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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 04/07/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO BATTISTA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. ASSUNTA TIRONE ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti, l'affidamento dei figli al padre e la conferma dei provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/03/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 05/07/2009 dal quale erano nati due figli, Persona_1 il 29/11/2008 e il 12/04/2012. Riferiva di lavorare come autotrasportatore, mentre Persona_2 la moglie era commessa in un negozio di abbigliamento. Rappresentava che, nell'ottobre del
2018, la moglie gli aveva manifestato la volontà di volersi separare perché innamorata di un altro uomo, e che, a seguito di tale rivelazione, si era trasferito a casa dei genitori. Aggiungeva che dopo tale separazione di fatto era venuto a conoscenza di relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie con il dirimpettaio e con un condomino nel novembre del 2017. Deduceva che la stessa trascurava completamente i figli, lasciandoli dai nonni materni, amici e parenti per trascorrere giornate intere con il nuovo compagno la cui presenza era imposta ai figli.
Evidenziava che il figlio pativa gravi disagi fisici e psichici consistenti nella Per_1 manifestazione di tic nervosi dovuti ad alterazione emotiva (cfr. diagnosi con prescrizione medica del dott. , i quali, rendevano necessario seguire un percorso psicologico col Per_3 dott. alle cui sedute veniva accompagnato solo dal padre, atteso il totale Persona_4 disinteresse della madre. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico della madre di versare un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/05/2019, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, riferiva di percepire uno stipendio di € 213,00 lavorando part-time come commessa. Rappresentava che da tempo non vi era una relazione intima con il marito, il quale assumeva spesso atteggiamenti aggressivi. Deduceva di essersi sempre presa cura dei figli e aggiungeva che i problemi di salute del figlio erano già Per_1 presenti prima della crisi coniugale, ma successivamente vi era stato un aggravamento in quanto il padre lo aveva reso partecipe e lo aveva coinvolto nelle dinamiche conflittuali della separazione. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 700,00 (€ 350 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento per la moglie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre e, infine, chiedeva disporsi la vendita del 50% dell'immobile adibito alla casa coniugale a favore del marito e, in subordine, a favore di terzi. All'esito dell'udienza presidenziale del 13/11/2019 (cfr. ordinanza del 30/11/2019), il Presidente delegato, sentite le parti, disponeva l'acquisizione di una relazione aggiornata dei servizi sociali sullo stato dei minori e sui rapporti genitori- figli, nonchè l'acquisizione di eventuali relazioni della competente ASL sui percorsi attivati (cfr. ordinanza del 30/11/2019). All'esito dell'udienza presidenziale del 15/01/2020, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso il padre, assegnava la casa coniugale al genitore collocatario e disponeva l'attivazione, presso la competente ASL, dei servizi sociali del Comune di Camigliano al fine di organizzare incontri madre-figli. Tale ordinanza veniva reclamata dalla resistente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ultimo comma, e confermata dalla Corte di appello. All'esito dell'udienza del
13/07/2021, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando al ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili, e che, gli incontri tra madre e figli dovevano avvenire senza la presenza del compagno della madre e con l'assistenza di uno psicologo.
Successivamente, all'udienza del 17/01/2024, acquisita la relazione del Servizio Sociale del
16/01/2024, il G.I. rimetteva alla volontà dei minori gli incontri con la madre. Espletata
l'istruttoria, all'udienza del 04/07/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito. In particolare, ha rappresentato che, nell'ottobre del 2018, la moglie gli aveva manifestato la volontà di volersi separare perché innamorata di un altro uomo, e che, a seguito di tale rivelazione, si era trasferito a casa dei genitori.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n 40795).
Nel caso de quo, l'allegazione del ricorrente non trova adeguato riscontro probatorio. Da un lato, non è stata provata l'instaurazione da parte della resistente di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Invero, i testi escussi, avendo reso dichiarazioni generiche e quindi non pienamente attendibili, non hanno confermato la relazione extraconiugale intrapresa dalla resistente (cfr. verbale del 20/04/2022). In particolare, ha Testimone_1 dichiarato di non conoscere la ragione per la quale non abitava più con la moglie Parte_2
a partire dall'ottobre del 2018 (cfr. verbale del 20/04/2022). A fronte della sola deposizione di che ha dichiarato di essere stato presente nel momento in cui Testimone_2 CP_1 confessava al marito di essere innamorata di un altro uomo (cfr. verbale del 08/11/2022), il teste dichiarava di essere a conoscenza della predetta circostanza solo perché gli Testimone_3 era stata riferita dal ricorrente.
D'altro lato, pur volendo considerare veritiera la predetta circostanza, non è stata in ogni caso fornita alcuna prova del nesso causale tra l'instaurazione della relazione extraconiugale e la crisi coniugale tra i coniugi, dal momento che nello stesso ricorso introduttivo si specifica che le relazioni extraconiugali sarebbero intervenute quando ormai era già sussistente la separazione di fatto dei coniugi, il che fa esclude la sussistenza di un nesso di causalità certo tra le violazioni degli obblighi coniugali e l'intervenuta separazione ( cfr. ricorso introduttivo laddove si dà atto che le relazioni sarebbero intervenute posteriormente alla separazione di fatto;
inoltre, risulta in atti anche atto di separazione consensuale sottoscritto da entrambe le parti nella quale si riporta quale causa della separazione l'incompatibilità caratteriale, il che consente di escludere la prova che siano state le relazioni extraconiugali anche anteriori alla separazione di fatto la ragione e la causa della rottura del vincolo coniugale). Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Atteso il disinteresse della resistente nel recuperare il rapporto con i figli e della sua condotta omissiva nel tutelare un loro normale e sereno sviluppo psico-fisico, nonché della violazione degli obblighi di assistenza materiale degli stessi (cfr. relazione SS del Comune di Camigliano del 23/05/2025 27/10/2023), va confermato l'affido esclusivo al padre con collocazione privilegiata dei figli minori presso quest'ultimo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre quale genitore collocatario dei figli minori considerato che la finalità di tale assegnazione è quella di consentire, tra l'altro, al figlio minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto (cfr. tra le altre, Cass. sent.
n. 1545/2006) in modo da evitare una sorta di duplicazione di vita che non potrebbe che aumentare il rischio di scissione, sempre presente nel momento di disgregazione della coppia genitoriale (cfr. ordinanza del 26/02/2020).
Quanto alla regolamentazione del calendario con il genitore non convivente, occorre evidenziare che, dalla relazione dei servizi sociali del 16/01/2024, è emerso, da un lato, che “la relazione madre-figli non appare né funzionale alla sana crescita psico fisica dei minori, né costruttiva per gli stessi”, (cfr. relazione dei servizi sociale del 16/01/2024), dall'altro, la mancanza di volontà di e nel voler incontrare la madre. Pertanto, va confermata la rimessione Per_1 Per_2 alla volontà dei minori degli incontri con la madre (cfr. verbale del 17/01/2024).
Tenuto conto dell'età dei figli minori, delle accresciute esigenze degli stessi e delle dichiarazioni rese dalla resistente secondo le quali afferma di aver cambiato lavoro e di percepire uno stipendio di circa € 1.000 mensili (cfr. verbale del 27/10/2023), il Tribunale reputa congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando un assegno CP_1 mensile di € 400,00 ( 200,00 per ciascun figlio).
Ciò posto, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, mentre il ricorrente ne ha chiesto il mancato riconoscimento attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (vd.
Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Dalla documentazione allegata risulta che: il ricorrente percepisce circa € 1.400,00 lavorando come autotrasportatore (cfr. ultime tre dichiarazioni dei redditi del ricorrente), mentre la resistente ha dichiarato di percepire € 1.000,00 (cfr. verbale del 17/01/2024). Va precisato, altresì, che la documentazione allegata dal ricorrente è incompleta poiché mancante della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019; inoltre, dalla mancata produzione di documentazione aggiornata, deve presumersi inalterata la sua capacità economica come sopra descritta. Dalle allegazioni e dalle dichiarazioni di parte resistente, invece, risulta che la sua situazione economica sia notevolmente migliorata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale: difatti, all'epoca dell'ordinanza di separazione dichiarava di aver lasciato il lavoro di commessa per il quale percepiva uno stipendio di circa € 500,00-600,00 (cfr. verbale del
13/11/2019); successivamente, dichiarava di lavorare come operaia, percependo uno stipendio di circa € 350,00 (cfr. verbale del 13/07/2021) ed, infine, dichiarava di aver cambiato lavoro e di percepire uno stipendio di 1.000,00 al mese (cfr. verbale del 17/01/2024). Pertanto, tenuto conto che la resistente gode di redditi propri e della concreta e attuale capacità lavorativa dichiarata dalla stessa, nonché della mancanza di elementi probatori tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore di nulla va corrisposto a tale titolo da parte CP_1 del ricorrente.
Va infine dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda formulata dalla resistente di disporre la vendita del 50% dell'immobile adibito alla casa coniugale a favore del marito e, in subordine, a favore di terzi, in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
Capua (CE), e , nata il [...] in [...] ex art. 151, I comma, c.c.; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2008);
3. rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. conferma l'affido esclusivo dei figli minori al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso di lui e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre come indicato in parte motiva;
5. conferma l'assegnazione della casa coniugale a favore del ricorrente;
6. pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando al ricorrente un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7. nulla per quanto concerne l'assegno di mantenimento a favore della resistente;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 04/07/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO BATTISTA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. ASSUNTA TIRONE ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti, l'affidamento dei figli al padre e la conferma dei provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/03/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 05/07/2009 dal quale erano nati due figli, Persona_1 il 29/11/2008 e il 12/04/2012. Riferiva di lavorare come autotrasportatore, mentre Persona_2 la moglie era commessa in un negozio di abbigliamento. Rappresentava che, nell'ottobre del
2018, la moglie gli aveva manifestato la volontà di volersi separare perché innamorata di un altro uomo, e che, a seguito di tale rivelazione, si era trasferito a casa dei genitori. Aggiungeva che dopo tale separazione di fatto era venuto a conoscenza di relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie con il dirimpettaio e con un condomino nel novembre del 2017. Deduceva che la stessa trascurava completamente i figli, lasciandoli dai nonni materni, amici e parenti per trascorrere giornate intere con il nuovo compagno la cui presenza era imposta ai figli.
Evidenziava che il figlio pativa gravi disagi fisici e psichici consistenti nella Per_1 manifestazione di tic nervosi dovuti ad alterazione emotiva (cfr. diagnosi con prescrizione medica del dott. , i quali, rendevano necessario seguire un percorso psicologico col Per_3 dott. alle cui sedute veniva accompagnato solo dal padre, atteso il totale Persona_4 disinteresse della madre. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico della madre di versare un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/05/2019, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, riferiva di percepire uno stipendio di € 213,00 lavorando part-time come commessa. Rappresentava che da tempo non vi era una relazione intima con il marito, il quale assumeva spesso atteggiamenti aggressivi. Deduceva di essersi sempre presa cura dei figli e aggiungeva che i problemi di salute del figlio erano già Per_1 presenti prima della crisi coniugale, ma successivamente vi era stato un aggravamento in quanto il padre lo aveva reso partecipe e lo aveva coinvolto nelle dinamiche conflittuali della separazione. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 700,00 (€ 350 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento per la moglie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre e, infine, chiedeva disporsi la vendita del 50% dell'immobile adibito alla casa coniugale a favore del marito e, in subordine, a favore di terzi. All'esito dell'udienza presidenziale del 13/11/2019 (cfr. ordinanza del 30/11/2019), il Presidente delegato, sentite le parti, disponeva l'acquisizione di una relazione aggiornata dei servizi sociali sullo stato dei minori e sui rapporti genitori- figli, nonchè l'acquisizione di eventuali relazioni della competente ASL sui percorsi attivati (cfr. ordinanza del 30/11/2019). All'esito dell'udienza presidenziale del 15/01/2020, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso il padre, assegnava la casa coniugale al genitore collocatario e disponeva l'attivazione, presso la competente ASL, dei servizi sociali del Comune di Camigliano al fine di organizzare incontri madre-figli. Tale ordinanza veniva reclamata dalla resistente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ultimo comma, e confermata dalla Corte di appello. All'esito dell'udienza del
13/07/2021, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando al ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili, e che, gli incontri tra madre e figli dovevano avvenire senza la presenza del compagno della madre e con l'assistenza di uno psicologo.
Successivamente, all'udienza del 17/01/2024, acquisita la relazione del Servizio Sociale del
16/01/2024, il G.I. rimetteva alla volontà dei minori gli incontri con la madre. Espletata
l'istruttoria, all'udienza del 04/07/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito. In particolare, ha rappresentato che, nell'ottobre del 2018, la moglie gli aveva manifestato la volontà di volersi separare perché innamorata di un altro uomo, e che, a seguito di tale rivelazione, si era trasferito a casa dei genitori.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n 40795).
Nel caso de quo, l'allegazione del ricorrente non trova adeguato riscontro probatorio. Da un lato, non è stata provata l'instaurazione da parte della resistente di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Invero, i testi escussi, avendo reso dichiarazioni generiche e quindi non pienamente attendibili, non hanno confermato la relazione extraconiugale intrapresa dalla resistente (cfr. verbale del 20/04/2022). In particolare, ha Testimone_1 dichiarato di non conoscere la ragione per la quale non abitava più con la moglie Parte_2
a partire dall'ottobre del 2018 (cfr. verbale del 20/04/2022). A fronte della sola deposizione di che ha dichiarato di essere stato presente nel momento in cui Testimone_2 CP_1 confessava al marito di essere innamorata di un altro uomo (cfr. verbale del 08/11/2022), il teste dichiarava di essere a conoscenza della predetta circostanza solo perché gli Testimone_3 era stata riferita dal ricorrente.
D'altro lato, pur volendo considerare veritiera la predetta circostanza, non è stata in ogni caso fornita alcuna prova del nesso causale tra l'instaurazione della relazione extraconiugale e la crisi coniugale tra i coniugi, dal momento che nello stesso ricorso introduttivo si specifica che le relazioni extraconiugali sarebbero intervenute quando ormai era già sussistente la separazione di fatto dei coniugi, il che fa esclude la sussistenza di un nesso di causalità certo tra le violazioni degli obblighi coniugali e l'intervenuta separazione ( cfr. ricorso introduttivo laddove si dà atto che le relazioni sarebbero intervenute posteriormente alla separazione di fatto;
inoltre, risulta in atti anche atto di separazione consensuale sottoscritto da entrambe le parti nella quale si riporta quale causa della separazione l'incompatibilità caratteriale, il che consente di escludere la prova che siano state le relazioni extraconiugali anche anteriori alla separazione di fatto la ragione e la causa della rottura del vincolo coniugale). Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Atteso il disinteresse della resistente nel recuperare il rapporto con i figli e della sua condotta omissiva nel tutelare un loro normale e sereno sviluppo psico-fisico, nonché della violazione degli obblighi di assistenza materiale degli stessi (cfr. relazione SS del Comune di Camigliano del 23/05/2025 27/10/2023), va confermato l'affido esclusivo al padre con collocazione privilegiata dei figli minori presso quest'ultimo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre quale genitore collocatario dei figli minori considerato che la finalità di tale assegnazione è quella di consentire, tra l'altro, al figlio minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto (cfr. tra le altre, Cass. sent.
n. 1545/2006) in modo da evitare una sorta di duplicazione di vita che non potrebbe che aumentare il rischio di scissione, sempre presente nel momento di disgregazione della coppia genitoriale (cfr. ordinanza del 26/02/2020).
Quanto alla regolamentazione del calendario con il genitore non convivente, occorre evidenziare che, dalla relazione dei servizi sociali del 16/01/2024, è emerso, da un lato, che “la relazione madre-figli non appare né funzionale alla sana crescita psico fisica dei minori, né costruttiva per gli stessi”, (cfr. relazione dei servizi sociale del 16/01/2024), dall'altro, la mancanza di volontà di e nel voler incontrare la madre. Pertanto, va confermata la rimessione Per_1 Per_2 alla volontà dei minori degli incontri con la madre (cfr. verbale del 17/01/2024).
Tenuto conto dell'età dei figli minori, delle accresciute esigenze degli stessi e delle dichiarazioni rese dalla resistente secondo le quali afferma di aver cambiato lavoro e di percepire uno stipendio di circa € 1.000 mensili (cfr. verbale del 27/10/2023), il Tribunale reputa congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando un assegno CP_1 mensile di € 400,00 ( 200,00 per ciascun figlio).
Ciò posto, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, mentre il ricorrente ne ha chiesto il mancato riconoscimento attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (vd.
Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Dalla documentazione allegata risulta che: il ricorrente percepisce circa € 1.400,00 lavorando come autotrasportatore (cfr. ultime tre dichiarazioni dei redditi del ricorrente), mentre la resistente ha dichiarato di percepire € 1.000,00 (cfr. verbale del 17/01/2024). Va precisato, altresì, che la documentazione allegata dal ricorrente è incompleta poiché mancante della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019; inoltre, dalla mancata produzione di documentazione aggiornata, deve presumersi inalterata la sua capacità economica come sopra descritta. Dalle allegazioni e dalle dichiarazioni di parte resistente, invece, risulta che la sua situazione economica sia notevolmente migliorata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale: difatti, all'epoca dell'ordinanza di separazione dichiarava di aver lasciato il lavoro di commessa per il quale percepiva uno stipendio di circa € 500,00-600,00 (cfr. verbale del
13/11/2019); successivamente, dichiarava di lavorare come operaia, percependo uno stipendio di circa € 350,00 (cfr. verbale del 13/07/2021) ed, infine, dichiarava di aver cambiato lavoro e di percepire uno stipendio di 1.000,00 al mese (cfr. verbale del 17/01/2024). Pertanto, tenuto conto che la resistente gode di redditi propri e della concreta e attuale capacità lavorativa dichiarata dalla stessa, nonché della mancanza di elementi probatori tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore di nulla va corrisposto a tale titolo da parte CP_1 del ricorrente.
Va infine dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda formulata dalla resistente di disporre la vendita del 50% dell'immobile adibito alla casa coniugale a favore del marito e, in subordine, a favore di terzi, in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
Capua (CE), e , nata il [...] in [...] ex art. 151, I comma, c.c.; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2008);
3. rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. conferma l'affido esclusivo dei figli minori al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso di lui e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre come indicato in parte motiva;
5. conferma l'assegnazione della casa coniugale a favore del ricorrente;
6. pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando al ricorrente un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7. nulla per quanto concerne l'assegno di mantenimento a favore della resistente;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio