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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 13182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fiammetta
Lo Bianco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13182/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: azione di accertamento, e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
21/04/1940, COD. FISC. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via San Biagio dei Librai 39 80138 NAPOLI, rappresentato e difeso da se stesso;
ATTORE
E
, nata a [...] il 1° giugno 1983 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Izzo C.F._2
(C.F.: , giusta mandato in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Via Giovan Battista Perasso, 14;
CONVENUTA nonchè
(C.F.: Controparte_2
); (C.F.: C.F._4 Controparte_3
); C.F._5 Controparte_4
(C.F.: ); RI LI (C.F.:
[...] C.F._6 ); O' NI AJ Nunziante Di MO C.F._7
(C.F. ); C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. ha convenuto in giudizio , Pt_1 Controparte_1 [...]
; ; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; RI LI;
Controparte_4
O' NI AJ Nunziante Di MO al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la decisione emanata dal Collegio della X
Sezione con la quale ha "rigettato" l'istanza di ricusazione avanzata dall'istante in data 7.12.2023, ha natura non giurisdizionale;
e per l'effetto:
2) dichiarare che quell'atto è del tutto irrilevante in ordine alla istanza per ricusazione presentata dal sottoscritto al fine di tutelare il suo diritto soggettivo, come sopra indicato e specificato;
3) accertare e dichiarare che in quella ordinanza del 15.2.2024 il
Collegio ha riconosciuto che l'istante aveva mosso specifiche contestazioni in ordine alle affermate parzialità denunciate nella
"circostanziata denuncia del 27.9.2023 e che il Collegio non ha mai affermato che quelle specifiche contestazioni siano state contrastate dal Giudice ricusato o dalle parti della causa NRG. 2377 /2020 che sono addirittura intervenuti nel procedimento;
4) che la condanna alle spese emanata dalla Collegio della X Sezione,
è nulla per 'l'evidente straripamento dei poteri allo stesso riconosciuti e la evidente nullità;”
Si è costituita la sola , la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto trattasi di una forma (anomala) d'impugnazione del provvedimento del 19.12.2023 –
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco di rigetto della istanza di ricusazione - non impugnabile, ai sensi dell'art. 53, comma II c.p.c.; ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha comunque chiesto il rigetto della domanda.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa ex art. 281 sexies c.ò.c. all'udienza del 10.3.2025 e assunta in decisione con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
****************************
Preliminarmente va evidenziato che, con la I memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha precisato che “ha, in via preventiva, proprio dichiarato che ha proposto questa azione di accertamento perché il provvedimento emesso dal Collegio della IX Sezione non è impugnabile da nessuna parte, e neanche con actio nullitatis”.
Ne consegue che, trattandosi di domande di accertamento, ne va vagliata la ammissibilità (pacifica essendo la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della ricusazione, come da Cass.
Sez. U, Sentenza n. 17636 del 20/11/2003).
Come noto, perché la domanda di accertamento sia ammissibile deve mirare a far conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva - che, nel caso in esame, non può dirsi realmente esistente - sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n. 13556/2008, n. 6859/1993) e chi agisce per un accertamento negativo deve essere titolare di un interesse attuale e concreto che il giudice deve accertare anche d'ufficio.
Nel caso di specie, l'avv. , a pag. 9 della citazione, così esprime Pt_1 il proprio interesse alla pronuncia: “L'istante ritiene che anche i convenuti, quali parti componenti del mondo giudiziario napoletano, abbiano interesse, come l'istante, a conoscere il fenomeno orchestrato, nel quale una istanza di ricusazione finisce in un fascicolo del tutto uguale a quello inviato alla X Sezione, perché pervenga a una decisione nella quale sicuramente l'istanza del ricusante non è destinata a una decisione giurisdizionale . Si tratta di un dovere etico
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco che obbliga tutti ad attivarsi per mantenere alto il prestigio della
Magistratura napoletana.”
Appare evidente, quindi, che nel caso di specie difetta: 1) lo stato di incertezza oggettiva;
2) la possibilità di conseguire un risultato utile e concreto nella prospettiva del bene della vita, qui neppure oggetto di richiesta di attribuzione (tale non potendosi ritenere “il prestigio della
Magistratura Napoletana”) e dunque, l'interesse ad agire, che, secondo giurisprudenza costante, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).
Indi, sulla scorta delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte.
Infine, con riguardo alla qualifica della chiamata in causa della
è sufficiente evidenziare che la citazione reca la chiara CP_1 vocatio in ius (“cita”) e che, in ogni caso, la litis denuntiatio viene in rilievo nell'ipotesi di cui all'art. 332 c.p.c. ove l'impugnazione va notificata anche alle parti delle cause scindibili che non siano contraddittori dell'impugnante.
Nel caso di specie, da un lato non si rinviene una pluralità di cause scindibili e, dall'altro, ove gli odierni convenuti siano stati solo destinatari di una litis denunciatio si avrebbe, inammissibilmente, un giudizio senza contraddittori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €
3.808,00, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e ss., ai minimi tariffari, tenuto conto della semplicità fattuale e giuridica della
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco fattispecie esaminata e del valore della causa (indeterminato complessità bassa).
Va poi accolta la domanda di condanna dell'Avv. al pagamento Pt_1 di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Cass. Sez. 3-
,Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023)
Nella fattispecie in esame le domande sono inammissibili sulla scorta di principi giurisprudenziali cristallizzati nel tempo che un professionista avvocato, quale l'odierno attore, non può non conoscere.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Avv. va condannato, Pt_1 ex art. 93, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 3.808,00, equitativamente determinata in CP_1 misura pari alle spese di lite (sulla possibilità di calibrare equitativamente la somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza: cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del
30/11/2012), oltre che della somma di € 2.000,00, in favore della
, ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Controparte_5
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - Ottava sezione civile, definitivamente
Il Giudice 5
dott. Fiammetta Lo Bianco pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibili le domande proposte dall'Avv. Parte_1
;
[...]
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 3.808,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre € 3.808,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
-condanna l'Avv. al pagamento della somma di € Parte_1
2.000,00, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 9.4.2025
Il Giudice
Fiammetta Lo Bianco
Il Giudice 6
dott. Fiammetta Lo Bianco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fiammetta
Lo Bianco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13182/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: azione di accertamento, e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
21/04/1940, COD. FISC. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via San Biagio dei Librai 39 80138 NAPOLI, rappresentato e difeso da se stesso;
ATTORE
E
, nata a [...] il 1° giugno 1983 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Izzo C.F._2
(C.F.: , giusta mandato in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Via Giovan Battista Perasso, 14;
CONVENUTA nonchè
(C.F.: Controparte_2
); (C.F.: C.F._4 Controparte_3
); C.F._5 Controparte_4
(C.F.: ); RI LI (C.F.:
[...] C.F._6 ); O' NI AJ Nunziante Di MO C.F._7
(C.F. ); C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. ha convenuto in giudizio , Pt_1 Controparte_1 [...]
; ; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; RI LI;
Controparte_4
O' NI AJ Nunziante Di MO al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la decisione emanata dal Collegio della X
Sezione con la quale ha "rigettato" l'istanza di ricusazione avanzata dall'istante in data 7.12.2023, ha natura non giurisdizionale;
e per l'effetto:
2) dichiarare che quell'atto è del tutto irrilevante in ordine alla istanza per ricusazione presentata dal sottoscritto al fine di tutelare il suo diritto soggettivo, come sopra indicato e specificato;
3) accertare e dichiarare che in quella ordinanza del 15.2.2024 il
Collegio ha riconosciuto che l'istante aveva mosso specifiche contestazioni in ordine alle affermate parzialità denunciate nella
"circostanziata denuncia del 27.9.2023 e che il Collegio non ha mai affermato che quelle specifiche contestazioni siano state contrastate dal Giudice ricusato o dalle parti della causa NRG. 2377 /2020 che sono addirittura intervenuti nel procedimento;
4) che la condanna alle spese emanata dalla Collegio della X Sezione,
è nulla per 'l'evidente straripamento dei poteri allo stesso riconosciuti e la evidente nullità;”
Si è costituita la sola , la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto trattasi di una forma (anomala) d'impugnazione del provvedimento del 19.12.2023 –
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco di rigetto della istanza di ricusazione - non impugnabile, ai sensi dell'art. 53, comma II c.p.c.; ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha comunque chiesto il rigetto della domanda.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa ex art. 281 sexies c.ò.c. all'udienza del 10.3.2025 e assunta in decisione con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
****************************
Preliminarmente va evidenziato che, con la I memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha precisato che “ha, in via preventiva, proprio dichiarato che ha proposto questa azione di accertamento perché il provvedimento emesso dal Collegio della IX Sezione non è impugnabile da nessuna parte, e neanche con actio nullitatis”.
Ne consegue che, trattandosi di domande di accertamento, ne va vagliata la ammissibilità (pacifica essendo la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della ricusazione, come da Cass.
Sez. U, Sentenza n. 17636 del 20/11/2003).
Come noto, perché la domanda di accertamento sia ammissibile deve mirare a far conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva - che, nel caso in esame, non può dirsi realmente esistente - sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n. 13556/2008, n. 6859/1993) e chi agisce per un accertamento negativo deve essere titolare di un interesse attuale e concreto che il giudice deve accertare anche d'ufficio.
Nel caso di specie, l'avv. , a pag. 9 della citazione, così esprime Pt_1 il proprio interesse alla pronuncia: “L'istante ritiene che anche i convenuti, quali parti componenti del mondo giudiziario napoletano, abbiano interesse, come l'istante, a conoscere il fenomeno orchestrato, nel quale una istanza di ricusazione finisce in un fascicolo del tutto uguale a quello inviato alla X Sezione, perché pervenga a una decisione nella quale sicuramente l'istanza del ricusante non è destinata a una decisione giurisdizionale . Si tratta di un dovere etico
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco che obbliga tutti ad attivarsi per mantenere alto il prestigio della
Magistratura napoletana.”
Appare evidente, quindi, che nel caso di specie difetta: 1) lo stato di incertezza oggettiva;
2) la possibilità di conseguire un risultato utile e concreto nella prospettiva del bene della vita, qui neppure oggetto di richiesta di attribuzione (tale non potendosi ritenere “il prestigio della
Magistratura Napoletana”) e dunque, l'interesse ad agire, che, secondo giurisprudenza costante, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).
Indi, sulla scorta delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte.
Infine, con riguardo alla qualifica della chiamata in causa della
è sufficiente evidenziare che la citazione reca la chiara CP_1 vocatio in ius (“cita”) e che, in ogni caso, la litis denuntiatio viene in rilievo nell'ipotesi di cui all'art. 332 c.p.c. ove l'impugnazione va notificata anche alle parti delle cause scindibili che non siano contraddittori dell'impugnante.
Nel caso di specie, da un lato non si rinviene una pluralità di cause scindibili e, dall'altro, ove gli odierni convenuti siano stati solo destinatari di una litis denunciatio si avrebbe, inammissibilmente, un giudizio senza contraddittori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €
3.808,00, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e ss., ai minimi tariffari, tenuto conto della semplicità fattuale e giuridica della
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco fattispecie esaminata e del valore della causa (indeterminato complessità bassa).
Va poi accolta la domanda di condanna dell'Avv. al pagamento Pt_1 di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Cass. Sez. 3-
,Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023)
Nella fattispecie in esame le domande sono inammissibili sulla scorta di principi giurisprudenziali cristallizzati nel tempo che un professionista avvocato, quale l'odierno attore, non può non conoscere.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Avv. va condannato, Pt_1 ex art. 93, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 3.808,00, equitativamente determinata in CP_1 misura pari alle spese di lite (sulla possibilità di calibrare equitativamente la somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza: cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del
30/11/2012), oltre che della somma di € 2.000,00, in favore della
, ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Controparte_5
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - Ottava sezione civile, definitivamente
Il Giudice 5
dott. Fiammetta Lo Bianco pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibili le domande proposte dall'Avv. Parte_1
;
[...]
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 3.808,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre € 3.808,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
-condanna l'Avv. al pagamento della somma di € Parte_1
2.000,00, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 9.4.2025
Il Giudice
Fiammetta Lo Bianco
Il Giudice 6
dott. Fiammetta Lo Bianco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco