TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. r.g. 15109 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ERMENEGILDO Parte_1
MANGIAPANE, e dall'Avv. PIETRO LUIGI MATTA ele.te domiciliato presso lo studio dei medesimi avvocati
Attore
E
Controparte_1
Convenuto contumace oggetto: confisca urbanistica, risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
, all'esito della sentenza del 7.3.2022 con la quale il Tar Palermo Parte_2
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda dallo stesso avanzata, ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale convenendo il
[...]
(rimasto contumace pur convenuto in giudizio con citazione notificata il CP_1
16.11.2022).
L'attore ha allegato di aver acquistato- con contratto preliminare concluso con
Capital Service s.p.a. e dietro pagamento dell'intero corrispettivo pattuito- un immobile rientrante nel comprensorio edilizio “Pizzo Sella” in data 8.5.1991 e che a conclusione della complessiva vicenda penale in relazione al reato di lottizzazione abusiva meglio richiamata in citazione, detto immobile era stato oggetto di confisca da parte del Giudice penale, con conseguente adozione dell'ordinanza (n.226392 del
25.3.2009) di sgombero da parte del . Controparte_1
Essendo egli rimasto estraneo alla vicenda penale e qualificatosi come terzo in buona fede, ha domandato accertarsi l'inopponibilità nei suoi confronti della confisca resa
1 dal Giudice penale e la condanna del al risarcimento del danno patito in CP_1
conseguenza della condotta dallo stesso realizzata e consistita nell'adozione di atti idonei ad ingenerare la convinzione della conformità dell'immobile alla prescrizioni urbanistiche, accompagnata da omissioni nel disporre i conseguenti provvedimenti ove di contro fosse stata ritenuta sussistente una ipotesi di lottizzazione abusiva.
Ha altresì prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. 47/1985 per violazione degli artt.3,24 e 133 della Costituzione nella parte in cui non prevede tutela giurisdizionale piena in favore dei terzi non coinvolti e per violazione degli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 1 della Costituzione e nella parte in cui impone al giudice penale in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruiti anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranei ai fatti.
Così ricostruita la domanda spiegata da e rilevandosi che non risulta Parte_1
depositato il provvedimento di confisca di cui si discute, deve ritenersi che la domanda volta ad accertare l'inopponibilità del provvedimento ablatorio indicato, compete al Giudice penale nella veste di giudice dell'esecuzione.
La Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. 48126/2017 in tema di rimedio esperibile in ipotesi di titolo non esecutivo e giurisprudenza ivi richiamata) ha da tempo elaborato il principio secondo il quale il terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento della confisca deve promuovere incidente di esecuzione davanti al
Giudice penale al fine di fornire la prova della propria estraneità.
Come peraltro evidenziato nella sentenza con la quale il Tar Palermo ha affermato il proprio difetto di giurisdizione la domanda così avanzata deve essere proposta innanzi al Giudice penale con l'incidente di esecuzione.
In relazione a tale domanda va quindi dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
L'attore ha altresì spiegato domanda di risarcimento del danno nei confronti del per aver l'ente fatto sorge l'affidamento incolpevole della Controparte_1
regolarità urbanistica dell'immobile acquistato.
Rileva il Tribunale -come già evidenziato con ordinanza del 14.12.2023- che la parte non ha depositato alcun documento a sostegno di quanto esposto.
Il mancato deposito della sentenza penale con la quale è stata disposta la confisca, così come di qualsiasi altro provvedimento adottato dal e richiamato CP_1
nell'esposizione dei fatti svolta dall'attore, non consente in alcun modo la verifica della fondatezza della domanda così proposta.
La domanda non può quindi che essere rigettata.
2 In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite sostenute dall'attore vanno dichiarate irripetibili.
Pqm
- Dichiara la competenza del Giudice penale, in sede di esecuzione, a conoscere della domanda diretta ad accertate l'inopponibilità della confisca indicata in citazione;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti del CP_1
;
[...]
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Palermo, 6.2.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. r.g. 15109 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ERMENEGILDO Parte_1
MANGIAPANE, e dall'Avv. PIETRO LUIGI MATTA ele.te domiciliato presso lo studio dei medesimi avvocati
Attore
E
Controparte_1
Convenuto contumace oggetto: confisca urbanistica, risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
, all'esito della sentenza del 7.3.2022 con la quale il Tar Palermo Parte_2
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda dallo stesso avanzata, ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale convenendo il
[...]
(rimasto contumace pur convenuto in giudizio con citazione notificata il CP_1
16.11.2022).
L'attore ha allegato di aver acquistato- con contratto preliminare concluso con
Capital Service s.p.a. e dietro pagamento dell'intero corrispettivo pattuito- un immobile rientrante nel comprensorio edilizio “Pizzo Sella” in data 8.5.1991 e che a conclusione della complessiva vicenda penale in relazione al reato di lottizzazione abusiva meglio richiamata in citazione, detto immobile era stato oggetto di confisca da parte del Giudice penale, con conseguente adozione dell'ordinanza (n.226392 del
25.3.2009) di sgombero da parte del . Controparte_1
Essendo egli rimasto estraneo alla vicenda penale e qualificatosi come terzo in buona fede, ha domandato accertarsi l'inopponibilità nei suoi confronti della confisca resa
1 dal Giudice penale e la condanna del al risarcimento del danno patito in CP_1
conseguenza della condotta dallo stesso realizzata e consistita nell'adozione di atti idonei ad ingenerare la convinzione della conformità dell'immobile alla prescrizioni urbanistiche, accompagnata da omissioni nel disporre i conseguenti provvedimenti ove di contro fosse stata ritenuta sussistente una ipotesi di lottizzazione abusiva.
Ha altresì prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. 47/1985 per violazione degli artt.3,24 e 133 della Costituzione nella parte in cui non prevede tutela giurisdizionale piena in favore dei terzi non coinvolti e per violazione degli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 1 della Costituzione e nella parte in cui impone al giudice penale in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruiti anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranei ai fatti.
Così ricostruita la domanda spiegata da e rilevandosi che non risulta Parte_1
depositato il provvedimento di confisca di cui si discute, deve ritenersi che la domanda volta ad accertare l'inopponibilità del provvedimento ablatorio indicato, compete al Giudice penale nella veste di giudice dell'esecuzione.
La Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. 48126/2017 in tema di rimedio esperibile in ipotesi di titolo non esecutivo e giurisprudenza ivi richiamata) ha da tempo elaborato il principio secondo il quale il terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento della confisca deve promuovere incidente di esecuzione davanti al
Giudice penale al fine di fornire la prova della propria estraneità.
Come peraltro evidenziato nella sentenza con la quale il Tar Palermo ha affermato il proprio difetto di giurisdizione la domanda così avanzata deve essere proposta innanzi al Giudice penale con l'incidente di esecuzione.
In relazione a tale domanda va quindi dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
L'attore ha altresì spiegato domanda di risarcimento del danno nei confronti del per aver l'ente fatto sorge l'affidamento incolpevole della Controparte_1
regolarità urbanistica dell'immobile acquistato.
Rileva il Tribunale -come già evidenziato con ordinanza del 14.12.2023- che la parte non ha depositato alcun documento a sostegno di quanto esposto.
Il mancato deposito della sentenza penale con la quale è stata disposta la confisca, così come di qualsiasi altro provvedimento adottato dal e richiamato CP_1
nell'esposizione dei fatti svolta dall'attore, non consente in alcun modo la verifica della fondatezza della domanda così proposta.
La domanda non può quindi che essere rigettata.
2 In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite sostenute dall'attore vanno dichiarate irripetibili.
Pqm
- Dichiara la competenza del Giudice penale, in sede di esecuzione, a conoscere della domanda diretta ad accertate l'inopponibilità della confisca indicata in citazione;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti del CP_1
;
[...]
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Palermo, 6.2.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
3