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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL MI Presidente dott.ssa EL EN RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.10.2025, assunto in decisione in data 12.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Giorgio Ballabio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso
Sempione n.5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale delle parti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti, come già riferito in premessa, conducevano in locazione un appartamento in Cesano Maderno,
Via San Giuseppe n. 12, adibito a casa coniugale: il contratto d'affitto è stato consensualmente risolto in accordo anche con la proprietà. Il Sig. si impegna ad estinguere il residuo debito derivante dal detto Pt_2 contratto di locazione, nei confronti della proprietà, qualora richiesto. I coniugi stanno rependo due distinte unità abitative dove trasferirsi impegnandosi, altresì, a trasferire la residenza anagrafica.
3) I figli e da poco maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, abiteranno Per_1 Per_2 presso la madre. Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, attraverso il pagamento dell'importo Pt_2 mensile complessivo di Euro 700,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Lo stesso verserà inoltre alla coniuge il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, necessarie ai figli, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso l'adito Tribunale, come da documento che qui si allega (doc. 11), qui da considerarsi trascritto e al cui contenuto i coniugi rinviano in toto.
4) I figli, essendo maggiorenni, si accorderanno personalmente, di volta in volta, con il padre circa le visite e i periodi di frequentazione.
5) L'importo dell'assegno unico attualmente in vigore verrà percepito dalla signora . Parte_1
6) Le parti, essendo i redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, espressamente rinunziano alla produzione delle rispettive giacenze bancarie.
7) I coniugi, sin d'ora, rinunciano espressamente ad impugnare l'emananda sentenza, prestando quindi totale acquiescenza al fine del relativo passaggio in giudicato affinchè l'emananda sentenza possa essere trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Seregno.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 27.7.1998 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati LE (26.9.2007) ed (26.9.2007), maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.11.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 20.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Seregno in data 27.7.1998 (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
CL MI
Il giudice relatore
EL EN RI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL MI Presidente dott.ssa EL EN RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.10.2025, assunto in decisione in data 12.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Giorgio Ballabio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso
Sempione n.5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale delle parti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti, come già riferito in premessa, conducevano in locazione un appartamento in Cesano Maderno,
Via San Giuseppe n. 12, adibito a casa coniugale: il contratto d'affitto è stato consensualmente risolto in accordo anche con la proprietà. Il Sig. si impegna ad estinguere il residuo debito derivante dal detto Pt_2 contratto di locazione, nei confronti della proprietà, qualora richiesto. I coniugi stanno rependo due distinte unità abitative dove trasferirsi impegnandosi, altresì, a trasferire la residenza anagrafica.
3) I figli e da poco maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, abiteranno Per_1 Per_2 presso la madre. Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, attraverso il pagamento dell'importo Pt_2 mensile complessivo di Euro 700,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Lo stesso verserà inoltre alla coniuge il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, necessarie ai figli, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso l'adito Tribunale, come da documento che qui si allega (doc. 11), qui da considerarsi trascritto e al cui contenuto i coniugi rinviano in toto.
4) I figli, essendo maggiorenni, si accorderanno personalmente, di volta in volta, con il padre circa le visite e i periodi di frequentazione.
5) L'importo dell'assegno unico attualmente in vigore verrà percepito dalla signora . Parte_1
6) Le parti, essendo i redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, espressamente rinunziano alla produzione delle rispettive giacenze bancarie.
7) I coniugi, sin d'ora, rinunciano espressamente ad impugnare l'emananda sentenza, prestando quindi totale acquiescenza al fine del relativo passaggio in giudicato affinchè l'emananda sentenza possa essere trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Seregno.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 27.7.1998 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati LE (26.9.2007) ed (26.9.2007), maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.11.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 20.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Seregno in data 27.7.1998 (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
CL MI
Il giudice relatore
EL EN RI
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