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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1547/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. 1547/2023 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2312/2023, pubblicata il 12/06/2023, del Tribunale di Bari-Prima
Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 6722/2022, non notificata,
proposto da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Avenia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
con delibera del 12/12/2023 n. 5602/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellante
contro
Controparte_1
Appellato Contumace
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 24.06.22 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il Parte_1
24.10.2005 con;
che dall'unione erano nate due figlie, (il 09.04.2005) e Controparte_1 Per_1
(il 15.02.2013); che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa delle reiterate condotte fedifraghe Per_2 di suo marito che nel settembre 2014 abbandonava la casa coniugale, senza farvi più rientro, lasciando la famiglia priva dei mezzi di sostentamento;
di aver querelato il marito per minacce azionate sia nei sui confronti che della figlia e di aver saputo che anche la sua nuova compagna lo aveva querelato per maltrattamenti in famiglia, chiedeva al Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge per colpa a lui addebitabile, disposto l'affido in via esclusiva delle due figlie , che fosse regolamentato il diritto di visite genitoriali e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie ed €.500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie,
da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie.
2.- Con ordinanza dell'01.02.2023 il Presidente del Tribunale, dichiarata la contumacia di P_
, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le minori in via
[...]
esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita paterno, e poneva a carico del l'obbligo di P_
versare alla moglie €. 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, da aggiornare annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa siglato con il COA, disponendo la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, mentre negava alla ricorrente un assegno di mantenimento per sé in ragione della sua piena capacità di lavoro, già
messa a frutto in passato.
3.- Sulle conclusioni contestualmente precisate dal solo procuratore dell'attrice, la causa è stata assegnata a sentenza. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
ha rigettato la domanda di addebito formulata dall'attrice, non coltivata sul piano istruttorio;
ha confermato i provvedimenti personali ed economici dettati all'udienza presidenziale dell'01.02.2023, con condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di €. 2.759,75, oltre accessori Cna ed Iva come legge, da versare in favore dell'Erario
dello Stato ex art. 133 del DPR n. 115/2002.
4. – Con ricorso depositato l'11.12.2023 ha proposto appello basato su un unico motivo: Parte_1
“ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183, VI comma, 112, 113, 115, e 190, c.p.c. art. 12, Preleggi,
art. 143, c.c., art. 65, comma 1, T.U. Ord. Giud., perché il Tribunale non ha concesso i termini di cui all'art.
183, VI comma, c.p.c., ratione temporis applicabile, nonostante siano stati regolarmente richiesti nelle note
di trattazione scritta del 9/5/2023 depositate per l'udienza del 15/5/2023 (doc. n. 25), se fossero stati concessi i richiesti termini parte appellante/ricorrente, nelle relative memorie, avrebbe articolato tutte le istanze
istruttorie che si preciseranno infra per dimostrare il richiesto addebito ed il diritto all'assegno di
mantenimento per la appellante, tra l'altro il Tribunale non concedeva nemmeno i termini ex art. 190, c.p.c.,
nonostante non vi sia stata alcuna rinuncia in tal senso “.
Sulla scorta dell'unico motivo, a parziale modifica della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto, in via principale e nel merito, 1.-l'addebito all'appellato della già pronunciata separazione dei coniugi a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali ex art. 143 c.c.; 2. disporre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a la somma di €. 300,00 mensili, o l'altro importo, in più o in meno, ritenuto Parte_1
di Giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per il suo personale sostentamento in ragione del contributo offerto dalla moglie al matrimonio, del comportamento tenuto dal , della durata del P_
medesimo (17 anni); con vittoria di spese, compensi ed oneri del presente giudizio da determinarsi con separato decreto di liquidazione con somme da distrarsi in favore dell'Erario tenuto conto della richiesta di ammissione di al patrocinio a carico dello Stato Parte_1
In via istruttoria , ha formulato nuovamente le istanze già indicate con le memorie integrative ex art- 709
c.p.c depositate nel giudizio di primo grado relativamente alla richiesta di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c.
di documentazione, reddituale , contabile, patrimoniale del mentre ha richiesto per la prima volta e P_
solo in fase di appello interrogatorio formale e prova testimoniale su circostanze relative al comportamento fedifrago tenuto dal durante la vita matrimoniale, sui maltrattamenti e sull'abbandono del tetto P_
coniugale.
5.- , pur ritualmente citato in giudizio, non è comparso. Controparte_1
6.- Il PG non ha formulato alcun parere trattandosi di questioni che non attengono a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
7.- All'udienza del 26.09.2024, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte appellante, il Collegio ha riservato la causa con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
8.- Con l'unico motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato Parte_1
la domanda di addebito della separazione a e per il mancato riconoscimento in favore Controparte_1 dell'appellante dell'assegno di mantenimento, non avendo il Tribunale concesso i termini di cui all'art. 183 ,
VI comma c.p.c. , nonostante fossero stati richiesti nelle note di trattazione scritta del 09.05.2023, depositate per l'udienza del 15.05.2023, al fine di formulare nuovi mezzi di prova orale, in aggiunta a quelli già formulati nelle memorie integrative ex art. 709 c.p.c. , da porre a sostegno delle domande poi rigettate. Inoltre, il
Tribunale, riservando la causa per la decisione, non avrebbe concesso i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
nonostante non vi fosse stata alcuna rinuncia in tal senso da parte della ricorrente.
9.-Va premesso che il presente giudizio è soggetto alla disciplina anteriore alla Riforma di cui al D.Lgs.
149/2022, essendo stato promosso in data 24.06.2022, a differenza dei nuovi giudizi di merito instaurati successivamente al 28.02.2023, per i quali si applica il nuovo rito unico della famiglia, che prevede che siano concessi alle parti termini per note scritte prima dell'udienza in cui la causa è rimessa in decisione.
9.1- Con le memorie integrative ex art. 709 c.p.c. del 20.03.2023 “prossima udienza 15.05.2023”, Pt_1
non formulava alcuna richiesta di prova orale sulla proposta domanda di addebito, ma chiedeva solo
[...]
l'ordine di esibizione di documentazione reddituale, contabile, patrimoniale a carico del ai sensi P_
dell'art. 210 c.p.c., e precisamente:” In via istruttoria, si chiede già di disporre: 1. ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. al resistente: a. delle relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni 2018, 2019,
2020 e 2021, b. nonché degli estratti di conto corrente e/o postale, c. dell'estratto relativo alla sua posizione
previdenziale INPS o similari e lavorativa, nonché se lo stesso sia beneficiario del reddito di cittadinanza o
di altra provvidenza pubblica;
d. delle sue ultime 12 buste paga;
e. della dichiarazione di successione del
padre del resistente 2. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale
di Bari del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del resistente;
3. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
all'Agenzia dell'Entrate dell'elenco dei rapporti finanziari intestati al resistente e delle dichiarazioni dei
redditi della medesima per suddetti anni, nonché di ogni altro documento atto a determinare la situazione
economico e patrimoniale della predetta ricorrente;
4. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all' circa Pt_2
la situazione e la posizione lavorativa del resistente;
5. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'INPS sulla
posizione previdenziale e lavorativa del resistente, nonché se lo stesso sia beneficiario del reddito di
cittadinanza o di altra provvidenza pubblica”.
Con le note di trattazione scritta del 09.05.2023 di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, riportandosi
“pedissequamente a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto in tutti i precedenti atti e verbali di causa, in particolar modo nel ricorso introduttivo per la separazione giudiziale del 10.6.2022 e nella memoria
integrativa ex art. 709 c.p.c. del 20.3.2022, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie ivi
rassegnate, senza prestare alcun tipo di rinuncia neanche per acquiescenza” chiedeva: “ dichiarare la
contumacia del sig. ; concedere i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.”. P_
Sta di fatto che , il presidente del Tribunale con ordinanza del 15.05.2023,” visto il proprio precedente decreto
organizzativo del 26.04.2023, con il quale , nelle cause di separazione e divorzio contumaciali, fatta salva la
possibilità di chiedere comunque il rinvio , veniva consentito al difensore di instare per la decisione , secondo
le modalità ed i tempi ivi indicati, depositando apposito foglio di precisazione delle conclusioni contenente
la contestuale rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; considerato che nel caso di
specie il difensore dell'attrice ha ritualmente notificato l'ordinanza presidenziale al convenuto , rimasto
contumace, sicchè la causa può essere riservata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte
depositate per l'odierna udienza , ha dichiarato la contumacia del convenuto ed , preso atto delle conclusioni
rassegnate dal difensore dell'attrice , ha riservato la causa per la decisione senza la concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c., come da sua richiesta”.
9.2- Invero, la ricorrente, invitata a precisare le conclusioni, con le note di trattazione scritta, in ossequio all'ordinanza del 26.04.2023 con la quale il Presidente disponeva udienza cartolare, invitando le parti a precisare le conclusioni con deposito di note scritte , “trattandosi di causa contumaciale e non da trattare in
prima udienza dopo quella presidenziale , eventualmente per la precisazione delle conclusioni , ovvero
ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., ovvero ancora per dare prova della rituale notifica
dell'ordinanza presidenziale o per la sua rinotifica;
”, dava atto dell'avvenuto deposito della notifica al resistente del verbale d'udienza presidenziale con relativa ordinanza , chiedeva che venisse dichiarata la contumacia del resistente, si riportava pedissequamente a quanto già dedotto , eccepito e richiesto in tutti i precedenti atti e verbali di causa, in particolare nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle memorie integrative ex art. 709 c.p.c. del 20,03.2022, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie ivi rassegnate, senza prestare alcun tipo di rinuncia neanche per acquiescenza., per poi chiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.,
9.3- Sul punto si osserva che la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è solo eventuale, ossia solo se venga richiesta dalle parti, avendo previsto il legislatore l'ipotesi in cui le parti abbiano già istruito compiutamente la causa con i propri atti introduttivi e documenti e chiedano al giudice di provvedere immediatamente sulle istanze istruttorie formulate. Ciò comporta che, laddove, nella contumacia iniziale del convenuto, come nel caso di specie, il difensore di parte attrice, dopo la prima udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente, con le memorie ex art. 709 c.p.c. , precisa le stesse domande già avanzate in ricorso, ritenendo di non dover articolare ulteriori istanze istruttorie se non quelle relative all'
ordine di esibizione al resistente, peraltro rimasto contumace, di documentazione ex art. 210 c.p.c., e chiede al giudice di provvedere immediatamente sulle stesse, rinuncia implicitamente all'appendice scritta di trattazione della causa, determinando la immediata maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie, con la conseguenza che non è indispensabile lo spirare dei termini, solo eventuali , per il deposito delle memorie di cui al citato sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
9.4 Ad ogni buon conto, la Corte, esaminando comunque in questa sede i mezzi istruttori richiesti, ritiene di non accogliere né la richiesta di prova orale, né la richiesta di ordine di esibizione al resistente, peraltro contumace, di documentazione ex art. 210 c.p.c.,
9.5 Quanto all'ammissione di prove orali, indicate per la prima volta nell'atto di appello e tese a provare l'addebito all'appellato della già pronunciata separazione dei coniugi a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali ex art. 143 c.c., la Corte rileva , con riferimento al chiesto interrogatorio formale dell'appellato sui capitoli indicati nell'atto di appello, che è inammissibile il predetto mezzo istruttorio ai fini della confessione dei fatti oggetto del chiesto addebito della separazione per infedeltà , poiché la giurisprudenza è uniforme nel ritenere ( sin da Cass. civ. n. 2025 del 1977 e 1435 del 1975) che l'addebito riguardi una situazione “indisponibile” trattandosi di diritti di cui la parte non possa liberamente disporre. E
poiché l'orientamento assolutamente uniforme ritiene che l'addebito della separazione riguardi, appunto, una situazione “indisponibile”, i fatti che costituiscono il fondamento non potranno essere oggetto di confessione né indotta né spontanea.
9.6 Per quello che attiene, invece, le prove testimoniali richieste dall'appellante nell'atto di appello, le stesse devono ritenersi inammissibili perché generiche in quanto non si riferiscono a specifiche dedotte relazioni extraconiugali dell'appellato, peraltro genericamente collocate sul piano temporale senza alcuna specificazione temporale ( come indicato ai punti: i)“E vero che durante il matrimonio ha intrattenuto una
relazione extraconiugale con la sig.ra a partire dal 2009 in poi” ed ancora “ii) E vero che durante il matrimonio ha intrattenuto un' altra relazione extraconiugale anche con la sig.ra a partire dal 2013 in
poi”.
9.7 Quanto all'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non può avere solo finalità esplorative, ma può essere emesso dal giudicante solo quando la parte che lo chiede abbia dimostrato di non aver potuto produrre la documentazione in oggetto in altro modo, quindi, di aver chiesto agli enti indicati ed alle banche,
peraltro non meglio specificate, la documentazione di cui non è in possesso, richieste alle quali gli enti e gli istituti di credito abbiano opposto un'inerzia o un rifiuto immotivato (Cass. n. 24641/2021). Inoltre, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'art. 210 c.p.c. può essere utilizzato quale strumento istruttorio residuale, solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa ( Cass. ord. n. 9020/2019; ord. n. 27412/2021).
10.- Quanto alla lamentata mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., non essendoci stata, di fatto,
una esplicita richiesta della parte ricorrente di termini ex art. 190 c.p.c. con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.05.2024, sebbene la Corte Suprema abbia da tempo chiarito che nell'ambito del processo civile la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. , costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. SS.UU n. 36596 del
25./11.2021), si osserva che nel caso in esame, dove il resistente è stato dichiarato contumace, la mancata concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per non aver la ricorrente ad essi espressamente rinunciato,
non ha determinato la lesione di alcun diritto di difesa , non avendo avuto la ricorrente la necessità di controdedurre ad alcun contraddittorio.
Peraltro, la Cassazione civ. ord. del 17/03/2025 n. 7067, anche se limitatamente al giudizio di appello, ha confermato il principio secondo il quale “Nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale
tra i coniugi (o di divorzio) ,soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del D.Lgs. n. 149/2022,
non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie
conclusionale e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti”.
Ne consegue che, nella specie , non era obbligatorio per il giudice concedere i termini ex art. 190 c.p.c.. Quindi la doglianza, incentrata sulla mancata concessione di detto termine, risulta infondata, attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicità delle forme.
Pertanto , il motivo di impugnazione deve ritenersi rigettato.
11.- Nel merito, quanto al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , la Pt_1
Corte condivide l'assunto del Tribunale in ragione della sua piena capacità lavorativa, alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'udienza Presidenziale , avendo dichiarato di aver lavorato presso vari call center ininterrottamente dal 2016, percependo all'incirca 500,00 -600,00 euro al mese e di essersi trasferita nel 2014 con le figlie presso l'abitazione della nonna , in quanto il marito , bracciante agricolo,
diceva di non essere più in grado di pagare il canone di locazione della casa familiare. A tale assunto deve considerarsi anche del lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione di fatto (anno 2014) sino al deposito del ricorso con il quale la ricorrente ha proposto domanda di separazione coniugi (giugno 2022), ragione per la quale si presume che in tutto questo tempo la ricorrente non abbia avuto la necessità di richiedere un assegno di mantenimento, ritenendosi non determinante la richiesta avanzata con lettera raccomandata data
15.12.2018,
Né l'appellante è stata in grado di dimostrare il diverso tenore di vita goduto nel corso del matrimonio,
parametro imprescindibile di valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del coniuge economicamente più
debole (cfr., fra le pronunce più recenti, Cass. 16.5.2017 n. 12196; Cass. 24.6.2019 n. 16809 e, da ultimo,
Cass. 17.2.2021 n. 4215, pagg. 9 e 10 della motivazione), dovendosi ritenere che la sola richiesta ex art. 210
c.p.c. di ordine di esibizione al di documentazione reddituale, economico- patrimoniale non potrebbe P_
giustificare il riconoscimento del diritto. Ciò in ossequio al principio dettato dall'art. 156 c. che consente di ritenere che il diritto all'attribuzione dell'assegno di separazione ha quale presupposto l'indisponibilità di redditi adeguati propri da parte del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ciò che costituisce l'“an
debeatur”, laddove il criterio determinativo del “quantum” è ancorato alle circostanze ed ai redditi del coniuge obbligato.
12.-Quanto alla domanda di addebito della separazione, invero, nell'ambito dei rapporti familiari è necessario valutare se il comportamento del coniuge, allegato come contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato la causa della disgregazione della comunione morale dei coniugi e se non sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo, ovvero è chiamato a valutare se sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali , accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando, infatti, irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, da collocare , invece, nell'ambito del progressivo logoramento del rapporto affettivo dei coniugi.
Pertanto, ritenuti non ammissibili i mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) richiesti per la prima volta in grado di appello , la domanda deve ritenersi non provata , anche sulla scorta delle prove documentali prodotte dall'appellante (denuncia- querela del 30.09.2018 per presunte minacce ed ingiurie subite da parte del marito per fatti avvenuti il 29.09.2018 e denuncia – querela del 13.05.2022 sempre per presunte minacce ) , in quanto fatti , per quanto rilevanti sotto un profilo penale e civile , verificati a distanza di 4 e 8 anni dopo la separazione di fatto dei coniugi, e quindi non rilevanti ai fini dell'addebito della separazione, assumendo rilievo solo le condotte precedenti al mese di settembre 2014 , anno in cui la coppia decideva di fatto di separarsi, come riferito dalla stessa appellante nell'atto introduttivo e come confermato dalla stessa nella denuncia- querela del 30.09.2018 per fatti avvenuti il 29.09.2018, nella quale la Pt_1
dichiarava che “Da circa 4 anni di comune accordo viviamo separatamente e il nostro rapporto è sereno.
Abbiamo 2 bambine che vivono prevalentemente con la sottoscritta ma il padre è libero di stare con loro
quando lo desidera”.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico del marito stante l'inammissibilità dei mezzi di prova offerti e, quindi, il mancato soddisfacimento degli oneri probatori gravanti sull'appellante.
13.- L'appello va, pertanto, rigettato.
14. - Nulla deve disporsi per le spese del giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza num. Parte_1
2312/2023, pubblicata il 12/06/2023, del Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 6722/2022, non notificata,
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese;
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Giudice Ausiliario rel./est. Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. 1547/2023 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2312/2023, pubblicata il 12/06/2023, del Tribunale di Bari-Prima
Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 6722/2022, non notificata,
proposto da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Avenia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
con delibera del 12/12/2023 n. 5602/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellante
contro
Controparte_1
Appellato Contumace
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 24.06.22 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il Parte_1
24.10.2005 con;
che dall'unione erano nate due figlie, (il 09.04.2005) e Controparte_1 Per_1
(il 15.02.2013); che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa delle reiterate condotte fedifraghe Per_2 di suo marito che nel settembre 2014 abbandonava la casa coniugale, senza farvi più rientro, lasciando la famiglia priva dei mezzi di sostentamento;
di aver querelato il marito per minacce azionate sia nei sui confronti che della figlia e di aver saputo che anche la sua nuova compagna lo aveva querelato per maltrattamenti in famiglia, chiedeva al Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge per colpa a lui addebitabile, disposto l'affido in via esclusiva delle due figlie , che fosse regolamentato il diritto di visite genitoriali e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie ed €.500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie,
da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie.
2.- Con ordinanza dell'01.02.2023 il Presidente del Tribunale, dichiarata la contumacia di P_
, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le minori in via
[...]
esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita paterno, e poneva a carico del l'obbligo di P_
versare alla moglie €. 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, da aggiornare annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa siglato con il COA, disponendo la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, mentre negava alla ricorrente un assegno di mantenimento per sé in ragione della sua piena capacità di lavoro, già
messa a frutto in passato.
3.- Sulle conclusioni contestualmente precisate dal solo procuratore dell'attrice, la causa è stata assegnata a sentenza. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
ha rigettato la domanda di addebito formulata dall'attrice, non coltivata sul piano istruttorio;
ha confermato i provvedimenti personali ed economici dettati all'udienza presidenziale dell'01.02.2023, con condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di €. 2.759,75, oltre accessori Cna ed Iva come legge, da versare in favore dell'Erario
dello Stato ex art. 133 del DPR n. 115/2002.
4. – Con ricorso depositato l'11.12.2023 ha proposto appello basato su un unico motivo: Parte_1
“ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183, VI comma, 112, 113, 115, e 190, c.p.c. art. 12, Preleggi,
art. 143, c.c., art. 65, comma 1, T.U. Ord. Giud., perché il Tribunale non ha concesso i termini di cui all'art.
183, VI comma, c.p.c., ratione temporis applicabile, nonostante siano stati regolarmente richiesti nelle note
di trattazione scritta del 9/5/2023 depositate per l'udienza del 15/5/2023 (doc. n. 25), se fossero stati concessi i richiesti termini parte appellante/ricorrente, nelle relative memorie, avrebbe articolato tutte le istanze
istruttorie che si preciseranno infra per dimostrare il richiesto addebito ed il diritto all'assegno di
mantenimento per la appellante, tra l'altro il Tribunale non concedeva nemmeno i termini ex art. 190, c.p.c.,
nonostante non vi sia stata alcuna rinuncia in tal senso “.
Sulla scorta dell'unico motivo, a parziale modifica della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto, in via principale e nel merito, 1.-l'addebito all'appellato della già pronunciata separazione dei coniugi a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali ex art. 143 c.c.; 2. disporre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a la somma di €. 300,00 mensili, o l'altro importo, in più o in meno, ritenuto Parte_1
di Giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per il suo personale sostentamento in ragione del contributo offerto dalla moglie al matrimonio, del comportamento tenuto dal , della durata del P_
medesimo (17 anni); con vittoria di spese, compensi ed oneri del presente giudizio da determinarsi con separato decreto di liquidazione con somme da distrarsi in favore dell'Erario tenuto conto della richiesta di ammissione di al patrocinio a carico dello Stato Parte_1
In via istruttoria , ha formulato nuovamente le istanze già indicate con le memorie integrative ex art- 709
c.p.c depositate nel giudizio di primo grado relativamente alla richiesta di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c.
di documentazione, reddituale , contabile, patrimoniale del mentre ha richiesto per la prima volta e P_
solo in fase di appello interrogatorio formale e prova testimoniale su circostanze relative al comportamento fedifrago tenuto dal durante la vita matrimoniale, sui maltrattamenti e sull'abbandono del tetto P_
coniugale.
5.- , pur ritualmente citato in giudizio, non è comparso. Controparte_1
6.- Il PG non ha formulato alcun parere trattandosi di questioni che non attengono a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
7.- All'udienza del 26.09.2024, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte appellante, il Collegio ha riservato la causa con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
8.- Con l'unico motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato Parte_1
la domanda di addebito della separazione a e per il mancato riconoscimento in favore Controparte_1 dell'appellante dell'assegno di mantenimento, non avendo il Tribunale concesso i termini di cui all'art. 183 ,
VI comma c.p.c. , nonostante fossero stati richiesti nelle note di trattazione scritta del 09.05.2023, depositate per l'udienza del 15.05.2023, al fine di formulare nuovi mezzi di prova orale, in aggiunta a quelli già formulati nelle memorie integrative ex art. 709 c.p.c. , da porre a sostegno delle domande poi rigettate. Inoltre, il
Tribunale, riservando la causa per la decisione, non avrebbe concesso i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
nonostante non vi fosse stata alcuna rinuncia in tal senso da parte della ricorrente.
9.-Va premesso che il presente giudizio è soggetto alla disciplina anteriore alla Riforma di cui al D.Lgs.
149/2022, essendo stato promosso in data 24.06.2022, a differenza dei nuovi giudizi di merito instaurati successivamente al 28.02.2023, per i quali si applica il nuovo rito unico della famiglia, che prevede che siano concessi alle parti termini per note scritte prima dell'udienza in cui la causa è rimessa in decisione.
9.1- Con le memorie integrative ex art. 709 c.p.c. del 20.03.2023 “prossima udienza 15.05.2023”, Pt_1
non formulava alcuna richiesta di prova orale sulla proposta domanda di addebito, ma chiedeva solo
[...]
l'ordine di esibizione di documentazione reddituale, contabile, patrimoniale a carico del ai sensi P_
dell'art. 210 c.p.c., e precisamente:” In via istruttoria, si chiede già di disporre: 1. ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. al resistente: a. delle relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni 2018, 2019,
2020 e 2021, b. nonché degli estratti di conto corrente e/o postale, c. dell'estratto relativo alla sua posizione
previdenziale INPS o similari e lavorativa, nonché se lo stesso sia beneficiario del reddito di cittadinanza o
di altra provvidenza pubblica;
d. delle sue ultime 12 buste paga;
e. della dichiarazione di successione del
padre del resistente 2. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale
di Bari del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del resistente;
3. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
all'Agenzia dell'Entrate dell'elenco dei rapporti finanziari intestati al resistente e delle dichiarazioni dei
redditi della medesima per suddetti anni, nonché di ogni altro documento atto a determinare la situazione
economico e patrimoniale della predetta ricorrente;
4. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all' circa Pt_2
la situazione e la posizione lavorativa del resistente;
5. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'INPS sulla
posizione previdenziale e lavorativa del resistente, nonché se lo stesso sia beneficiario del reddito di
cittadinanza o di altra provvidenza pubblica”.
Con le note di trattazione scritta del 09.05.2023 di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, riportandosi
“pedissequamente a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto in tutti i precedenti atti e verbali di causa, in particolar modo nel ricorso introduttivo per la separazione giudiziale del 10.6.2022 e nella memoria
integrativa ex art. 709 c.p.c. del 20.3.2022, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie ivi
rassegnate, senza prestare alcun tipo di rinuncia neanche per acquiescenza” chiedeva: “ dichiarare la
contumacia del sig. ; concedere i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.”. P_
Sta di fatto che , il presidente del Tribunale con ordinanza del 15.05.2023,” visto il proprio precedente decreto
organizzativo del 26.04.2023, con il quale , nelle cause di separazione e divorzio contumaciali, fatta salva la
possibilità di chiedere comunque il rinvio , veniva consentito al difensore di instare per la decisione , secondo
le modalità ed i tempi ivi indicati, depositando apposito foglio di precisazione delle conclusioni contenente
la contestuale rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; considerato che nel caso di
specie il difensore dell'attrice ha ritualmente notificato l'ordinanza presidenziale al convenuto , rimasto
contumace, sicchè la causa può essere riservata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte
depositate per l'odierna udienza , ha dichiarato la contumacia del convenuto ed , preso atto delle conclusioni
rassegnate dal difensore dell'attrice , ha riservato la causa per la decisione senza la concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c., come da sua richiesta”.
9.2- Invero, la ricorrente, invitata a precisare le conclusioni, con le note di trattazione scritta, in ossequio all'ordinanza del 26.04.2023 con la quale il Presidente disponeva udienza cartolare, invitando le parti a precisare le conclusioni con deposito di note scritte , “trattandosi di causa contumaciale e non da trattare in
prima udienza dopo quella presidenziale , eventualmente per la precisazione delle conclusioni , ovvero
ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., ovvero ancora per dare prova della rituale notifica
dell'ordinanza presidenziale o per la sua rinotifica;
”, dava atto dell'avvenuto deposito della notifica al resistente del verbale d'udienza presidenziale con relativa ordinanza , chiedeva che venisse dichiarata la contumacia del resistente, si riportava pedissequamente a quanto già dedotto , eccepito e richiesto in tutti i precedenti atti e verbali di causa, in particolare nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle memorie integrative ex art. 709 c.p.c. del 20,03.2022, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie ivi rassegnate, senza prestare alcun tipo di rinuncia neanche per acquiescenza., per poi chiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.,
9.3- Sul punto si osserva che la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è solo eventuale, ossia solo se venga richiesta dalle parti, avendo previsto il legislatore l'ipotesi in cui le parti abbiano già istruito compiutamente la causa con i propri atti introduttivi e documenti e chiedano al giudice di provvedere immediatamente sulle istanze istruttorie formulate. Ciò comporta che, laddove, nella contumacia iniziale del convenuto, come nel caso di specie, il difensore di parte attrice, dopo la prima udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente, con le memorie ex art. 709 c.p.c. , precisa le stesse domande già avanzate in ricorso, ritenendo di non dover articolare ulteriori istanze istruttorie se non quelle relative all'
ordine di esibizione al resistente, peraltro rimasto contumace, di documentazione ex art. 210 c.p.c., e chiede al giudice di provvedere immediatamente sulle stesse, rinuncia implicitamente all'appendice scritta di trattazione della causa, determinando la immediata maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie, con la conseguenza che non è indispensabile lo spirare dei termini, solo eventuali , per il deposito delle memorie di cui al citato sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
9.4 Ad ogni buon conto, la Corte, esaminando comunque in questa sede i mezzi istruttori richiesti, ritiene di non accogliere né la richiesta di prova orale, né la richiesta di ordine di esibizione al resistente, peraltro contumace, di documentazione ex art. 210 c.p.c.,
9.5 Quanto all'ammissione di prove orali, indicate per la prima volta nell'atto di appello e tese a provare l'addebito all'appellato della già pronunciata separazione dei coniugi a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali ex art. 143 c.c., la Corte rileva , con riferimento al chiesto interrogatorio formale dell'appellato sui capitoli indicati nell'atto di appello, che è inammissibile il predetto mezzo istruttorio ai fini della confessione dei fatti oggetto del chiesto addebito della separazione per infedeltà , poiché la giurisprudenza è uniforme nel ritenere ( sin da Cass. civ. n. 2025 del 1977 e 1435 del 1975) che l'addebito riguardi una situazione “indisponibile” trattandosi di diritti di cui la parte non possa liberamente disporre. E
poiché l'orientamento assolutamente uniforme ritiene che l'addebito della separazione riguardi, appunto, una situazione “indisponibile”, i fatti che costituiscono il fondamento non potranno essere oggetto di confessione né indotta né spontanea.
9.6 Per quello che attiene, invece, le prove testimoniali richieste dall'appellante nell'atto di appello, le stesse devono ritenersi inammissibili perché generiche in quanto non si riferiscono a specifiche dedotte relazioni extraconiugali dell'appellato, peraltro genericamente collocate sul piano temporale senza alcuna specificazione temporale ( come indicato ai punti: i)“E vero che durante il matrimonio ha intrattenuto una
relazione extraconiugale con la sig.ra a partire dal 2009 in poi” ed ancora “ii) E vero che durante il matrimonio ha intrattenuto un' altra relazione extraconiugale anche con la sig.ra a partire dal 2013 in
poi”.
9.7 Quanto all'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non può avere solo finalità esplorative, ma può essere emesso dal giudicante solo quando la parte che lo chiede abbia dimostrato di non aver potuto produrre la documentazione in oggetto in altro modo, quindi, di aver chiesto agli enti indicati ed alle banche,
peraltro non meglio specificate, la documentazione di cui non è in possesso, richieste alle quali gli enti e gli istituti di credito abbiano opposto un'inerzia o un rifiuto immotivato (Cass. n. 24641/2021). Inoltre, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'art. 210 c.p.c. può essere utilizzato quale strumento istruttorio residuale, solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa ( Cass. ord. n. 9020/2019; ord. n. 27412/2021).
10.- Quanto alla lamentata mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., non essendoci stata, di fatto,
una esplicita richiesta della parte ricorrente di termini ex art. 190 c.p.c. con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.05.2024, sebbene la Corte Suprema abbia da tempo chiarito che nell'ambito del processo civile la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. , costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. SS.UU n. 36596 del
25./11.2021), si osserva che nel caso in esame, dove il resistente è stato dichiarato contumace, la mancata concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per non aver la ricorrente ad essi espressamente rinunciato,
non ha determinato la lesione di alcun diritto di difesa , non avendo avuto la ricorrente la necessità di controdedurre ad alcun contraddittorio.
Peraltro, la Cassazione civ. ord. del 17/03/2025 n. 7067, anche se limitatamente al giudizio di appello, ha confermato il principio secondo il quale “Nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale
tra i coniugi (o di divorzio) ,soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del D.Lgs. n. 149/2022,
non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie
conclusionale e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti”.
Ne consegue che, nella specie , non era obbligatorio per il giudice concedere i termini ex art. 190 c.p.c.. Quindi la doglianza, incentrata sulla mancata concessione di detto termine, risulta infondata, attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicità delle forme.
Pertanto , il motivo di impugnazione deve ritenersi rigettato.
11.- Nel merito, quanto al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , la Pt_1
Corte condivide l'assunto del Tribunale in ragione della sua piena capacità lavorativa, alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'udienza Presidenziale , avendo dichiarato di aver lavorato presso vari call center ininterrottamente dal 2016, percependo all'incirca 500,00 -600,00 euro al mese e di essersi trasferita nel 2014 con le figlie presso l'abitazione della nonna , in quanto il marito , bracciante agricolo,
diceva di non essere più in grado di pagare il canone di locazione della casa familiare. A tale assunto deve considerarsi anche del lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione di fatto (anno 2014) sino al deposito del ricorso con il quale la ricorrente ha proposto domanda di separazione coniugi (giugno 2022), ragione per la quale si presume che in tutto questo tempo la ricorrente non abbia avuto la necessità di richiedere un assegno di mantenimento, ritenendosi non determinante la richiesta avanzata con lettera raccomandata data
15.12.2018,
Né l'appellante è stata in grado di dimostrare il diverso tenore di vita goduto nel corso del matrimonio,
parametro imprescindibile di valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del coniuge economicamente più
debole (cfr., fra le pronunce più recenti, Cass. 16.5.2017 n. 12196; Cass. 24.6.2019 n. 16809 e, da ultimo,
Cass. 17.2.2021 n. 4215, pagg. 9 e 10 della motivazione), dovendosi ritenere che la sola richiesta ex art. 210
c.p.c. di ordine di esibizione al di documentazione reddituale, economico- patrimoniale non potrebbe P_
giustificare il riconoscimento del diritto. Ciò in ossequio al principio dettato dall'art. 156 c. che consente di ritenere che il diritto all'attribuzione dell'assegno di separazione ha quale presupposto l'indisponibilità di redditi adeguati propri da parte del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ciò che costituisce l'“an
debeatur”, laddove il criterio determinativo del “quantum” è ancorato alle circostanze ed ai redditi del coniuge obbligato.
12.-Quanto alla domanda di addebito della separazione, invero, nell'ambito dei rapporti familiari è necessario valutare se il comportamento del coniuge, allegato come contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato la causa della disgregazione della comunione morale dei coniugi e se non sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo, ovvero è chiamato a valutare se sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali , accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando, infatti, irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, da collocare , invece, nell'ambito del progressivo logoramento del rapporto affettivo dei coniugi.
Pertanto, ritenuti non ammissibili i mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) richiesti per la prima volta in grado di appello , la domanda deve ritenersi non provata , anche sulla scorta delle prove documentali prodotte dall'appellante (denuncia- querela del 30.09.2018 per presunte minacce ed ingiurie subite da parte del marito per fatti avvenuti il 29.09.2018 e denuncia – querela del 13.05.2022 sempre per presunte minacce ) , in quanto fatti , per quanto rilevanti sotto un profilo penale e civile , verificati a distanza di 4 e 8 anni dopo la separazione di fatto dei coniugi, e quindi non rilevanti ai fini dell'addebito della separazione, assumendo rilievo solo le condotte precedenti al mese di settembre 2014 , anno in cui la coppia decideva di fatto di separarsi, come riferito dalla stessa appellante nell'atto introduttivo e come confermato dalla stessa nella denuncia- querela del 30.09.2018 per fatti avvenuti il 29.09.2018, nella quale la Pt_1
dichiarava che “Da circa 4 anni di comune accordo viviamo separatamente e il nostro rapporto è sereno.
Abbiamo 2 bambine che vivono prevalentemente con la sottoscritta ma il padre è libero di stare con loro
quando lo desidera”.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico del marito stante l'inammissibilità dei mezzi di prova offerti e, quindi, il mancato soddisfacimento degli oneri probatori gravanti sull'appellante.
13.- L'appello va, pertanto, rigettato.
14. - Nulla deve disporsi per le spese del giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza num. Parte_1
2312/2023, pubblicata il 12/06/2023, del Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 6722/2022, non notificata,
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese;
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Giudice Ausiliario rel./est. Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola