Decreto presidenziale 6 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tea Tek s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4A8F92159, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto n. 26;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
nei confronti
IBM Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan ed Enrico Adriano Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stata parzialmente denegata l’ostensione dell’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione di gara, segnatamente dei verbali di seduta riservata con l’attribuzione dei punteggi tecnici;
b) di ogni riscontro non satisfattivo da parte della Stazione appaltante;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’integrale esibizione degli atti gravati, per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice del processo amministrativo e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2025:
d) della nota prot. n. 0525032/2025 del 14 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale della Regione Campania, nel riscontrare l’istanza di accesso all’offerta dell’aggiudicataria e alla documentazione della gara indetta per “ l’acquisto, la consegna, l’installazione e il supporto specialistico di un sistema quantistico ”, opponeva nuovo diniego all’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria;
e) di ogni riscontro non satisfattivo da parte della Stazione appaltante;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’integrale ostensione dei documenti richiesti, per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice del processo amministrativo, e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della IBM Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente società, seconda classificata nell’ambito della procedura di gara finalizzata alla fornitura di un sistema quantistico (CUP B46G24000470006 - CIG B4A8F92159), bandita dalla Regione Campania, impugna:
- con il ricorso introduttivo, il parziale oscuramento dell’offerta dell’aggiudicataria IBM Italia s.p.a. e la mancata trasmissione di parte della documentazione di gara tramite piattaforma, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- con i motivi aggiunti, la nota della Regione Campania prot. n. 0525032/2025 del 14 ottobre 2025, avente a oggetto “ Proc. n. 3988/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’acquisto, la consegna, l’installazione e il supporto specialistico di un sistema quantistico. CUP B46G24000470006 - CIG B4A8F92159. Disposizioni art. 36, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ”, con la quale l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale della Regione Campania, nel riscontrare l’istanza “ di accesso agli atti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ”, in data 11 settembre 2025, disponeva di procedere “ alla pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ”.
Chiede, altresì, l’accertamento del suo diritto a ottenere “ l’integrale ostensione dei documenti richiesti; nonché … l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA ”.
Segnatamente, si duole della mancata ostensione:
- quanto all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, delle seguenti parti: “ 3.1.1 Piattaforma integrata "chiavi in mano" - ORQ; 8.3 Supporto al Benchmarking - ORQ; Appendice A - Modalità operative - Funzionamento e Modalità operative e/o di gestione del IBM Quantum System Two ”;
- quanto agli altri atti della procedura, di “ verbali di gara, … griglie di valutazione delle offerte per l’assegnazione dei punteggi, … documentazione concernente la nomina dei commissari di gara, … documentazione in forza della quale l’Amministrazione ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle offerte ”.
Afferma, in particolare, la ricorrente che:
- i documenti richiesti sono “ indispensabili per valutare e censurare l’offerta tecnica di controparte ”;
- “ la documentazione richiesta è assolutamente strumentale al buon esito del giudizio impugnatorio ”;
- “ la mera descrizione delle [soluzioni tecnologiche offerte] non è sufficiente per consentirne la replica ai competitors, in quanto si tratta di aspetti tecnologici che per essere emulati necessitano della conoscenza dei codici informatici e non della semplice descrizione contenuta nell’offerta tecnica ”;
- erroneamente l’Amministrazione ha omesso “ un’autonoma valutazione di tali dichiarazioni [della controinteressata] e … un’adeguata ponderazione comparativa dei contrapposti interessi ”, e non ha operato “ alcun bilanciamento di interesse ” (sin qui, ricorso introduttivo);
- sussiste difetto d’istruttoria e di motivazione della nota prot. n. 0525032/2025 del 14 ottobre 2025, restando “ indimostrata la conclusione dell’Amministrazione secondo la quale tutti gli elementi valorizzati nella nota del 14/10 u.s. (parametri di funzionamento, configurazione, requisiti di performance, configurazioni Hardware-software, parametri di stabilizzazione etc etc) costituirebbero indiscriminatamente "segreto industriale" ” (motivi aggiunti).
Con l’ordinanza n. 7271 del 10 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto necessario appurare, a fronte di un’eccezione della controinteressata e ai fini della verifica dell’integrità del contraddittorio, che la procedura di gara oggetto del presente giudizio – gestita dall’ Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR – non fosse finanziata, neanche in parte, con le risorse previste dal PNRR. Di ciò ha dato conferma la Regione Campania con nota dell’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale in data 11 novembre 2025, depositata il 12 novembre successivo.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione. L’avvocato della parte ricorrente ha ribadito di aver ricevuto i documenti richiesti, con esclusione di quelli oscurati. Ne deriva la parziale cessazione della materia del contendere.
Quanto alla richiesta di ostensione integrale dell’offerta della controinteressata – e prescindendosi (per ragioni di economia processuale) dai pur dedotti profili di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità – va rilevato in via prioritaria che il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
Gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabiliscono che:
“ Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; …
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia dell’offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.
3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili …
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
5. In relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.
Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione … ”.
Al riguardo, nelle pronunce più recenti, il Consiglio di Stato si è espresso nei termini che seguono: “ se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 [con particolare riferimento, nella fattispecie in esame, agli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali] , come si evince anche dalla relazione illustrativa.
Ne consegue, quindi, che spetta all’amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.
Al riguardo osserva il Collegio che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, ha affermato che l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che "osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali" ”. Ne deriva, prosegue il Consiglio di Stato, che “ la Corte di Giustizia dell’Unione europea esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 settembre 2025, n. 7201).
Applicando gli enunciati principi alla fattispecie in esame, la valutazione operata dall’Amministrazione appare esente dai vizi lamentati dalla parte ricorrente, avendo la Regione messo a confronto le rispettive posizioni e ritenuto prevalente l’opposizione della controinteressata, in quanto fondata sul contenuto riservato dell’offerta tecnica. In particolare, il Collegio non ritiene irragionevole che il divieto di ostensione totale sia stato motivato in ragione del fatto che “ le parti oscurate descrivono dettagli architetturali e parametri di funzionamento del sistema quantistico, nonché metodologie di calibrazione, configurazione e mitigazione degli errori, direttamente correlate ai requisiti di performance (Quantum Volume, CLOPS, fedeltà dei gate, coerenza dei qubit) e ai meccanismi di correzione degli errori previsti nel capitolato. Tali elementi, costituendo il nucleo differenziale dell’innovazione tecnologica proposta, non sono riproducibili senza accesso alle specifiche interne del costruttore e la loro divulgazione determinerebbe un concreto pregiudizio alla posizione concorrenziale dell’operatore economico e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni riservate riguardano, inoltre, configurazioni hardware-software integrate, algoritmi di controllo, parametri ambientali e di stabilizzazione (temperatura, vibrazioni, alimentazione criogenica), nonché schemi di connessione e protocolli di interfaccia quantum SDK, tutti elementi che concorrono a definire la prestazione certificata del sistema e sono protetti da segreto industriale. L’ostensione è, pertanto, limitata alle parti necessarie per assicurare la verifica della regolarità della procedura di gara e la comprensione degli elementi valutativi, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza tecnica e commerciale del concorrente ”.
La peculiarità della materia sorregge la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte li respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL RI GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
VA IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IE | EL RI GU |
IL SEGRETARIO