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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 736/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Castelbuono in Via Turrisi, nr. 26, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro-tempore.
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, esponeva Parte_1
di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art.
11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai
a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente a far data dal quinquennio antecedente il recapito della diffida che si produce, fermo restando che il termine di prescrizione quinquennale riguarda il diritto e non anche l'anzianità maturata;
condannare pertanto la parte resistente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio l Controparte_2
sebbene regolarmente citato, sicché va dichiarato
[...]
contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti relativi al quinquennio antecedente alla notifica della diffida inviata a mezzo pec alle Amministrazioni resistenti in data
13.03.2020 (cfr. alleg. 5 fascicolo ricorrente). Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla
Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e dalle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza della ricorrente (cfr. alleg.
7 - attestazioni di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del
1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale
(cfr. produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 13.03.2015 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché, l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell
[...]
, qui dichiarata: Controparte_3
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con decorrenza dal
13.03.2015, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, il 04.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 736/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Castelbuono in Via Turrisi, nr. 26, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro-tempore.
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, esponeva Parte_1
di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art.
11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai
a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente a far data dal quinquennio antecedente il recapito della diffida che si produce, fermo restando che il termine di prescrizione quinquennale riguarda il diritto e non anche l'anzianità maturata;
condannare pertanto la parte resistente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio l Controparte_2
sebbene regolarmente citato, sicché va dichiarato
[...]
contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti relativi al quinquennio antecedente alla notifica della diffida inviata a mezzo pec alle Amministrazioni resistenti in data
13.03.2020 (cfr. alleg. 5 fascicolo ricorrente). Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla
Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e dalle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza della ricorrente (cfr. alleg.
7 - attestazioni di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del
1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale
(cfr. produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 13.03.2015 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché, l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell
[...]
, qui dichiarata: Controparte_3
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con decorrenza dal
13.03.2015, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, il 04.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo