TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281-decies c.p.c., iscritto al n. R.G. 44654/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UGO BARONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARES AYMO Controparte_1 P.IVA_1
MARINGOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore ontumace CP_2
parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 7.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Parte convenuta
Come da note conclusive depositate il 7.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 7 esponeva che, in data 26.7.2022, a bordo del proprio motociclo, stava percorrendo Parte_1 via Espinasse a Milano allorquando si scontrava con il veicolo tg. DZ467VN di proprietà e condotto da il quale ometteva di concedergli la precedenza. Persona_1
Egli conveniva pertanto in giudizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale,
e – rispettivamente proprietario e assicuratrice della predetta vettura tg. Persona_1 Controparte_3
DZ467VN – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Si costituiva in giudizio la sola la quale, nulla contestando in punto an, riteneva Controparte_4 satisfattiva la somma già corrisposta al ricorrente e chiedeva pertanto l'integrale rigetto delle domande ex adverso formulate. nonostante regolare notifica, non si costituiva e veniva Persona_1 dichiarato contumace.
Espletata CTU medico legale sulla persona del ricorrente (con relazione dott. depositata il Per_2
10.11.2024), la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di risarcimento del danno della parte ricorrente è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
La responsabilità esclusiva del sinistro in capo a non è contestata da e Persona_1 Controparte_3 risulta in ogni caso provata, alla luce della relazione di sinistro stradale versato in atti (cfr. doc. 1 ric.) e delle dichiarazioni dell' ricevute dalla polizia locale, con cui egli riferiva di essersi immesso Per_1 nel flusso veicolare senza avvedersi della presenza del motociclo condotto dal . Parte_1
L'imprudenza di che si è immesso nel flusso veicolare senza concedere la dovuta Persona_1 precedenza e senza accertarsi di non creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada (artt. 145 comma 4 e 154 cod. strada) è di gravità tale da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente, relegando eventuali infrazioni del (peraltro non dedotte né emergenti dagli atti) a circostanze Parte_1 irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di paritaria responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2.
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e i Persona_1 convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 codice assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte ricorrente e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica essendo peraltro stata mossa dalle parti.
pagina 2 di 7 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte ricorrente descritta nella relazione del CTU (“politrauma stradale produttivo di frattura del III medio- laterale di clavicola destra (arto dominante), frattura pluriframmentaria scapola destra, fratture costali a destra (dalla III alla VII, di cui le prime 3 scomposte) e contusioni polmonari”) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 9,5% il grado di invalidità permanente della parte ricorrente in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 83 i giorni di inabilità temporanea, di cui 3 di inabilità totale al 100%, 30 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità parziale al 50% e 30 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando parte ricorrente in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa. Del resto, tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento “a titolo di danno alla persona di natura permanente o temporanea, con incremento per danni alla vita relazionale e da c.d. sofferenza menomazione correlata” (cfr. ricorso 281- decies-p.4), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal ricorrente, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che pagina 3 di 7 dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte ricorrente, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 16.703,50 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle (per la sola voce di danno biologico) per un'invalidità permanente del 9,5% in soggetto di 62 anni all'epoca del sinistro.
Deve escludersi qualsiasi aumento per personalizzazione, in ogni caso non richiesto dal ricorrente, in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai Parte_1 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass.
7513/2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 3.612,00 euro (252 euro per 3 gg al 100%, 1.890 euro per 30 gg al 75%,
840 euro per 20 gg al 50% e 630 euro per 30 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 20.315,50 euro ha corrisposto ante causam a , a titolo di danno non patrimoniale, la Controparte_3 Parte_1 somma di 13.700,00 (cfr. doc. 4 conv.) in data 24.01.2024, come dichiarato dal ricorrente stesso all'udienza dell'8.5.2024 (cfr. ud. 8.5.2024).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dianzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
20.315,50 euro dovrà essere dedotta la somma di 13.905,50, pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dal mese di gennaio 2024 all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 6.410,00 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 20.315,50 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (luglio 2022) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a pagina 4 di 7 Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (euro 6.410,00) – anch'esso, come si è visto, in moneta attuale
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, sono risarcibili le spese mediche documentate e ritenute congrue e necessarie dal CTU nella misura di euro 627,90, nonché la somma di euro 350,00 per la perizia medico-legale ante causam (cfr. doc. 8 ric.).
Tuttavia, è incontestato tra le parti che abbia corrisposto ante causam a Controparte_3 [...]
l'importo di euro 1.054,65 per le spese mediche (cfr. doc. 4 conv.), sicchè tale somma copre Parte_1 interamente gli esborsi sostenuti dal ricorrente a tale titolo e nulla deve essere riconosciuto.
Deve escludersi altresì la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per assistenza stragiudiziale (quantificate nel ricorso in 1.513,81 euro), in quanto l'attività stragiudiziale documentata consiste sostanzialmente nell'invio della lettera sub doc.
9, peraltro contenente l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita e, dunque, in un'attività priva di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale bensì prodromica e strettamente connessa proprio all'avvio del procedimento giudiziale;
trattasi infatti delle attività richieste, a pena di improcedibilità dall'art. 3 d.l. 132/2014. Peraltro, nel caso di specie, l'assicurazione convenuta ha corrisposto ante causam la somma di euro 300,00 per l'attività stragiudiziale (cfr. doc.4 ric.), somma che in ogni caso si reputa interamente satisfattiva dell'attività stragiudiziale svolta.
ha altresì allegato e domandato ulteriori danni patrimoniali per le spese di recupero e Parte_1 soccorso stradale del motociclo (euro 355,00) e per l'immatricolazione di un nuovo veicolo (euro
300,00). In proposito, si osserva che dev'essere riconosciuta la somma di euro 355,00 per servizio di soccorso stradale atteso che il ricorrente ha versato in atti la fattura relativa al recupero e custodia del motociclo in data 26.7.2022 (stesso giorno del sinistro) e quindi senza dubbio in stretta connessione eziologica con il sinistro (cfr. doc. 5 fattura ric.). Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta per l'immatricolazione di un nuovo veicolo atteso che non ha prodotto in giudizio Parte_1 documentazione da cui si evinca l'acquisto di un nuovo veicolo e le conseguenti spese di immatricolazione.
L'assicurazione convenuta ha eccepito che il ricorrente abbia venduto il relitto del motociclo al prezzo di euro 500,00, superiore a quello di euro 200,00 stimato dal perito assicurativo, chiedendo pertanto di detrarre l'eccedente somma di euro 300,00 da quanto riconosciuto al ricorrente per i danni al ciclomotore. Ebbene, tale eccezione si reputa del tutto inconferente atteso che l'assicurazione nulla ha corrisposto al per il valore del relitto e che, in ogni caso, la vendita (avvenuta un anno dopo) Parte_1 ad un prezzo superiore, può essere presumibilmente ricondotta ad aumento del valore del motociclo a pagina 5 di 7 seguito delle riparazioni effettuate dal ricorrente per le quali la convenuta ha versato al ricorrente la somma di euro 3.000,00.
Il danno patrimoniale ancora da liquidare è quindi pari alla spesa per il soccorso stradale di 355 euro a cui va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In punto spese, il Tribunale osserva che non vi è stata contestazione di responsabilità e che la domanda dell'ulteriore danno è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto al petitum finale, sicché sussistono gravi ragioni per compensare le spese nella misura della metà tra le parti.
La residua metà è posta a carico dei convenuti ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
In ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, le spese della CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA responsabile in via esclusiva del sinistro di cui è causa, occorso il Persona_1
26.07.2022 in Milano, e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto delle somme già versate da a parte attrice a titolo di acconto, Controparte_1
DA e in solido tra loro, a pagare a Persona_1 Controparte_1 [...]
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma di euro 6.410 euro oltre:
- interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 20.315,50 euro, come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 6.410,00 euro, devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la residua somma di euro 355, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 6 di 7 PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni a carico dei convenuti
(in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
DA e in solido tra loro, a rimborsare a Persona_1 Controparte_1 [...]
la residua metà, che si liquida in euro 2.400 per compensi (euro 450 per fase di studio;
euro Parte_1
350 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 132 per esborsi (50% C.U.
e marca), con distrazione a favore dell'avv. Ugo Barone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281-decies c.p.c., iscritto al n. R.G. 44654/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UGO BARONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARES AYMO Controparte_1 P.IVA_1
MARINGOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore ontumace CP_2
parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 7.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Parte convenuta
Come da note conclusive depositate il 7.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 7 esponeva che, in data 26.7.2022, a bordo del proprio motociclo, stava percorrendo Parte_1 via Espinasse a Milano allorquando si scontrava con il veicolo tg. DZ467VN di proprietà e condotto da il quale ometteva di concedergli la precedenza. Persona_1
Egli conveniva pertanto in giudizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale,
e – rispettivamente proprietario e assicuratrice della predetta vettura tg. Persona_1 Controparte_3
DZ467VN – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Si costituiva in giudizio la sola la quale, nulla contestando in punto an, riteneva Controparte_4 satisfattiva la somma già corrisposta al ricorrente e chiedeva pertanto l'integrale rigetto delle domande ex adverso formulate. nonostante regolare notifica, non si costituiva e veniva Persona_1 dichiarato contumace.
Espletata CTU medico legale sulla persona del ricorrente (con relazione dott. depositata il Per_2
10.11.2024), la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di risarcimento del danno della parte ricorrente è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
La responsabilità esclusiva del sinistro in capo a non è contestata da e Persona_1 Controparte_3 risulta in ogni caso provata, alla luce della relazione di sinistro stradale versato in atti (cfr. doc. 1 ric.) e delle dichiarazioni dell' ricevute dalla polizia locale, con cui egli riferiva di essersi immesso Per_1 nel flusso veicolare senza avvedersi della presenza del motociclo condotto dal . Parte_1
L'imprudenza di che si è immesso nel flusso veicolare senza concedere la dovuta Persona_1 precedenza e senza accertarsi di non creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada (artt. 145 comma 4 e 154 cod. strada) è di gravità tale da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente, relegando eventuali infrazioni del (peraltro non dedotte né emergenti dagli atti) a circostanze Parte_1 irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di paritaria responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2.
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e i Persona_1 convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 codice assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte ricorrente e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica essendo peraltro stata mossa dalle parti.
pagina 2 di 7 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte ricorrente descritta nella relazione del CTU (“politrauma stradale produttivo di frattura del III medio- laterale di clavicola destra (arto dominante), frattura pluriframmentaria scapola destra, fratture costali a destra (dalla III alla VII, di cui le prime 3 scomposte) e contusioni polmonari”) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 9,5% il grado di invalidità permanente della parte ricorrente in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 83 i giorni di inabilità temporanea, di cui 3 di inabilità totale al 100%, 30 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità parziale al 50% e 30 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando parte ricorrente in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa. Del resto, tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento “a titolo di danno alla persona di natura permanente o temporanea, con incremento per danni alla vita relazionale e da c.d. sofferenza menomazione correlata” (cfr. ricorso 281- decies-p.4), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal ricorrente, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che pagina 3 di 7 dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte ricorrente, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 16.703,50 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle (per la sola voce di danno biologico) per un'invalidità permanente del 9,5% in soggetto di 62 anni all'epoca del sinistro.
Deve escludersi qualsiasi aumento per personalizzazione, in ogni caso non richiesto dal ricorrente, in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai Parte_1 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass.
7513/2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 3.612,00 euro (252 euro per 3 gg al 100%, 1.890 euro per 30 gg al 75%,
840 euro per 20 gg al 50% e 630 euro per 30 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 20.315,50 euro ha corrisposto ante causam a , a titolo di danno non patrimoniale, la Controparte_3 Parte_1 somma di 13.700,00 (cfr. doc. 4 conv.) in data 24.01.2024, come dichiarato dal ricorrente stesso all'udienza dell'8.5.2024 (cfr. ud. 8.5.2024).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dianzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
20.315,50 euro dovrà essere dedotta la somma di 13.905,50, pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dal mese di gennaio 2024 all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 6.410,00 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 20.315,50 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (luglio 2022) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a pagina 4 di 7 Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (euro 6.410,00) – anch'esso, come si è visto, in moneta attuale
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, sono risarcibili le spese mediche documentate e ritenute congrue e necessarie dal CTU nella misura di euro 627,90, nonché la somma di euro 350,00 per la perizia medico-legale ante causam (cfr. doc. 8 ric.).
Tuttavia, è incontestato tra le parti che abbia corrisposto ante causam a Controparte_3 [...]
l'importo di euro 1.054,65 per le spese mediche (cfr. doc. 4 conv.), sicchè tale somma copre Parte_1 interamente gli esborsi sostenuti dal ricorrente a tale titolo e nulla deve essere riconosciuto.
Deve escludersi altresì la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per assistenza stragiudiziale (quantificate nel ricorso in 1.513,81 euro), in quanto l'attività stragiudiziale documentata consiste sostanzialmente nell'invio della lettera sub doc.
9, peraltro contenente l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita e, dunque, in un'attività priva di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale bensì prodromica e strettamente connessa proprio all'avvio del procedimento giudiziale;
trattasi infatti delle attività richieste, a pena di improcedibilità dall'art. 3 d.l. 132/2014. Peraltro, nel caso di specie, l'assicurazione convenuta ha corrisposto ante causam la somma di euro 300,00 per l'attività stragiudiziale (cfr. doc.4 ric.), somma che in ogni caso si reputa interamente satisfattiva dell'attività stragiudiziale svolta.
ha altresì allegato e domandato ulteriori danni patrimoniali per le spese di recupero e Parte_1 soccorso stradale del motociclo (euro 355,00) e per l'immatricolazione di un nuovo veicolo (euro
300,00). In proposito, si osserva che dev'essere riconosciuta la somma di euro 355,00 per servizio di soccorso stradale atteso che il ricorrente ha versato in atti la fattura relativa al recupero e custodia del motociclo in data 26.7.2022 (stesso giorno del sinistro) e quindi senza dubbio in stretta connessione eziologica con il sinistro (cfr. doc. 5 fattura ric.). Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta per l'immatricolazione di un nuovo veicolo atteso che non ha prodotto in giudizio Parte_1 documentazione da cui si evinca l'acquisto di un nuovo veicolo e le conseguenti spese di immatricolazione.
L'assicurazione convenuta ha eccepito che il ricorrente abbia venduto il relitto del motociclo al prezzo di euro 500,00, superiore a quello di euro 200,00 stimato dal perito assicurativo, chiedendo pertanto di detrarre l'eccedente somma di euro 300,00 da quanto riconosciuto al ricorrente per i danni al ciclomotore. Ebbene, tale eccezione si reputa del tutto inconferente atteso che l'assicurazione nulla ha corrisposto al per il valore del relitto e che, in ogni caso, la vendita (avvenuta un anno dopo) Parte_1 ad un prezzo superiore, può essere presumibilmente ricondotta ad aumento del valore del motociclo a pagina 5 di 7 seguito delle riparazioni effettuate dal ricorrente per le quali la convenuta ha versato al ricorrente la somma di euro 3.000,00.
Il danno patrimoniale ancora da liquidare è quindi pari alla spesa per il soccorso stradale di 355 euro a cui va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In punto spese, il Tribunale osserva che non vi è stata contestazione di responsabilità e che la domanda dell'ulteriore danno è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto al petitum finale, sicché sussistono gravi ragioni per compensare le spese nella misura della metà tra le parti.
La residua metà è posta a carico dei convenuti ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
In ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, le spese della CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA responsabile in via esclusiva del sinistro di cui è causa, occorso il Persona_1
26.07.2022 in Milano, e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto delle somme già versate da a parte attrice a titolo di acconto, Controparte_1
DA e in solido tra loro, a pagare a Persona_1 Controparte_1 [...]
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma di euro 6.410 euro oltre:
- interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 20.315,50 euro, come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 6.410,00 euro, devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la residua somma di euro 355, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 6 di 7 PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni a carico dei convenuti
(in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
DA e in solido tra loro, a rimborsare a Persona_1 Controparte_1 [...]
la residua metà, che si liquida in euro 2.400 per compensi (euro 450 per fase di studio;
euro Parte_1
350 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 132 per esborsi (50% C.U.
e marca), con distrazione a favore dell'avv. Ugo Barone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7