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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2581/2020
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2581/2020 R.G.A.C. tra
, rappresento e difeso dall'avv. Francesco Greco;
Parte_1
- attore - E
- convenuta contumace - Controparte_1
Oggi 27 giugno 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Francesco Greco, nonché il sig. Parte_1
personalmente.
[...]
L'avv. Greco insiste affinché il tribunale voglia disporre la rinnovazione della c.t.u. previa nomina di altro tecnico, avendo il c.t.u. nominato eluso la risposta al quesito integrativo posto dal giudice. Il nuovo tecnico da nominare dovrebbe eseguire un rilievo topografico per come rappresentato nei precedenti scritti difensivi. In subordine precisa le conclusioni come in atti. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla piazza Loreto, n. 35; -ATTORE- CONTRO (c.f.: , nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13/11/1968 e ivi residente, alla c.da TT RA, n. 148.
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: azione di regolamento di confini.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate note scritte depositate in data 30/9/2024): “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, contariis reiectis: - in via principale e preliminare, previa revoca delle ordinanze del 3.4.2023 e del 3.5.2024 e previa rimessione della causa in istruttoria, disporre la rinnovazione, ai sensi dell'art. 196 cpc, delle indagini peritali e dei relativi elaborati tecnici a firma del ctu Ing. per le ragioni tutte riportate Per_1 negli scritti difensivi di parte attrice con contestuale nomina di altro professionista esperto nel settore della riconfinazione;
in via subordinata e salvo gravame, accertare e determinare, in accoglimento della domanda ex art. 950 cc formulata dall'attore, l'esatto confine rispettivamente: tra i terreni di proprietà del sig. distinti in Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Rose al foglio n°18, part.lle n°575, 544 e 545 (ex part. lla 334) ed il terreno di proprietà della sig.ra distinto in Catasto Terreni Controparte_1 dell'anzidetto Comune al foglio n°18, part. 305, nonché tra il terreno di proprietà attorea identificato al medesimo foglio alla particella 294 ed il terreno di proprietà convenuta identificato al medesimo foglio alla particella 293 nonché tra gli immobili in proprietà attorea identificati al medesimo foglio alle particelle n° 292 e 301 e l'immobile in proprietà convenuta identificato al medesimo foglio, part.lla 300, condannando, per l'effetto, la Sig.ra
a rilasciare, libera da persone e/o sgombero da cose, l'area di proprietà del Controparte_1 sig. usurpata ed oggetto di sconfinamento da parte della convenuta per Parte_1 come individuata nella perizia a firma del ctp di parte attrice, Arch. Con Persona_2 ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”.
Pagina 2 di 9
Causa decisa all'udienza del 27 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 premesso:
- di essere proprietario, in forza dell'atto di donazione per notar Per_3 del 31/12/1991 (rep. 9468 - racc. 3109), registrato il 20/1/1992, di
[...] alcuni appezzamenti di terreno siti in Rose, alla località TT RA (già Pirelle), riportati in catasto al foglio 18, p.lle 292, 301, 294, 544, 545 e 575 (le ultime tre identificate nella originaria p.lla 334, poi soppressa), confinanti con terreni di proprietà della sorella e riportati in catasto al Controparte_1 foglio 18, p.lle 293, 300 e 305;
- che i predetti immobili, originariamente, facevano parte di un unico appezzamento di terreno intestato al comune genitore, , il Controparte_2 quale, con il menzionato atto di donazione del 1991 aveva provveduto a frazionare l'immobile, ricavando gli appezzamenti che sono stati attribuiti ai propri figli, per come indicati nell'atto pubblico;
- che, nella prospettazione attorea fondata sulle risultanze della relazione tecnica di parte redatta dall'arch. , esiste una situazione di Persona_2 incertezza soggettiva sulla estensione e sull'esatto confine fra i predetti fondi, nonostante la presenza di una preesistente demarcazione visibile tra gli indicati terreni, nonché una mancata corrispondenza tra il confine di diritto (individuato nel comune titolo di provenienza e nel frazionamento ad esso allegato) e quello di fatto esistente (costituito da alcuni picchetti presenti in loco), con conseguente occupazione, da parte della sorella di una CP_1 striscia di terreno di sua proprietà;
- che l'invito, formulato dall'attore con raccomandata del 6/2/2019, finalizzato ad effettuare un sopralluogo congiunto sui fondi per cui è causa, diretto alla determinazione dell'esatta linea di confine tra i terreni di rispettiva proprietà attraverso tecnici di fiducia incaricati, non ha avuto riscontro, così come anche il tentativo di mediazione esperito dall'attore, che si è concluso con verbale negativo. Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha convenuto in giudizio la sorella
[...]
davanti a questo tribunale per sentire accogliere le conclusioni sopra CP_1 riportate. La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, onde ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dall'ing. . Persona_4
Successivamente al deposito da parte del c.t.u. della relazione finale e poi dei
Pagina 3 di 9 chiarimenti richiesti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/10/2024, successivamente sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, con ordinanza del 14/10/2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del 28/4/2025, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo rinviandola all'odierna udienza per sentire il difensore dell'unica parte costituita a chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate rispetto alla relazione integrativa depositata dal c.t.u. in data 31/1/2023. All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie richieste.
2. Ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda attorea, deve osservarsi che, ove il proprietario del fondo, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, è legittimato ad esperire l'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c. che, come è noto, mira a provocare un accertamento giudiziale dell'esatta superficie dei fondi confinanti. Alla luce delle allegazioni di parte attrice, l'azione in concreto esercitata dall'attore nel presente giudizio è diretta ad eliminare ogni incertezza sui confini reali dei propri fondi con quelli appartenenti alla sorella. Quanto ai mezzi di prova, l'art. 950 c.c. stabilisce che è ammesso ogni mezzo di prova e che il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali sono in assenza di altri elementi. La corte di cassazione ha chiarito che “La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (cfr. cass. n. 4715/1977; cass. n. 5552/1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dai titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui” (cfr. cass. n. 34825/2021). In particolare, la corte di cassazione ha precisato che i titoli di proprietà costituiscono la fonte sovrana per determinare i confini, che può essere data con ogni mezzo e, in via residuale attraverso i dati catastali. I dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti (cfr. cass. n. 2369/2012). Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (cfr.
Pagina 4 di 9 cass. n. 12327/2020; negli stessi termini cfr. cass. n. 27834/2022 secondo cui
“qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti”). Orbene, dalle risultanze della c.t.u. redatta dall'ing. Persona_4 emerge che il confine di fatto fra le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e le particelle 305 e 293 di proprietà di Parte_1 [...]
da una recinzione costituita da paletti in legn CP_1 metallica (riportata con linea di colore blu nella planimetria allegata sub 13 alla relazione di c.t.u., oltre che nella mappa allegata all'atto di donazione), così come il confine di fatto fra le particelle 292 e 301 di proprietà di Parte_1
e le particelle 295 e 300 di proprietà di ,
[...] Controparte_1 rappresentato anche in tal caso da una recinzione costituita da paletti in legno e rete metallica (riportata con linea di colore blu nella planimetria allegata sub 13 alla relazione di c.t.u., oltre che nella mappa allegata all'atto di donazione) corrisponde sostanzialmente al confine delineato nelle mappe catastali e rappresentato dalla linea dividente generata dal tipo di frazionamento n. 6266/1991. Deve osservarsi che il c.t.u. ha individuato dapprima il confine di fatto fra gli immobili e successivamente il confine di diritto;
ha poi confrontato i due risultati e da tale confronto ha accertato che non vi è stato sconfinamento, se non per una differenza talmente minima da potersi considerare tollerabile secondo le direttiva catastali. Nel dettaglio, il c.t.u. ha innanzitutto accertato che i terreni donati ai comparenti in virtù del rogito notarile del 31/12/1991 (rep. n. 9468) sono costituiti da un primo appezzamento, ceduto a , Parte_1 rappresentato dalle particelle 294 (di 180 metri quadrati) e 334 (di 1.110 metri quadrati da cui sono successivamente originate le particelle 544, 545 e 575) confinante sul lato nord col primo degli appezzamenti donati a
[...]
, formato dalle particelle 293 (di 325 metri quadrati) e 305 (di 1.130 CP_1 metri quadrati), e da un secondo appezzamento, donato a Parte_1
, rappresentato dalle particelle 292 (di 1.400 metri quadrat
[...]
1250 metri quadrati) confinante, sempre sul lato nord, con l'altro appezzamento di terreno donato a , formato dalle particelle Controparte_1
295 (di 10 metri quadrati) e 300 (di 1.500 metri quadrati). Per quanto riguarda il confine di fatto, il c.t.u. ha constatato che entrambi gli appezzamenti di terreno donati a , lungo i lati esposti a Parte_1 nord, sono separati da quelli donati alla sorella da recinzioni in paletti CP_1 in legno e rete metallica, come da fotografie riportate sub allegato 10 della
Pagina 5 di 9 relazione. Le recinzioni sono state riportate sulla planimetria redatta dal c.t.u. con una linea di colore blu (vedi allegato 13 della relazione). Invece, in relazione al confine di diritto, va considerato che nell'atto pubblico di donazione per notar del 31/12/1991, i fondi donati Persona_3 all'attore sono cosi identificati: a) un appezzamento di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lla 301 (ex n.98/f) e 292 (ex n.113/h), è
“confinante con strada comunale, con stradella privata e terreno che verrà CP_3 donato a ”; b) un appezzamento di terreno di natura agricola, Controparte_1 identificato al foglio 18, p.lla 294 (ex n.113/l) e 334 (ex n. 306/a), è “confinante con strada comunale, con stradella privata e terreno che verrà donato a ”. Controparte_1
I terreni donati alla convenuta sono, invece, cosi i un appezzamento di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lle 302 (ex 97/2), 299 (ex 98/d), 300 (ex 98/e), 289 (ex 113/e) e 295 (ex n.113/m), è
“confinante con con con proprietà eredi con CP_3 Controparte_4 Per_5
e ”; b) un appezzamento di terreno di natura agricola, Persona_6 Parte_1 identificato al foglio 18, p.lle 305 (ex n. 97/d) e 293 (ex n.113/i), è “confinante con stradella privata per due lati, con e ”; c) un appezzamento Controparte_4 Parte_1 di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lla 338 (ex n.307/a), è
“confinante con strada comunale, con su due lati e con corte Parte_1 dell'immobile intestato a ”. Controparte_2
Dall'esame del medesimo atto di donazione risulta altresì che esso si basa interamente sulla situazione catastale definita dal tipo di frazionamento n. 55349/1991 redatto dal geom. riconosciuto regolare dall'U.T.E. CP_5 in data 14/8/1991 con numero di protocollo 6266. Il riferimento a tale tipo di frazionamento ricorre frequentissimamente nell'ambito dello stesso atto ed è ad esso allegato. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione sopra richiamata, il tipo di frazionamento n. 55349/1991 cui le parti hanno più volte fatto riferimento nell'atto, assurge ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr. cass. n. 27834/2022). Conseguentemente il confine di diritto tra gli appezzamenti di proprietà dei comparenti è quello determinato dal citato tipo di frazionamento. Successivamente il c.t.u. ha individuato l'esatto confine fra i fondi e ha verificato la corrispondenza con le recinzioni ivi presenti. All'esito di specifico rilievo e con metodologia immune da qualsiasi censura di ordine logico, nell'elaborato che il giudicante condivide per logicità delle argomentazioni anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha accertato l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle parti sulla base del comune titolo di proprietà e dell'allegato atto di frazionamento dal quale originano le particelle componenti le due proprietà (TF presente sull'estratto di mappa n. 55349/1991 – prot. n. 6266 del 14/8/1991).
Pagina 6 di 9 Nella relazione integrativa del 31/1/2023, il c.t.u. ha precisato di aver ricostruito il TF 55349/1991, su cui è stato sovrapposto il rilievo effettuato all'attualità, adoperando due punti noti del vecchio rilievo (come da allegato 20 della relazione), rilevando che “la recinzione, costituita da paletti in legno e rete metallica (vedi Allegato n.10 della Perizia - Foto n. 1, n. 2), posta a confine tra le particelle n. 575 – n. 544 – n. 545 – n. 294 di proprietà di e le particelle n. Parte_1
305 – n. 293 di proprietà di , riportata con linea di colore blu nella Controparte_1 planimetria redatta dalla scrivente (vedi Allegato n. 13 della Perizia), nonché nella mappa allegata all'atto di donazione (vedi Allegati n. 21 e n. 22) risulta collocata interamente nella proprietà di parte attrice, con uno sconfinamento da parte di , in danno di Controparte_1 parte attrice, di circa 23 cm rispetto al P. 401 e di circa 47 18, per una superficie di circa 16,25 m² ” e che “la recinzione, costituita da paletti in legno e rete metallica (vedi Allegato n.10 della Perizia - Foto n.3), posta a confine tra le particelle n. 292 – n. 301 di proprietà di e le particelle n. 295 – n. 300 di Parte_1 proprietà di , riportata con linea di colore blu nella planimetria redatta Controparte_1 dalla scrivente (vedi Allegato n. 13 della Perizia), nonché nella mappa allegata all'atto di donazione (vedi Allegati n. 21 e n. 22), risulta collocata, a partire dal picchetto P. 210, con uno sconfinamento da parte di , in danno di parte attrice, di circa 40 cm Controparte_1 rispetto al P. 210 e di 0 cm ris r una superficie di circa 13,50 m²”. Pertanto, sulla scorta delle indagini svolte, il perito ha concluso nel senso che una “piccola differenza di sconfinamento accertata, a danno di parte attrice, tra lo stato di fatto (recinzione esistente) ed il confine di diritto originato dal medesimo TF 6266/91, è da considerarsi comunque tollerabile, secondo le direttive catastali, in quanto trattasi di fogli di mappa in scala 1:2000.2”, ribadendo, sostanzialmente, quanto già sostenuto nella perizia depositata il 28/2/2022. Alle predette conclusioni è pervenuto anche all'esito della ulteriore relazione integrativa depositata il 25/3/2024. Conseguentemente, i confini fra le particelle di proprietà dell'attore e quelle di proprietà della convenuta possono ritenersi coincidenti con la linea rossa indicata nella planimetria riportata sub allegato 13 dell'elaborato depositato dal c.t.u. ing. in data 22/4/2022 e materializzate dai Persona_4 picchetti da questa apposti quasi interamente coincidenti con il confine di fatto già rappresentato dalle recinzioni di paletti in legno e rete metallica, al netto di sconfinamenti minimi ricollegabili, per come accertato dal c.t.u., al fatto che il tipo di frazionamento del 1991 era basato su fogli di mappa in scala 1:2000. Può dunque ritenersi accertato che la recinzione di pali in legno e rete metallica che divide le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di Parte_1
e le particelle 305 e 293 di proprietà di risulta collocata Controparte_1 interamente nella proprietà di parte attrice, con uno sconfinamento da parte di
, in danno di parte attrice, di circa 23 cm rispetto al P. 401 e Controparte_1 di circa 47 cm rispetto al P. 318, per una superficie di circa 16,25 metri quadrati e che la recinzione di pali in legno e rete metallica che divide le
Pagina 7 di 9 particelle 292 e 301 di proprietà di e le particelle 295 e Parte_1
300 di proprietà di risulta collocata, a partire dal picchetto Controparte_1
P. 210, con uno s arte di , in danno di Controparte_1 parte attrice, di circa 40 cm rispetto al P. 210 e di 0 cm rispetto al P. 203, per una superficie di circa 13,50 metri quadrati.
3. Ciò posto e in virtù dell'effetto intrinsecamente recuperatorio all'azione di regolamento di confini (cfr. cass. n. 8693/2019), che dispensa l'attore dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte (nella specie, comunque, proposta), giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (cfr. cass. n. 6148/2016), la convenuta va condannata al rilascio della porzione di terreno di circa 13,5 metri quadrati della particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e di Parte_1
16,25 metri quadrati delle particelle 292 e 301 di proprietà di Parte_1
per come individuate nella tavola riportata all'allegato 13 della
[...] relazione di c.t.u., oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella menzionata tavola, previa demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà a cura e spese della convenuta.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio tenuto conto del minimo sconfinamento rilevato dal c.t.u. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, restano invece a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accerta e dichiara che i confini fra le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e le particelle 305 e 293 di Parte_1
proprietà di , nonché fra le particelle 292 e 301 di Controparte_1
proprietà di e le particelle 295 e 300 di Parte_1
proprietà di ncidono con la linea di confine Controparte_1 ricostruita dal Tipo Frazionamento n. 55349/1991 indicata in rosso nella tavola riportata all'allegato 13 della relazione di c.t.u. depositata in data 22/4/2022, oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella richiamata tavola di cui all'allegato 13;
- condanna al rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1
, terreno di circa 13,5 met
[...] della particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di Parte_1
e di 16,25 metri quadrati delle particelle 292 e 301 di
[...]
Pagina 8 di 9 proprietà di per come individuate nella tavola Parte_1 riportata all'allegato 13 della relazione di c.t.u. depositata in data 22/4/2022, oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella richiamata tavola di cui all'allegato 13, previa demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà a cura e spese della convenuta;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Cosenza, 27 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2581/2020 R.G.A.C. tra
, rappresento e difeso dall'avv. Francesco Greco;
Parte_1
- attore - E
- convenuta contumace - Controparte_1
Oggi 27 giugno 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Francesco Greco, nonché il sig. Parte_1
personalmente.
[...]
L'avv. Greco insiste affinché il tribunale voglia disporre la rinnovazione della c.t.u. previa nomina di altro tecnico, avendo il c.t.u. nominato eluso la risposta al quesito integrativo posto dal giudice. Il nuovo tecnico da nominare dovrebbe eseguire un rilievo topografico per come rappresentato nei precedenti scritti difensivi. In subordine precisa le conclusioni come in atti. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla piazza Loreto, n. 35; -ATTORE- CONTRO (c.f.: , nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13/11/1968 e ivi residente, alla c.da TT RA, n. 148.
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: azione di regolamento di confini.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate note scritte depositate in data 30/9/2024): “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, contariis reiectis: - in via principale e preliminare, previa revoca delle ordinanze del 3.4.2023 e del 3.5.2024 e previa rimessione della causa in istruttoria, disporre la rinnovazione, ai sensi dell'art. 196 cpc, delle indagini peritali e dei relativi elaborati tecnici a firma del ctu Ing. per le ragioni tutte riportate Per_1 negli scritti difensivi di parte attrice con contestuale nomina di altro professionista esperto nel settore della riconfinazione;
in via subordinata e salvo gravame, accertare e determinare, in accoglimento della domanda ex art. 950 cc formulata dall'attore, l'esatto confine rispettivamente: tra i terreni di proprietà del sig. distinti in Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Rose al foglio n°18, part.lle n°575, 544 e 545 (ex part. lla 334) ed il terreno di proprietà della sig.ra distinto in Catasto Terreni Controparte_1 dell'anzidetto Comune al foglio n°18, part. 305, nonché tra il terreno di proprietà attorea identificato al medesimo foglio alla particella 294 ed il terreno di proprietà convenuta identificato al medesimo foglio alla particella 293 nonché tra gli immobili in proprietà attorea identificati al medesimo foglio alle particelle n° 292 e 301 e l'immobile in proprietà convenuta identificato al medesimo foglio, part.lla 300, condannando, per l'effetto, la Sig.ra
a rilasciare, libera da persone e/o sgombero da cose, l'area di proprietà del Controparte_1 sig. usurpata ed oggetto di sconfinamento da parte della convenuta per Parte_1 come individuata nella perizia a firma del ctp di parte attrice, Arch. Con Persona_2 ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”.
Pagina 2 di 9
Causa decisa all'udienza del 27 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 premesso:
- di essere proprietario, in forza dell'atto di donazione per notar Per_3 del 31/12/1991 (rep. 9468 - racc. 3109), registrato il 20/1/1992, di
[...] alcuni appezzamenti di terreno siti in Rose, alla località TT RA (già Pirelle), riportati in catasto al foglio 18, p.lle 292, 301, 294, 544, 545 e 575 (le ultime tre identificate nella originaria p.lla 334, poi soppressa), confinanti con terreni di proprietà della sorella e riportati in catasto al Controparte_1 foglio 18, p.lle 293, 300 e 305;
- che i predetti immobili, originariamente, facevano parte di un unico appezzamento di terreno intestato al comune genitore, , il Controparte_2 quale, con il menzionato atto di donazione del 1991 aveva provveduto a frazionare l'immobile, ricavando gli appezzamenti che sono stati attribuiti ai propri figli, per come indicati nell'atto pubblico;
- che, nella prospettazione attorea fondata sulle risultanze della relazione tecnica di parte redatta dall'arch. , esiste una situazione di Persona_2 incertezza soggettiva sulla estensione e sull'esatto confine fra i predetti fondi, nonostante la presenza di una preesistente demarcazione visibile tra gli indicati terreni, nonché una mancata corrispondenza tra il confine di diritto (individuato nel comune titolo di provenienza e nel frazionamento ad esso allegato) e quello di fatto esistente (costituito da alcuni picchetti presenti in loco), con conseguente occupazione, da parte della sorella di una CP_1 striscia di terreno di sua proprietà;
- che l'invito, formulato dall'attore con raccomandata del 6/2/2019, finalizzato ad effettuare un sopralluogo congiunto sui fondi per cui è causa, diretto alla determinazione dell'esatta linea di confine tra i terreni di rispettiva proprietà attraverso tecnici di fiducia incaricati, non ha avuto riscontro, così come anche il tentativo di mediazione esperito dall'attore, che si è concluso con verbale negativo. Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha convenuto in giudizio la sorella
[...]
davanti a questo tribunale per sentire accogliere le conclusioni sopra CP_1 riportate. La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, onde ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dall'ing. . Persona_4
Successivamente al deposito da parte del c.t.u. della relazione finale e poi dei
Pagina 3 di 9 chiarimenti richiesti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/10/2024, successivamente sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, con ordinanza del 14/10/2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del 28/4/2025, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo rinviandola all'odierna udienza per sentire il difensore dell'unica parte costituita a chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate rispetto alla relazione integrativa depositata dal c.t.u. in data 31/1/2023. All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie richieste.
2. Ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda attorea, deve osservarsi che, ove il proprietario del fondo, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, è legittimato ad esperire l'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c. che, come è noto, mira a provocare un accertamento giudiziale dell'esatta superficie dei fondi confinanti. Alla luce delle allegazioni di parte attrice, l'azione in concreto esercitata dall'attore nel presente giudizio è diretta ad eliminare ogni incertezza sui confini reali dei propri fondi con quelli appartenenti alla sorella. Quanto ai mezzi di prova, l'art. 950 c.c. stabilisce che è ammesso ogni mezzo di prova e che il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali sono in assenza di altri elementi. La corte di cassazione ha chiarito che “La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (cfr. cass. n. 4715/1977; cass. n. 5552/1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dai titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui” (cfr. cass. n. 34825/2021). In particolare, la corte di cassazione ha precisato che i titoli di proprietà costituiscono la fonte sovrana per determinare i confini, che può essere data con ogni mezzo e, in via residuale attraverso i dati catastali. I dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti (cfr. cass. n. 2369/2012). Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (cfr.
Pagina 4 di 9 cass. n. 12327/2020; negli stessi termini cfr. cass. n. 27834/2022 secondo cui
“qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti”). Orbene, dalle risultanze della c.t.u. redatta dall'ing. Persona_4 emerge che il confine di fatto fra le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e le particelle 305 e 293 di proprietà di Parte_1 [...]
da una recinzione costituita da paletti in legn CP_1 metallica (riportata con linea di colore blu nella planimetria allegata sub 13 alla relazione di c.t.u., oltre che nella mappa allegata all'atto di donazione), così come il confine di fatto fra le particelle 292 e 301 di proprietà di Parte_1
e le particelle 295 e 300 di proprietà di ,
[...] Controparte_1 rappresentato anche in tal caso da una recinzione costituita da paletti in legno e rete metallica (riportata con linea di colore blu nella planimetria allegata sub 13 alla relazione di c.t.u., oltre che nella mappa allegata all'atto di donazione) corrisponde sostanzialmente al confine delineato nelle mappe catastali e rappresentato dalla linea dividente generata dal tipo di frazionamento n. 6266/1991. Deve osservarsi che il c.t.u. ha individuato dapprima il confine di fatto fra gli immobili e successivamente il confine di diritto;
ha poi confrontato i due risultati e da tale confronto ha accertato che non vi è stato sconfinamento, se non per una differenza talmente minima da potersi considerare tollerabile secondo le direttiva catastali. Nel dettaglio, il c.t.u. ha innanzitutto accertato che i terreni donati ai comparenti in virtù del rogito notarile del 31/12/1991 (rep. n. 9468) sono costituiti da un primo appezzamento, ceduto a , Parte_1 rappresentato dalle particelle 294 (di 180 metri quadrati) e 334 (di 1.110 metri quadrati da cui sono successivamente originate le particelle 544, 545 e 575) confinante sul lato nord col primo degli appezzamenti donati a
[...]
, formato dalle particelle 293 (di 325 metri quadrati) e 305 (di 1.130 CP_1 metri quadrati), e da un secondo appezzamento, donato a Parte_1
, rappresentato dalle particelle 292 (di 1.400 metri quadrat
[...]
1250 metri quadrati) confinante, sempre sul lato nord, con l'altro appezzamento di terreno donato a , formato dalle particelle Controparte_1
295 (di 10 metri quadrati) e 300 (di 1.500 metri quadrati). Per quanto riguarda il confine di fatto, il c.t.u. ha constatato che entrambi gli appezzamenti di terreno donati a , lungo i lati esposti a Parte_1 nord, sono separati da quelli donati alla sorella da recinzioni in paletti CP_1 in legno e rete metallica, come da fotografie riportate sub allegato 10 della
Pagina 5 di 9 relazione. Le recinzioni sono state riportate sulla planimetria redatta dal c.t.u. con una linea di colore blu (vedi allegato 13 della relazione). Invece, in relazione al confine di diritto, va considerato che nell'atto pubblico di donazione per notar del 31/12/1991, i fondi donati Persona_3 all'attore sono cosi identificati: a) un appezzamento di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lla 301 (ex n.98/f) e 292 (ex n.113/h), è
“confinante con strada comunale, con stradella privata e terreno che verrà CP_3 donato a ”; b) un appezzamento di terreno di natura agricola, Controparte_1 identificato al foglio 18, p.lla 294 (ex n.113/l) e 334 (ex n. 306/a), è “confinante con strada comunale, con stradella privata e terreno che verrà donato a ”. Controparte_1
I terreni donati alla convenuta sono, invece, cosi i un appezzamento di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lle 302 (ex 97/2), 299 (ex 98/d), 300 (ex 98/e), 289 (ex 113/e) e 295 (ex n.113/m), è
“confinante con con con proprietà eredi con CP_3 Controparte_4 Per_5
e ”; b) un appezzamento di terreno di natura agricola, Persona_6 Parte_1 identificato al foglio 18, p.lle 305 (ex n. 97/d) e 293 (ex n.113/i), è “confinante con stradella privata per due lati, con e ”; c) un appezzamento Controparte_4 Parte_1 di terreno di natura agricola, identificato al foglio 18, p.lla 338 (ex n.307/a), è
“confinante con strada comunale, con su due lati e con corte Parte_1 dell'immobile intestato a ”. Controparte_2
Dall'esame del medesimo atto di donazione risulta altresì che esso si basa interamente sulla situazione catastale definita dal tipo di frazionamento n. 55349/1991 redatto dal geom. riconosciuto regolare dall'U.T.E. CP_5 in data 14/8/1991 con numero di protocollo 6266. Il riferimento a tale tipo di frazionamento ricorre frequentissimamente nell'ambito dello stesso atto ed è ad esso allegato. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione sopra richiamata, il tipo di frazionamento n. 55349/1991 cui le parti hanno più volte fatto riferimento nell'atto, assurge ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr. cass. n. 27834/2022). Conseguentemente il confine di diritto tra gli appezzamenti di proprietà dei comparenti è quello determinato dal citato tipo di frazionamento. Successivamente il c.t.u. ha individuato l'esatto confine fra i fondi e ha verificato la corrispondenza con le recinzioni ivi presenti. All'esito di specifico rilievo e con metodologia immune da qualsiasi censura di ordine logico, nell'elaborato che il giudicante condivide per logicità delle argomentazioni anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha accertato l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle parti sulla base del comune titolo di proprietà e dell'allegato atto di frazionamento dal quale originano le particelle componenti le due proprietà (TF presente sull'estratto di mappa n. 55349/1991 – prot. n. 6266 del 14/8/1991).
Pagina 6 di 9 Nella relazione integrativa del 31/1/2023, il c.t.u. ha precisato di aver ricostruito il TF 55349/1991, su cui è stato sovrapposto il rilievo effettuato all'attualità, adoperando due punti noti del vecchio rilievo (come da allegato 20 della relazione), rilevando che “la recinzione, costituita da paletti in legno e rete metallica (vedi Allegato n.10 della Perizia - Foto n. 1, n. 2), posta a confine tra le particelle n. 575 – n. 544 – n. 545 – n. 294 di proprietà di e le particelle n. Parte_1
305 – n. 293 di proprietà di , riportata con linea di colore blu nella Controparte_1 planimetria redatta dalla scrivente (vedi Allegato n. 13 della Perizia), nonché nella mappa allegata all'atto di donazione (vedi Allegati n. 21 e n. 22) risulta collocata interamente nella proprietà di parte attrice, con uno sconfinamento da parte di , in danno di Controparte_1 parte attrice, di circa 23 cm rispetto al P. 401 e di circa 47 18, per una superficie di circa 16,25 m² ” e che “la recinzione, costituita da paletti in legno e rete metallica (vedi Allegato n.10 della Perizia - Foto n.3), posta a confine tra le particelle n. 292 – n. 301 di proprietà di e le particelle n. 295 – n. 300 di Parte_1 proprietà di , riportata con linea di colore blu nella planimetria redatta Controparte_1 dalla scrivente (vedi Allegato n. 13 della Perizia), nonché nella mappa allegata all'atto di donazione (vedi Allegati n. 21 e n. 22), risulta collocata, a partire dal picchetto P. 210, con uno sconfinamento da parte di , in danno di parte attrice, di circa 40 cm Controparte_1 rispetto al P. 210 e di 0 cm ris r una superficie di circa 13,50 m²”. Pertanto, sulla scorta delle indagini svolte, il perito ha concluso nel senso che una “piccola differenza di sconfinamento accertata, a danno di parte attrice, tra lo stato di fatto (recinzione esistente) ed il confine di diritto originato dal medesimo TF 6266/91, è da considerarsi comunque tollerabile, secondo le direttive catastali, in quanto trattasi di fogli di mappa in scala 1:2000.2”, ribadendo, sostanzialmente, quanto già sostenuto nella perizia depositata il 28/2/2022. Alle predette conclusioni è pervenuto anche all'esito della ulteriore relazione integrativa depositata il 25/3/2024. Conseguentemente, i confini fra le particelle di proprietà dell'attore e quelle di proprietà della convenuta possono ritenersi coincidenti con la linea rossa indicata nella planimetria riportata sub allegato 13 dell'elaborato depositato dal c.t.u. ing. in data 22/4/2022 e materializzate dai Persona_4 picchetti da questa apposti quasi interamente coincidenti con il confine di fatto già rappresentato dalle recinzioni di paletti in legno e rete metallica, al netto di sconfinamenti minimi ricollegabili, per come accertato dal c.t.u., al fatto che il tipo di frazionamento del 1991 era basato su fogli di mappa in scala 1:2000. Può dunque ritenersi accertato che la recinzione di pali in legno e rete metallica che divide le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di Parte_1
e le particelle 305 e 293 di proprietà di risulta collocata Controparte_1 interamente nella proprietà di parte attrice, con uno sconfinamento da parte di
, in danno di parte attrice, di circa 23 cm rispetto al P. 401 e Controparte_1 di circa 47 cm rispetto al P. 318, per una superficie di circa 16,25 metri quadrati e che la recinzione di pali in legno e rete metallica che divide le
Pagina 7 di 9 particelle 292 e 301 di proprietà di e le particelle 295 e Parte_1
300 di proprietà di risulta collocata, a partire dal picchetto Controparte_1
P. 210, con uno s arte di , in danno di Controparte_1 parte attrice, di circa 40 cm rispetto al P. 210 e di 0 cm rispetto al P. 203, per una superficie di circa 13,50 metri quadrati.
3. Ciò posto e in virtù dell'effetto intrinsecamente recuperatorio all'azione di regolamento di confini (cfr. cass. n. 8693/2019), che dispensa l'attore dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte (nella specie, comunque, proposta), giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (cfr. cass. n. 6148/2016), la convenuta va condannata al rilascio della porzione di terreno di circa 13,5 metri quadrati della particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e di Parte_1
16,25 metri quadrati delle particelle 292 e 301 di proprietà di Parte_1
per come individuate nella tavola riportata all'allegato 13 della
[...] relazione di c.t.u., oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella menzionata tavola, previa demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà a cura e spese della convenuta.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio tenuto conto del minimo sconfinamento rilevato dal c.t.u. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, restano invece a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accerta e dichiara che i confini fra le particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di e le particelle 305 e 293 di Parte_1
proprietà di , nonché fra le particelle 292 e 301 di Controparte_1
proprietà di e le particelle 295 e 300 di Parte_1
proprietà di ncidono con la linea di confine Controparte_1 ricostruita dal Tipo Frazionamento n. 55349/1991 indicata in rosso nella tavola riportata all'allegato 13 della relazione di c.t.u. depositata in data 22/4/2022, oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella richiamata tavola di cui all'allegato 13;
- condanna al rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1
, terreno di circa 13,5 met
[...] della particelle 575, 544, 545 e 294 di proprietà di Parte_1
e di 16,25 metri quadrati delle particelle 292 e 301 di
[...]
Pagina 8 di 9 proprietà di per come individuate nella tavola Parte_1 riportata all'allegato 13 della relazione di c.t.u. depositata in data 22/4/2022, oltre che dal picchettamento eseguito dall'ausiliario del magistrato in data 9/2/2022 e riportato nella richiamata tavola di cui all'allegato 13, previa demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà a cura e spese della convenuta;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Cosenza, 27 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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