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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1131/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Simona Iodice.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Trippanera.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la figlia minore Persona_1
E' affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: viene affidata ad entra condiviso, i quali eserciteranno separatamente e la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazioni e nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia, e la potestà congiunta per le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, all ' istruzione e alla salute che, pertanto, dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspi ra zioni del la minore. La figlia minore risiederà in VIA AURELIA NORD N. 68 Persona_1
_in via prevalente presso e potrà vedere e tenere con se la propria Pt_2 figlia, salvo diverso accordo tra le parti, e compatibilmente con i turni lavorativi del padre e della madre, che i genitori provvederanno a comunicarsi entro e non oltre il 27 di ciascun mese, secondo il seguente calendario: il padre terrà con se la figlia due giorni a settimana dalle ore 16,30 alle ore 19,30 Per_1 andando a prenderla presso l'abitazione re e riportandola la sera presso la stessa abitazione concordano i giorni all'inizio di ogni settimana;
quanto sopra, allo stato, sarà possibile per due settimane al mese nella qual il Sig. effettua l'orario di lavoro " corto"; nelle altre due settimane Controparte_1 del mese rimanenti, allo stato, il lavorando dalle ore 10.00 alle ore 19.00 potrà avere con se la CP_1 figlia nella giornata libera a sua ovvero il sabato nella misura di ore quattro e continuative, nella fascia oraria che la Sig.ra comunicherà al padre della minore;
la minore rimarrà con il padre Parte_1 a Weekend alternati quando i avrà a disposizione un immobile con una camera adibita CP_1 alla propria figlia. Il padre avrà con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare, entro il 30 maggio di ogni anno;
Il padre avrà con sé la figlia ad anni alterni con la madre il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre, il giorno di Capodanno;
il giorno del 6 gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno di Lunedì dell'Angelo. La figlia minore starà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre per la Festa della Mamma. Per il compleanno del minore i genitori lo trascorreranno preferibilmente insieme alla stessa, e nell'impossibilità ad anni alterni con ciascun genitore
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1131/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Simona Iodice.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Trippanera.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la figlia minore Persona_1
E' affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: viene affidata ad entra condiviso, i quali eserciteranno separatamente e la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazioni e nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia, e la potestà congiunta per le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, all ' istruzione e alla salute che, pertanto, dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspi ra zioni del la minore. La figlia minore risiederà in VIA AURELIA NORD N. 68 Persona_1
_in via prevalente presso e potrà vedere e tenere con se la propria Pt_2 figlia, salvo diverso accordo tra le parti, e compatibilmente con i turni lavorativi del padre e della madre, che i genitori provvederanno a comunicarsi entro e non oltre il 27 di ciascun mese, secondo il seguente calendario: il padre terrà con se la figlia due giorni a settimana dalle ore 16,30 alle ore 19,30 Per_1 andando a prenderla presso l'abitazione re e riportandola la sera presso la stessa abitazione concordano i giorni all'inizio di ogni settimana;
quanto sopra, allo stato, sarà possibile per due settimane al mese nella qual il Sig. effettua l'orario di lavoro " corto"; nelle altre due settimane Controparte_1 del mese rimanenti, allo stato, il lavorando dalle ore 10.00 alle ore 19.00 potrà avere con se la CP_1 figlia nella giornata libera a sua ovvero il sabato nella misura di ore quattro e continuative, nella fascia oraria che la Sig.ra comunicherà al padre della minore;
la minore rimarrà con il padre Parte_1 a Weekend alternati quando i avrà a disposizione un immobile con una camera adibita CP_1 alla propria figlia. Il padre avrà con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare, entro il 30 maggio di ogni anno;
Il padre avrà con sé la figlia ad anni alterni con la madre il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre, il giorno di Capodanno;
il giorno del 6 gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno di Lunedì dell'Angelo. La figlia minore starà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre per la Festa della Mamma. Per il compleanno del minore i genitori lo trascorreranno preferibilmente insieme alla stessa, e nell'impossibilità ad anni alterni con ciascun genitore
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone