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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/10/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 333/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 27.9.2023 e iscritto a ruolo il 5.10.2023, da
con sede in Pordenone (PN), via della Vecchia Parte_1
Ceramica, 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Modesti del foro di Udine ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazzale del Porto, 5, in virtù di procura allegata all'atto di appello presento atto e decreto di affidamento incarico n.733/2023;
- appellante - contro
, nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
IP (UD), Via dei Platani n. 12/1 e , nata il [...] Controparte_2
a IP (UD) ed ivi residente in [...]2, entrambe in proprio ed in qualità di figlie ed eredi del sig. , nato il [...] a [...] Persona_1
e deceduto a IP (UD) in data 11.6.2021, rappresentate e difese, giusta procura alle liti apposta in calce e rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Umberto Vianello del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Via Daniele Manin, 44;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone n. 567/23, emessa e pubblicata il 18.8.2023, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 2903/20, notificata il 4.9.2023. – risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante, come in memoria depositata il 22.11.2024:
Nel merito
- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nei motivi d'appello;
- nell'ipotesi in cui, all'esito, non sia accertato alcun danno risarcibile ovvero sia accertato un danno di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto e liquidato dal Tribunale, condannare parte appellata a restituire gli importi già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata, come in memoria depositata il 19.11.2024:
Rigettarsi l'appello principale poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in proemio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Il sig. , avvocato in pensione, e le figlie e , Persona_1 CP_1 CP_2 adivano il Tribunale di Pordenone, con ricorso ex art.702 bis c.p.c., dopo l'esperimento di procedura di accertamento tecnico preventivo1, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti (quanto a ) e “di rimbalzo” Persona_1 quanto alle altre due ricorrenti, in tesi causati da colpa medica occorsa nell'operazione di prostatectomia laparoscopica alla quale, in data 7.1.2018, all'età di 76 anni, il ricorrente si era sottoposto, riportando diverse conseguenze negative sulla propria salute psico-fisica.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, convertito il rito in ordinario, è deceduto – per cause non correlate al titolo qui dedotto - e le suindicate figlie hanno Persona_2 proseguito nel procedimento, oltre che in proprio, anche quali di lui eredi.
3. All'esito del processo, istruito, oltre che con acquisizione della consulenza tecnica medico legale collegiale effettuata ex art. 696 bis c.p.c., con prove orali e documenti, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto sostanzialmente fondate le domande delle ricorrenti.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di responsabilità contrattuale e ha fatto proprio l'esito dell'ATP in ordine alla sussistenza della colpa medica e ai conseguenti danni alla salute: in pratica si era verificata un'imperfetta emostasi dei vasi vescico - prostatici, complicata da malfunzionamento del catetere vescicale, e tali eventi non erano stati ben gestiti dal personale medico – sanitario, determinando l'insorgenza di uno stato di grave anemizzazione e di un ictus cerebellare, i cui esiti, infine, avevano comportato un danno permanente alla salute stimato in misura dell'85%.
3.2. In conseguenza di tale danno aveva sofferto di disabilità Persona_1 deambulatoria, con necessario utilizzo di carrozzina, ed aveva dovuto sopportare cistotomia e colonstomia, con apposizione di PEG per l'alimentazione.
3.3. Il giudice di primo grado ha, quindi, condannato la resistente al Parte_1 risarcimento dei danni così quantificati:
- €.454.664,00 a titolo di danno biologico permanente diretto a , Persona_1 comprensivo di un aumento del 50% per elevata sofferenza (quota di danno morale) e del 10% per personalizzazione, e parametrato – in riduzione - all'effettiva durata della vita del danneggiato dopo l'evento di danno2;
- €.16.830,00 a titolo di danno biologico temporaneo di;
Persona_1
- €.54.656,33 a titolo di danno patrimoniale di;
Persona_1
- €.35.000,00 ciascuna, a titolo di danno biologico indiretto, in favore di CP_2
e .
[...] CP_1
3.4. Da ultimo, per la soccombenza, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado e del Parte_1 procedimento per ATP.
Motivi di appello
4. Con atto di citazione notificato il 27.9.2023, l' Parte_1
(di seguito anche ) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi. Pt_3
4.1. Con un primo articolato motivo, l'appellante ha contestato il riconoscimento e la quantificazione, da parte del primo giudice, delle varie voci di danno alla salute iure hereditatis.
4.1.1. Ha contestato, anzitutto, l'appellante, il riconoscimento di un aumento del 50% dell'importo – base, a titolo di danno morale o per la particolare sofferenza patita dal sig. . Persona_1
Ha sostenuto l'appellante che avrebbe errato il Tribunale nel riconoscere l'importo a titolo di danno morale.
In primo luogo, perché tale voce di danno non era stata ricompresa nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo ed era stata introdotta processualmente solamente con la memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c., senza essere stata accompagnata da allegazioni fattuali concrete a supporto. La domanda, quindi, sarebbe tardiva e generica. In secondo luogo, perché avrebbe confuso il danno morale con la mera sofferenza (cfr. Cass. ord. 7513 del 27.3.2018), già compresa nella quantificazione dello strumento equitativo utilizzato (le Tabelle del Tribunale di Milano, cfr. Cass. sent. n. 25164 del 2020).
4.1.2. Proseguendo nell'esame del primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato l'ulteriore aumento del danno in esame a titolo di personalizzazione.
Il giudice di primo grado, sul punto, avrebbe assunto una decisione non supportata da adeguata motivazione. Non vi sarebbe stato alcun elemento utile a discostarsi, nella fattispecie concreta, dalla misura standard della liquidazione.
4.1.3. Con riguardo al danno patrimoniale, poi, l'appellante ha contestato in parte la liquidazione operata dal giudice di primo grado.
Il Tribunale di Pordenone, al riguardo, aveva riconosciuto il complessivo importo di
€.54.656,33, così composto:
- €.34.526,33 per rette di soggiorno in residenza per anziani, che, senza le conseguenze della colpa medica, non sarebbero state necessarie, e spese mediche (escluse le spese per i controlli medici routinari) e farmaci (docc. 10, 11 e 12 di parte ricorrente), come da ATP;
- €.20.130,00 per spese di CTP e perizia di parte.
L'appellante ha evidenziato che, in sede di ATP, erano state convalidate spese mediche per soli €.9.150,00, di cui: €.6.100,00 per relazione specialistica e €.3.100,00 per relazione medico legale, e, conseguentemente, ha contestato tutte le altre voci di danno patrimoniale riconosciute, in quanto, in tesi, non dovute, chiedendo anche la restituzione di quanto già eventualmente pagato a tale titolo.
4.1.4. Ha contestato, infine, l'appellante anche l'importo liquidato per il cd. danno da premorienza e, principalmente, il calcolo del giudice di primo grado.
Il Tribunale di Pordenone, infatti, una volta individuato l'importo del danno non patrimoniale complessivo, aveva effettuato le seguenti operazioni:
- aveva diviso l'importo per 5,5 (numero di anni intercorsi tra l'insorgenza del danno, nel 2018, e la pronuncia della sentenza, nel 2023);
- aveva poi moltiplicato tale importo per il numero di anni effettivamente vissuti dal sig.
(3,5). Per_1
In realtà, secondo la corretta interpretazione della giurisprudenza in materia (Cassazione, ord. 41933 del 29.12.2021, ma anche Corte di Appello di Trieste, sent. 403 dep. 6.9.2023), il giudice avrebbe dovuto, anzitutto, dividere il primo importo per il numero degli anni corrispondenti al periodo compreso tra il danno e la probabile data di morte, secondo l'aspettativa di vita media, e quindi, nel caso di specie, per 7, con conseguente ulteriore riduzione dell'importo finale.
In secondo luogo, l'appellante, riproponendo una richiesta formulata in comparsa conclusionale di primo grado, aveva chiesto che la liquidazione in esame fosse fatta con pag. 4/15 l'utilizzo degli appositi criteri che il Tribunale di Milano aveva elaborato a proposito del cd. danno intermittente. Ciò avrebbe avuto il pregio dell'uniformità e dell'adeguamento dell'importo anno per anno, con ulteriore effetto riduttivo del quantum dovuto.
NB: qui mi pare l'appellante abbia ragione: la sentenza tiene conto degli anni dal fatto alla sentenza e poi divide per gli anni vissuti, invece doveva partire dal dato della speranza di vita media e poi dividere per gli anni vissuti
4.2. Con il secondo motivo di appello, l ha contestato la sentenza di primo grado Pt_3 per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata in considerazione del fatto che a , per i danni patiti, era stata Persona_1 riconosciuta l'invalidità civile al 100%, con conseguente percezione dall'INPS di assegni, a tale titolo, per complessivi €. 16.185,10.
Le difese delle sig.re in appello Per_1
5. Con comparsa depositata il 19.1.2024 si sono costituite in giudizio le sig.re Per_1 come sopra indicate, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello di controparte e la conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Con riguardo al danno morale hanno evidenziato le appellate:
- che la sentenza di primo grado era conforme agli orientamenti della giurisprudenza in materia (Cass. 25164/2020);
- che negli atti del primo grado (ricorso introduttivo, memorie ex 183 cpc e comparsa conclusionale) erano state allegate numerose circostanze fattuali relative alla sofferenza interiore patita dal sig. OL e, peraltro, l'onere di allegazione doveva ritenersi sussistente solo con riguardo ai fatti primari;
- che la domanda di risarcimento del danno morale doveva chiaramente ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali articolata in ricorso;
- che, come autorevolmente ritenuto dalla Cassazione, non incombe sul ricorrente un onere di qualificazione del danno richiesto, e il danno morale può ben essere provato per presunzioni;
- che nel caso di specie anche il CTU aveva accertato un livello di sofferenza elevato;
- che in pratica, e tra l'altro: “il sig. OL, a seguito delle lesioni subite, aveva smesso di svolgere tutte le attività cui era solito dedicarsi, provava vergogna per la propria condizione ed in particolare per le difficoltà di deglutizione e di parola. Tali sentimenti l'avevano condotto ad isolarsi, a chiudersi in sè stesso e ad uscire assai di rado di casa. Aveva addirittura tentato di togliersi i dispositivi medici di cui necessitava perché non accettava la situazione irreversibile in cui versava.” (comparsa di costituzione pag. 9).
5.2. Con riguardo alla personalizzazione del danno non patrimoniale, hanno evidenziato le appellate che molteplici elementi in tal senso, per le gravi ripercussioni dei danni alla salute sulla vita di relazione di , si evincevano dalla documentazione Persona_1
pag. 5/15 medica (riconoscimento di invalidità con accompagnamento) e dall'esito delle prove testimoniali assunte.
5.3. Con riguardo al danno patrimoniale le appellate hanno rilevato che non su tutte le voci di tale danno era stato chiesto un controllo di pertinenza o congruità al CTU, e che bene aveva fatto, il giudice di primo grado, a liquidare il danno complessivo sulla base degli elementi da lui direttamente valutati.
5.4. Quanto alle modalità del calcolo del danno cd. da premorienza, hanno sostenuto le appellate che:
- il Tribunale aveva correttamente applicato gli insegnamenti della Corte di Cassazione in proposito;
- la stessa Suprema Corte aveva, recentemente, ritenuto iniquo il diverso meccanismo liquidatorio del danno cd. intermittente, proposto dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (Cass. ord. 41933 del 29.12.2021).
5.5. Con riguardo all'ultimo motivo di appello, hanno sostenuto le appellate che l'eccezione di compensatio lucri cum damno era stata tardivamente, solo in comparsa conclusionale, formulata da controparte.
6. Con ordinanza dd. 23.1.2024 questa Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente all'importo condannatorio superiore a 100.000 euro.
7. Successivamente, all'udienza del 4.6.2024, parte appellata ha dato atto del pagamento a controparte di €.100.000,00 e la Corte, su richiesta congiunta, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. assegnando i relativi termini per memorie.
8. Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art.352 c.p.c. e il consigliere istruttore, udite le conclusioni all'udienza del 21.1.2025, ha riservato la decisione al collegio.
9. Con ordinanza dd. 11.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dall'INPS, ex art. 210 c.p.c., del dato relativo alle somme di denaro erogate al sig.
, a seguito e in conseguenza del riconoscimento del suo stato di Persona_1 invalido civile al 100%.
10. All'udienza del 9.9.2025, rimasta inevasa dall'INPS la richiesta di esibizione documentale, avendo, comunque, parte appellata, nelle more, prodotto documentazione al riguardo, le parti hanno concluso come sopra riportato, rinunciando ad una seconda concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Danni non patrimoniali
11. Il primo motivo di appello è infondato.
pag. 6/15 11.1. La difesa di parte appellante ha contestato il riconoscimento del danno morale iure hereditatis sostenendo che tale domanda fosse stata introdotta tardivamente e priva delle necessarie allegazioni specifiche.
11.2. Quanto al primo aspetto, premesso che, nel caso di specie, per danno morale si intendono il dolore fisico e la sofferenza morale provati dal danneggiato, e che è pacifico che il danno morale, così inteso, appartenga alla più ampia categoria dei danni non patrimoniali, deve ritenersi che la relativa domanda sia stata validamente introdotta.
11.2.1. Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, infatti:
- da un lato, la domanda è formulata in termini onnicomprensivi (grassetto aggiunto):
“Accertata e dichiarata la responsabilità dei sanitari dell' Parte_1 che ebbero in cura il signor nel 2018 per le lesioni così come
[...] Persona_1 in proemio indicate, condannarsi la resistente al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti, così come meglio descritti in narrativa, ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo.” (pag.28);
- dall'altro le sofferenze morali e il dolore fisico sono sufficientemente allegati nella parte narrativa (enfasi aggiunta):
“Dal punto di vista psichico le funzioni cognitive sono integre.
Tale lucidità, tuttavia, è paradossalmente fonte di una sofferenza significativa perché il ricorrente, che prima era un soggetto attivo e pienamente autonomo, ha ora una chiara percezione delle gravi disabilità che lo affliggono.” (pag.13).
“Dal complesso menomante residuato, inoltre, sono scaturite anche delle ripercussioni negative permanenti, con un livello di sofferenza, sia nella fase della malattia, sia nella fase dei postumi, qualificato come molto elevato.” (pag.14),
- e ciò anche con richiamo delle conclusioni della CTU:
“In ordine agli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, rilevanti ai fini della cd. personalizzazione del danno, i Periti del Giudice hanno altresì evidenziato che “le menomazioni riportate incidono sulla sfera relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane: a tal proposito, si ritiene utile fare riferimento al provvedimento di riconoscimento di indennità di accompagnamento da parte della preposta commissione di invalidità civile. Indennità di accompagnamento riconosciuta sia perché il soggetto non è in grado di deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore sia perché non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua. Tra l'altro, la stessa commissione non ha ritenuto necessaria alcuna revisione per tale provvedimento, giudicando la situazione irreversibile. Si ritiene commisurabile un grado di sofferenza ELEVATO sia nella malattia che nei postumi" (cfr. pag. 49 doc. 17).” (pag.19).
11.2.2. Con la memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c., poi, la domanda è stata ulteriormente specificata con esplicita citazione del danno morale (grassetto nostro):
“Ne deriva che al sig. OL andrà risarcito il danno non patrimoniale subito nella sua totalità, ovverosia comprensivo di tutte le sue componenti (danno biologico;
danno c.d.
“dinamico relazionale”; danno morale), così come chiarito, peraltro, proprio dalla Giurisprudenza nella sentenza ex adverso citata (Cass. Civ. n. 25164 del 10.11.2020).
pag. 7/15 La Suprema Corte ha infatti specificato che “all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia”.
Ciò posto, il danno morale andrà comunque riconosciuto al sig. , essendo Per_1 pacificamente compreso nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale articolata in ricorso.” (pag. 10);”.
E tutto ciò anche con il richiamo di circostanze relative ai danni patiti dal sig. : Per_1
“Si evidenzia, da un lato, come i CCTTUU abbiano riconosciuto l'esistenza, in capo al sig.
, di un grado di sofferenza “elevato” sia nella malattia, che nei postumi (cfr. pag. 49 Per_1 CTU – doc. 17) dando atto dell'importanza delle lesioni subite e delle pesanti ripercussioni che queste hanno cagionato in termini di peggioramento delle condizioni di vita del danneggiato: “Si presenta in carrozzina. Può camminare, solo se sostenuto da altra persona. Presenta cecità occhio destro. Prima dell'evento de quo leggeva giornali, era appassionato di Part astronomia, seguiva la moglie invalida. Camminava molto. Aveva la patente. Seguito da Episodi di disfagia (salivare) durante la visita” (cfr. pag 42 CTU – doc. 17).
Ed ancora: “il ricorrente, prima dell'evento di cui ci occupiamo, era autonomo. Le menomazioni riportate incidono sulla sfera relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane: a tal proposito, si ritiene utile fare riferimento al provvedimento di riconoscimento di indennità di accompagnamento da parte della preposta commissione di invalidità civile. Indennità di accompagnamento riconosciuta sia perché il soggetto non è in grado di deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore sia perché non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua. Tra l'altro, la stessa commissione non ha ritenuto necessaria alcuna revisione per tale provvedimento, giudicando la situazione irreversibile” (cfr. pag. 49 CTU – doc. 17).
Ulteriori allegazioni circa le condizioni specifiche del soggetto, le pregresse abitudini di vita e le pesanti ripercussioni sul piano psicologico sono inoltre state offerte dai ricorrenti alle pagine 21 e 22 del libello introduttivo, ove in via istruttoria sono stati indicati anche numerosi testimoni in grado di confermare la veridicità di tali circostanze.” (pag.8-9).
11.3. Il rilievo concernente la presunta assenza di allegazioni specifiche è smentito dalla mera lettura dei brani soprariportati degli atti introduttivi del procedimento di primo grado.
11.4. Il motivo di appello in esame, poi, è infondato anche sotto altro profilo, in quanto, com'è noto, le Tabelle del Tribunale di Milano, strumento equitativo di liquidazione del danno utilizzato dal giudice di primo grado, prevedono, a seconda della percentuale di invalidità e dell'età del soggetto:
“una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);”.
Detto in altri termini, l'importo in aumento che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di danno morale (€.216.507, ovvero il 50% del mero danno biologico) è quello “medio” o “standard” che la stessa Tabella prevede per lesioni o malattie tali da raggiungere il punteggio dell'85% per soggetti di 76 anni di età.
pag. 8/15 Le allegazioni offerte a tal fine da parte ricorrente, desunte dagli accertamenti medico legali peritali, sono più che sufficienti a confermare la debenza di tale voce di danno.
Basti rammentare che, in conseguenza dell'accertata colpa medica, il sig. Per_1 aveva perso la capacità di camminare autonomamente, si muoveva con carrozzina, era divenuto portatore di cistotomia, colonstomia e PEG nutrizionale. Era rientrato in abitazione privata dopo un lungo periodo (in totale circa un anno e mezzo) di degenza e riabilitazione in strutture residenziali ed era assistito da un badante, non essendo più autonomo nelle attività quotidiane. In occasione dell'esame obiettivo in data 7.12.2019, i CTU hanno annotato, tra l'altro: “scadenti condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Non sempre risponde a tono… Deambulazione possibile solo sorretto con altra persona.”.
Si tratta di lesioni e conseguenze evidentemente molto gravi, alle quali si accompagnano, anche secondo l'id quod plerumque accidit, elevati livelli di sofferenza morale che giustificano ampiamente il riconoscimento della voce di danno nella misura liquidata in sentenza.
12. Con ulteriore motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la debenza della maggiorazione del danno permanente per la cd. personalizzazione.
12.1. Il Tribunale ha riconosciuta e liquidato tale voce di danno in misura del 10%, e, quindi, inferiore al livello massimo previsto dalle citate tabelle milanesi (che prevedono un possibile aumento fino al 25%).
Il giudice di primo grado ha motivato il riconoscimento della personalizzazione evidenziando che dalle prove testimoniali assunte era emerso che il , prima dei Per_1 gravi danni patiti, era soggetto particolarmente attivo (dedito a camminate, gite fuori porta guidando l'automobile, viaggi e feste con le figlie e gli amici), che coltivava molti e variegati interessi (dedito alla lettura, allo studio dell'astronomia, delle lingue straniere e dell'archeologia, autore di articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate, - sent. cit. pag. 9).
12.2. A fronte di tale motivazione, l'appellante ha formulato l'impugnazione in modo generico (pagine 10 e 11 dell'atto di appello), da un lato riportando la motivazione della sentenza in modo parziale, e, dall'altro, lamentando l'assenza di specifica idonea motivazione, ma senza confrontarsi, in concreto, proprio con gli esiti della prova testimoniale come riferita in sentenza.
12.3. L'impugnazione in esame, oltre che inammissibile per genericità è, comunque, infondata anche nel merito.
Risulta infatti che diverse delle abilità e degli interessi del OL divenuti impraticabili – con piena consapevolezza – in conseguenza dei danni oggetto di causa, siano del tutto particolari e non usuali.
Si pensi che il OL, avvocato libero professionista in pensione, non solo era dedito a passeggiate, viaggi e incontri conviviali con amici e figlie, ma – come emerso dall'istruttoria orale - si dedicava a studi astronomici (utilizzava un telescopio su rotaia), scriveva articoli scientifici pubblicati su riviste (cfr. testimonianze di – Testimone_1 ud.21.3.2022 -, e di che ha riferito, in particolare, di un articolo Testimone_2 sulla teoria del “Big Bang” – ud. 21.1.2022). Il OL, inoltre, aveva scritto un libro pag. 9/15 sulla sua vita, le cui bozze aveva consegnato all'amico per una Testimone_2 correzione (teste ud. 21.1.2022). Tra l'altro, si occupava anche di restauro Tes_2 di mobili antichi, costruiva orologi, suonava il pianoforte e altri strumenti musicali e componeva musica (teste , udienza 21.1.2022). Testimone_3
A seguito dei gravi danni e della lunga degenza patita, il OL aveva dovuto, per incapacità, abbandonare tutti questi variegati, e taluni inusuali anche nella loro compresenza, interessi e usciva raramente, anche perché “si vergognava del suo stato e non voleva vedere nessuno” (teste ). Tes_1
Sussistono, quindi, tutti i presupposti, sia in termini di allegazioni che di prove, per riconoscere la personalizzazione nella misura già ritenuta dal giudice di primo grado.
13. Con un terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato le modalità adottate dal giudice di primo grado per liquidare i danni non patrimoniali iure hereditatis tenendo conto del fatto che il sig. era deceduto il 12.6.2021, in corso di causa Per_1
(cd. danno da premorienza).
13.1. Il Tribunale di Pordenone, in proposito:
- ha diviso l'importo dei danni non patrimoniali complessivi per 5,5 (numero di anni intercorsi tra l'insorgenza del danno, nel gennaio 2018, e la pronuncia della sentenza, agosto 2023);
- ha poi moltiplicato tale importo per il numero di anni effettivamente vissuti dal sig.
, e, cioè, per 3,5 (gennaio 2018 – giugno 2021). Per_1
13.2. Secondo l'appellante, correttamente interpretando la giurisprudenza sul punto (Cassazione, ord. 41933 del 29.12.20213), il giudice avrebbe dovuto dividere il primo importo per il numero di anni corrispondenti al periodo compreso tra l'evento di danno patito e l'aspettativa di vita media, e quindi, nel caso di specie, per 7.
13.3. L'appello, sul punto, risulta fondato e coerente con la, in tutto convincente, argomentazione rinvenibile nella citata pronuncia del giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione, in tale sentenza, che ha trovato recentemente conferma (Cass. Ord. n. 15112 del 29.5.2024, rv.671181-1), ha valutato non conformi ad equità i criteri proposti dalle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza.
In particolare, la Corte ha ritenuto non condivisibile uno dei due presupposti di tale strumento equitativo, e, in particolare, l'assunto secondo il quale «il danno non è una 3 “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).”. pag. 10/15 funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi».
Tale premessa è stata ritenuta, dalla Corte, “in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale.” (ord. cit. punto 5.4). Pare di comune esperienza il dato secondo il quale esistono diversi tipi di sofferenze, taluni che vanno scemando con il trascorrere del tempo, altri che, invece permangono immutati o, addirittura, tendono ad acuirsi, ad esempio per mancata “elaborazione del lutto”.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha esplicitato, come preferibile, la seguente modalità di calcolo, che questo giudice condivide:
“… il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (ord. cit. punto 5.5).
14. Applicando tale criterio il calcolo al danno in esame risulta, pertanto, quanto segue:
- importo base per danno non patrimoniale (tabelle del Tribunale di Milano del 2021, persona di 76 anni, 85% di invalidità) = €.433.013,00;
- aumento del 50% (ulteriori €. 216.507,00) per la sofferenza patita = €.949.520,00;
- aumento del 10% (€.64.952,00) per la personalizzazione = €.714.472,00;
- diviso per gli anni di vita attesa (7) = €.102.067,00;
- moltiplicato per il numero di anni vissuti effettivamente (3,5) = €.357.234,50.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, l'importo liquidato per danni non patrimoniali permanenti, iure hereditatis, deve ridursi da €.454.644,00 ad
€.357.234,50, fermi gli ulteriori criteri e accessori.
Il danno patrimoniale
15.1. Il giudice di primo grado ha riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale iure hereditatis in complessivi €.54.656,33, di cui:
- €.34.526,33 per rette di soggiorno in residenza per anziani (€. 31.881,00 - doc.10), e spese mediche e farmaci (€. 970,00 + scontrini… doc. 11, e €.1.020,00 – doc.12 di parte ricorrente);
- €.20.130,00 per spese di CTP (€.10.980 – doc. 18 e 19) e perizia di parte ante causam (€.9.150).
15.2. L'appellante ha contestato, per eccesso, la suddetta quantificazione rilevando che, in sede di ATP, erano state convalidate spese mediche per soli €.9.150,00, di cui:
€.6.100,00 per relazione specialistica e €.3.100,00 per relazione medico legale, e che, quindi solo tali esborsi erano risarcibili (pag. 11-12 dell'atto di appello).
pag. 11/15 16. L'appello, sul punto, è generico, non confrontandosi con le sintetiche ma pur formulate e pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado.
16.1. Il Tribunale, con riguardo alla maggior parte dell'importo liquidato, ha sostenuto trattarsi di spese per degenza in casa di riposo, trasporti e mediche che non sarebbero insorte laddove l'intervento programmato alla prostata fosse stato eseguito in modo esente da colpa medica. E nello specifico, relativamente alle spese mediche, ha pure esplicitato di avere escluso quelle che, essendo relative a controlli routinari, si sarebbero rese necessarie comunque.
16.2. Quanto alle spese documentate per i consulenti di parte in sede di CTU, al di là del fatto che non risultano sollevati specifici motivi di impugnazione sul punto, non spettando certo ai CTU valutazioni di congruità su tali spese processuali, la sentenza impugnata merita conferma, trattandosi di esborsi pienamente giustificati e documentati e che, in ogni caso, potrebbero anche essere qualificati in termini di spese processuali anticipate e da rimborsare alla parte vittoriosa in giudizio.
Compensatio lucri cum damno
17.1. Con ulteriore motivo di appello, l' ha contestato la sentenza di primo grado Pt_3 per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata in considerazione del fatto che a era stata riconosciuto un assegno di Persona_1 accompagnamento per invalidità civile al 100%, con conseguente percezione dall'INPS, a tale titolo, nel periodo 2019-2021 di complessivi €.16.185,10.
17.2. Hanno obiettato, in proposito, le appellate che l'eccezione era stata formulata da controparte tardivamente, solo in comparsa conclusionale e, da ultimo, hanno contestato che la documentazione acquisita in primo grado a tal fine fosse completa.
18. Il motivo di appello è fondato.
18.1. In primo luogo, va rammentato che, come ritenuto da più recente, ma consolidata, giurisprudenza, l'eccezione di compensatio lucri cum damno costituisce mera difesa non soggetta a preclusioni (Cass. Sez.3 -, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01).
In ogni caso l'allegazione a supporto dell'eccezione risulta formulata dalla difesa dell' già in comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 15-164. Pt_3
E al momento della precisazione delle conclusioni di primo grado la difesa dell' Pt_3 ha insistito in tutte le conclusioni ed eccezioni formulate (note sostitutive di udienza depositate il 6.7.2021).
pag. 12/15 18.2. Nel merito, le parti controvertono solo con riguardo all'entità della compensazione da operare sulla voce del danno patrimoniale.
18.2.1. Dall'esame dei documenti acquisiti direttamente dall'INPS nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di ordine di esibizione emesso con provvedimento dd- 8.11.2021, risultano trasmessi, per posta elettronica, dall'INPS, e acquisiti, tre documenti in formato pdf, denominati, rispettivamente: “rate2019”, “rate2020” e
“rate2021” e consistenti in tabelle dalle quali si evincono i dati dei ratei mensili erogati: come segue:
1) file “rate2019”: 12 rate da €. 520,29 ciascuna;
2) file “rate2020”: 12 rate da €. 520,29 ciascuna;
3) file “rate2021”: 7 rate da €. 522,10 ciascuna, rispetto alle quali non dovrà tenersi conto dell'ultima, la rata di luglio 2021 che, sempre per quanto comunicato contestualmente dall'INPS, non sarebbe stata pagata.
18.2.2. Come rilevato con ordinanza di questa Corte dd. 12.2.2025, dall'esame della documentazione suindicata è risultato che, a fronte di una dichiarazione di invalidità del OL pacificamente a decorrere a decorrere da maggio 2018 (doc.3, 4 e 5 della produzione di primo grado di parte ricorrente), sono stati rappresentati solamente i ratei percepiti per gli anni 2020 e 2021, e, quelli del 2020, sono stati rappresentati in un file che, dal titolo, avrebbe dovuto fare riferimento al periodo precedente.
18.2.3. Il provvedimento di integrazione di esibizione documentale, nonostante rituale notifica all'INPS, è rimasto inevaso, ciononostante, il dato mancante risulta adeguatamente acquisito a seguito di deposito documentale della parte appellata, che, da un lato, appare controinteressata all'acquisizione della circostanza, e, dall'altra, è senz'altro la parte più “vicina” alla prova in esame.
Dal documento prodotto il 4.6.2025, costituente in copia di lettera inviata dall'INPS al sig. e datata 6.12.2018 risulta che, nel corso dell'anno 2018, sono Persona_1 state liquidate al predetto, indennità per complessivi €. 2.481,82.
18.4. E' quindi possibile calcolare l'intero importo da detrarre, in compensazione impropria, sommando quanto percepito da a titolo di indennità di Persona_1 invalidità.
2018 2019 2020 2021 totale
2.481,82 520,29 x 12 = 6.243,48 3.654,70
6.243,48
18.623,48
L'importo così ottenuto può essere direttamente detratto da quello già liquidato dal giudice di primo grado nella voce di danno patrimoniale ascrivibile a spese di assistenza e mediche (€.34.526,33) senza che occorra alcuna forma di devalutazione o rivalutazione per rendere le poste omogenee, in quanto, entrambe le voci di debito/credito (spese di assistenza e indennità di invalidità) attengono importi maturati,
pag. 13/15 a più riprese, per lo più mensilmente, in un medesimo arco temporale (da luglio 2018 a giugno 2021).
18.5. Ne consegue che l'importo a suo tempo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e di assistenza (€.34.526,33) detratto, accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno, quanto percepito a titolo di indennità di invalidità (€.18.623,48), porterà, in riduzione, il credito delle parti appellate, per la voce di danno in esame, ad €.15.902,85.
Pagamento parziale in corso di causa e quantificazioni dei danni
19. Volgendo al termine della materia da esaminare va evidenziato che risulta dagli atti, e in particolare è stato dichiarato dal procuratore di parte appellata all'udienza del 4.6.2024, il pagamento, da parte dell'appellante, dell'importo di €.100.000,00, residuo rispetto alla parziale sospensiva pronunciata con ordinanza di questa Corte dd. 30.1.2024.
Anche di tale pagamento parziale dovrà tenersi conto nella quantificazione del debito oggetto di condanna, applicando le regole in materia di decurtazione degli acconti da un maggior credito soggetto a rivalutazione (cfr. Cass. ord. 23927/2023).
Va anche detto che la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis non dovrà essere attualizzata da questa Corte al momento della presente pronuncia (come da giurisprudenza tradizionale, per la quale cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 – 01) perché il decesso del danneggiato, avvenuto in corso di causa, ha cristallizzato a quella data ogni danno non patrimoniale del genere in esame.
20. Ne conseguono i seguenti calcoli, relativamente al danno non patrimoniale iure hereditatis:
- danno non patrimoniale iure hereditatis liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2021 (nella sentenza di primo grado): €.454.644,00;
- importo qui ridotto per il diverso calcolo del danno cd. da premorienza: €.357.234,50;
- importo ulteriormente ridotto per detrazione dell'acconto di €.100.000,00, che si assume pagato il 4.4.2024 (ignota la data esatta del pagamento, si assume una data mediana tra il deposito dell'ordinanza di sospensione parziale e il riconoscimento in udienza da parte del creditore) e che, devalutato all'11.6.2021, risulta pari ad
€.87.032,20: €.270.202,30.
21. Quanto al danno patrimoniale, invece, l'importo riconosciuto e liquidato dal giudice di primo grado, pari a €.54.656,33, dev'essere ridotto, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, dell'importo, incassato in periodo di tempo omogeneo alla produzione del predetto debito, di €.18.623,48, e l'omogeneità temporale consente di detrarre la minor somma direttamente dal maggior capitale, piuttosto che dagli interessi. Ne consegue un debito residuo per danni patrimoniali, di €.36.032,85.
Il dato aggregato dell'importo tuttora da risarcire è, quindi ridotto da €.596.150,33 ad
€.393.085,15.
22. Poiché le statuizioni del giudice di primo grado in punto rivalutazione e interessi non sono state oggetto di impugnazione, si rimanda, sul punto a quanto statuito in primo pag. 14/15 grado, limitandosi, in questa sede, e per quanto sopra esplicitato, alla riduzione del capitale.
Spese di lite
23. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica, rivalutando nel complesso l'esito della controversia in entrambi i gradi di giudizio, la compensazione per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e la condanna dell'odierna appellante alla rifusione del residuo.
Le spese di lite della presente fase di giudizio sono liquidate secondo parametri medi, (per studio, introduttiva e decisionale) e minimo per la fase istruttoria, limitata ad acquisizione documentale d'ufficio, tenuto conto del valore indicato (€.760.000,00):
€.5.076,00 per studio, €.3.318,00 per fase introduttiva, €.3.822,00 per istruttoria,
€.9.487,00 per la fase decisionale, tutti ridotti della metà a: €.2.538,00 per studio,
€.1.659,00 per fase introduttiva, €.1.911,00 per istruttoria, €.4.743,50 per la fase decisionale, per un totale €. 10.851,50.
Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.333/2023 RG, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
1. in riforma parziale del primo alinea del dispositivo della sentenza appellata:
- condanna l' a pagare alle sig.re e , la Pt_3 Controparte_2 Controparte_1 complessiva somma di €.393.085,15 (già detratto l'acconto di €.100.000,00 nominali, versato in corso di causa durante il presente grado di giudizio), di cui:
- €.270.202,30 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis,
- €.16.830,00 a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditatis,
- €.36.032,85 a titolo di danno patrimoniale,
- €.70.000,00 (35.000,00 ciascuna), a titolo di danno non patrimoniale iure proprio;
2. in parziale riforma del secondo alinea della sentenza appellata:
- compensa in per metà, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a rifondere, alle sig.re e , la residua Pt_3 Controparte_2 CP_1 quota che liquida (già detratta la metà compensata), quanto alle spese del presente grado di giudizio, in complessivi €.10.851,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi stessi, oltre IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dell'avv. Umberto Vianello dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 1.10.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel corso di tale procedura sono stati incaricati i CTU dott. , medico legale e dott. Persona_3
, specialista in urologia. Persona_4 pag. 2/15 2 Questi i valori ritenuti dal Tribunale di Pordenone:
- importo base per danno non patrimoniale (tabelle del Tribunale di Milano del 2021, persona di 76 anni,
85% di invalidità = €.433.013,00;
- aumento del 50% (ulteriori €. 216.507,00) per la sofferenza patita;
- aumento del 10% (€.64.952,00) per personalizzazione;
- parametrato, infine, al numero di anni (3,5) vissuti dopo il danno. pag. 3/15 4 “Nulla è dato sapere, tuttavia, sull'ammontare della descritta indennità percepita (e da percepirsi) dalla parte ricorrente oltreché, soprattutto, sull'incidenza del medesimo indennizzo rispetto al quantum debeatur eventualmente riconoscibile.
Come, infatti, è ben noto, “dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'I.N.A.I.L. e non soltanto i ratei già corrisposti” (ex permultis, Cass. sez. III, n. 3806 del 15 aprile 1998; Cass, Sez. III, sentenza n. 604 del 17 gennaio 2003, in senso conforme, le recenti SS.UU. nn. 12564, 12565, 12566 e 12567/2018).”.
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 333/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 27.9.2023 e iscritto a ruolo il 5.10.2023, da
con sede in Pordenone (PN), via della Vecchia Parte_1
Ceramica, 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Modesti del foro di Udine ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazzale del Porto, 5, in virtù di procura allegata all'atto di appello presento atto e decreto di affidamento incarico n.733/2023;
- appellante - contro
, nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
IP (UD), Via dei Platani n. 12/1 e , nata il [...] Controparte_2
a IP (UD) ed ivi residente in [...]2, entrambe in proprio ed in qualità di figlie ed eredi del sig. , nato il [...] a [...] Persona_1
e deceduto a IP (UD) in data 11.6.2021, rappresentate e difese, giusta procura alle liti apposta in calce e rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Umberto Vianello del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Via Daniele Manin, 44;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone n. 567/23, emessa e pubblicata il 18.8.2023, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 2903/20, notificata il 4.9.2023. – risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante, come in memoria depositata il 22.11.2024:
Nel merito
- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nei motivi d'appello;
- nell'ipotesi in cui, all'esito, non sia accertato alcun danno risarcibile ovvero sia accertato un danno di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto e liquidato dal Tribunale, condannare parte appellata a restituire gli importi già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata, come in memoria depositata il 19.11.2024:
Rigettarsi l'appello principale poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in proemio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Il sig. , avvocato in pensione, e le figlie e , Persona_1 CP_1 CP_2 adivano il Tribunale di Pordenone, con ricorso ex art.702 bis c.p.c., dopo l'esperimento di procedura di accertamento tecnico preventivo1, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti (quanto a ) e “di rimbalzo” Persona_1 quanto alle altre due ricorrenti, in tesi causati da colpa medica occorsa nell'operazione di prostatectomia laparoscopica alla quale, in data 7.1.2018, all'età di 76 anni, il ricorrente si era sottoposto, riportando diverse conseguenze negative sulla propria salute psico-fisica.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, convertito il rito in ordinario, è deceduto – per cause non correlate al titolo qui dedotto - e le suindicate figlie hanno Persona_2 proseguito nel procedimento, oltre che in proprio, anche quali di lui eredi.
3. All'esito del processo, istruito, oltre che con acquisizione della consulenza tecnica medico legale collegiale effettuata ex art. 696 bis c.p.c., con prove orali e documenti, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto sostanzialmente fondate le domande delle ricorrenti.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di responsabilità contrattuale e ha fatto proprio l'esito dell'ATP in ordine alla sussistenza della colpa medica e ai conseguenti danni alla salute: in pratica si era verificata un'imperfetta emostasi dei vasi vescico - prostatici, complicata da malfunzionamento del catetere vescicale, e tali eventi non erano stati ben gestiti dal personale medico – sanitario, determinando l'insorgenza di uno stato di grave anemizzazione e di un ictus cerebellare, i cui esiti, infine, avevano comportato un danno permanente alla salute stimato in misura dell'85%.
3.2. In conseguenza di tale danno aveva sofferto di disabilità Persona_1 deambulatoria, con necessario utilizzo di carrozzina, ed aveva dovuto sopportare cistotomia e colonstomia, con apposizione di PEG per l'alimentazione.
3.3. Il giudice di primo grado ha, quindi, condannato la resistente al Parte_1 risarcimento dei danni così quantificati:
- €.454.664,00 a titolo di danno biologico permanente diretto a , Persona_1 comprensivo di un aumento del 50% per elevata sofferenza (quota di danno morale) e del 10% per personalizzazione, e parametrato – in riduzione - all'effettiva durata della vita del danneggiato dopo l'evento di danno2;
- €.16.830,00 a titolo di danno biologico temporaneo di;
Persona_1
- €.54.656,33 a titolo di danno patrimoniale di;
Persona_1
- €.35.000,00 ciascuna, a titolo di danno biologico indiretto, in favore di CP_2
e .
[...] CP_1
3.4. Da ultimo, per la soccombenza, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado e del Parte_1 procedimento per ATP.
Motivi di appello
4. Con atto di citazione notificato il 27.9.2023, l' Parte_1
(di seguito anche ) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi. Pt_3
4.1. Con un primo articolato motivo, l'appellante ha contestato il riconoscimento e la quantificazione, da parte del primo giudice, delle varie voci di danno alla salute iure hereditatis.
4.1.1. Ha contestato, anzitutto, l'appellante, il riconoscimento di un aumento del 50% dell'importo – base, a titolo di danno morale o per la particolare sofferenza patita dal sig. . Persona_1
Ha sostenuto l'appellante che avrebbe errato il Tribunale nel riconoscere l'importo a titolo di danno morale.
In primo luogo, perché tale voce di danno non era stata ricompresa nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo ed era stata introdotta processualmente solamente con la memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c., senza essere stata accompagnata da allegazioni fattuali concrete a supporto. La domanda, quindi, sarebbe tardiva e generica. In secondo luogo, perché avrebbe confuso il danno morale con la mera sofferenza (cfr. Cass. ord. 7513 del 27.3.2018), già compresa nella quantificazione dello strumento equitativo utilizzato (le Tabelle del Tribunale di Milano, cfr. Cass. sent. n. 25164 del 2020).
4.1.2. Proseguendo nell'esame del primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato l'ulteriore aumento del danno in esame a titolo di personalizzazione.
Il giudice di primo grado, sul punto, avrebbe assunto una decisione non supportata da adeguata motivazione. Non vi sarebbe stato alcun elemento utile a discostarsi, nella fattispecie concreta, dalla misura standard della liquidazione.
4.1.3. Con riguardo al danno patrimoniale, poi, l'appellante ha contestato in parte la liquidazione operata dal giudice di primo grado.
Il Tribunale di Pordenone, al riguardo, aveva riconosciuto il complessivo importo di
€.54.656,33, così composto:
- €.34.526,33 per rette di soggiorno in residenza per anziani, che, senza le conseguenze della colpa medica, non sarebbero state necessarie, e spese mediche (escluse le spese per i controlli medici routinari) e farmaci (docc. 10, 11 e 12 di parte ricorrente), come da ATP;
- €.20.130,00 per spese di CTP e perizia di parte.
L'appellante ha evidenziato che, in sede di ATP, erano state convalidate spese mediche per soli €.9.150,00, di cui: €.6.100,00 per relazione specialistica e €.3.100,00 per relazione medico legale, e, conseguentemente, ha contestato tutte le altre voci di danno patrimoniale riconosciute, in quanto, in tesi, non dovute, chiedendo anche la restituzione di quanto già eventualmente pagato a tale titolo.
4.1.4. Ha contestato, infine, l'appellante anche l'importo liquidato per il cd. danno da premorienza e, principalmente, il calcolo del giudice di primo grado.
Il Tribunale di Pordenone, infatti, una volta individuato l'importo del danno non patrimoniale complessivo, aveva effettuato le seguenti operazioni:
- aveva diviso l'importo per 5,5 (numero di anni intercorsi tra l'insorgenza del danno, nel 2018, e la pronuncia della sentenza, nel 2023);
- aveva poi moltiplicato tale importo per il numero di anni effettivamente vissuti dal sig.
(3,5). Per_1
In realtà, secondo la corretta interpretazione della giurisprudenza in materia (Cassazione, ord. 41933 del 29.12.2021, ma anche Corte di Appello di Trieste, sent. 403 dep. 6.9.2023), il giudice avrebbe dovuto, anzitutto, dividere il primo importo per il numero degli anni corrispondenti al periodo compreso tra il danno e la probabile data di morte, secondo l'aspettativa di vita media, e quindi, nel caso di specie, per 7, con conseguente ulteriore riduzione dell'importo finale.
In secondo luogo, l'appellante, riproponendo una richiesta formulata in comparsa conclusionale di primo grado, aveva chiesto che la liquidazione in esame fosse fatta con pag. 4/15 l'utilizzo degli appositi criteri che il Tribunale di Milano aveva elaborato a proposito del cd. danno intermittente. Ciò avrebbe avuto il pregio dell'uniformità e dell'adeguamento dell'importo anno per anno, con ulteriore effetto riduttivo del quantum dovuto.
NB: qui mi pare l'appellante abbia ragione: la sentenza tiene conto degli anni dal fatto alla sentenza e poi divide per gli anni vissuti, invece doveva partire dal dato della speranza di vita media e poi dividere per gli anni vissuti
4.2. Con il secondo motivo di appello, l ha contestato la sentenza di primo grado Pt_3 per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata in considerazione del fatto che a , per i danni patiti, era stata Persona_1 riconosciuta l'invalidità civile al 100%, con conseguente percezione dall'INPS di assegni, a tale titolo, per complessivi €. 16.185,10.
Le difese delle sig.re in appello Per_1
5. Con comparsa depositata il 19.1.2024 si sono costituite in giudizio le sig.re Per_1 come sopra indicate, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello di controparte e la conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Con riguardo al danno morale hanno evidenziato le appellate:
- che la sentenza di primo grado era conforme agli orientamenti della giurisprudenza in materia (Cass. 25164/2020);
- che negli atti del primo grado (ricorso introduttivo, memorie ex 183 cpc e comparsa conclusionale) erano state allegate numerose circostanze fattuali relative alla sofferenza interiore patita dal sig. OL e, peraltro, l'onere di allegazione doveva ritenersi sussistente solo con riguardo ai fatti primari;
- che la domanda di risarcimento del danno morale doveva chiaramente ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali articolata in ricorso;
- che, come autorevolmente ritenuto dalla Cassazione, non incombe sul ricorrente un onere di qualificazione del danno richiesto, e il danno morale può ben essere provato per presunzioni;
- che nel caso di specie anche il CTU aveva accertato un livello di sofferenza elevato;
- che in pratica, e tra l'altro: “il sig. OL, a seguito delle lesioni subite, aveva smesso di svolgere tutte le attività cui era solito dedicarsi, provava vergogna per la propria condizione ed in particolare per le difficoltà di deglutizione e di parola. Tali sentimenti l'avevano condotto ad isolarsi, a chiudersi in sè stesso e ad uscire assai di rado di casa. Aveva addirittura tentato di togliersi i dispositivi medici di cui necessitava perché non accettava la situazione irreversibile in cui versava.” (comparsa di costituzione pag. 9).
5.2. Con riguardo alla personalizzazione del danno non patrimoniale, hanno evidenziato le appellate che molteplici elementi in tal senso, per le gravi ripercussioni dei danni alla salute sulla vita di relazione di , si evincevano dalla documentazione Persona_1
pag. 5/15 medica (riconoscimento di invalidità con accompagnamento) e dall'esito delle prove testimoniali assunte.
5.3. Con riguardo al danno patrimoniale le appellate hanno rilevato che non su tutte le voci di tale danno era stato chiesto un controllo di pertinenza o congruità al CTU, e che bene aveva fatto, il giudice di primo grado, a liquidare il danno complessivo sulla base degli elementi da lui direttamente valutati.
5.4. Quanto alle modalità del calcolo del danno cd. da premorienza, hanno sostenuto le appellate che:
- il Tribunale aveva correttamente applicato gli insegnamenti della Corte di Cassazione in proposito;
- la stessa Suprema Corte aveva, recentemente, ritenuto iniquo il diverso meccanismo liquidatorio del danno cd. intermittente, proposto dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (Cass. ord. 41933 del 29.12.2021).
5.5. Con riguardo all'ultimo motivo di appello, hanno sostenuto le appellate che l'eccezione di compensatio lucri cum damno era stata tardivamente, solo in comparsa conclusionale, formulata da controparte.
6. Con ordinanza dd. 23.1.2024 questa Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente all'importo condannatorio superiore a 100.000 euro.
7. Successivamente, all'udienza del 4.6.2024, parte appellata ha dato atto del pagamento a controparte di €.100.000,00 e la Corte, su richiesta congiunta, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. assegnando i relativi termini per memorie.
8. Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art.352 c.p.c. e il consigliere istruttore, udite le conclusioni all'udienza del 21.1.2025, ha riservato la decisione al collegio.
9. Con ordinanza dd. 11.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dall'INPS, ex art. 210 c.p.c., del dato relativo alle somme di denaro erogate al sig.
, a seguito e in conseguenza del riconoscimento del suo stato di Persona_1 invalido civile al 100%.
10. All'udienza del 9.9.2025, rimasta inevasa dall'INPS la richiesta di esibizione documentale, avendo, comunque, parte appellata, nelle more, prodotto documentazione al riguardo, le parti hanno concluso come sopra riportato, rinunciando ad una seconda concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Danni non patrimoniali
11. Il primo motivo di appello è infondato.
pag. 6/15 11.1. La difesa di parte appellante ha contestato il riconoscimento del danno morale iure hereditatis sostenendo che tale domanda fosse stata introdotta tardivamente e priva delle necessarie allegazioni specifiche.
11.2. Quanto al primo aspetto, premesso che, nel caso di specie, per danno morale si intendono il dolore fisico e la sofferenza morale provati dal danneggiato, e che è pacifico che il danno morale, così inteso, appartenga alla più ampia categoria dei danni non patrimoniali, deve ritenersi che la relativa domanda sia stata validamente introdotta.
11.2.1. Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, infatti:
- da un lato, la domanda è formulata in termini onnicomprensivi (grassetto aggiunto):
“Accertata e dichiarata la responsabilità dei sanitari dell' Parte_1 che ebbero in cura il signor nel 2018 per le lesioni così come
[...] Persona_1 in proemio indicate, condannarsi la resistente al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti, così come meglio descritti in narrativa, ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo.” (pag.28);
- dall'altro le sofferenze morali e il dolore fisico sono sufficientemente allegati nella parte narrativa (enfasi aggiunta):
“Dal punto di vista psichico le funzioni cognitive sono integre.
Tale lucidità, tuttavia, è paradossalmente fonte di una sofferenza significativa perché il ricorrente, che prima era un soggetto attivo e pienamente autonomo, ha ora una chiara percezione delle gravi disabilità che lo affliggono.” (pag.13).
“Dal complesso menomante residuato, inoltre, sono scaturite anche delle ripercussioni negative permanenti, con un livello di sofferenza, sia nella fase della malattia, sia nella fase dei postumi, qualificato come molto elevato.” (pag.14),
- e ciò anche con richiamo delle conclusioni della CTU:
“In ordine agli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, rilevanti ai fini della cd. personalizzazione del danno, i Periti del Giudice hanno altresì evidenziato che “le menomazioni riportate incidono sulla sfera relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane: a tal proposito, si ritiene utile fare riferimento al provvedimento di riconoscimento di indennità di accompagnamento da parte della preposta commissione di invalidità civile. Indennità di accompagnamento riconosciuta sia perché il soggetto non è in grado di deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore sia perché non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua. Tra l'altro, la stessa commissione non ha ritenuto necessaria alcuna revisione per tale provvedimento, giudicando la situazione irreversibile. Si ritiene commisurabile un grado di sofferenza ELEVATO sia nella malattia che nei postumi" (cfr. pag. 49 doc. 17).” (pag.19).
11.2.2. Con la memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c., poi, la domanda è stata ulteriormente specificata con esplicita citazione del danno morale (grassetto nostro):
“Ne deriva che al sig. OL andrà risarcito il danno non patrimoniale subito nella sua totalità, ovverosia comprensivo di tutte le sue componenti (danno biologico;
danno c.d.
“dinamico relazionale”; danno morale), così come chiarito, peraltro, proprio dalla Giurisprudenza nella sentenza ex adverso citata (Cass. Civ. n. 25164 del 10.11.2020).
pag. 7/15 La Suprema Corte ha infatti specificato che “all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia”.
Ciò posto, il danno morale andrà comunque riconosciuto al sig. , essendo Per_1 pacificamente compreso nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale articolata in ricorso.” (pag. 10);”.
E tutto ciò anche con il richiamo di circostanze relative ai danni patiti dal sig. : Per_1
“Si evidenzia, da un lato, come i CCTTUU abbiano riconosciuto l'esistenza, in capo al sig.
, di un grado di sofferenza “elevato” sia nella malattia, che nei postumi (cfr. pag. 49 Per_1 CTU – doc. 17) dando atto dell'importanza delle lesioni subite e delle pesanti ripercussioni che queste hanno cagionato in termini di peggioramento delle condizioni di vita del danneggiato: “Si presenta in carrozzina. Può camminare, solo se sostenuto da altra persona. Presenta cecità occhio destro. Prima dell'evento de quo leggeva giornali, era appassionato di Part astronomia, seguiva la moglie invalida. Camminava molto. Aveva la patente. Seguito da Episodi di disfagia (salivare) durante la visita” (cfr. pag 42 CTU – doc. 17).
Ed ancora: “il ricorrente, prima dell'evento di cui ci occupiamo, era autonomo. Le menomazioni riportate incidono sulla sfera relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane: a tal proposito, si ritiene utile fare riferimento al provvedimento di riconoscimento di indennità di accompagnamento da parte della preposta commissione di invalidità civile. Indennità di accompagnamento riconosciuta sia perché il soggetto non è in grado di deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore sia perché non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua. Tra l'altro, la stessa commissione non ha ritenuto necessaria alcuna revisione per tale provvedimento, giudicando la situazione irreversibile” (cfr. pag. 49 CTU – doc. 17).
Ulteriori allegazioni circa le condizioni specifiche del soggetto, le pregresse abitudini di vita e le pesanti ripercussioni sul piano psicologico sono inoltre state offerte dai ricorrenti alle pagine 21 e 22 del libello introduttivo, ove in via istruttoria sono stati indicati anche numerosi testimoni in grado di confermare la veridicità di tali circostanze.” (pag.8-9).
11.3. Il rilievo concernente la presunta assenza di allegazioni specifiche è smentito dalla mera lettura dei brani soprariportati degli atti introduttivi del procedimento di primo grado.
11.4. Il motivo di appello in esame, poi, è infondato anche sotto altro profilo, in quanto, com'è noto, le Tabelle del Tribunale di Milano, strumento equitativo di liquidazione del danno utilizzato dal giudice di primo grado, prevedono, a seconda della percentuale di invalidità e dell'età del soggetto:
“una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);”.
Detto in altri termini, l'importo in aumento che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di danno morale (€.216.507, ovvero il 50% del mero danno biologico) è quello “medio” o “standard” che la stessa Tabella prevede per lesioni o malattie tali da raggiungere il punteggio dell'85% per soggetti di 76 anni di età.
pag. 8/15 Le allegazioni offerte a tal fine da parte ricorrente, desunte dagli accertamenti medico legali peritali, sono più che sufficienti a confermare la debenza di tale voce di danno.
Basti rammentare che, in conseguenza dell'accertata colpa medica, il sig. Per_1 aveva perso la capacità di camminare autonomamente, si muoveva con carrozzina, era divenuto portatore di cistotomia, colonstomia e PEG nutrizionale. Era rientrato in abitazione privata dopo un lungo periodo (in totale circa un anno e mezzo) di degenza e riabilitazione in strutture residenziali ed era assistito da un badante, non essendo più autonomo nelle attività quotidiane. In occasione dell'esame obiettivo in data 7.12.2019, i CTU hanno annotato, tra l'altro: “scadenti condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Non sempre risponde a tono… Deambulazione possibile solo sorretto con altra persona.”.
Si tratta di lesioni e conseguenze evidentemente molto gravi, alle quali si accompagnano, anche secondo l'id quod plerumque accidit, elevati livelli di sofferenza morale che giustificano ampiamente il riconoscimento della voce di danno nella misura liquidata in sentenza.
12. Con ulteriore motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la debenza della maggiorazione del danno permanente per la cd. personalizzazione.
12.1. Il Tribunale ha riconosciuta e liquidato tale voce di danno in misura del 10%, e, quindi, inferiore al livello massimo previsto dalle citate tabelle milanesi (che prevedono un possibile aumento fino al 25%).
Il giudice di primo grado ha motivato il riconoscimento della personalizzazione evidenziando che dalle prove testimoniali assunte era emerso che il , prima dei Per_1 gravi danni patiti, era soggetto particolarmente attivo (dedito a camminate, gite fuori porta guidando l'automobile, viaggi e feste con le figlie e gli amici), che coltivava molti e variegati interessi (dedito alla lettura, allo studio dell'astronomia, delle lingue straniere e dell'archeologia, autore di articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate, - sent. cit. pag. 9).
12.2. A fronte di tale motivazione, l'appellante ha formulato l'impugnazione in modo generico (pagine 10 e 11 dell'atto di appello), da un lato riportando la motivazione della sentenza in modo parziale, e, dall'altro, lamentando l'assenza di specifica idonea motivazione, ma senza confrontarsi, in concreto, proprio con gli esiti della prova testimoniale come riferita in sentenza.
12.3. L'impugnazione in esame, oltre che inammissibile per genericità è, comunque, infondata anche nel merito.
Risulta infatti che diverse delle abilità e degli interessi del OL divenuti impraticabili – con piena consapevolezza – in conseguenza dei danni oggetto di causa, siano del tutto particolari e non usuali.
Si pensi che il OL, avvocato libero professionista in pensione, non solo era dedito a passeggiate, viaggi e incontri conviviali con amici e figlie, ma – come emerso dall'istruttoria orale - si dedicava a studi astronomici (utilizzava un telescopio su rotaia), scriveva articoli scientifici pubblicati su riviste (cfr. testimonianze di – Testimone_1 ud.21.3.2022 -, e di che ha riferito, in particolare, di un articolo Testimone_2 sulla teoria del “Big Bang” – ud. 21.1.2022). Il OL, inoltre, aveva scritto un libro pag. 9/15 sulla sua vita, le cui bozze aveva consegnato all'amico per una Testimone_2 correzione (teste ud. 21.1.2022). Tra l'altro, si occupava anche di restauro Tes_2 di mobili antichi, costruiva orologi, suonava il pianoforte e altri strumenti musicali e componeva musica (teste , udienza 21.1.2022). Testimone_3
A seguito dei gravi danni e della lunga degenza patita, il OL aveva dovuto, per incapacità, abbandonare tutti questi variegati, e taluni inusuali anche nella loro compresenza, interessi e usciva raramente, anche perché “si vergognava del suo stato e non voleva vedere nessuno” (teste ). Tes_1
Sussistono, quindi, tutti i presupposti, sia in termini di allegazioni che di prove, per riconoscere la personalizzazione nella misura già ritenuta dal giudice di primo grado.
13. Con un terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato le modalità adottate dal giudice di primo grado per liquidare i danni non patrimoniali iure hereditatis tenendo conto del fatto che il sig. era deceduto il 12.6.2021, in corso di causa Per_1
(cd. danno da premorienza).
13.1. Il Tribunale di Pordenone, in proposito:
- ha diviso l'importo dei danni non patrimoniali complessivi per 5,5 (numero di anni intercorsi tra l'insorgenza del danno, nel gennaio 2018, e la pronuncia della sentenza, agosto 2023);
- ha poi moltiplicato tale importo per il numero di anni effettivamente vissuti dal sig.
, e, cioè, per 3,5 (gennaio 2018 – giugno 2021). Per_1
13.2. Secondo l'appellante, correttamente interpretando la giurisprudenza sul punto (Cassazione, ord. 41933 del 29.12.20213), il giudice avrebbe dovuto dividere il primo importo per il numero di anni corrispondenti al periodo compreso tra l'evento di danno patito e l'aspettativa di vita media, e quindi, nel caso di specie, per 7.
13.3. L'appello, sul punto, risulta fondato e coerente con la, in tutto convincente, argomentazione rinvenibile nella citata pronuncia del giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione, in tale sentenza, che ha trovato recentemente conferma (Cass. Ord. n. 15112 del 29.5.2024, rv.671181-1), ha valutato non conformi ad equità i criteri proposti dalle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza.
In particolare, la Corte ha ritenuto non condivisibile uno dei due presupposti di tale strumento equitativo, e, in particolare, l'assunto secondo il quale «il danno non è una 3 “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).”. pag. 10/15 funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi».
Tale premessa è stata ritenuta, dalla Corte, “in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale.” (ord. cit. punto 5.4). Pare di comune esperienza il dato secondo il quale esistono diversi tipi di sofferenze, taluni che vanno scemando con il trascorrere del tempo, altri che, invece permangono immutati o, addirittura, tendono ad acuirsi, ad esempio per mancata “elaborazione del lutto”.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha esplicitato, come preferibile, la seguente modalità di calcolo, che questo giudice condivide:
“… il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (ord. cit. punto 5.5).
14. Applicando tale criterio il calcolo al danno in esame risulta, pertanto, quanto segue:
- importo base per danno non patrimoniale (tabelle del Tribunale di Milano del 2021, persona di 76 anni, 85% di invalidità) = €.433.013,00;
- aumento del 50% (ulteriori €. 216.507,00) per la sofferenza patita = €.949.520,00;
- aumento del 10% (€.64.952,00) per la personalizzazione = €.714.472,00;
- diviso per gli anni di vita attesa (7) = €.102.067,00;
- moltiplicato per il numero di anni vissuti effettivamente (3,5) = €.357.234,50.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, l'importo liquidato per danni non patrimoniali permanenti, iure hereditatis, deve ridursi da €.454.644,00 ad
€.357.234,50, fermi gli ulteriori criteri e accessori.
Il danno patrimoniale
15.1. Il giudice di primo grado ha riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale iure hereditatis in complessivi €.54.656,33, di cui:
- €.34.526,33 per rette di soggiorno in residenza per anziani (€. 31.881,00 - doc.10), e spese mediche e farmaci (€. 970,00 + scontrini… doc. 11, e €.1.020,00 – doc.12 di parte ricorrente);
- €.20.130,00 per spese di CTP (€.10.980 – doc. 18 e 19) e perizia di parte ante causam (€.9.150).
15.2. L'appellante ha contestato, per eccesso, la suddetta quantificazione rilevando che, in sede di ATP, erano state convalidate spese mediche per soli €.9.150,00, di cui:
€.6.100,00 per relazione specialistica e €.3.100,00 per relazione medico legale, e che, quindi solo tali esborsi erano risarcibili (pag. 11-12 dell'atto di appello).
pag. 11/15 16. L'appello, sul punto, è generico, non confrontandosi con le sintetiche ma pur formulate e pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado.
16.1. Il Tribunale, con riguardo alla maggior parte dell'importo liquidato, ha sostenuto trattarsi di spese per degenza in casa di riposo, trasporti e mediche che non sarebbero insorte laddove l'intervento programmato alla prostata fosse stato eseguito in modo esente da colpa medica. E nello specifico, relativamente alle spese mediche, ha pure esplicitato di avere escluso quelle che, essendo relative a controlli routinari, si sarebbero rese necessarie comunque.
16.2. Quanto alle spese documentate per i consulenti di parte in sede di CTU, al di là del fatto che non risultano sollevati specifici motivi di impugnazione sul punto, non spettando certo ai CTU valutazioni di congruità su tali spese processuali, la sentenza impugnata merita conferma, trattandosi di esborsi pienamente giustificati e documentati e che, in ogni caso, potrebbero anche essere qualificati in termini di spese processuali anticipate e da rimborsare alla parte vittoriosa in giudizio.
Compensatio lucri cum damno
17.1. Con ulteriore motivo di appello, l' ha contestato la sentenza di primo grado Pt_3 per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata in considerazione del fatto che a era stata riconosciuto un assegno di Persona_1 accompagnamento per invalidità civile al 100%, con conseguente percezione dall'INPS, a tale titolo, nel periodo 2019-2021 di complessivi €.16.185,10.
17.2. Hanno obiettato, in proposito, le appellate che l'eccezione era stata formulata da controparte tardivamente, solo in comparsa conclusionale e, da ultimo, hanno contestato che la documentazione acquisita in primo grado a tal fine fosse completa.
18. Il motivo di appello è fondato.
18.1. In primo luogo, va rammentato che, come ritenuto da più recente, ma consolidata, giurisprudenza, l'eccezione di compensatio lucri cum damno costituisce mera difesa non soggetta a preclusioni (Cass. Sez.3 -, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01).
In ogni caso l'allegazione a supporto dell'eccezione risulta formulata dalla difesa dell' già in comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 15-164. Pt_3
E al momento della precisazione delle conclusioni di primo grado la difesa dell' Pt_3 ha insistito in tutte le conclusioni ed eccezioni formulate (note sostitutive di udienza depositate il 6.7.2021).
pag. 12/15 18.2. Nel merito, le parti controvertono solo con riguardo all'entità della compensazione da operare sulla voce del danno patrimoniale.
18.2.1. Dall'esame dei documenti acquisiti direttamente dall'INPS nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di ordine di esibizione emesso con provvedimento dd- 8.11.2021, risultano trasmessi, per posta elettronica, dall'INPS, e acquisiti, tre documenti in formato pdf, denominati, rispettivamente: “rate2019”, “rate2020” e
“rate2021” e consistenti in tabelle dalle quali si evincono i dati dei ratei mensili erogati: come segue:
1) file “rate2019”: 12 rate da €. 520,29 ciascuna;
2) file “rate2020”: 12 rate da €. 520,29 ciascuna;
3) file “rate2021”: 7 rate da €. 522,10 ciascuna, rispetto alle quali non dovrà tenersi conto dell'ultima, la rata di luglio 2021 che, sempre per quanto comunicato contestualmente dall'INPS, non sarebbe stata pagata.
18.2.2. Come rilevato con ordinanza di questa Corte dd. 12.2.2025, dall'esame della documentazione suindicata è risultato che, a fronte di una dichiarazione di invalidità del OL pacificamente a decorrere a decorrere da maggio 2018 (doc.3, 4 e 5 della produzione di primo grado di parte ricorrente), sono stati rappresentati solamente i ratei percepiti per gli anni 2020 e 2021, e, quelli del 2020, sono stati rappresentati in un file che, dal titolo, avrebbe dovuto fare riferimento al periodo precedente.
18.2.3. Il provvedimento di integrazione di esibizione documentale, nonostante rituale notifica all'INPS, è rimasto inevaso, ciononostante, il dato mancante risulta adeguatamente acquisito a seguito di deposito documentale della parte appellata, che, da un lato, appare controinteressata all'acquisizione della circostanza, e, dall'altra, è senz'altro la parte più “vicina” alla prova in esame.
Dal documento prodotto il 4.6.2025, costituente in copia di lettera inviata dall'INPS al sig. e datata 6.12.2018 risulta che, nel corso dell'anno 2018, sono Persona_1 state liquidate al predetto, indennità per complessivi €. 2.481,82.
18.4. E' quindi possibile calcolare l'intero importo da detrarre, in compensazione impropria, sommando quanto percepito da a titolo di indennità di Persona_1 invalidità.
2018 2019 2020 2021 totale
2.481,82 520,29 x 12 = 6.243,48 3.654,70
6.243,48
18.623,48
L'importo così ottenuto può essere direttamente detratto da quello già liquidato dal giudice di primo grado nella voce di danno patrimoniale ascrivibile a spese di assistenza e mediche (€.34.526,33) senza che occorra alcuna forma di devalutazione o rivalutazione per rendere le poste omogenee, in quanto, entrambe le voci di debito/credito (spese di assistenza e indennità di invalidità) attengono importi maturati,
pag. 13/15 a più riprese, per lo più mensilmente, in un medesimo arco temporale (da luglio 2018 a giugno 2021).
18.5. Ne consegue che l'importo a suo tempo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e di assistenza (€.34.526,33) detratto, accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno, quanto percepito a titolo di indennità di invalidità (€.18.623,48), porterà, in riduzione, il credito delle parti appellate, per la voce di danno in esame, ad €.15.902,85.
Pagamento parziale in corso di causa e quantificazioni dei danni
19. Volgendo al termine della materia da esaminare va evidenziato che risulta dagli atti, e in particolare è stato dichiarato dal procuratore di parte appellata all'udienza del 4.6.2024, il pagamento, da parte dell'appellante, dell'importo di €.100.000,00, residuo rispetto alla parziale sospensiva pronunciata con ordinanza di questa Corte dd. 30.1.2024.
Anche di tale pagamento parziale dovrà tenersi conto nella quantificazione del debito oggetto di condanna, applicando le regole in materia di decurtazione degli acconti da un maggior credito soggetto a rivalutazione (cfr. Cass. ord. 23927/2023).
Va anche detto che la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis non dovrà essere attualizzata da questa Corte al momento della presente pronuncia (come da giurisprudenza tradizionale, per la quale cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 – 01) perché il decesso del danneggiato, avvenuto in corso di causa, ha cristallizzato a quella data ogni danno non patrimoniale del genere in esame.
20. Ne conseguono i seguenti calcoli, relativamente al danno non patrimoniale iure hereditatis:
- danno non patrimoniale iure hereditatis liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2021 (nella sentenza di primo grado): €.454.644,00;
- importo qui ridotto per il diverso calcolo del danno cd. da premorienza: €.357.234,50;
- importo ulteriormente ridotto per detrazione dell'acconto di €.100.000,00, che si assume pagato il 4.4.2024 (ignota la data esatta del pagamento, si assume una data mediana tra il deposito dell'ordinanza di sospensione parziale e il riconoscimento in udienza da parte del creditore) e che, devalutato all'11.6.2021, risulta pari ad
€.87.032,20: €.270.202,30.
21. Quanto al danno patrimoniale, invece, l'importo riconosciuto e liquidato dal giudice di primo grado, pari a €.54.656,33, dev'essere ridotto, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, dell'importo, incassato in periodo di tempo omogeneo alla produzione del predetto debito, di €.18.623,48, e l'omogeneità temporale consente di detrarre la minor somma direttamente dal maggior capitale, piuttosto che dagli interessi. Ne consegue un debito residuo per danni patrimoniali, di €.36.032,85.
Il dato aggregato dell'importo tuttora da risarcire è, quindi ridotto da €.596.150,33 ad
€.393.085,15.
22. Poiché le statuizioni del giudice di primo grado in punto rivalutazione e interessi non sono state oggetto di impugnazione, si rimanda, sul punto a quanto statuito in primo pag. 14/15 grado, limitandosi, in questa sede, e per quanto sopra esplicitato, alla riduzione del capitale.
Spese di lite
23. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica, rivalutando nel complesso l'esito della controversia in entrambi i gradi di giudizio, la compensazione per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e la condanna dell'odierna appellante alla rifusione del residuo.
Le spese di lite della presente fase di giudizio sono liquidate secondo parametri medi, (per studio, introduttiva e decisionale) e minimo per la fase istruttoria, limitata ad acquisizione documentale d'ufficio, tenuto conto del valore indicato (€.760.000,00):
€.5.076,00 per studio, €.3.318,00 per fase introduttiva, €.3.822,00 per istruttoria,
€.9.487,00 per la fase decisionale, tutti ridotti della metà a: €.2.538,00 per studio,
€.1.659,00 per fase introduttiva, €.1.911,00 per istruttoria, €.4.743,50 per la fase decisionale, per un totale €. 10.851,50.
Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.333/2023 RG, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
1. in riforma parziale del primo alinea del dispositivo della sentenza appellata:
- condanna l' a pagare alle sig.re e , la Pt_3 Controparte_2 Controparte_1 complessiva somma di €.393.085,15 (già detratto l'acconto di €.100.000,00 nominali, versato in corso di causa durante il presente grado di giudizio), di cui:
- €.270.202,30 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis,
- €.16.830,00 a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditatis,
- €.36.032,85 a titolo di danno patrimoniale,
- €.70.000,00 (35.000,00 ciascuna), a titolo di danno non patrimoniale iure proprio;
2. in parziale riforma del secondo alinea della sentenza appellata:
- compensa in per metà, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a rifondere, alle sig.re e , la residua Pt_3 Controparte_2 CP_1 quota che liquida (già detratta la metà compensata), quanto alle spese del presente grado di giudizio, in complessivi €.10.851,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi stessi, oltre IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dell'avv. Umberto Vianello dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 1.10.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel corso di tale procedura sono stati incaricati i CTU dott. , medico legale e dott. Persona_3
, specialista in urologia. Persona_4 pag. 2/15 2 Questi i valori ritenuti dal Tribunale di Pordenone:
- importo base per danno non patrimoniale (tabelle del Tribunale di Milano del 2021, persona di 76 anni,
85% di invalidità = €.433.013,00;
- aumento del 50% (ulteriori €. 216.507,00) per la sofferenza patita;
- aumento del 10% (€.64.952,00) per personalizzazione;
- parametrato, infine, al numero di anni (3,5) vissuti dopo il danno. pag. 3/15 4 “Nulla è dato sapere, tuttavia, sull'ammontare della descritta indennità percepita (e da percepirsi) dalla parte ricorrente oltreché, soprattutto, sull'incidenza del medesimo indennizzo rispetto al quantum debeatur eventualmente riconoscibile.
Come, infatti, è ben noto, “dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'I.N.A.I.L. e non soltanto i ratei già corrisposti” (ex permultis, Cass. sez. III, n. 3806 del 15 aprile 1998; Cass, Sez. III, sentenza n. 604 del 17 gennaio 2003, in senso conforme, le recenti SS.UU. nn. 12564, 12565, 12566 e 12567/2018).”.