Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 152/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famigli a e Person e
Il Tribunal e di Pis t oia, ri unit o in C am era di Consigl io e composto dai seguent i magi strati: dott. Stefano Bill et Presi dente dott.ssa Gi uli a GA ulo Giudi ce dott. Ni col a Latour Gi udice rel . ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civi le is cri tta a ruolo n. R . G. 152/2025 avent e ad ogget to C essazione degli eff etti ci vili del matrimoni o, su ri corso deposit ato in dat a 28.01.2025, congiuntam ente dai coniugi:
C.F. nat a a S an Marcell o TO i l Parte_1 C.F._1
20.01.1974 e res idente i n Pist oi a, V i a Gi ovanni Verga, 4
e
C.F. , nat o a San Marcell o Pist oi ese Parte_2 C.F._2
il 06.07.1971 e resident e i n S an Marcello Piteglio (P T), Vi a C ase Alt e, 357,
1
e
PM in sed e
Interven tore n ecess ari o
RAGI ONI di FATT O e di DIRITTO d el la DE CISIONE
1. Con ricorso congiunt o depos itato i n dat a 28.01.2025 i si g.ri e Parte_2
prem ett endo di aver contratto m at rimonio in dat a 14.01.2007 in S an Parte_1
Marcello TO (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia PE
(nat a il 02.03.2006), maggiorenne, ma economi cam ente non aut osuffi ci ent e.
Perm ett evano, al tres ì, che il Tribunale di Pistoi a (r. g. n. 4856/2014), con decreto di omologa n. 2231/ 2015 del 07.04.2015, omologava l a separazione personal e dei coniugi .
Pert anto, non ess endo ripresa l a convivenza né essendoci st ata ri concili azione, dato il decorso dei t erm ini di l egge, i coni ugi dom andavano pronunci arsi la cessazione degli effetti civili del mat rim onio al le condi zioni da questi concordem ent e pattuit e.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“La figlia da poco maggiorenne avrà domicilio formale e prevalente PE presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi
i genit ori con rif eri ment o al le decisioni di maggi ore interesse che saranno assunt e dai medesi mi di comune accordo t enendo cont o della maggiore età dell a figli a, della capacità e dell'inclinazio ne naturale e delle aspirazioni della stessa.
Il Si g. corris ponderà in favore del la Sig.ra a Parte_2 Parte_1
titolo di contr ibut o per il mantenimento della figlia , Euro 300 mensili PE oltre al 50% dell e s pes e si a str aordinarie nel l 'int eresse dall a figlia PE nonché di quelle ordinarie inerenti l'istruzione e la scuola (materiale scolastico, cancelleria, eventi ecc.), l'abbigliamento, le spese sanitarie di routine, medicinali da banco e/ o tr attamenti medi ci ed est eti ci ecc. S ono a cari co dell a Si g.ra Pt_1
le spese ordinari e di vitt o e alloggio.
2 I documenti fiscali di ogni spesa sostenuta nell'interesse della figlia saranno, ove possibile, intestati alla stessa e saranno rimborsate all'altro genitore entro 5 giorni dalla s pesa, previa es ibizi one dei relativi gi ustifi cativi .
Le parti concordano che il la Sig.ra incamererà per intero l'assegno unico Pt_1 familiare erogato dall'INPS in favore della figlia . PE
AN e la maggior e et à di , la st essa avrà f acolt à di f requentare e veder e PE
il padre liber ament e dur ant e la setti mana e di trascorrere con ciascuno dei genitori un fine s etti mana ogni due in base ai propri i mpegni scol asti ci ed ext ra scol asti ci. avrà alt resì facol t à di trascorrere con cias cun genit ore l e PE
festi vit à AT ZI e e LI liberament e.
Le spese del pr es ent e pr ocediment o saranno sost enute nella misura del 50 % da ciascuna parte.”
Lette note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.02.2025 ed acquisito il parere del PM, la causa è stat a ris ervat a al C oll egio per l a decisione.
2. La dom anda è fondat a e m erit a accoglim ento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura det ermi nat asi t ra i coniugi appare i rreversi bil e alla l uce delle ragi oni addott e e tenuto cont o dell a deci sa e ferm a volont à di far cessare defi nitivam ent e i l vincolo mat rim oni al e m ani fest ata dall e parti nel ri corso int rodutti vo e n ell e not e scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che l e condi zioni concordat e sono congrue e conformi a l egge, esse possono essere post e a fondam ento dell a decisi one, con l a sola precisazione che, essendo l a fi gli a m aggiorenne, null a è possibi le st abili re i n punto di affidam ento e di sua frequent azione con i genitori.
3. Null a deve dis porsi i n punto di s pese avendo l e parti proposto domanda congiunt a.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oia, s ettore Famigli a e P ersone, pronunci ando defi nitivam ent e, ogni cont rari a i stanza, eccezione e deduzione di sat tesa, così provvede:
1. Pronunci a l a ces sazione degli effetti ci vili del m at rimonio cont ratto in San
Marcell o Pist oiese (PT) il 14.01.2007 da i coniugi nat a a S an Parte_1
3 Marcell o Pis toi es e il 20.01.1974 e nato a [...] oi es e Parte_2
il 06.07.1971 all e condi zioni da essi concordat e;
2. Ordina che l a presente s ent enza sia t rasmessa a cura della Cancell eri a in copi a aut enti ca all'Uffi ci al e di St ato Ci vil e del Comune San Marcel lo Piteglio (PT) per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dell o St ato Civil e) (Atto n. 1 P. II, Seri a A, Anno 2007).
3. Null a all e s pese.
Così deciso in Pist oi a nell a C am era di Consigli o del 2 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presi dent e
Ni col a Lat our St efano Bill et
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