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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 395 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Borgia (CZ), alla C.F._2
Via Scylletion, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate all'udienza del 16 ottobre
2024.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 1 marzo 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988, in costanza del quale erano nati due figli:
nato il [...] e , nato [...] – deducevano Per_1 Per_2
RGVG n. 395/2024 - Pagina 1 di 5 che a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa del 23 gennaio 2008 emesso dall'intestato Tribunale.
Esponevano che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripristinato la coabitazione;
di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Catanzaro adito, per i motivi esposti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sig.ri e e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 11.09.1988, regolarmente trascritto nei Registri de llo Stato Civile del Comune di Davoli (Cz) nell'atto n. 11 parte 2 serie A dell'anno 1988 alle seguenti condizioni, con parziale modifica di quelle concordate in sede di separazione consensuale omologata:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
b) Il sig. continuerà a non avere il diritto di rientrare nella casa Parte_2
coniugale sita a Catanzaro alla Via Dei Conti Falluc, 70/A, definitivamente ed esclusivamente assegnata alla sig.ra sin dall'anno 2002; Parte_1
c) Il sig. , stante l'indipendenza economica dei sigg. ed Parte_2 Per_1
, non avrà più l'obbligo di versare alla sig.ra alcuna Per_2 Parte_1
somma quale contribuzione per i figli;
d) Entrambi i coniugi dovranno manifestare la loro massima collaborazione e disponibilità affinché i figli possano sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) I sigg. e entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano Pt_1 Pt_2
ad ogni reciproco mantenimento;
f) I coniugi danno atto che ogni altra questione economica patrimoniale tra gli stessi è stata regolata e dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale e a qualsiasi titolo”.
RGVG n. 395/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. All'udienza del 15 maggio 2024, fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, delegato per la trattazione del procedimento, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto della volontà dei coniugi non volersi riconciliare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.2. Con ordinanza del 12 luglio 2024, il Tribunale – previa conferma allo stato delle vigenti condizioni della separazione – disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre la convocazione delle parti e sollecitare il contraddittorio sul punto indicato alla lettera b) delle conclusioni e, precisamente, sul fatto che “Il sig. continuerà a non avere il diritto di rientrare nella casa coniugale Parte_2
sita a Catanzaro alla Via Dei Conti Falluc, 70/A, definitivamente ed esclusivamente assegnata alla sig.ra sin dall'anno 2002”. Parte_1
1.3. All'udienza del 16 ottobre 2024, il difensore delle parti precisava che nessuno dei propri assistiti, i quali avevano “ottimi rapporti personali”, avanzava richiesta di assegnazione della casa familiare o altra pretesa di natura economica e non, essendo l'abitazione di proprietà esclusiva della fin dall'anno 2002 ed Pt_1
essendo i coniugi economicamente autonomi,
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda, congiuntamente proposta da e è Controparte_1 Parte_2
fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18 dicembre 2007, all'esito della quale il
Tribunale di Catanzaro omologava la separazione con decreto n. 414/2008 del 23 gennaio 2008 emesso nel procedimento di separazione iscritto al n. 3301/2007 R.G., alle condizioni indicate dai coniugi in sede di ricorso.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi
RGVG n. 395/2024 - Pagina 3 di 5 riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
In particolare, il Tribunale - rilevato che gli unici due figli nati in costanza di matrimonio risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti dai genitori e che entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra - rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988 da
, nata in [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 04.06.1956, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Davoli, Anno
1988, Atto n.11, Parte I, Serie A, omologando le condizioni stabilite dalle parti riportate in parte motiva;
2) prende atto della dichiarazione dei coniugi di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
RGVG n. 395/2024 - Pagina 4 di 5 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
20 novembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 395/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 395 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Borgia (CZ), alla C.F._2
Via Scylletion, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate all'udienza del 16 ottobre
2024.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 1 marzo 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988, in costanza del quale erano nati due figli:
nato il [...] e , nato [...] – deducevano Per_1 Per_2
RGVG n. 395/2024 - Pagina 1 di 5 che a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa del 23 gennaio 2008 emesso dall'intestato Tribunale.
Esponevano che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripristinato la coabitazione;
di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Catanzaro adito, per i motivi esposti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sig.ri e e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 11.09.1988, regolarmente trascritto nei Registri de llo Stato Civile del Comune di Davoli (Cz) nell'atto n. 11 parte 2 serie A dell'anno 1988 alle seguenti condizioni, con parziale modifica di quelle concordate in sede di separazione consensuale omologata:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
b) Il sig. continuerà a non avere il diritto di rientrare nella casa Parte_2
coniugale sita a Catanzaro alla Via Dei Conti Falluc, 70/A, definitivamente ed esclusivamente assegnata alla sig.ra sin dall'anno 2002; Parte_1
c) Il sig. , stante l'indipendenza economica dei sigg. ed Parte_2 Per_1
, non avrà più l'obbligo di versare alla sig.ra alcuna Per_2 Parte_1
somma quale contribuzione per i figli;
d) Entrambi i coniugi dovranno manifestare la loro massima collaborazione e disponibilità affinché i figli possano sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) I sigg. e entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano Pt_1 Pt_2
ad ogni reciproco mantenimento;
f) I coniugi danno atto che ogni altra questione economica patrimoniale tra gli stessi è stata regolata e dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale e a qualsiasi titolo”.
RGVG n. 395/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. All'udienza del 15 maggio 2024, fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, delegato per la trattazione del procedimento, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto della volontà dei coniugi non volersi riconciliare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.2. Con ordinanza del 12 luglio 2024, il Tribunale – previa conferma allo stato delle vigenti condizioni della separazione – disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre la convocazione delle parti e sollecitare il contraddittorio sul punto indicato alla lettera b) delle conclusioni e, precisamente, sul fatto che “Il sig. continuerà a non avere il diritto di rientrare nella casa coniugale Parte_2
sita a Catanzaro alla Via Dei Conti Falluc, 70/A, definitivamente ed esclusivamente assegnata alla sig.ra sin dall'anno 2002”. Parte_1
1.3. All'udienza del 16 ottobre 2024, il difensore delle parti precisava che nessuno dei propri assistiti, i quali avevano “ottimi rapporti personali”, avanzava richiesta di assegnazione della casa familiare o altra pretesa di natura economica e non, essendo l'abitazione di proprietà esclusiva della fin dall'anno 2002 ed Pt_1
essendo i coniugi economicamente autonomi,
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda, congiuntamente proposta da e è Controparte_1 Parte_2
fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18 dicembre 2007, all'esito della quale il
Tribunale di Catanzaro omologava la separazione con decreto n. 414/2008 del 23 gennaio 2008 emesso nel procedimento di separazione iscritto al n. 3301/2007 R.G., alle condizioni indicate dai coniugi in sede di ricorso.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi
RGVG n. 395/2024 - Pagina 3 di 5 riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
In particolare, il Tribunale - rilevato che gli unici due figli nati in costanza di matrimonio risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti dai genitori e che entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra - rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988 da
, nata in [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 04.06.1956, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Davoli, Anno
1988, Atto n.11, Parte I, Serie A, omologando le condizioni stabilite dalle parti riportate in parte motiva;
2) prende atto della dichiarazione dei coniugi di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
RGVG n. 395/2024 - Pagina 4 di 5 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
20 novembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 395/2024 - Pagina 5 di 5