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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5137 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
- -, Parte_2 C.F._2
– – Parte_3 C.F._3
e – - Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Canio Cubelli – -, C.F._5
ATTORI
E
- -, CP_1 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gravallese - -, C.F._7
CONVENUTO
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8/11/2017, , Parte_1 Parte_2
, e agivano in giudizio per ottenere il
[...] Parte_5 Parte_4
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta di
, da essi quantificati complessivamente in € 63.150,00. CP_1
Deducevano che:
- in data 28/12/2023, alle ore 18,45, percorrevano la strada statale ex 303 in
Guardia Lombardi, in località Taverne, direzione Bisaccia, con le proprie autovetture,
SS MI, Tg CD591GZ, di proprietà di condotta da Parte_2 Parte_1
, e Mazda 3, tg DP125 FS, di proprietà di condotta da
[...] Parte_4 Pt_3
;
[...]
- giunti in prossimità di un incrocio arrestavano la marcia dei loro veicoli per una breve pausa;
- subito dopo venivano avvicinati da tre persone, tra cui il , che iniziavano CP_1
a inveire contro di loro;
- sentitisi in pericolo, riprendevano la marcia con le rispettive autovetture e si allontanavano dal posto, nel mentre, uno dei tre sferrava un calcio sulla fiancata destra dell'auto del Pt_4
Rilevavano pure che nel proseguire la loro marcia notavano che un veicolo tipo
ND VE, Tg ZA 477WZ, li inseguiva e che, giunti nel centro abitato di Bisaccia, nei pressi di una rotonda, il conducente della detta fuoristrada, con una manovra azzardata, cercava di sbarrare la strada alle loro auto.
Precisavano che l'autovettura MI dapprima veniva bloccata dalla ND VE
(e uno degli occupanti si avventava su di essa), poi con una manovra in retromarcia si immetteva in una traversa e, da ultimo, veniva raggiunta e tamponata violentemente nella parte posteriore dall'autovettura di parte convenuta.
Aggiungevano che:
- l'inseguimento si protraeva nel centro urbano con tentativi di speronamento e che il , giunto nei pressi della locale caserma dei Carabinieri, segnalava Pt_1
l'accaduto;
2 - il si metteva anche all'inseguimento della Mazda, condotta dal CP_1 Pt_4
finendo per urtarla sulla fiancata destra;
- gli attori si recavano, il giorno dopo, presso l'Ospedale di Sant'Angelo dei
Lombardi;
- al veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo, cefalea, Pt_1 vertigini, parestesia arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro” e al Pt_4
“trauma cervicale e lombare, cefalea”.
Da ultimo, rilevavano di aver sporto querela contro il , il quale, a seguito CP_1
di rinvio a giudizio, aveva patteggiato la pena.
Si costituiva il , il quale nel contestare i fatti e la dinamica prospettata CP_1
dagli attori, sosteneva che i danni riportati dai loro veicoli non erano a lui ascrivibili.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi ed espletata la consulenza medico-legale di ufficio.
La domanda attorea è fondata in parte e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Preliminarmente, c'è da dire che, in tema di danni da circolazione stradale, ai fini del risarcimento, il primo atto da compiere è la denuncia del sinistro così come previsto dall'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private che testualmente recita:
“nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS”.
Nel caso di specie, risulta agli atti che il , in data 10/01/2014, ha inviato CP_1
un fax alla propria compagnia assicuratrice e, per conoscenza, al legale degli attori, ammettendo di aver tamponato le due autovetture. Trattasi di dichiarazione di natura confessoria che fa emergere la sua responsabilità in ordine alla causazione dei fatti oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo gli speronamenti / tamponamenti allegati dagli attori sono rimasti confermati, in sede istruttoria, anche dagli stessi testi di parte convenuta. In particolare,
ha riferito che “il conducente della ND VE inseguiva la SS Testimone_1
3 per capire chi era e li lampeggiava per farli fermare...e quindi li tamponava”. Il teste ha dichiarato che: “…la ND VE ha affiancato le due vetture in Testimone_2
colonna bloccandole parzialmente ed andando a tamponare la SS che intanto aveva svoltato a destra”.
Consegue che, nessun dubbio vi è in merito alla responsabilità del nella CP_1
causazione del sinistro;
che del resto ha optato per il patteggiamento in sede penale.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dalle parti, è opportuno porre in evidenza che il consulente tecnico ha rilevato la compatibilità delle lesioni subite. Tali risultanze sono da condividere, trattandosi di accertamenti approfonditi e di valutazioni congrue e rispettose delle regole proprie della medicina legale.
Quanto al , il consulente ha osservato che “… le lesioni patite dal sig. Pt_1
MA IN sono diretta conseguenza del trauma della strada in cui egli rimase coinvolto in data 28/12/2013. Il periziato, in seguito al politrauma contusivo del cranio, del rachide cervicale e lombare e ginocchio sinistro, riportò soltanto lesioni delle parti molli dei segmenti scheletrici e delle articolazioni suddette ed una sindrome psicogena soggettiva del traumatizzato cranico di moderata entità. Le lesioni determinarono: un
I.T.P. (al 75%) di giorni 7, cui fece seguito un'I.T.P. (al 50%) di giorni 25 ed un'ulteriore I.T.P. (al 25%) di altri giorni 30. Al tipo di trauma sono esitati dei postumi...valutabili in un danno biologico del tre per cento (3,0 %) del totale.”
Relativamente al ha rilevato che le: “lesioni patite dal sig. Pt_4 Pt_3
sono diretta conseguenza del trauma della strada in cui egli rimase coinvolto in
[...]
data 28/12/2013. Il periziato, in seguito al politrauma contusivo del cranio e distorsivo del rachide cervicale e lombare, riportò soltanto lesioni delle parti molli dei segmenti scheletrici e delle articolazioni suddette ed un modesto stato ansioso reattivo segmenti scheletrici e delle articolazioni suddette ed un modesto stato ansioso reattivo. Le lesioni determinarono: un I.T.P. (al 75%) di giorni 7, cui fece seguito un I.T.P. (al 50%) di giorni 20. Al tipo di trauma sono esitati dei postumi…valutabili in un danno biologico dell'uno per cento (1,0 %) del totale”.
In applicazione del preferibile criterio equitativo ed assumendo come parametro gli importi per la liquidazione del danno biologico indicati nel comma 1 dell'art. 139 del
Codice delle assicurazioni private, da ultimo, aggiornati e tenuto conto del fatto che
4 all'epoca del sinistro per cui è causa il aveva 30 anni, dell'entità e natura delle Pt_1
lesioni e delle caratteristiche del caso concreto, appare equo liquidare l'importo complessivo di euro 5.951,93, pari ad euro 3.069,25 a titolo di danno biologico permanente, euro 1.394,81 per danno biologico temporaneo di lieve entità, e di euro
1.487,87 di danno morale, nel caso di specie certamente presente, attese le modalità del sinistro e il loro certo tradursi in una sofferenza soggettiva transeunte sia pure di lieve intensità ed estensione temporale.
Tenuto, altresì, conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa il aveva 29 anni, dell'entità e natura delle lesioni e delle caratteristiche del caso Pt_4
concreto, appare equo liquidare l'importo complessivo di euro 2.266,24, pari ad euro
857,31 a titolo di danno biologico permanente, euro 842,41 per danno biologico temporaneo di lieve entità, e di euro 566,51 di danno morale, nel caso di specie certamente presente, attese le modalità del sinistro e il loro certo tradursi in una sofferenza soggettiva transeunte sia pure di lieve intensità ed estensione temporale.
Venendo ai danni del veicolo di proprietà della , va rilevato che la Parte_2 stessa ha prodotto fattura di riparazione per l'importo di euro 3.500,00. Detto importo è da ritenersi congro e da riconoscere integralmente.
In merito ai danni alla vettura di , va osservato che lo stesso si è Parte_3
limitato ad allegare un preventivo di euro 2.382,00 e alcune riproduzioni fotografiche. Il
Tribunale, in mancanza di elementi probatori che comprovino un valore maggiore dei danni, ritiene congruo quantificarli all'attualità, considerati la vetustà dell'auto, il costo medio dei pezzi di ricambio e quello della manodopera occorrente per la riparazione, in euro 1.300,00.
Le somme vanno devalutate al momento del fatto e su tale importo sono dovuti gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato, così da riconoscere agli attori anche il cosiddetto danno da ritardo.
Tirando le fila, la domanda va accolta per quanto di ragione per i motivi illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio sono da porre a carico del convenuto.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara responsabile dei CP_1
sinistri per cui è causa;
2) condanna il medesimo a pagare:
- a , la complessiva somma di euro 5.951,93 e i relativi interessi Parte_1
legali dal fatto da calcolare sulla sorta individuata come in motivazione;
- a , la complessiva somma di euro 2.266,24 e i relativi interessi Parte_3
legali dal fatto da calcolare sulla sorta individuata come in motivazione;
- a , la complessiva somma di euro 3.500,00 e i Parte_2
relativi interessi legali dal fatto da calcolare sulla sorta individuata come in motivazione;
- a la complessiva somma di euro 1.300,00 e i relativi Parte_4
interessi legali dal fatto da calcolare sulla sorta individuata come in motivazione;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per esborsi e in euro 7.200,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Canio Cubelli, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di
[...]
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
Così deciso, in Avellino, lì 28/03/2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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