Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione -, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché riferibili ad attività svolte oltre il biennio.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6884 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 9579/2020 r.g. proposto da: P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Michele Pellitteri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casteltermini (AG), al Viale Matteotti n. 20. – ricorrente – contro FALLIMENTO …
Leggi di più… - 2. FALLIMENTO – AMMISSIONE AL PASSIVO – ACCERTAMENTO REQUISITO TEMPORALE – EX ART.2571 CC – INTERPRETAZIONE – VALUTAZIONE UNITARIA INCARICO PROFESSIONALEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 febbraio 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Ai fini dell'ammissione allo stato passivo dei crediti per prestazioni professionali e dell'assistenza del privilegio ex art.2571 cc secondo comma di cui agli onorari per l'accertamento sul requisito temporale postulato dalla detta norma le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. IL CASO L'Avv. CAIO VERDE ha proposto domanda di ammissione chiedendo l'ammissione del credito dovuto per prestazioni professionali con il privilegio di cui all'art.2751 bis cc. Su tale domanda sorge un contenzioso ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SU RG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato STAFFA NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO POLYTECNA HARIS Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7182/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbantini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 10.03.1997 l'avv. Giorgio Sutti propose opposizione allo stato passivo del fallimento della S.p.a. Polytecna RR, contestando la legittimità della limitazione del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c. che assisteva il proprio credito per prestazioni professionali, alla somma di lire 1.290.000, mentre per la parte residua il credito stesso era stato ammesso in via chirografaria.
Dedusse l'opponente che la data dalla quale operare a ritroso il computo del biennio indicato dalla norma suddetta doveva ritenersi quella in cui il professionista cessava la propria attività e che le prestazioni medesime dovevano essere oggetto di una valutazione unitaria.
Nella contumacia della curatela fallimentare, il tribunale di Milano, con sentenza emessa il 15.06.1998, rigettò l'opposizione. Precisato il punto che nel giudizio non venivano posti in discussione ne' la prestazione professionale svolta dall'avv. Sutti, nè la quantificazione degli importi, per l'intero ammontare dei quali il medesimo avv. Sutti era stato ammesso al passivo, salva, appunto, la limitazione del privilegio, il tribunale, nella motivazione della sentenza, ha argomentato come segue:
a) circa la data in relazione alla quale computare il biennio indicato dalla norma dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., doveva tenersi conto, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 3611 del 1989 di questa Corte, "delle prestazioni, e dei relativi crediti, effettuate nell'ultimo biennio di attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura del procedimento concorsuale";
b) quanto alla individuazione della prestazione professionale e del momento in cui matura, per il professionista, il diritto al relativo compenso, "una corretta interpretazione della norma suddetta non poteva che condurre ad isolare, nell'ambito delle prestazioni svolte dai professionista, quelle che ricadevano nell'ultimo biennio di attività, così da riconoscere ad esse soltanto la tutela privilegiata", e ciò tanto il forza della natura eccezionale delle norme che concedono privilegi, quanto in virtù della evidente accettazione da parte del Legislatore della possibilità che soltanto un parte del credito per retribuzioni restasse assistita dal privilegio, in relazione al tempo in cui le prestazionì medesime erano state eseguite.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo stesso opponente avv. Sutti, illustrando poi con memoria il ricorso stesso. L'intimata curatela del fallimento non si è costituita. Motivi della decisione
Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n.2 c.c., in relazione anche agli artt. 2230, 2233, 2234, 2957 c.c. ed al d.m.
5.10.1994. Egli deduce, esplicitamente richiamando la sentenza n. 10515 del 1994 di questa Corte di legittimità, che l'analisi sistematica delle norme del codice civile - delle quali anche ha denunciato la violazione - in tema di contratto d'opera professionale, offra argomenti a conferma della interpretazione unitaria del termine "prestazione" e che la disciplina desumibile dalla tariffa professionale imponga una valutazione finale ("soltanto al termine") della prestazione stessa, alla stregua "dei risultati economici e dei vantaggi, anche di carattere non patrimoniale", che il cliente abbia conseguito.
Il motivo è fondato.
La pronuncia di questa Corte, che il ricorrente ha richiamato - la n. 10515 del 1994 - ha disatteso e ritenuto non concludenti proprio quelle specifiche argomentazioni della sentenza ora impugnata, che, da un lato, fanno leva sul carattere eccezionale delle norme attributive di cause di prelazione e dall'altro, prospettano, ad onta della pur considerata regola della postnumerazione del compenso dovuto al professionista, come conseguenza contra legem, la vanificazione del limite temporale indicato dalla norma dell'art. 2751 bis, n.2, c.c. cui darebbe luogo il riconoscimento del privilegio a tutti i crediti per prestazioni liquidabili ed esigibili nel biennio, ancorché eseguite, in parte, oltre il termine stesso.
Tale sentenza, infatti, ponendo come problematica - nel senso che il punto costituiva esso stesso la questione da decidere - proprio l'individuazione di quali dovessero considerarsi le retribuzioni "dovute per gli ultimi due anni di prestazione", ha ritenuto che dovesse tenersi conto e della natura dell'attività svolta dal professionista avvocato (concretantesi in un complesso di prestazioni il cui reale valore può essere colto soltanto al momento in cui esse di definiscono) e del riferimento del D.M. 31.10.1985, oltre che alla natura e al valore della controversia, anche ai risultati del giudizio ed ai vantaggi conseguiti dal cliente, e ne ha fatto discendere una prima conseguenza in ciò che il momento nel quale far luogo alla determinazione dell'onorario debba identificarsi, anche argomentando ex art. 2234 c.c., con il momento in cuì l'attività è conclusa.
Di qui l'ulteriore conseguenza che il credito concernente quella prestazione debba ritenersi privilegiato, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.2, c.c., se esso è divenuto liquido - ossia se ne è stata possibile la quantificazione - negli ultimi due anni. La sentenza ha posto anche in rilievo l'irragionevolezza, e la conseguente inaccettabilità, del risultato cui perverrebbe la diversa opinione, seguendo la quale resterebbe operata, a dispetto del carattere unitario e della prestazione e della sua valutazione secondo i risultati conseguiti nonché del principio della postnumerazione, una scissione temporale, in funzione dell'applicazione dell'art. 2751 bis n.2, tra i segmenti dell'attività, "pur quando in favore del professionista esista un titolo per prestazioni effettuate anche oltre il biennio" e che le ricomprenda nella loro interezza ed unitarietà.
Da tale pronuncia la Corte non ha motivo di discostarsi, onde dev'essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale, "ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili. I crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione -, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti e devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio".
Nel caso di specie, traendosi dalla stessa sentenza impugnata che "non era posta in discussione, nei giudizio, ne' la prestazione dell'attività professionale svolta dall'avvocato Sutti, ne' la quantificazione degli importi insinuati, dal momento che il credito era stato ammesso al passivo per l'intero", ricorrono le condizioni perché questa Corte pronunci nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo l'opposizione.
La sentenza va dunque cassata senza rinvio.
Appare equo disporre che restino compensate le spese del giudizio di primo grado, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della curatela.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione e dichiara che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.2 c.c. spetta su tutti i crediti per compensi ammessi al passivo.
Compensa le spese del primo grado del giudizio e condanna la curatela del fallimento NI RR al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 92.000 oltre lire 5.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001