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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11787/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAOLO LUCCHESI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ALESSANDRO BONACCORSI giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 27.10.2023, la ricorrente premesso di essere Parte_1
comproprietaria, unitamente all'odierno convenuto e per metà indivisa, dell'immobile Controparte_1
sito in Acireale Fraz. Santa Maria La Scala Via Grotte delle Colombe n°94, ha esposto che il le CP_1
impedisce l'utilizzo e/o godimento dell'immobile per cui è causa, comportandosi nei confronti della come unico proprietario ed impedendo alla stessa sia l'accesso che l'utilizzo. Parta attrice ha Pt_1
quindi chiesto, in via principale, la condanna del al pagamento della somma di €.300,00 (pari CP_1
alla metà del valore locativo), e, in via subordinata, di statuire il diritto in capo alla Sig.ra di Pt_1
godere del citato immobile sito in Acireale, Fraz. Santa Maria La Scala, Via Grotta delle Colombe 94,
per un periodo pari a sei mesi l'anno, in conformità al titolo di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto eccependo, in rito, Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, in quanto introdotta nella forma del rito semplificato nonostante si verta nel caso di specie in materia locatizia, nonché, per altro verso, per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito ha comunque chiesto il rigetto della domanda,
contestandone tutti i presupposti in fatto e in diritto, tra cui la sussistenza di una pregressa richiesta di godere del bene e la prova di un danno risarcibile.
Orbene, deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità
sollevata da parte convenuta, per l'assorbente ragione che il presente giudizio non ha oggetto locazione alcuna, in quanto parte attrice si è limitata a chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del comunista con uso esclusivo della cosa comune, da determinare in via equitativa e soltanto da parametrare al canone di locazione. Qualsivoglia questione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione, previsto in materia di diritti reali e comunione,
indipendentemente dalla locazione, risulta per altro verso superata, perché la procedura è stata espletata in corso di causa e ha avuto esito negativo.
pagina 2 di 6 Nel merito, tuttavia, tutte le domande proposte da parte attrice sono infondate.
E invero, iniziando dalla domanda principale relativa alla somma commisurata al canone di locazione, va rilevato che difetta, per l'intero periodo in contestazione e fino ad oggi, a fronte della specifica contestazione della controparte, la sufficiente allegazione dei presupposti di un pregiudizio risarcibile.
Parte attrice ha infatti in sintesi chiesto di condannare il al pagamento, in favore della CP_1
comunista, di una indennità di occupazione per abitare e godere in via esclusiva il bene in comunione.
La domanda in parola, per come proposta e sulla base della giurisprudenza richiamata, muove all'evidenza dalla tesi, invero in passato diffusa, secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa.
Successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645). Nella fattispecie parte attrice,
soffermandosi sulla questione dell'altrui occupazione del bene, non ha invece offerto, in punto di allegazione, elementi di valutazione in tal senso.
Per il periodo antecedente alla notifica del ricorso (16.02.24) difetta altresì, sempre alla luce dell'avversa specifica contestazione, prova ovvero offerta di prova della richiesta da parte attrice di voler utilizzare il bene, direttamente o indirettamente. Quale ulteriore corollario, non vi è nemmeno prova che il convenuto abbia poi concretamente negato alla la possibilità di utilizzare Pt_1
l'immobile.
pagina 3 di 6 La comunione oggetto del presente giudizio di scioglimento è infatti una comunione ordinaria fra coniugi in fase di separazione e in tal caso l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno dell'altro comproprietario che sia rimasto inerte o abbia acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (cfr. Cass. 2425/2015;
vedi anche: Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; in senso conforme: Cass. civ., sez. II, 3 dicembre
2010 n. 24647). La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (cfr. Cass.
7466/2015).
Nella fattispecie la parte attrice si è limitata a dedurre, entro i termini di rito, l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, senza nessuna prova della pregressa manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, seguita dal comportamento ostativo del CP_1
Una manifestazione di volontà in tal senso è quindi ravvisabile soltanto, per la prima volta, all'esito della notifica del ricorso.
Passando all'esame della domanda subordinata, deve innanzitutto chiarirsi che, diversamente da quanto rappresentato da parte attrice, l'oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alla domanda subordinata, non verte sulla richiesta di determinazione delle modalità di utilizzo del bene comune. Parte attrice ha invece chiesto di statuire il diritto in capo alla Sig.ra di godere del citato Pt_1
pagina 4 di 6 immobile sito in Acireale, Fraz. Santa Maria La Scala, Via Grotta delle Colombe 94, per un periodo pari a sei mesi l'anno, in conformità al titolo di proprietà.
Al fine di rigettare la domanda appare dunque sufficiente rilevare che dalla comproprietà nella misura della metà quota parte non deriva l'affermato diritto di utilizzare il bene per metà anno. Come
già rilevato, per contro, la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., va intesa in termini di suo contemporaneo e promiscuo, sebbene non di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario.
L'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può, tuttavia, essere consentito per accordo fra i partecipanti e sempre che l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102, rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti.
E' invero possibile, indipendentemente dalle irrilevanti questioni personali fra i comunisti evidenziate da parte attrice, che l'uso turnario sia necessario per l'amministrazione della cosa comune e non consentito senza fondamento da uno o più comunisti. In tal caso però non sussiste una pretesa da azione in sede contenziosa;
va infatti piuttosto osservato che, qualora non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza o se la deliberazione adottata non venga eseguita, il partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria nelle forme della giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c. e non invece seguendo la via della giurisdizione contenziosa. Rientra, in tal caso, nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria nominare un amministratore ovvero decidere per una diversa modalità di utilizzazione o godimento
(non esclusa la locazione a terzi o allo stesso comproprietario).
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (quanto al merito, parametro minimo per scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento a tutte le fasi;
pagina 5 di 6 quanto al procedimento possessorio n. R.G. 13529/2023, dichiarato subito inammissibile in data
8.5.2024 con riserva di provvedere alle spese nel presente giudizio di merito e provvedimento non impugnato, procedimenti possessori o cautelari, parametro minimo per scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento a tutte le fasi, con riduzione del 50 % per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 11787/2023 R.G.,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
convenuta che liquida in complessivi € 5.113,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Catania, il 15 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11787/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAOLO LUCCHESI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ALESSANDRO BONACCORSI giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 27.10.2023, la ricorrente premesso di essere Parte_1
comproprietaria, unitamente all'odierno convenuto e per metà indivisa, dell'immobile Controparte_1
sito in Acireale Fraz. Santa Maria La Scala Via Grotte delle Colombe n°94, ha esposto che il le CP_1
impedisce l'utilizzo e/o godimento dell'immobile per cui è causa, comportandosi nei confronti della come unico proprietario ed impedendo alla stessa sia l'accesso che l'utilizzo. Parta attrice ha Pt_1
quindi chiesto, in via principale, la condanna del al pagamento della somma di €.300,00 (pari CP_1
alla metà del valore locativo), e, in via subordinata, di statuire il diritto in capo alla Sig.ra di Pt_1
godere del citato immobile sito in Acireale, Fraz. Santa Maria La Scala, Via Grotta delle Colombe 94,
per un periodo pari a sei mesi l'anno, in conformità al titolo di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto eccependo, in rito, Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, in quanto introdotta nella forma del rito semplificato nonostante si verta nel caso di specie in materia locatizia, nonché, per altro verso, per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito ha comunque chiesto il rigetto della domanda,
contestandone tutti i presupposti in fatto e in diritto, tra cui la sussistenza di una pregressa richiesta di godere del bene e la prova di un danno risarcibile.
Orbene, deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità
sollevata da parte convenuta, per l'assorbente ragione che il presente giudizio non ha oggetto locazione alcuna, in quanto parte attrice si è limitata a chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del comunista con uso esclusivo della cosa comune, da determinare in via equitativa e soltanto da parametrare al canone di locazione. Qualsivoglia questione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione, previsto in materia di diritti reali e comunione,
indipendentemente dalla locazione, risulta per altro verso superata, perché la procedura è stata espletata in corso di causa e ha avuto esito negativo.
pagina 2 di 6 Nel merito, tuttavia, tutte le domande proposte da parte attrice sono infondate.
E invero, iniziando dalla domanda principale relativa alla somma commisurata al canone di locazione, va rilevato che difetta, per l'intero periodo in contestazione e fino ad oggi, a fronte della specifica contestazione della controparte, la sufficiente allegazione dei presupposti di un pregiudizio risarcibile.
Parte attrice ha infatti in sintesi chiesto di condannare il al pagamento, in favore della CP_1
comunista, di una indennità di occupazione per abitare e godere in via esclusiva il bene in comunione.
La domanda in parola, per come proposta e sulla base della giurisprudenza richiamata, muove all'evidenza dalla tesi, invero in passato diffusa, secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa.
Successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645). Nella fattispecie parte attrice,
soffermandosi sulla questione dell'altrui occupazione del bene, non ha invece offerto, in punto di allegazione, elementi di valutazione in tal senso.
Per il periodo antecedente alla notifica del ricorso (16.02.24) difetta altresì, sempre alla luce dell'avversa specifica contestazione, prova ovvero offerta di prova della richiesta da parte attrice di voler utilizzare il bene, direttamente o indirettamente. Quale ulteriore corollario, non vi è nemmeno prova che il convenuto abbia poi concretamente negato alla la possibilità di utilizzare Pt_1
l'immobile.
pagina 3 di 6 La comunione oggetto del presente giudizio di scioglimento è infatti una comunione ordinaria fra coniugi in fase di separazione e in tal caso l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno dell'altro comproprietario che sia rimasto inerte o abbia acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (cfr. Cass. 2425/2015;
vedi anche: Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; in senso conforme: Cass. civ., sez. II, 3 dicembre
2010 n. 24647). La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (cfr. Cass.
7466/2015).
Nella fattispecie la parte attrice si è limitata a dedurre, entro i termini di rito, l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, senza nessuna prova della pregressa manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, seguita dal comportamento ostativo del CP_1
Una manifestazione di volontà in tal senso è quindi ravvisabile soltanto, per la prima volta, all'esito della notifica del ricorso.
Passando all'esame della domanda subordinata, deve innanzitutto chiarirsi che, diversamente da quanto rappresentato da parte attrice, l'oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alla domanda subordinata, non verte sulla richiesta di determinazione delle modalità di utilizzo del bene comune. Parte attrice ha invece chiesto di statuire il diritto in capo alla Sig.ra di godere del citato Pt_1
pagina 4 di 6 immobile sito in Acireale, Fraz. Santa Maria La Scala, Via Grotta delle Colombe 94, per un periodo pari a sei mesi l'anno, in conformità al titolo di proprietà.
Al fine di rigettare la domanda appare dunque sufficiente rilevare che dalla comproprietà nella misura della metà quota parte non deriva l'affermato diritto di utilizzare il bene per metà anno. Come
già rilevato, per contro, la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., va intesa in termini di suo contemporaneo e promiscuo, sebbene non di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario.
L'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può, tuttavia, essere consentito per accordo fra i partecipanti e sempre che l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102, rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti.
E' invero possibile, indipendentemente dalle irrilevanti questioni personali fra i comunisti evidenziate da parte attrice, che l'uso turnario sia necessario per l'amministrazione della cosa comune e non consentito senza fondamento da uno o più comunisti. In tal caso però non sussiste una pretesa da azione in sede contenziosa;
va infatti piuttosto osservato che, qualora non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza o se la deliberazione adottata non venga eseguita, il partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria nelle forme della giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c. e non invece seguendo la via della giurisdizione contenziosa. Rientra, in tal caso, nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria nominare un amministratore ovvero decidere per una diversa modalità di utilizzazione o godimento
(non esclusa la locazione a terzi o allo stesso comproprietario).
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (quanto al merito, parametro minimo per scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento a tutte le fasi;
pagina 5 di 6 quanto al procedimento possessorio n. R.G. 13529/2023, dichiarato subito inammissibile in data
8.5.2024 con riserva di provvedere alle spese nel presente giudizio di merito e provvedimento non impugnato, procedimenti possessori o cautelari, parametro minimo per scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento a tutte le fasi, con riduzione del 50 % per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 11787/2023 R.G.,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
convenuta che liquida in complessivi € 5.113,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Catania, il 15 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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