
14) Vero che, la “Linea Vita” in classe A e la finestra “Passo Uomo” venivano realizzate dalla ditta
Controparte_2 15) Vero che, la canna fumaria e l'impianto di adduzione gas metano, che va dal contatore alle utenze di caldaia, venivano realizzate dalla ditta individuale HYDROPOWER di;
Persona_1
Si indicano quali testi:
- Arch. c/o con Sede in Milano, Via G. De Castilia n. 8, sui Testimone_2 Controparte_3 capitoli da 1 a 11 e 13;
- , C/o con sede in Arconate (Mi -20020), Via Della Speranza Testimone_3 CP_2 CP_2 snc, sul capitolo di prova 14;
- , C/o con sede in Arconate (Mi -20020), Via Della Speranza snc, Testimone_4 Controparte_2 sul capitolo di prova 14;
- , c/o la ditta individuale HYDROPOWER di , con sede in Locate Persona_1 Persona_1
Varesino (22070 – CO), Via Madonnetta n. 29/A, sul capitolo di prova 15;
Sui capitoli da n. 1 a 12 si chiede interpello della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. . Persona_2
Si chiede altresì, di disporre CTU tecnica volta a indicare, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed effettuati gli opportuni sopralluoghi, l'esatta quantificazione delle opere effettivamente eseguite da parte opposta tenuto conto della loro consistenza e qualità, e dei criteri di determinazione di cui all'art. 1657 c.c., nonché dei vizi, difetti, mancanze e difformità evidenziare dalla committente. In ogni caso:
= con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
= condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte da questa corrisposte alla prima in esecuzione della sentenza, ad oggi pari ad euro 15.000,00, oltre alle somme che verranno corrisposte sino alla pronuncia della sentenza di appello.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi tutti di appello proposti dalla appellante Sig.ra e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1 pagina 3 di 16 parte la Sentenza n. 898/2024 del proc R.G. 5253/2023, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
9.7.2024, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata comunque condannare la Sig.ra al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1 di tutte le somme indicate nel predetto il Decreto ingiuntivo n. 1460/2023 R.G. 3702/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio e notificato in data 31.10.2023 alla Sig.ra mediante ritiro Parte_1 del plico presso la Casa Comunale di Legnano (MI), o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, ivi compresi gli interessi legali dalla scadenza della fattura insoluta fino al saldo effettivo e le spese legali liquidate nel procedimento monitorio R.G. 3702/2023;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale della Sig.ra Parte_1
e per i testimoni Arch. (dom in Milano (MI), Via B. Zumbini n. 32, indirizzo p.e.c.: Testimone_2
, Sig. (c/o in SC (MI), Via Filippo Email_1 Parte_2 CP_1
Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. (c/o in SC (MI), Email_2 CP_4 CP_1
Via Filippo Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. (c/o in Email_2 CP_5 CP_1
SC (MI), Via Filippo Turati n. 43, indirizzo p.e.c.: , Sig. Email_2 CP_6
(c/o impresa in Nerviano (MI), Via Donizetti n. 22, indirizzo p.e.c.
[...] Controparte_6
e Sig.ra (dom in Robecchetto con Induno Email_3 Controparte_7
(MI),Via 3 giugno n. 37) sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, i Parte_1 Parte_3 medesimi committenti domandavano alla appaltatrice che l'impianto fotovoltaico, CP_1 originariamente da installarsi nel locale cantina, venisse posizionato nel diverso locale sottotetto”;
2) “Vero che il diverso posizionamento di cui al Cap. 1) che precede imponeva la realizzazione di una nuova parete atta a contenere la parte elettronica di detto impianto”;
3) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di impartire disposizioni scritte circa il diverso CP_1 posizionamento e la realizzazione della parete di cui al Cap. 1) e al Cap. 2) che precedono”;
4) “Vero che la mancanza delle disposizioni dei committenti Sig.ri e Parte_1 [...]
di cui al Cap. 3) che precede determinava un rallentamento nell'esecuzione delle opere Parte_3 appaltate”;
5) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, gli Parte_1 Parte_3 stessi committenti richiedevano alla appaltatrice di procurare un aumento di potenza della CP_1 linea di alimentazione elettrica”;
6) “Vero che la richiesta di cui al Cap. 5) che precede imponeva di spostamento del contatore all'esterno dell'abitazione secondo le disposizioni dell'ENEL”;
7) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di autorizzare per iscritto l'appaltatrice stessa a CP_1 realizzare le opere necessarie e prodromiche alla posa esterna di cui al Cap. 5) e al Cap. 6) che precedono”;
8) “Vero che, in relazione ai Capp. 5), 6) e 7) che precedono, i committenti Sig.ri Parte_1
e , dopo avere inizialmente preteso la realizzazione di un basamento esterno del Parte_3
pagina 4 di 16 contatore, che veniva realizzato, e aver più volte mutato d'avviso, richiedevano alla appaltatrice
[...] di procedere soltanto alla posa dei c.d. corrugati”; CP_1
9) “Vero che i committenti Sig.ri e si rifiutavano, Parte_1 Parte_3 nonostante le richieste della appaltatrice di autorizzare per iscritto l'appaltatrice stessa CP_1 alla sola posa dei c.d. corrugati di cui al capitolo 8) che precede”;
10) “Vero che, durante l'esecuzione contratto di appalto dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, di proprietà dei committenti Sig.ri e prodotto sub doc. 1 fasc. opposta, gli Parte_1 Parte_3 stessi committenti rilevavano che l'impianto necessario per il funzionamento della centrale ibrida con pompa di calore a condensazione e relativo accumulo, se posto al piano interrato come da progetto del professionista terzo, sarebbe risultato eccessivamente ingombrante”;
11) “Vero che in ragione del rilievo di cui al Cap. 10) che precede i committenti Sig.ri Pt_1
e domandavano all'appaltatrice l'interruzione di detta
[...] Parte_3 CP_1 opera e l'elaborazione di soluzioni tecniche e progettuali alternative”;
12) “Vero che le soluzioni di cui al Cap. 11) che precede potevano essere elaborate soltanto dopo una nuova disamina e un nuovo studio di carattere tecnico/progettuale”;
13) “Vero che i committenti Sig.ri e all'appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...] accordavano proroghe al termine di esecuzione dei lavori previsto nel contratto di appalto CP_1 dell'11.7.2022 per la ristrutturazione dell'immobile sito in Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102 fino alla data del 15.2.2023”;
14) “Vero che i committenti Sig.ri e richiedevano Parte_1 Parte_3 all'appaltatrice di proseguire nell'esecuzione del contratto di appalto anche dopo la CP_1 comunicata risoluzione con missiva del 20.2.2023 sub doc. 10 fasc. opponente che si rammostra”;
15) “Vero che i committenti Sig.ri e intimavano Parte_1 Parte_3 all'appaltatrice di accedere al cantiere Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. CP_1 102, soltanto alla presenza loro o del Direttore dei Lavori, Arch. ; Testimone_2 16) “Vero che successivamente all'intimazione di cui al Cap. 15) che precede i committenti Sig.ri
e intimavano all'appaltatrice di non accedere in Parte_1 Parte_3 CP_1 ogni caso al cantiere Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, apponendo lucchetti all'ingresso dello stesso cantiere come da fotografie sub doc. 15 fasc. opposta che si rammostrano”; 17) “Vero che i committenti Sig.ri e e la appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...]
successivamente alla conclusione del contratto di appalto dell'11.7.2022 prodotto sub doc. 1 CP_1 fasc. opposta, individuavano nuovamente le opere contrattuali e ne pattuivano i relativi prezzi, come da elenco revisionato delle opere di cui al capitolato generale qualificato come “PREVENTIVO 14 REV.2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 3 fasc. opposta, che rammostra”; 18) “Vero che i committenti Sig.ri e e la appaltatrice Parte_1 Parte_3 [...]
successivamente alla conclusione del contratto di appalto dell'11.7.2022 prodotto sub doc. 1 CP_1 fasc. opposta, individuavano le opere in variante e/o extracontrattuali e ne pattuivano i relativi prezzi delle opere, come da “PREVENTIVO 9 DEL 7 FEBBRAIO 2023” sub doc. 4 fasc. opposta,
“PREVENTIVO 17 REV 2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 5 fasc. opposta, “PREVENTIVO 10 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 6 fasc. opposta, “PREVENTIVO 15 REV2 DEL 10 MARZO 2023” sub doc. 7 fasc. opposta, “PREVENTIVO 13 DEL 8 MARZO 2023” sub doc. 8 fasc. opposta e “PREVENTIVO 12 DEL 8 MARZO 2023” sub doc. 9 fasc. opposta, che tutti si rammostrano”; 19) “Vero che il Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra menziona le opere di cui ai Cap. 17) e 18) che precedono”;
pagina 5 di 16 20) “Vero che la dicitura “NESSUNA” riferita alle note delle opere indicate nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra, indica che la singola opera è stata regolarmente eseguita e completata dalla appaltatrice senza alcuna imperfezione o necessità contestazione”; CP_1
21) “Vero che, al momento della riconsegna del cantiere di cui è causa, le imperfezioni di talune opere risultavano essere soltanto quelle indicate nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra”;
22) “Vero che i costi della rimozione delle imperfezioni di cui nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta che si rammostra venivano concordati dalla appaltatrice dal Direttore dei CP_1 Lavori sulla scorta dei prezzi mediamente praticati nel mercato di riferimento”;
23) “Vero che, al momento della riconsegna, i mancati completamenti di talune opere risultavano essere soltanto quelli indicati nel Verbale del 25.3.2023 sub doc. 10 fasc. opposta”;
24) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 16) fasc. opposta ritraggono il cantiere di Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, al momento della riconsegna del 25.3.2023 comprensivo della fornitura dell'impianto fotovoltaico ritratto nelle ultime n. 3 (tre) fotografie”;
25) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 15. fasc. opposta ritraggono gli ingressi del cantiere di Legnano (MI), Via per San Giorgio su Legnano n. 102, fino alla data del 24.3.2023”;
26) “Vero che i committenti Sig.ri e dal mese di novembre Parte_1 Parte_3 2022 al mese di marzo 2023 fruivano dell'alloggio alternativo presso l'immobile della terza Sig.ra
procurato dalla appaltatrice;
Controparte_7 CP_1
27) “Vero che le spese relative alla fruizione dell'alloggio per il periodo di cui al Cap. 26) che precede venivano integralmente sostenute dalla appaltatrice senza costi a carico dei committenti CP_1 Sig.ri e ”; Parte_1 Parte_3
28) “Vero che i committenti Sig.ri e rifiutavano l'offerta di Parte_1 Parte_3 di procedere al rimessaggio e/o ricovero dei propri beni mobili, senza alcun costo a loro CP_1 carico, presso un locale deposito di cui la appaltatrice disponeva”. CP_1
- ammettersi la prova contraria per testimoni mediante l'escussione del solo teste Arch. Tes_2
(domic in Milano, Via B. Zumbini n. 32, indirizzo p.e.c.: sui
[...] Email_1 seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la parte committente domandava alla appaltatrice di procedere alla posa di un basamento esterno del contatore della corrente, in luogo di un alloggiamento esterno del contatore stesso”;
2) “Vero che alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 risultava realizzato dalla appaltatrice il basamento di cui al cap. 1) che precede”;
3) “Vero che alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 l'impianto elettrico risultava regolarmente funzionante in ogni sua parte e i condizionatori risultavano alimentati dall'energia elettrica fornita tramite detto impianto e dunque a propria volta funzionanti”;
4) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, veniva verificata la funzionalità dei serramenti e risultava la loro idoneità alla regolare chiusura”;
5) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, veniva accertata la corrispondenza tra i rivestimenti dei bagni e della cucina concordati tra appaltatrice e committente e quelli effettivamente realizzati”;
6) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023 la caldaia risultava munita di copertura esterna”;
7) “Vero che, alla data di consegna del cantiere del 25.3.2023, risultava realizzata dalla appaltatrice la canna fumaria e l'impianto di adduzione gas metano, che va dal contatore alle utenze di CP_1 caldaia”. Con vittoria di spese e compensi di causa”. pagina 6 di 16
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2023, emesso in favore di per la somma di €
[...] CP_1
51.164,72 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto da per i lavori di Pt_1
CP_ ristrutturazione svolti da nell'immobile di sua proprietà sito in Legnano. Il Tribunale ha in particolare respinto l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da e confermato il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, respingendo altresì la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da sulla scorta Pt_1 dell'asserito inadempimento dell'appaltatrice e condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado
A fondamento dell'opposizione aveva eccepito la non debenza del prezzo a saldo ai sensi Pt_1
dell'articolo 1460 c.c., deducendo l'inadempimento dell'appaltatore, che per un verso aveva consegnato
– neppure completandoli - i lavori in forte ritardo e per altro verso aveva realizzato le opere eseguite in modo non conforme alla regola dell'arte. aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno da inadempimento consistito in tre voci:
- danno da ritardo consistente nei costi sostenuti per l'affitto di un'abitazione alternativa nel mese di aprile 2023, per € 1600,00;
- danno da spese sostenute per ovviare ad alcune mancanze tra quelle riscontrate e rendere utilizzabile l'immobile (in particolare quelle di cui al verbale di consegna dei lavori del 25 marzo 2023: doc. 13
per € 11.859,73; Pt_1
- danno da ripristino degli ulteriori vizi (non menzionati nel verbale sopralluogo del 25 marzo 2023) per € 43.239,24 (perizia di parte sub doc. 14 . Pt_1 si era costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, facendo rilevare che le prestazioni erano state accettate senza riserve dalla committente e che il termine di consegna, non essenziale né perentorio, era stato prorogato in accordo tra le parti.
Il Tribunale - premesso che doveva ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo
1667, 2° comma, c.c. sollevata da parte opposta, essendo pacifico che le opere non erano state completate e che dunque dovevano applicarsi le norme generali in materia di inadempimento contrattuale, risoluzione del contratto e risarcimento del danno - ha da un lato ritenuto contraria a buona fede l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da posto che il termine previsto per la fine dei Pt_1 pagina 7 di 16 lavori non era essenziale e le parti lo avevano comunque prorogato di fatto fino al 25.3.2023, e che le mancanze delle opere commissionate erano state scomputate dalla fattura emessa a saldo dall'appaltatrice, dall'altro ha respinto la domanda risarcitoria in quanto:
- non aveva dimostrato che l'immobile non fosse abitabile durante il mese di aprile 2023; Pt_1
- la spesa di € 11.859,73 per i lavori di completamento delle opere affidati ad altri soggetti avrebbe potuto essere evitata se la committente, invece di diffidare l'appaltatrice, nel febbraio 2023, dal proseguire i lavori, le avesse consentito di completare le opere;
- era pacifico in causa che lo stato dei luoghi era stato modificato e dunque non era possibile procedere a una CTU per verificare la fondatezza o meno dei vizi ulteriori allegati dall'attrice e indicati nella perizia di parte sub doc. 14, in sé priva di efficacia probatoria autonoma.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi. Parte_1
I. Con il primo motivo d'appello l'appellante lamenta la non corretta applicazione dell'articolo 1460 c.c.
In particolare, lamenta che il Giudice non abbia adeguatamente considerato la clausola contrattuale che subordina il pagamento del corrispettivo all'esatta e completa esecuzione delle opere (art. 5 del contratto). L'appellante sostiene che i lavori non siano stati correttamente eseguiti né completati e che la sospensione del pagamento da parte della committente sia legittima in quanto fondata su una giusta causa, ossia il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia valutato la sospensione solo sotto il profilo della buona fede, senza invece procedere a una corretta interpretazione e qualificazione giuridica delle clausole contrattuali invocate.
Chiede pertanto la riforma della sentenza riconoscendo la legittimità dell'eccezione di inadempimento e della sospensione del pagamento operata dalla committente, con conseguente accoglimento dell'opposizione e la revisione delle spese di lite.
II. Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice ha ritenuto che vi fosse stata una modifica dello stato dei luoghi, ritenendo che i preventivi di riparazione in atti attestassero che i lavori di ripristino erano stati già eseguiti, quando invece erano state eseguite solo le opere indispensabili per rendere l'immobile utilizzabile. L'appellante contesta dunque la decisione del
Tribunale di non dare seguito alla CTU richiesta e lamenta la mancanza di una adeguata valutazione della perizia di parte prodotta in atti, che documenterebbe i vizi e difetti delle opere appaltate.
pagina 8 di 16 Chiede pertanto ammettersi la CTU richiesta in primo grado e in ogni caso di riformare la sentenza impugnata accogliendo integralmente le domande di relative all'accertamento dei vizi, alla loro Pt_1
quantificazione e al conseguente risarcimento del danno.
III. Con il terzo motivo d'appello l'appellante lamenta il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria per l'importo di € 1.600,00, corrispondente al canone di locazione versato per una soluzione abitativa alternativa nel periodo 1° aprile – 1° maggio 2023. Il Giudice ha ritenuto non provato il requisito dell'inabitabilità dell'immobile, nonostante la documentazione allegata in primo grado attestasse che l'immobile era privo di servizi essenziali (impianto elettrico, adduzione gas, canna fumaria), come accertato anche nel verbale di sopralluogo del 25.03.2023, redatto appena pochi giorni prima dell'inizio del contratto di locazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto da e la conferma CP_1 Pt_1
della sentenza di primo grado. In via subordinata, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di
CP_ primo grado, ha chiesto condannarsi in ogni caso l'appellante al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi e spese anche della fase monitoria. In via istruttoria, l'appellata ha insistito per l'ammissione della prova orale non ammessa in primo grado.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 12 giugno 2025 (con termine antecedente per memorie difensive), nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
4. Decisione
Vanno preliminarmente respinte le prove orali articolate dalle parti e non ammesse in primo grado, in quanto aventi ad oggetto circostanze pacifiche o documentate in causa, ovvero generiche o irrilevanti.
Nel merito dei motivi di impugnazione la Corte osserva quanto segue.
pagina 9 di 16 I. Il primo motivo di appello è infondato.
Correttamente, invero, il Tribunale ha ritenuto contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'appaltatrice in relazione alla sua obbligazione di pagamento del saldo di €
51.164,72.
Premesso, infatti, che “la disciplina stabilita dall'art. 1665 c. c., per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e, pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione”
(Cass. n. 5231/1998; nello stesso senso: Cass. n. 26365/2013, Cass. n. 3005/1973) e che, dunque, perché l'eccezione possa ritenersi validamente esercitata deve sussistere un rapporto di proporzione tra l'obbligazione rifiutata (nel caso di specie, il pagamento del residuo prezzo delle opere commissionate, pari a € 51.164,72) e l'obbligazione che si ritiene inadempiuta (l'esecuzione a regola d'arte e nei termini pattuiti delle opere commissionate), la Corte osserva che:
- il contratto inter partes (cfr. preventivo originario dell'11.5.2022 sub doc. 3 fasc. nonché Pt_1
CP_ revisioni contrattuali sub docc. da 3 a 9 fasc. ) prevedeva un ammontare complessivo delle opere commissionate di € 165.000,00;
- la somma a saldo in relazione alla quale l'appaltatrice esercita l'eccezione ex art. 1460 c.c. - €
51.164,72- è pari a poco meno di un terzo del prezzo complessivo delle opere commissionate e non comprende i lavori che, secondo la valutazione svolta in contraddittorio il 25.3.2023 tra il direttore dei
CP_ lavori per e il legale rappresentante di (doc. 11 , non erano stati eseguiti;
Pt_1 Pt_1
- tutti i lavori – diversi da quelli mancanti accertati nel verbale del 25.3.2023 e appositamente detratti dal saldo richiesto- erano stati completati;
- l'art. 5 del contratto inter partes invocato dall'appellante non legittimava la committente a sospendere il pagamento di circa un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori, a lavori concordemente completati, prevendendo invece che la committente versasse il residuo 10% al momento della consegna del cantiere;
- il termine inizialmente concordato per la consegna dei lavori è stato più volte concordemente posticipato sino al 25 marzo 2023 (cfr. docc. da 7 a 11 e docc. da 3 a 9 I-TE; in particolare, Pt_1
dopo la diffida via PEC del 20 febbraio 2023, la committente ha nuovamente richiesto che l'appaltatrice completasse alcune tra le opere mancanti sino alla definitiva consegna del cantiere in data pagina 10 di 16 25.3.2023) e, in ogni caso, è pacifico che l'appaltatrice si sia fatta carico delle spese di locazione della committente sino a tutto il mese di marzo 2023;
- ne consegue che il rifiuto dell'appaltatrice di corrispondere all'appaltatrice il saldo delle opere, pacificamente ultimate, ammontante a poco meno di un terzo del valore complessivo dell'appalto, sulla sola scorta del ritardo nell'esecuzione delle opere e dell'esistenza nelle stesse di vizi e difetti non evidenziati nel verbale di riconsegna dei lavori del 25.3.2023, non appare dotato del requisito di proporzione richiesto dall'art. 1460 c. c. e risulta, dunque, contrario a buona fede.
II. Il secondo motivo di appello è invece parzialmente fondato.
Premesso che non può essere dato ingresso alla CTU richiesta dall'appellante, stante il tempo ormai trascorso dall'ultimazione dei lavori (oltre due anni) con la conseguente necessaria modifica dei luoghi, la Corte osserva che i documenti versati in atti (in particolare le fatture sub doc. 13 e la perizia Pt_1
di parte sub doc. 14 appaiono idonei a dimostrare che, successivamente alla consegna Pt_1
definitiva dei lavori in data 25.3.2023 e della contestuale verifica in contraddittorio dello stato delle opere eseguite (doc. 11 , alcune delle opere eseguite manifestarono difetti – non riscontrati né Pt_1
facilmente riscontrabili in sede di consegna dei lavori- tali da comportare un danno patrimoniale a carico della committente.
La fattura n. 22 del 28.6.2023 emessa da così come la fattura n. 8 del 7.4.2023 CP_3 Controparte_8
emessa da Hydropower di (doc. 13 attestano, invero, che oltre ad Persona_1 Pt_1 Pt_1
aver commissionato ad altre imprese il completamento di alcuni lavori non eseguiti dall'appaltatrice (e da questa non addebitati: cfr. verbale di verifica 25.3.2023 sub doc. 11 cit. e storni indicati nella fattura azionata in monitorio), quali la realizzazione dell'alloggiamento dei contatori, la copertura con pannello della caldaia esterna, il ripristino della tubazione elettrica mancante, l'imbiancatura, la stuccatura delle crepe nell'intonaco e la posa dei pannelli -interno ed esterno- della porta d'ingresso
(lavori la cui eventuale maggior spesa rispetto a quanto preventivato da non può e non deve CP_1 ricadere su quest'ultima posto che, come si evince dal verbale di verifica del 25.3.2023 cit., le parti CP_ decisero concordemente che dette opere non dovessero essere eseguite/completate da ), oltre che la fornitura e la posa della nuova canna fumaria (non prevista nel capitolato del contratto inter partes), ha
C dovuto altresì provvedere ad alcuni interventi di ripristino riconducibili a vizi delle opere eseguite da
[...
che, plausibilmente, si sono manifestati nel tempo e non potevano essere facilmente rilevati in sede di verifica delle opere consegnate il 25.3.2023, quali: l'eliminazione del sigillante acetico dai pagina 11 di 16 serramenti e dal muro e la posa, in sua sostituzione, di sigillante acrilico (€ 180,00 oltre IVA), il rifacimento dell'impianto del gas esterno (€ 400,00 oltre IVA per assistenza + € 600,00 oltre IVA per rifacimento) e la sistemazione provvisoria delle persiane con taglio inferriate per chiusura (€ 300,00 oltre IVA).
Gli interventi in parola devono ritenersi invero riconducibili ai difetti denunciati dalla committente ai punti 1, 9 e 11 della missiva del 23.6.2023, difetti plausibilmente manifestatisi una volta che la committente iniziò ad abitare l'immobile (cfr. doc. 18 e pagg. 49 e 51 della perizia di parte sub Pt_1
doc. 14 cit.).
Le ulteriori opere eseguite da terzi, menzionate nelle fatture di cui al citato doc. 13 costituiscono CP_ invece, come detto, lavori non compresi nel capitolato concordato con (la nuova canna fumaria)
CP_ ovvero non eseguiti/non ultimati da su accordo delle parti (tutti gli altri) e debitamente stornati nella fattura azionata in monitorio, e non possono, pertanto, costituire voci di danno da inadempimento
CP_ di .
Ciò detto, i preventivi (doc. 15 prodotti dall'appellante per i lavori di ripristino relativi ai Pt_1
pretesi ulteriori vizi presenti nelle opere appaltate, così come la perizia di parte sub doc. 14 cit., non possono assurgere in linea di massima – in mancanza di un accertamento tecnico preventivo mai eseguito – a idonea prova degli ulteriori pretesi danni, tenuto conto che si tratta – ad eccezione delle voci di cui si dirà di seguito – di vizi e difetti che, in quanto pienamente “apparenti”, avrebbero ben potuto essere rilevati dal direttore dei lavori in sede di verifica in contraddittorio del 25.3.2023, mentre nel verbale di tale verifica nulla si legge in merito.
In particolare:
- quanto ai pavimenti e agli zoccolini (pag. 43 della perizia di parte sub doc. 14 cit.), il verbale di verifica (doc. 11 Tunice cit.) si limita ad attestare che mancava in alcuni zoccolini il taglio a 45%; i relativi costi risultano decurtati dalla fattura a saldo (doc. 11 I-TE);
- quanto alle pretese difformità delle piastrelle dei bagni (pag. 44 perizia di parte), nessun rilievo risulta dal verbale di verifica, nonostante si trattasse di pretesi vizi apparenti;
- in relazione gli accessori dell'impianto elettrico mancanti (pag. 46 perizia di parte), di cui si dà atto anche nel verbale di verifica del 25.3.2023, risulta decurtata la relativa voce (cfr. fattura azionata sub
CP_ doc. 11 fasc. );
pagina 12 di 16 - sui pretesi difetti dell'impianto idrico-sanitario (pagg. 47 e ss. della perizia) – anch'essi del tutto apparenti e dunque ben rilevabili dal direttore lavori in sede di consegna del cantiere- nessun cenno risulta dal verbale di verifica del 25.3.2023;
- quanto ai pretesi vizi dell'impianto di riscaldamento (pag. 49 perizia di parte) – anch'essi del tutto apparenti e dunque ben rilevabili dal direttore lavori in sede di consegna del cantiere- il verbale di verifica del 25.3.2023 non ne fa cenno alcuno, ad eccezione del mancato posizionamento del carter e dell'omesso montaggio del cassonetto della caldaia, che risulta espressamente stornato nella fattura CP_ azionata da;
- quanto ai pretesi vizi della posa dei coprifili delle porte interne (pag. 51 perizia di parte) – anch'essi apparenti e dunque rilevabili dal direttore dei lavori in sede di verifica in contraddittorio- nessun cenno emerge dal verbale di verifica del 25.3.2023;
- quanto a serramenti esterni – le cui non idonee guarnizioni hanno determinato le infiltrazioni di acqua piovana che costrinsero l'appellante a sostenere i costi indicati nella fattura n. 22 del 2023 prodotta sub doc. 13 cit.- non risulta in atti alcun elemento di supporto rispetto alla pretesa necessità di smontare e rimontare i serramenti, indicata nella perizia di parte a pag. 52;
- quanto alla pretesa incongruità del prezzo esposto per i “travetti” posati sopra le finestre, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio;
- deve invece riconoscersi il danno da distacco dell'intonaco e da fessurazioni presenti nel locale cantina, che risulta evidente nelle fotografie allegate alla perizia di parte (pagg. 54 e 55) e che deve essersi plausibilmente manifestato nei mesi successivi alla consegna dell'immobile (cfr. diffida del
23.6.2023: doc. 18 cit.); tale danno può essere identificato con l'inutile costo sostenuto dall'appaltatrice per la voce di intonacatura e trattamento deumidificante specifico, pari a € 3.308,00 oltre IVA;
- quanto alla pulizia della scala con prodotti chimici, lo stesso verbale di verifica del 25.3.2023 indica come opportuna, per ottenere il risultato voluto, una “leggera levigatura”, che può essere quantificata, tenuto conto del costo complessivo esposto per la lavorazione in parola (€ 800,00 oltre IVA), in €
150,00 oltre IVA;
- nessun rilievo risulta nel verbale di verifica in relazione all'impianto AFS: i vizi (apparenti) indicati nella perizia di parte (pag. 56) non possono ritenersi provati;
- quanto alla pretesa inservibilità dell'impianto fotovoltaico (pag. 57 della perizia di parte) - CP_ pacificamente fornito da in cantiere e non posato né collegato in base agli accordi assunti dalle parti (cfr. verbale di verifica 25.3.2023, doc. 11 cit.) – da un lato non vi è alcuna idonea prova Pt_1
pagina 13 di 16 in atti dell'impossibilità per una impresa terza di procedere alla sua corretta installazione, non essendo certo sufficiente a tal fine la “relazione” dell'impresa Elettro Service prodotta da sub doc. 15, Pt_1 dall'altro si evidenzia che le parti (e dunque anche la committente) si accordarono perché l'impianto CP_ non fosse installato da;
- quanto alle lavorazioni aggiuntive relative al massetto, nessuna osservazione risulta in merito nel verbale di verifica in contraddittorio;
la critica (contenuta a pag. 57 della perizia di parte) circa il fatto che dette lavorazioni aggiuntive non sarebbero state chieste dalla committente ma decise dalla appaltatrice non coglie dunque nel segno, trattandosi plausibilmente di lavorazione resasi necessaria in base allo stato dei luoghi riscontrato durante l'esecuzione dei lavori;
- quanto agli asseriti fenomeni di rigonfiamento/sollevamento dell'intonaco della muratura della scala, gli stessi non si possono evincere dalle fotografie allegate alla perizia né vengono menzionati nella denuncia del 23.6.2023 (doc. 18 cit.); pertanto, in mancanza di segnalazione alcuna nel verbale di verifica in contradditorio, non possono ritenersi provati;
- devono invece riconoscersi i danni da difetti del marciapiede, che risulta crepato in più punti, come si evince sia dalle fotografie allegate alla perizia di parte (pagg. 59 e 60) sia dalla denuncia del 23.6.2023
(v. punto 5 doc. 18 cit.); i difetti in parola possono infatti essersi plausibilmente manifestati nel mesi successivi alla consegna dei lavori;
il relativo danno può essere quantificato in € 1575,00 oltre IVA, coma da preventivo in atti (doc. 15 cit.), in mancanza di specifiche contestazioni in merito da parte dell'appellata;
- nessun altro danno da difetto delle persiane può essere riconosciuto, oltre a quello di cui alla sistemazione documentata dalla fattura n. 22 del 2023 sopra citata, trattandosi di vizi apparenti e tenuto conto che nel verbale di verifica del 25.3.2023 si dà atto che “manca posizionamento piattine persiana cucina e sostituzione di tutti i fermi esterni, già presenti in cantiere e ripristino intonaco facciata” e che le relative voci di lavorazione sono state decurtate dalla fattura a saldo (€ 300,00: cfr. doc. 11 fasc.
I-TE);
- quanto alla pretesa incongruità del prezzo esposto per l'elemento di termoarredo h 180, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio;
- quanto all'asserita non debenza dei costi per le lavorazioni extra, nessuna osservazione in merito emerge dal verbale di verifica in contraddittorio.
In definitiva, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da in via riconvenzionale, deve accertarsi un credito risarcitorio Pt_1 pagina 14 di 16 in capo all'appellante pari a € 6.513,00 (€ 180,00 + € 400,00 + € 600,00 + € 300,00 + € 3.308,00 + €
150,00 + € 1575,00) oltre IVA al 10%, per complessivi € 7.164,30.
III. Il terzo motivo di appello è infondato.
Secondo l'appellante, l'immobile, alla consegna dei lavori in data 25.3.2023 non era abitabile e, dunque, le deve essere riconosciuta, a titolo risarcitorio, la voce di danno consistita nel canone di locazione sostenuto per il mese di aprile 2023, pari a € 1600,00 (doc. 13 cit.).
In particolare, sostiene che l'immobile era privo dei servizi essenziali quali l'impianto elettrico, Pt_1
l'impianto di adduzione del gas e la canna fumaria, come si evincerebbe dal verbale di sopralluogo del
25.03.2023.
La Corte osserva che se è vero che dalla documentazione versata in atti (in particolare la fattura n. 22 del 28.6.2023 di PA Digitale s.p.a. e la fattura n. 8 del 7 aprile 2023 di Hydropower di Persona_1
(doc. 13 cit.) emerge che l'impianto del gas dovette essere sistemato perché non idoneo, è
[...]
altrettanto vero che tale intervento fu realizzato, al più tardi, nei primi giorni del mese di aprile 2023 e non impedì l'abitabilità dell'immobile nel medesimo mese di aprile, mentre dal verbale di sopralluogo in contraddittorio del 25.3.2023 (doc. 11 cit.) emerge che era stato realizzato e completato Pt_1
l'impianto elettrico in tutta la casa (cfr. voce 17), non essendo stata eseguita, “come da accordi tra le parti”, soltanto la messa a terra (cfr. penultima pagina del verbale di verifica). Quanto alla nuova canna fumaria, la stessa non costituiva oggetto del contratto inter partes.
Come correttamente affermato dal Tribunale, pertanto, non ha dimostrato che l'immobile fosse, Pt_1
CP_ nel mese di aprile 2023, inabitabile per effetto dell'inesatto adempimento di .
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione, deve accertarsi l'esistenza, in capo all'appellante, di un controcredito risarcitorio di € 7.164,30. CP_ Pertanto, operata la compensazione dei due opposti crediti (€ 51.164,72 quanto a ed € 7.164,30 quanto a , l'appellante dovrà essere condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
al pagamento della differenza, pari a € 44.000,42, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda giudiziale.
Stante l'esito complessivo della vertenza, l'appellante dovrà essere condannata a rimborsare all'appellata le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio (Cass. n. 13356 del 18/05/2021), da liquidarsi in base al decisum (Cass. Sez. Un. 11/9/2007, n. 1901). pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 898/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così dispone: CP_1
- accoglie parzialmente il secondo motivo di impugnazione;
per l'effetto:
- accerta che vanta un credito risarcitorio nei confronti di di € 7.164,30; per Parte_1 CP_1
l'effetto, operata la compensazione tra il credito vantato da pari a € 51.164,72 e il credito CP_1 vantato da pari a € 7.164,30: Parte_1
- accerta che vanta nei confronti di il residuo credito di € 44.000,42 in linea CP_1 Parte_1
capitale; per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a versare, in favore di la somma di € 44.000,42, oltre agli Parte_1 CP_1
interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, 4°comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna a rimborsare a le spese di lite di primo grado, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 5.261,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado di appello, che Parte_1 CP_1
si liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 18 giugno 2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
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