Articolo 1 della Legge 25 marzo 1958, n. 316
Articolo 2
Versione
30 aprile 1958
Art. 1.
Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995 , relativo al riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese" sono sostituiti dai seguenti "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;
b) di tre rappresentanti dei consumatori, designati uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;
c) di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino.
I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
"Art. 9. - I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:
a) due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;
b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
c) uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;
d) uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana.
I sindaci esercitano le funzioni di cui all' art. 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva".
Entrata in vigore il 30 aprile 1958