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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Spina;
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. IVA ), in persona del titolare, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Fabio Costalunga e Orazio Nicolosi;
APPELLATA
*****
pagina 1 di 3 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2588/2024 in data 25/5/2024 il giudice unico del Tribunale di Catania così statuiva sulla domanda proposta dalla ditta nei confronti di Controparte_1 Parte_2
“Rigetta la domanda principale proposta dalla ditta “ ”, non sussistendo Controparte_1 la contraffazione del marchio registrato n. 302019000060195 “Sikulo Restaurant” ad opera della società resistente.
In accoglimento della domanda subordinata della ditta ricorrente, accerta e dichiara che
l'utilizzo da parte della società dei segni “Sikulè” e “Sikulè Restaurant”, per Parte_2 attività analoghe a quelle svolte dalla ditta “ ”, costituiscono atti di Controparte_1 concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., e per l'effetto inibisce alla società resistente
l'utilizzazione nell'ambito dell'attività economica descritta in motivazione, in qualunque forma
e anche a mezzo di internet su siti web e profili social, del segno distintivo “Sikulè” e “Sikulè
Restaurant”.
- Commina alla resistente una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o per ogni sua successiva violazione e/o inosservanza, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza.
- Ordina la pubblicazione di una sintesi del presente provvedimento (limitatamente al nome delle parti e al dispositivo) a spese della resistente e a cura del ricorrente nei quotidiani “La
Sicilia” e “Il Giornale di Sicilia”.
- Rigetta le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente”.
Le spese di lite venivano poste a carico della resistente.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due ragioni di censura. Parte_2
Si è costituita in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 22 gennaio 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 29 gennaio 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
pagina 2 di 3 Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2588/2024 in data 25/5/2024 del giudice unico del Tribunale di
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 29 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
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