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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 17/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 244/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo G. Albengo Demarchi Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al
R.g. n. 244/2024 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Messina del foro di Trento, C.F. presso lo studio della quale, in Trento, via S. C.F._2
Vigilio, 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti depositata telematicamente
APPELLANTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de Castiglione CP_1 C.F._3
C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via C.F._4
Fontana, 18 giusta procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: donazione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento del proposto gravame,
IN VIA PRELIMINARE URGENTE:
- disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata del Tribunale di Trento n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata in data 23.05.2024, non notificata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata in data 23.05.2024, emessa dal Tribunale di Trento, Giudice dott. Massimo Morandini, nel giudizio n. R.G. 2281/2021, non notificata, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1) accertare e dichiarare che la signora nulla deve al signor a titolo di mutuo/prestito Pt_1 CP_1 in quanto il denaro speso a favore della signora rientra appieno all'interno degli acquisti Pt_1 effettuati nel corso di una stabile convivenza ed in relazione ad essa e, come dichiarato dallo stesso sono state effettuate anche in ragione della pregressa assistenza familiare prestata dalla CP_1 convenuta alla figlia invalida;
2) accertare e dichiarare che la signora nulla deve al signor a titolo di donazioni Pt_1 CP_1 ricevute;
3) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiari che quanto ricevuto dalla signora integri Pt_1 delle donazioni, accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 801 c.c.;
4) accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato davanti al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso con condanna della parte attrice alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di , oltre a rimborso spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, Parte_1
CNPA al 4% ed Iva al 22%.
In via istruttoria: (omissis)
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto pagina 2 di 4 inammissibile o manifestamente infondata, non sussistendo i presupposti né del fumus boni iuris né del periculum in mora, con condanna della parte appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad e € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza, si chiede che il provvedimento sospensivo sia subordinato al rilascio di una cauzione a carico della parte istante.
3) Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza emanata dal Giudice di prima cure;
4) In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado non ammesse e/o rigettate dal giudice di prima cure in quanto tacitamente rinunciate non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio Con osservanza.
*
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata il 23.05.2024, il Tribunale di Trento, accertata e dichiarata la nullità ex art. 782 c.c. delle elargizioni effettuate da in favore di CP_1 [...]
, in quanto connotate da spirito di libertà, ha condannato la convenuta alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute nella misura di complessivi € 64.936,49, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo oltre alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che ha liquidato in complessivi € 14.951,57.
Con atto d.d. 20.1.2024 ha citato in appello Parte_1 CP_1 impugnando la sentenza del Tribunale di Trento e, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto che si accerti e si dichiari che nulla deve rimborsare titolo di mutuo/prestito, in quanto le somme richieste erano imputabili a spese effettuate nel corso di una stabile convivenza, in relazione alle necessità di questa, ed erano riferibili anche alla pregressa assistenza familiare prestata dalla convenuta alla figlia invalida. Ha chiesto, altresì, che si accerti e si dichiari che nulla deve a titolo di donazioni ricevute e, in caso contrario, che si dichiari l'inapplicabilità al caso di CP_1 specie dell'art. 801 c.c. Infine, ha domandato che si accerti e si dichiari l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2033 e 2024 c.c.
Con atto d.d. 27.3.2025 si è costituito in appello chiedendo di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto e di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante e, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza, ha chiesto che il provvedimento sospensivo sia subordinato al rilascio di una cauzione. Nel merito ha chiesto di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e di confermare, conseguentemente, la sentenza del Giudice di primo grado.
Con decreto d.d. 30.12.2024, la Corte di appello di Trento ha fissato l'udienza del 17.4.2025 e, in applicazione ed a norma dell'art. 127-ter c.p.c., sostituito l'udienza con il deposito di note scritte entro la medesima data.
pagina 3 di 4 Con ordinanza d.d. 30.5.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 17.4.2025, la Corte ha fissato davanti a sé udienza di rimessione in decisione per il 15.1.2026.
Nelle more, le parti, come riferito dall'appellante con nota di deposito del 29.07.2025, hanno raggiunto un accordo formalizzato in una scrittura privata transattiva d.d. 19.6.2025 – che prevede, tra le altre condizioni, la rinuncia agli atti del presente giudizio di appello da parte appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato con compensazione integrale delle competenze e spese di lite del secondo grado di giudizio.
, in data 29.7.2025, ha quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio con cui chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo con la compensazione integrale delle competenze e spese di lite tra le parti in conformità con gli accordi raggiunti.
Pertanto, la Corte, previa revoca dell'ordinanza adottata il 30.05.2025, che, ex art. 352 c.p.c., fissava l'udienza del 15.01.2026 per la rimessione della causa in decisione;
alla luce dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente notificata dall'appellante a controparte il 21.07.2025, come risulta dal deposito della ricevuta di notifica, e successivamente accettata da come risulta da CP_1 dichiarazione del 22.07.2025, pure depositata, può procedere a dichiarare l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 306 c.c., dando altresì atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese del grado integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Trento, il 06.11.2025 Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo G. Albengo Demarchi Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al
R.g. n. 244/2024 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Messina del foro di Trento, C.F. presso lo studio della quale, in Trento, via S. C.F._2
Vigilio, 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti depositata telematicamente
APPELLANTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de Castiglione CP_1 C.F._3
C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via C.F._4
Fontana, 18 giusta procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: donazione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento del proposto gravame,
IN VIA PRELIMINARE URGENTE:
- disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata del Tribunale di Trento n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata in data 23.05.2024, non notificata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata in data 23.05.2024, emessa dal Tribunale di Trento, Giudice dott. Massimo Morandini, nel giudizio n. R.G. 2281/2021, non notificata, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1) accertare e dichiarare che la signora nulla deve al signor a titolo di mutuo/prestito Pt_1 CP_1 in quanto il denaro speso a favore della signora rientra appieno all'interno degli acquisti Pt_1 effettuati nel corso di una stabile convivenza ed in relazione ad essa e, come dichiarato dallo stesso sono state effettuate anche in ragione della pregressa assistenza familiare prestata dalla CP_1 convenuta alla figlia invalida;
2) accertare e dichiarare che la signora nulla deve al signor a titolo di donazioni Pt_1 CP_1 ricevute;
3) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiari che quanto ricevuto dalla signora integri Pt_1 delle donazioni, accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 801 c.c.;
4) accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato davanti al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso con condanna della parte attrice alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di , oltre a rimborso spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, Parte_1
CNPA al 4% ed Iva al 22%.
In via istruttoria: (omissis)
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto pagina 2 di 4 inammissibile o manifestamente infondata, non sussistendo i presupposti né del fumus boni iuris né del periculum in mora, con condanna della parte appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad e € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza, si chiede che il provvedimento sospensivo sia subordinato al rilascio di una cauzione a carico della parte istante.
3) Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza emanata dal Giudice di prima cure;
4) In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado non ammesse e/o rigettate dal giudice di prima cure in quanto tacitamente rinunciate non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio Con osservanza.
*
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 551/2024 dd. 17.05.2024, pubblicata il 23.05.2024, il Tribunale di Trento, accertata e dichiarata la nullità ex art. 782 c.c. delle elargizioni effettuate da in favore di CP_1 [...]
, in quanto connotate da spirito di libertà, ha condannato la convenuta alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute nella misura di complessivi € 64.936,49, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo oltre alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che ha liquidato in complessivi € 14.951,57.
Con atto d.d. 20.1.2024 ha citato in appello Parte_1 CP_1 impugnando la sentenza del Tribunale di Trento e, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto che si accerti e si dichiari che nulla deve rimborsare titolo di mutuo/prestito, in quanto le somme richieste erano imputabili a spese effettuate nel corso di una stabile convivenza, in relazione alle necessità di questa, ed erano riferibili anche alla pregressa assistenza familiare prestata dalla convenuta alla figlia invalida. Ha chiesto, altresì, che si accerti e si dichiari che nulla deve a titolo di donazioni ricevute e, in caso contrario, che si dichiari l'inapplicabilità al caso di CP_1 specie dell'art. 801 c.c. Infine, ha domandato che si accerti e si dichiari l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2033 e 2024 c.c.
Con atto d.d. 27.3.2025 si è costituito in appello chiedendo di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto e di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante e, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza, ha chiesto che il provvedimento sospensivo sia subordinato al rilascio di una cauzione. Nel merito ha chiesto di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e di confermare, conseguentemente, la sentenza del Giudice di primo grado.
Con decreto d.d. 30.12.2024, la Corte di appello di Trento ha fissato l'udienza del 17.4.2025 e, in applicazione ed a norma dell'art. 127-ter c.p.c., sostituito l'udienza con il deposito di note scritte entro la medesima data.
pagina 3 di 4 Con ordinanza d.d. 30.5.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 17.4.2025, la Corte ha fissato davanti a sé udienza di rimessione in decisione per il 15.1.2026.
Nelle more, le parti, come riferito dall'appellante con nota di deposito del 29.07.2025, hanno raggiunto un accordo formalizzato in una scrittura privata transattiva d.d. 19.6.2025 – che prevede, tra le altre condizioni, la rinuncia agli atti del presente giudizio di appello da parte appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato con compensazione integrale delle competenze e spese di lite del secondo grado di giudizio.
, in data 29.7.2025, ha quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio con cui chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo con la compensazione integrale delle competenze e spese di lite tra le parti in conformità con gli accordi raggiunti.
Pertanto, la Corte, previa revoca dell'ordinanza adottata il 30.05.2025, che, ex art. 352 c.p.c., fissava l'udienza del 15.01.2026 per la rimessione della causa in decisione;
alla luce dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente notificata dall'appellante a controparte il 21.07.2025, come risulta dal deposito della ricevuta di notifica, e successivamente accettata da come risulta da CP_1 dichiarazione del 22.07.2025, pure depositata, può procedere a dichiarare l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 306 c.c., dando altresì atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese del grado integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Trento, il 06.11.2025 Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE
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